ALLEGATO IX




CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

 

I. DEFINIZIONI

 

 

1. Definizioni riguardanti le regole di classificazione

 

1.1. Durata

Temporanea

Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata

continua inferiore a 60 minuti.

Breve termine

Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata

continua inferiore a 30 giorni.

Lungo termine

Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata

continua superiore a 30 giorni.

1.2. Dispositivi invasivi

Dispositivo invasivo

Dispositivo che penetra parzialmente o interamente nel

corpo tramite un orifizio del corpo o una superficie

corporea.

Orifizio del corpo

Qualsiasi apertura naturale del corpo, compresa la

superficie esterna del globo oculare, oppure qualsiasi

apertura artificiale e permanente quale uno stoma.

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico

Dispositivo invasivo che penetra nel corpo attraverso la

superficie corporea mediante o nel contesto di un

intervento chirurgico.

Ai fini del presente decreto i dispositivi diversi da

quelli contemplati nel precedente comma e che producono

penetrazione ma non attraverso un determinato orifizio

del corpo, sono considerati come dispositivi invasivi di

tipo chirurgico.

Dispositivo impiantabile

Qualsiasi dispositivo destinato a:

- essere impiantato totalmente nel corpo umano, oppure

- sostituire una superficie epiteliale o la superficie

oculare, mediante intervento chirurgico e a rimanere

in tale sede dopo l'intervento.

Dispositivo impiantabile è considerato anche qualsiasi

dispositivo destinato ad essere introdotto parzialmente

nel corpo umano mediante intervento chirurgico e a

rimanere in tale sede dopo l'intervento per un periodo

di almeno trenta giorni.

1.3. Strumento chirurgico riutilizzabile

Strumento destinato, senza essere allacciato ad un altro

dispositivo medico attivo, ad un uso chirurgico per

tagliare, perforare, segare, grattare, raschiare,

pinzare, retrarre, graffare o per procedure analoghe e

che può essere riutilizzato dopo l'effettuazione delle

opportune procedure.

1.4. Dispositivo medico attivo

Dispositivo medico dipendente, per il suo funzionamento,

da una fonte di energia elettrica o di altro tipo di

energia, diversa da quella generata direttamente dal

corpo umano o dalla gravità e che agisce convertendo

tale energia. Un dispositivo medico destinato a trasmet-

tere, senza modificazioni di rilievo, l'energia, le

sostanze o altri elementi tra un dispositivo medico

attivo e il paziente non è considerato un dispositivo

medico attivo.

1.5. Dispositivo attivo terapeutico

Dispositivo medico attivo utilizzato da solo o in

combinazione con altri dispositivi medici, destinato a

sostenere, modificare, sostituire o ripristinare le

funzioni o le strutture biologiche nel contesto di un

trattamento o per alleviare una malattia, una ferita o

un handicap.

1.6. Dispositivo attivo destinato alla diagnosi

Dispositivo medico attivo utilizzato da solo o in combi-

nazione con altri dispositivi medici, destinato a

fornire informazioni riguardanti la diagnosi, la dia-

gnosi precoce, il controllo o il trattamento di stati

fisiologici, di stati di salute, di malattie o di

malformazioni congenite.

1.7. Sistema circolatorio centrale

Nel contesto del presente decreto i vasi seguenti sono

considerati "sistema circolatorio centrale":

 

arteriae pulmonales, aorta ascendens, arteriae corona-

riae, arteria carotis communis, arteria carotis externa,

arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus

brachicephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena

cava superior, vena cava inferior.

1.8. Sistema nervoso centrale

Nel contesto del presente decreto si intende per

"sistema nervoso centrale" il cervello, le meningi e il

midollo spinale.

 

 

 

 

II. REGOLE DI APPLICAZIONE

 

 

2. Regole di applicazione

 

2.1. L'applicazione delle regole di classificazione deve

basarsi sulla destinazione dei dispositivi.

2.2. Se un dispositivo è destinato ad essere utilizzato in

combinazione con un altro dispositivo, le regole di

classificazione devono applicarsi separatamente a

ciascun dispositivo. Gli accessori sono classificati

separatamente dal dispositivo con cui sono impiegati.

2.3. Il software destinato a far funzionare un dispositivo o

ad influenzarne l'uso rientra automaticamente nella

stessa classe del dispositivo.

2.4. Se un dispositivo non è destinato ad essere utilizzato

esclusivamente o principalmente in una determinata parte

del corpo, esso deve essere considerato e classificato

in base all'utilizzazione più critica specificata.

2.5. Se ad un dispositivo si applicano più regole, tenuto

conto delle prestazioni che gli sono assegnate dal

fabbricante, si applicano le regole più rigorose che

portano alla classificazione più elevata.

