Comune di Curinga


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ICI - novità 2000
Calcolo ICI 2000
(per i soli immobili ubicati nel Comune di Curinga)
ICI -  le aliquote 2000
 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

L’Imposta Comunale sugli Immobili si applica a: fabbricati, case, negozi, capannoni industriali, (iscritti al catasto edilizio urbano),terreni fabbricabili e terreni agricoli. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione.
L’imposta da pagare va dal 4 al 7 per 1000 del valore imponibile.
L'aliquota da applicare viene stabilita dai singoli comuni.
 
Chi deve pagare     Detrazioni
Come pagare     Rimborsi
Quando pagare     Sanzioni
Quanto si deve pagare     Comunicazione variazioni
Riduzioni     Norme di riferimento

Chi deve pagare

Sono tenuti al pagamento tutti i proprietari di immobili, sia persone fisiche che società, in base alle quote di possesso, o coloro che sono titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili stessi. Dal 1998 è stato chiarito che sono soggetti all' I.C.I. i titolari del diritto di superficie e di enfiteusi (anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno sullo stesso territorio la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività) e i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing).

L’imposta si riferisce all’anno in corso, quindi l’importo dovuto viene determinato dalla situazione immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2000.

Le rendite catastali alla base del calcolo dell'imposta sono quelle  rispetto ai valori iscritti in catasto, come già avvenuto per gli anni precedenti.

Quanto si deve pagare

Il Comune di Curinga  ha cambiato  per l'anno 2000, con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 25.marzo 1999, l'aliquota ordinaria nella misura del 4,25 per mille ed ha fissato diversificazioni  dell'aliquota stessa applicandole come segue:

        *Aliquota agevolata dell' 1 per mille
 

  1.                Aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero,restauro di unità immobiliari inagibili e inabitabili nel centro storico
* aliquota ordinaria del 4,25 per mille per:
  1. abitazioni principali e relative pertinenze (un box, una cantina, una soffitta, un posto auto anche se accatastate separatamente dall'abitazione)
  2. abitazioni non locate concesse in uso gratuito a parente entro il secondo grado (e relative pertinenze)
  3. abitazioni di proprietà di anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari
  4. negozi, botteghe artigiane ed autorimesse commerciali, condotti direttamente dal proprietario o possessore
  5. negozi e botteghe definiti di "interesse storico"
  6. abitazioni, per le quali siano stipulati contratti di locazione a canone convenzionato registrati ai sensi della Legge n. 431/98, concesse in locazione da persone fisiche a soggetti che le utilizzano come abitazione principale oppure a studenti universitari regolarmente iscritti e residenti in altro comune
  7. abitazioni messe a disposizione del Comune di Curinga, individuate con specifica deliberazione dell'Amministrazione comunale e destinate all'assistenza alloggiativa popolare.
- il possessore è persona fisica che esercita l'attività come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata, oppure in collaborazione con il coniuge o con un familiare entro il 2° grado di parentela;

- il possessore è una società di persone o società a responsabilità limitata e l'attività è condotta dal legale rappresentante o amministratore della società.

L'imposta per i negozi (cat. C1) si calcola moltiplicando la rendita catastale dell'immobile per 34, per l'aliquota. L'imposta per le botteghe artigiane (cat. C3) e le autorimesse (cat. C6) si calcola moltiplicando la rendita catastale per 100, per l'aliquota. .
Per gli uffici e gli studi privati (cat. A10) l'imposta si calcola moltiplicando la nuova rendita catastale per 50, per l'aliquota.
* aliquota del 7 per mille
Nota bene:

Riduzioni

L'aliquota agevolata  si applica nei seguenti casi:
  1. per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e per i fabbricati oggetto di ristrutturazione (art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge n. 457/78) l'imposta è ridotta del 50%.

