Comune di Curinga
Ufficio
Tributi
|
Schede
Informative
sui
Servizi ai Cittadini |
|
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
L’Imposta Comunale sugli Immobili si applica a: fabbricati, case, negozi,
capannoni industriali, (iscritti al catasto edilizio urbano),terreni fabbricabili
e terreni agricoli. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile,
del diritto di usufrutto, uso o abitazione.
L’imposta da pagare va dal 4 al 7 per 1000 del valore imponibile.
L'aliquota da applicare viene stabilita dai singoli comuni.
Chi deve pagare
Sono tenuti al pagamento tutti i proprietari di immobili, sia persone fisiche
che società, in base alle quote di possesso, o coloro che sono titolari
di un diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili stessi. Dal
1998 è stato chiarito che sono soggetti all' I.C.I. i titolari del
diritto di superficie e di enfiteusi (anche se non residenti nel territorio
dello Stato o se non hanno sullo stesso territorio la sede legale o amministrativa
o non vi esercitano l'attività) e i locatari di immobili concessi
in locazione finanziaria (leasing).
L’imposta si riferisce all’anno in corso, quindi l’importo dovuto viene
determinato dalla situazione immobiliare del contribuente al 1° gennaio
2000.
Le rendite catastali alla base del calcolo dell'imposta sono quelle
rispetto ai valori iscritti in catasto, come già avvenuto per gli
anni precedenti.
Quanto si deve pagare
Il Comune di Curinga ha cambiato per l'anno 2000, con delibera
del Consiglio Comunale n.5 del 25.marzo 1999, l'aliquota ordinaria nella
misura del 4,25 per mille ed ha fissato diversificazioni dell'aliquota
stessa applicandole come segue:
*Aliquota agevolata dell'
1 per mille
-
Aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti
al recupero,restauro di unità immobiliari inagibili e inabitabili
nel centro storico
* aliquota ordinaria del 4,25 per mille per:
-
abitazioni principali e relative pertinenze (un box, una cantina, una soffitta,
un posto auto anche se accatastate separatamente dall'abitazione)
-
abitazioni non locate concesse in uso gratuito a parente
entro il secondo grado (e relative pertinenze)
-
abitazioni di proprietà di anziani o disabili residenti presso istituti
di ricovero o sanitari
-
negozi, botteghe artigiane ed autorimesse commerciali, condotti direttamente
dal proprietario o possessore
-
negozi e botteghe definiti di "interesse storico"
-
abitazioni, per le quali siano stipulati contratti di locazione a
canone convenzionato registrati ai sensi della Legge n. 431/98,
concesse in locazione da persone fisiche a soggetti che le utilizzano come
abitazione principale oppure a studenti universitari regolarmente iscritti
e residenti in altro comune
-
abitazioni messe a disposizione del Comune di Curinga, individuate con
specifica deliberazione dell'Amministrazione comunale e destinate all'assistenza
alloggiativa popolare.
-
Si considerano abitazioni principali, con diritto alla detrazione di Lit.
200.000 anche: l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;
l’unità immobiliare dei soci delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario; l’unità
immobiliare non locata posseduta da un anziano o un disabile residente
presso un Istituto di ricovero o un Istituto sanitario.
In questo ultimo caso, per poter usufruire dell'aliquota ridotta, il
proprietario deve presentare al Comune entro il mese di marzo dell'anno
2000 una comunicazione che attesti il possesso dei requisiti. Alla dichiarazione
deve essere allegata una attestazione di degenza rilasciata dall'Istituto.
La dichiarazione si presenta una sola volta.
-
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, si considerano parti integranti
all'abitazione principale un box o posto auto e una cantina o soffitta.
-
L'aliquota ordinaria(ridotta) si applica alle unità immobiliari
non locate, concesse in uso gratuito ad un familiare entro il secondo grado
di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed abbia lì
la residenza anagrafica. I parenti entro il secondo grado sono: genitori,
figli, fratelli, nonni e nipoti di nonni.
-
Per le abitazioni l'imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale
dell'immobile per 100 e quindi per l'aliquota.
Nel caso di immobile acquistato di recente la rendita catastale è
contenuta nell'atto di acquisto.
