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Versamenti  alla Cassa Artigiana dell'Edilizia

 

Art. 4 del Regolamento CAE

Le contribuzioni C.A.E. previste nel verbale di insediamento (all. A) e gli accantonamenti previsti dall'art. 22 del CCNL dell'Edilizia Artigiana (all. B) devono essere versati mensilmente alla Cassa entro il 25° giorno dalla fine del periodo di paga.

Art. 7 del Regolamento CAE

(Modalità di versamento)

I versamenti possono essere effettuati:

a) a mezzo assegno circolare intestato a "Cassa Artigiana dell'Edilizia" ;

b) presso l'Istituto Bancaro Banco di Sardegna di Cagliari con le seguenti coordinate :

C/C n. 31881/5  cod. ABI 01015 - cod. CAB 04800

 

Accantonamenti

Per quanto riguarda gli accantonamenti si fa riferimenti ai punti 5 e 25 dell'Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Artigiane del settore dell'Edilizia e Affini.

 

5. ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE (ART.22 C.C.N.L.)

 

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 19 CCNL) e per la gratifica natalizia (art. 20 CCNL) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 26, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell’art. 21.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sul premi di produzione o cottimo impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

la diaria e le indennità di cui all'articolo 25;

i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto come già nel precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 21.

La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10%, alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all’operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per Infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto cori decorrenza dell’anzianità.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nel limiti di cui all'art. 28, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore. (vedi allegato E CCNL­ 15/11/91).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nel casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 19 e 20, per cui nulla è dovuto dalle imprese nel casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere e fa riferimento all'allegato E del CCNL 15/11/91.

 

 

25. ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

 

A norma del terzo comma dell’art. 19 del CCNL, il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 19 del CCNL.

Nei casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata al fini di cui sopra, nel modo seguente:

 

giornate di carenza INPS e INAIL 18.5%
dal 4° giorno di malattia in poi 18.5%
dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 7.4%
dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale 4.6%
 

L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 10 %, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 19 del CCNL.

Nei casi di assenza per malattia, infortunio o di malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

 

Accantonamento netto presso la cassa

giornate di carenza INPS e INAIL 10%
dal 4° giorno di malattia in poi 10%
dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 5.7%
dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale 3.6%
 

 

Contribuzioni CAE 

 

 

CONTRIBUTO

A CARICO DELL’IMPRESA

A CARICO DEI DIPENDENTI

   

 

Contributo Paritetico C.A.E. 

1.70 %

………

Quota prestazioni

3.50 %

………

Fondo Scuola

0.20 %

………

Quota Adesione Nazionale

0.15 %

………

Quota Adesione Sindacale

………

0.15 %

Quota Adesione Territoriale

0.25 %

0.25 %

TOTALE

5.80 % 0.40 %

 

 

MODULISTICA

 

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