 

 

 

 

III. CLASSIFICAZIONE

 

 

1. Dispositivi non invasivi

 

1.1. Regola 1

Tutti i dispositivi non invasivi rientrano nella classe

I, a meno che non sia d'applicazione una delle regole

seguenti.

 

1.2. Regola 2

Tutti i dispositivi non invasivi destinati alla canaliz-

zazione o alla conservazione di sangue, liquidi o

tessuti corporei, liquidi o gas destinati ad una

trasfusione, somministrazione o introduzione nel corpo,

rientrano nella classe IIa, quando:

- possono essere collegati con un dispositivo medico

attivo appartenente alla classe IIa o ad una classe

superiore;

- sono destinati ad essere utilizzati per la conserva-

zione o la canalizzazione di sangue o di altri liquidi

o la conservazione di organi, di parti di organi o di

tessuti corporei.

In tutti gli altri casi, essi rientrano nella classe I.

 

1.3. Regola 3

Tutti i dispositivi non invasivi intesi a modificare la

composizione biologica o chimica del sangue, di altri

liquidi corporei o di altri liquidi destinati a trasfu-

sione nel corpo rientrano nella classe IIb, a meno che

il trattamento non consista in filtraggio, centrifuga-

zione o scambi di gas, di calore, nel qual caso essi

rientrano nella classe IIa.

 

1.4. Regola 4

Tutti i dispositivi non invasivi in contatto con la

pelle lesa:

- rientrano nella classe I se sono destinati ad essere

utilizzati come barriera meccanica per la compressio-

ne, per l'assorbimento degli essudati;

- rientrano nella classe IIb se sono destinati ad essere

utilizzati principalmente con ferite che hanno leso il

derma e che possono cicatrizzare solo per seconda

intenzione;

- rientrano nella classe IIa in tutti gli altri casi,

ivi compresi i dispositivi destinati principalmente a

tenere sotto controllo il microambiente di una ferita.

 

2. Dispositivi invasivi

 

2.1. Regola 5

Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli

orifizi del corpo, diversi dai dispositivi invasivi di

tipo chirurgico, che non sono destinati ad essere allac-

ciati ad un dispositivo medico attivo;

- rientrano nella classe I se sono destinati ad un uso

temporaneo;

- rientrano nella classe IIa se sono destinati ad un uso

a breve termine, a meno che non vengano utilizzati

nella cavità orale fino alla faringe, in un canale

dell'orecchio fino al timpano o in una cavità nasale,

nel qual caso essi rientrano nella classe I;

- rientrano nella classe IIb se sono destinati ad un uso

a lungo termine, a meno che non vengano utilizzati

nella cavità orale fino alla faringe, in un canale

dell'orecchio fino al timpano o in una cavità nasale e

che non rischino di essere assorbiti dalla membrana

mucosa, nel qual caso essi rientrano nella classe IIa.

Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli

orifizi del corpo, diversi dai dispositivi invasivi di

tipo chirurgico, destinati ad essere connessi ad un

dispositivo medico attivo appartenente alla classe IIa

o ad una classe superiore, rientrano nella classe IIa.

 

2.2. Regola 6

Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico desti-

nati ad un uso temporaneo rientrano nella classe IIa, a

meno che essi non siano:

- destinati specificamente a diagnosticare, sorvegliare

 

o correggere difetti del cuore o del sistema circola-

torio centrale attraverso contatto diretto con dette

parti del corpo, nel qual caso essi rientrano nella

classe III;

- strumenti chirurgici riutilizzabili, nel qual caso

essi rientrano nella classe I;

- destinati a rilasciare energia sotto forma di radia-

zioni ionizzanti, nel qual caso essi rientrano nella

classe IIb;

- destinati ad avere un effetto biologico o ad essere

interamente o principalmente assorbiti, nel qual caso

essi rientrano nella classe IIb;

- destinati a somministrare specialità medicinali me-

diante un sistema di trasmissione, se ciò avviene in

forma potenzialmente rischiosa tenuto conto del modo

di applicazione, nel qual caso essi rientrano nella

classe IIb.

 

2.3. Regola 7

Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico desti-

nati ad un uso a breve termine rientrano nella classe

IIa, a meno che essi non siano destinati:

- specificamente a diagnosticare, sorvegliare o correg-

gere un difetto del cuore o del sistema circolatorio

centrale attraverso contatto diretto con dette parti

del corpo, nel qual caso essi rientrano nella classe

III;

- specificamente ad essere utilizzati in contatto di-

retto con il sistema nervoso centrale, nel quale caso

essi rientrano nella classe III;

- a rilasciare energia sotto forma di radiazioni ioniz-

zanti, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb;

- ad avere un effetto biologico o ad essere interamente

o principalmente assorbiti, nel qual caso essi

rientrano nella classe III;

- a subire una modifica chimica nel corpo, a meno che

non siano posti nei denti, o a somministrare specia-

lità medicinali, nel qual caso essi rientrano nella

classe IIb.