Nel caso in cui l'immobile non sia ancora accatastato, si deve utilizzare
la rendita presunta, cioè quella di immobili similari posti nella
stessa zona.
-
L'aliquota ordinaria per negozi, botteghe artigiane ed autorimesse commerciali
condotti direttamente dal proprietario è applicabile ad un solo
immobile per ciascun possessore.
-
Abitazioni date in affitto da persone giuridiche, per le quali sono stati
stipulati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2 della
L. 431/98, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale o a
studenti universitari regolarmente iscritti e residenti in altro comune.
-
Abitazioni di proprietà dello IACP regolarmente assegnate.
L'aliquota ordinaria è applicabile anche nei seguenti casi:
- il possessore è persona fisica che esercita l'attività
come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità
limitata, oppure in collaborazione con il coniuge o con un familiare entro
il 2° grado di parentela;
- il possessore è una società di persone o società
a responsabilità limitata e l'attività è condotta
dal legale rappresentante o amministratore della società.
L'imposta per i negozi (cat. C1) si calcola moltiplicando la rendita catastale
dell'immobile per 34, per l'aliquota. L'imposta per le botteghe artigiane
(cat. C3) e le autorimesse (cat. C6) si calcola moltiplicando la rendita
catastale per 100, per l'aliquota. .
Per gli uffici e gli studi privati (cat. A10) l'imposta si calcola
moltiplicando la nuova rendita catastale per 50, per l'aliquota.
-
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli,
per le attività condotte direttamente, NON sono soggetti all'imposta
* aliquota del 7 per mille
-
Questa aliquota si applica alle abitazioni per le quali non risultino essere
stati registrati contratti di affitto da almeno 2 anni.
-
Per le persone fisiche soggetti passivi, questa aliquota si applica alle
abitazioni ad uso di abitazione,dagli stessi posseduta in aggiunta
all'abitazione principale e non locate ad un soggetto che le utilizza come
abitazione principale. Nel caso in cui il proprietario non abiti in una
casa di proprietà, l'aliquota del 7 per mille si applica a partire
dalla seconda casa a disposizione.
I proprietari (persone fisiche soggetti passivi) sono tenuti a presentare
una comunicazione, su apposito modulo, limitatamente alla prima delle unità
abitative tenute a disposizione alla quale intendono applicare l'aliquota
ordinaria.
Nota bene:
-
il coniuge separato che usufruisce del diritto di abitazione della casa
coniugale ha l’obbligo del pagamento ICI nella misura del 100%. Lo stesso
vale per il coniuge superstite.
-
gli inquilini non devono pagare l'ICI.
-
per suddividere l'imposta tra più proprietari, in base alla quota
di possesso, bisogna calcolare l'intera imposta dovuta per l'anno e rapportarla
alla quota di propria competenza.
-
per suddividere l'imposta per il periodo di possesso, bisogna calcolare
l'imposta dovuta per l'intero anno, dividerla per 12 e moltiplicarla per
i mesi di possesso.
Riduzioni
L'aliquota agevolata si applica nei seguenti casi:
-
per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e per
i fabbricati oggetto di ristrutturazione (art. 31, comma 1, lettere c),
d) ed e), della legge n. 457/78) l'imposta è ridotta del 50%.
La riduzione è applicabile se documentata e per il periodo dell’anno
durante il quale sussistono le suddette condizioni.
-
nel caso di abitazione assegnata ma non ancora abitabile, il proprietario
può applicare l'aliquota del 4,25 e la detrazione di L.200.000 se
entro un anno dall'assegnazione vi prende la residenza. Superato l'anno
dovrà applicare l'aliquota del 7 per mille.
Il versamento non è dovuto se l’imposta annua è inferiore
a Lit. 4.000(art. 18 del regolamento Comunale). Nel caso in cui l’importo
di una rata (acconto o saldo) sia inferiore a Lit. 4.000 si deve versare
in unica soluzione l’imposta dovuta per tutto l’anno, entro il termine
per il pagamento del saldo.
Detrazioni
Per la casa adibita ad abitazione principale è prevista la detrazione
di Lit. 200.000 annue. La detrazione compete in parti uguali a tutti i
possessori che dimorano nella stessa casa indipendentemente dalle quote
di possesso. La detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di possesso.
