ALLEGATO XI




CRITERI INDISPENSABILI PER LA
DESIGNAZIONE DEGLI
ORGANISMI NOTIFICATI

 

1. L'organismo designato, il suo direttore e il personale

incaricato della valutazione e della verifica non posso-

no essere né il progettatore, né il costruttore, né

il fornitore, né l'installatore, né l'utilizzatore

dei dispositivi sottoposti al loro controllo, né il

mandatario di una di queste persone. Essi non possono

operare, né direttamente né come mandatari, nella

progettazione, costruzione, commercializzazione, manu-

tenzione di tali dispositivi. Ciò non esclude la

possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra

il costruttore e l'organismo.

2. L'organismo e il personale incaricato del controllo

devono svolgere le operazioni di valutazione e di

verifica con la massima integrità professionale e la

massima competenza richiesta nel settore dei dispositivi

medici, non devono essere sottoposti a nessun genere di

pressione o incentivo, in particolare di tipo economico,

che possa influire sul loro giudizio o sui risultati del

loro controllo, in particolare a pressioni o incentivi

provenienti da persone o gruppi di persone interessati

ai risultati delle verifiche.

Se un organismo designato affida ad un terzo determinati

lavori specifici che riguardano la verifica e la

constatazione dei fatti, esso deve accertarsi prelimi-

narmente che detto terzo rispetti tutte le disposizioni

del presente decreto e in particolare del presente

allegato. L'organismo designato tiene a disposizione

delle autorità nazionali i documenti relativi alla

valutazione della competenza del terzo al quale è stato

affidato un determinato lavoro e dei lavori svolti da

quest'ultimo nell'ambito del presente decreto.

3. L'organismo deve garantire lo svolgimento di tutti i

compiti assegnati a detto organismo dagli allegati da II

a VI, per i quali esso è stato designato, indipendente-

mente dal fatto che i compiti stessi siano eseguiti dal-

l'organismo stesso o sotto la sua responsabilità. Esso

deve disporre in particolare del personale e dei mezzi

necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici

e amministrativi connessi con l'esecuzione delle

operazioni di valutazione e di verifica; esso deve

inoltre avere accesso al materiale necessario per le

verifiche richieste.

4. Il personale incaricato delle operazioni di controllo

deve possedere i seguenti requisiti:

- una buona formazione professionale per tutte le

operazioni di valutazione e di verifica per le quali

l'organismo è stato designato;

- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni rela-

tive ai controlli che svolge e una pratica sufficiente

di tali controlli;

- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i

protocolli e le relazioni che materializzano nella

pratica i controlli svolti.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale

incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun

membro del personale non deve dipendere né dal numero

dei controlli svolti, né dai risultati di tali

controlli.

6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsa-

bilità civile, a meno che detta responsabilità non sia

coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale o

che i controlli non siano svolti direttamente dallo

Stato membro. Tale condizione non è richiesta per gli

organi pubblici.

7. Il personale dell'organismo designato è vincolato dal

segreto professionale per tutte le notizie delle quali

esso venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie

funzioni (tranne che nei confronti delle autorità

amministrative competenti dello Stato nel quale esercita

la propria attività) nell'ambito del presente decreto.