ALLEGATO X




VALUTAZIONE CLINICA

 

1. Disposizioni generali

 

1.1. La conferma del rispetto dei requisiti relativi alle

caratteristiche e alle prestazioni specificate ai punti

1 e 3 dell'allegato I in condizioni normali di utilizza-

zione del dispositivo, nonché la valutazione degli

effetti collaterali indesiderati, devono basarsi, in

linea di principio, per i dispositivi impiantabili e per

i dispositivi appartenenti alla classe III su dati

clinici. L'adeguamento dei dati clinici deve basarsi,

tenendo conto ove necessario delle norme armonizzate

pertinenti, sugli elementi seguenti:

1.1.1. su una raccolta di letteratura scientifica pertinente

attualmente disponibile e riguardante l'utilizzazione

prevista del dispositivo e delle tecniche da questo

attuate, nonché, ove necessario, su una relazione scrit-

ta contenente una valutazione critica di detta

monografia;

1.1.2. oppure sui risultati di tutte le indagini cliniche

realizzate, comprese quelle realizzate secondo il punto

2.

1.2. Tutti i dati devono rimanere riservati, conformemente al

disposto dell'articolo 20.

 

2. Indagini cliniche

 

2.1. Obiettivi

Le indagini cliniche perseguono gli obiettivi seguenti:

- verificare che in condizioni normali di utilizzazione

le prestazioni del dispositivo siano conformi a quelle

specificate al punto 3 dell'allegato I, e

- stabilire gli eventuali effetti collaterali indeside-

rati in condizioni normali di utilizzazione e valutare

se questi ultimi rappresentano un rischio rispetto

alle prestazioni assegnate al dispositivo.

2.2. Considerazioni di ordine etico

Le indagini cliniche sono svolte secondo la dichiarazio-

ne di Helsinki, adottata nel 1964 in occasione della 18ª

assemblea medica mondiale svoltasi a Helsinki (Finlan-

dia) e modificata da ultimo in occasione della 41ª

assemblea medica mondiale svoltasi a Hong Kong nel 1989.

E' assolutamente indispensabile che tutte le disposizio-

ni riguardanti la protezione della salute umana siano

attuate nello spirito della dichiarazione di Helsinki.

Ciò vale per ogni fase delle indagini cliniche, dalla

prima riflessione sulla necessità e sulla giustificazio-

ne dello studio fino alla pubblicazione finale dei

risultati.

2.3. Metodi

2.3.1. Le indagini cliniche debbono svolgersi secondo un oppor-

tuno piano di prova corrispondente allo stato delle

conoscenze scientifiche e tecniche e definito in modo

tale da confermare o respingere le affermazioni del

fabbricante riguardanti il dispositivo; dette indagini

comprendono un numero di osservazioni sufficienti per

garantire la validità scientifica delle conclusioni.

2.3.2. Le procedure utilizzate per realizzare le indagini sono

adeguate al dispositivo all'esame.

2.3.3. Le indagini cliniche sono svolte in condizioni simili

alle condizioni normali di utilizzazione del disposi-

tivo.

2.3.4. Devono essere esaminate tutte le caratteristiche perti-

nenti comprese quelle riguardanti la sicurezza, le

prestazioni del dispositivo e gli effetti sul paziente.

2.3.5. Devono essere registrate integralmente e comunicate al

Ministero della sanità tutte le circostanze sfavorevoli

specificate all'articolo 9.

2.3.6. Le indagini sono svolte sotto la responsabilità di un

medico specialista o di un'altra persona in possesso

delle necessarie qualifiche e debitamente autorizzata in

un ambiente adeguato. Il medico specialista o la persona

debitamente autorizzata ha accesso ai dati tecnici e

clinici riguardanti il dispositivo.

2.3.7. La relazione scritta, firmata dal medico specialista o

dalla persona debitamente autorizzata, presenta una

valutazione critica di tutti i dati ottenuti nel corso

delle indagini cliniche.