Come pagare
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino
di conto corrente inviato dal Concessionario - oppure da ritirare
presso gli uffici postali, intestato a "Comune di Curinga - c/c n. 204883.
Per Curinga, si può pagare in uno dei seguenti modi:
Quando pagare
Il pagamento può essere effettuato in due rate:
-
I rata: nel mese di giugno deve essere versato l’acconto (pari al
90% dell’imposta dovuta per i primi 6 mesi)
-
II rata: dal 1° al 20 dicembre deve essere versato il saldo
dell’imposta dovuta.
Anche le detrazioni vanno divise tra la prima e la seconda rata.
Il versamento dell'imposta dovuta può anche essere effettuato
in un'unica soluzione, entro il mese di giugno.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono
effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il mese di dicembre,
applicando gli interessi nella misura del 3%.
Variazioni
E' necessario presentare una comunicazione di variazione nel caso
in cui si siano verificate le seguenti condizioni:
-
acquisto o vendita dell'immobile;
-
decesso del proprietario o acquisto per successione;
-
costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione;
-
variazione di valore dell'immobile o modifica delle caratteristiche e della
destinazione d'uso dell'immobile;
-
perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale.
La comunicazione di variazione deve essere presentata entro 90 giorni dall'avvenuta
variazione.
Nel caso di variazione per decesso del proprietario, la comunicazione
deve essere presentata entro 180 giorni.
Vendita o acquisto dell’immobile: si paga la quota ICI relativa
ai mesi per i quali è stato proprietario.
Decesso del proprietario: se il decesso avviene nel corso dell'anno,
per il periodo precedente la data del decesso il pagamento dell'ICI deve
essere fatto con il bollettino intestato al deceduto, a cura degli eredi
o dell'usufruttuario (per esempio, coniuge superstite). Per il periodo
successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dall'usufruttuario
o dagli eredi, a loro nome.
Sia la dichiarazione che la comunicazione vanno presentate compilando
i modelli predisposti, e presentati presso il Comune o spedite per
posta con raccomandata senza avviso di ricevimento, indirizzando a:
Comune di Curinga, U. Tributi, Via Suor V. Frijia,88022 Curinga(CZ).
Rimborsi
Non si fà luogo a rimborso se l'importoda rimborsare,comprensivo
degli interessi,non supera lire 20.000 (10,28 euro).
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di somme
versate e non dovute, entro tre anni dal giorno del pagamento.
In alternativa alla richiesta di rimborso, il contribuente può
presentare la richiesta di autoliquidazione per le somme versate e non
dovute, compilando l'apposito modulo e versando di meno per l'imposta dovuta
nell'anno.
Nel caso in cui la somma da rimborsare sia maggiore di quanto dovuto
per l'anno, la compensazione può essere effettuata anche negli anni
successivi.
Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme pagate
negli ultimi 24 mesi per il possesso di aree fabbricabili che siano successivamente
divenute inedificabili.
L'area si considera inedificabile dal giorno dell'adozionedella variante
dello strumento urbanistico.
La richiesta di rimborso va indirizzata a: Comune di Curinga, ufficio
ragioneria ,via suor V. Frijia ,88022 Curinga(CZ).
Sanzioni
Nella determinazione dele sanzioni si ha riguardo ai critteri stabiliti
dall'art7 del DL 492/97 e dal regolamento comunale perl'applicazione delle
sanzioni amministrative tributarie,approvato con delibera de C.C. n°
3 del 25.3.1999.
Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art.
13 del DL 491/97.
Nei casi di omessa comunicazione di cui all'art. 13 del presente regolamento
si applica la sanzione amministrativa da l. 200.000 ad 1.000.000.
Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione
delle commissioni tributarie sulla base del decreto legislativo n. 546
del 31 dicembre 1992.
Norme di riferimento
Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504
Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Deliberazione del consiglio Comunale n°
5 del 25.03.1999
Delib. cons. com. dell'8.2.2000 n° 12
del reg.
Del. Cons. Mun. del 21.03.2000 n° 36 del
reg.
ICI per Residenti all'Estero
- modalità di pagamento
Tasse e Tributi
Casa
Indietro
|Home|Curinga
Lavoro | Arte e cultura a Curinga|
Gastronomia
Curinghese |Curinga sportiva |
||Itinerari Turistici |
| | | Informagiovani |