 

2.4. Regola 8

Tutti i dispositivi impiantabili e i dispositivi invasi-

vi a lungo termine di tipo chirurgico rientrano nella

classe IIb a meno che essi non siano destinati a:

- essere posti nei denti, nel qual caso rientrano nella

classe IIa;

- essere utilizzati a contatto diretto con il cuore, il

sistema circolatorio centrale o il sistema nervoso

centrale, nel qual caso rientrano nella classe III;

- avere un effetto biologico o essere interamente o

principalmente assorbiti, nel qual caso rientrano

nella classe III;

- subire una modifica chimica nel corpo, a meno che non

siano posti nei denti, o a somministrare specialità

medicinali, nel qual caso essi rientrano nella classe

III.

 

3. Regole aggiuntive applicabili ai dispositivi attivi

 

3.1. Regola 9

Tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a rila-

sciare o a scambiare energia rientrano nella classe IIa

a meno che le loro caratteristiche siano tali da

permettere loro di rilasciare energia al corpo umano o

scambiare energia con il corpo umano in forma potenzial-

mente pericolosa, tenuto conto della natura, della

densità e della parte in cui è applicata l'energia, nel

qual caso essi rientrano nella classe IIb.

Tutti i dispositivi attivi destinati a controllare o

a sorvegliare le prestazioni di dispositivi attivi

terapeutici appartenenti alla classe IIb, o destinati

ad influenzare direttamente la prestazione di tali

dispositivi, rientrano nella classe IIb.

 

3.2. Regola 10

I dispositivi attivi destinati alla diagnosi rientrano

 

nella classe IIa se:

- sono destinati a rilasciare energia che sarà assorbita

dal corpo umano, ad esclusione dei dispositivi uti-

lizzati per illuminare il corpo del paziente nello

spettro visibile; sono destinati a visualizzare in

vivo la distribuzione di radiofarmaci in vivo;

- sono destinati a consentire una diagnosi diretta o un

controllo dei processi fisiologici vitali, a meno che

siano specificamente destinati a controllare i parame-

tri fisiologici vitali, ove la natura delle variazioni

è tale da poter creare un pericolo immediato per il

paziente, per esempio le variazioni delle funzioni

cardiache, della respirazione o dell'attività del

sistema nervoso centrale, nel qual caso essi rientrano

nella classe IIb.

I dispositivi attivi destinati ad emettere radiazioni

ionizzanti e destinati alla diagnosi, alla radiotera-

pia o alla radiologia d'intervento, compresi i dispo-

sitivi che li controllano o che influenzano diretta-

mente la loro prestazione, rientrano nella classe IIb.

 

Regola 11

Tutti i dispositivi attivi destinati a somministrare e/o

a sottrarre medicinali, liquidi corporei o altre sostan-

ze dal corpo rientrano nella classe IIa, a meno che ciò

sia effettuato in una forma:

- potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura

delle sostanze in questione, della parte del corpo

interessata e del modo di applicazione, nel qual caso

essi rientrano nella classe IIb.

 

3.3. Regola 12

Tutti gli altri dispositivi attivi rientrano nella

classe I.

 

4. Regole speciali

 

4.1. Regola 13

Tutti i dispositivi che comprendono come parte inte-

grante una sostanza la quale, qualora utilizzata sepa-

ratamente, possa essere considerata un medicinale ai

sensi dell'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE e che

possa avere un effetto sul corpo umano con un'azione

accessoria a quella del dispositivo, rientrano nella

classe III.

 

4.2. Regola 14

Tutti i dispositivi usati per la contraccezione o per la

prevenzione della trasmissione di malattie trasmissibili

per contatto sessuale rientrano nella classe IIb, a meno

che siano dispositivi impiantabili o dispositivi inva-

sivi a lungo termine, nel qual caso essi rientrano

nella classe III.

 

4.3. Regola 15

Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere

utilizzati per disinfettare, pulire, sciacquare o se

necessario idratare le lenti a contatto rientrano nella

classe IIb.

Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere

utilizzati per disinfettare i dispositivi medici rien-

trano nella classe IIa.

Questa regola non si applica ai prodotti destinati a

pulire i dispositivi medici diversi dalle lenti a

contatto mediante un'azione fisica.

 

4.4. Regola 16

I dispositivi non attivi destinati specificamente a re-

gistrare le immagini diagnostiche ottenute con raggi X

rientrano nella classe IIa.

 

4.5. Regola 17

Tutti i dispositivi fabbricati utilizzando tessuti

animali o loro derivati resi non vitali appartengono

alla classe III a meno che detti dispositivi non siano

 

destinati a entrare in contatto solo con pelle intatta.

 

5. Regola 18

In deroga alle altre regole, le sacche per sangue rien-

trano nella classe IIb.