  2. La riduzione è applicabile se documentata e per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
  3. nel caso di abitazione assegnata ma non ancora abitabile, il proprietario può applicare l'aliquota del 4,25 e la detrazione di L.200.000 se entro un anno dall'assegnazione vi prende la residenza. Superato l'anno dovrà applicare l'aliquota del 7 per mille.
Il versamento non è dovuto se l’imposta annua è inferiore a Lit. 4.000(art. 18 del regolamento Comunale). Nel caso in cui l’importo di una rata (acconto o saldo) sia inferiore a Lit. 4.000 si deve versare in unica soluzione l’imposta dovuta per tutto l’anno, entro il termine per il pagamento del saldo.

Detrazioni

Per la casa adibita ad abitazione principale è prevista la detrazione di Lit. 200.000 annue. La detrazione compete in parti uguali a tutti i possessori che dimorano nella stessa casa indipendentemente dalle quote di possesso. La detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di possesso.

Come pagare

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente inviato dal Concessionario -  oppure da ritirare presso gli uffici postali, intestato a "Comune di Curinga - c/c n. 204883.
Per Curinga, si può pagare in uno dei seguenti modi:

Quando pagare

Il pagamento può essere effettuato in due rate:
Anche le detrazioni vanno divise tra la prima e la seconda rata.

Il versamento dell'imposta dovuta può anche essere effettuato in un'unica soluzione, entro il mese di giugno.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il mese di dicembre, applicando gli interessi nella misura del 3%.

Variazioni

E' necessario presentare una comunicazione di variazione nel caso in cui si siano verificate le seguenti condizioni: La comunicazione di variazione deve essere presentata entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.
Nel caso di variazione per decesso del proprietario, la comunicazione deve essere presentata entro 180 giorni.

Vendita o acquisto dell’immobile: si paga la quota ICI relativa ai mesi per i quali è stato proprietario.

Decesso del proprietario: se il decesso avviene nel corso dell'anno, per il periodo precedente la data del decesso il pagamento dell'ICI deve essere fatto con il bollettino intestato al deceduto, a cura degli eredi o dell'usufruttuario (per esempio, coniuge superstite). Per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dall'usufruttuario o dagli eredi, a loro nome.

Sia la dichiarazione che la comunicazione vanno presentate compilando i modelli predisposti,  e presentati presso il Comune o spedite per posta con raccomandata senza avviso di ricevimento, indirizzando a:

Comune di Curinga, U. Tributi, Via Suor V. Frijia,88022 Curinga(CZ).

Rimborsi

Non si fà luogo a rimborso se l'importoda rimborsare,comprensivo degli interessi,non supera lire 20.000 (10,28 euro).
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di somme versate e non dovute, entro tre anni dal giorno del pagamento.
In alternativa alla richiesta di rimborso, il contribuente può presentare la richiesta di autoliquidazione per le somme versate e non dovute, compilando l'apposito modulo e versando di meno per l'imposta dovuta nell'anno.
Nel caso in cui la somma da rimborsare sia maggiore di quanto dovuto per l'anno, la compensazione può essere effettuata anche negli anni successivi.

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme pagate negli ultimi 24 mesi per il possesso di aree fabbricabili che siano successivamente divenute inedificabili.
L'area si considera inedificabile dal giorno dell'adozionedella variante dello strumento urbanistico.

La richiesta di rimborso va indirizzata a: Comune di Curinga, ufficio ragioneria ,via suor V. Frijia ,88022 Curinga(CZ).

Sanzioni

Nella determinazione dele sanzioni si ha riguardo ai critteri stabiliti dall'art7 del DL 492/97 e dal regolamento comunale perl'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie,approvato con delibera de C.C. n° 3 del 25.3.1999.

Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del   DL 491/97.

Nei casi di omessa comunicazione di cui all'art. 13 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da l. 200.000 ad 1.000.000.

Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie sulla base del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

Norme di riferimento

Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504
Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Deliberazione del consiglio Comunale n° 5 del 25.03.1999
Delib. cons. com. dell'8.2.2000 n° 12 del reg.
Del. Cons. Mun. del 21.03.2000 n° 36 del reg.

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