ALLEGATO II

 


 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

(Sistema completo di garanzia di qualità)


 

 

1. Il fabbricante si accerta che sia applicato il sistema

di qualità approvato per la progettazione, la

fabbricazione e il controllo finale del prodotto in

questione, secondo quanto stabilito al punto 3 ed è

soggetto all'ispezione di cui al punto 3.3 e 4 e alla

sorveglianza CE secondo quanto stabilito al punto 5.

 

2. La dichiarazione di conformità è la procedura in base

alla quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi di

cui al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in

questione si attengono alle disposizioni applicabili

della presente direttiva.

Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto

stabilito dall'articolo 16 e redige una dichiarazione

scritta di conformità. Detta dichiarazione riguarda un

dato numero di prodotti fabbricati ed è conservata dal

fabbricante.

 

3. Sistema di qualità

 

3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una

domanda di valutazione del sistema di qualità.

La domanda contiene le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo del fabbricante, nonché ogni altro

luogo di fabbricazione coperto dal sistema di qualità;

- tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodot-

ti o la categoria di prodotti oggetto della procedura;

- una dichiarazione scritta che non è stata presentata

ad un altro organismo notificato una domanda per lo

stesso sistema di qualità relativo al prodotto;

- la documentazione del sistema di qualità;

- l'impegno ad attenersi agli obblighi derivanti dal

sistema di qualità approvato;

- l'impegno a garantire un funzionamento adeguato ed

efficace del sistema di qualità approvato;

- l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare

regolarmente una procedura sistematica atta a valutare

l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella

fase successiva alla produzione nonché a prevedere un

sistema appropriato cui ricorrere per applicare le

misure correttive eventualmente necessarie, in par-

ticolare nel caso degli incidenti seguenti. Detto

impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di

informare le autorità competenti, non appena egli ne

venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti:

i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle

caratteristiche e/o delle prestazioni, nonché

qualsiasi carenza delle istruzioni per l'uso di un

dispositivo che possano causare o aver causato la

morte o un peggioramento grave dello stato di

salute del paziente o di un utilizzatore;

ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi

con le caratteristiche o le prestazioni di un

dispositivo per i motivi elencati al punto i), che

hanno portato al ritiro sistematico dal mercato da

parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti

allo stesso tipo.

3.2. L'applicazione del sistema di qualità deve garantire

la conformità dei prodotti alle disposizioni loro

applicabili della presente direttiva in tutte le fasi,

dalla progettazione al controllo finale. Tutti gli

elementi, requisiti e disposizioni utilizzati dal

fabbricante per garantire il sistema di qualità devono

figurare in una documentazione aggiornata sistematica-

mente e ordinata sotto forma di strategie e di procedure

scritte, quali programmi, piani, manuali e registrazioni

riguardanti la qualità.

Essa comprende un'adeguata descrizione dei seguenti

elementi:

a) gli obbiettivi di qualità del fabbricante;

b) l'organizzazione dell'azienda, in particolare:

- le strutture organizzative, le responsabilità dei

dirigenti e la loro autorità organizzativa in

materia di qualità della progettazione e della

fabbricazione dei prodotti;

 

- gli strumenti di controllo del funzionamento

efficace del sistema di qualità, in particolare la

capacità dell'azienda di produrre la qualità

prevista nella progettazione dei prodotti, compresa

la sorveglianza dei prodotti non conformi;

c) le procedure di sorveglianza e di controllo della

progettazione dei prodotti, in particolare:

- la descrizione generale del prodotto, comprese le

varianti previste;

- le specifiche di progettazione, comprese le norme

applicate e i risultati delle analisi dei rischi

nonché la descrizione delle soluzioni adottate per

soddisfare i requisiti essenziali applicabili ai

prodotti, qualora non siano applicate interamente

le norme previste all'articolo 6;

- le tecniche di controllo e di verifica della

progettazione, dei procedimenti e degli interventi

sistematici utilizzati nella progettazione dei

prodotti;

- la prova che, se un dispositivo deve essere colle-

gato con un altro dispositivo per funzionare

secondo la destinazione prevista, la conformità del

primo dispositivo ai relativi requisiti essenziali

è stata dimostrata collegandolo ad un dispositivo,

rappresentativo della categoria dei dispositivi con

i quali sarà collegato, avente le caratteristiche

indicate dal fabbricante;

- una dichiarazione che il dispositivo comprende o

meno come parte integrante una sostanza di cui

all'allegato I, punto 7.4, nonché i dati relativi

alle prove svolte in proposito;

- i dati clinici di cui all'allegato X;

- il progetto di etichettatura ed eventualmente di

istruzioni per l'uso;

d) le tecniche di controllo e di garanzia della qualità

a livello di fabbricazione, in particolare:

- i procedimenti e le procedure utilizzate, in

particolare per la sterilizzazione, gli acquisti e

i documenti necessari;

- le procedure di identificazione del prodotto,

predisposte e aggiornate sulla base di schemi,

specifiche applicabili o altri documenti pertinen-

ti, in tutte le fasi della fabbricazione;

e) gli esami e le prove svolti prima, durante e dopo la

fabbricazione, la frequenza di tali esami e prove e

gli strumenti di prova utilizzati; la calibratura

degli strumenti di prova deve essere fatta in modo da

presentare una rintracciabilità adeguata.

3.3. L'organismo designato esegue una revisione del sistema

di qualità per stabilire se esso risponde ai requisiti

previsti al punto 3.2. Esso presuppone la conformità ai

requisiti per i sistemi di qualità che applicano le

norme armonizzate corrispondenti.

Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno

una persona che possieda un'esperienza di valutazione

della tecnologia in questione. La procedura di

valutazione comprende una visita presso la sede del

fabbricante e, in casi debitamente giustificati, presso

la sede dei fornitori del fabbricante e/o dei

subappaltatori, per controllare i procedimenti di

fabbricazione.

La decisione è comunicata al fabbricante. Essa contiene

le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.

3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha

approvato il sistema di qualità ogni eventuale progetto

di adeguamento importante del sistema di qualità o della

gamma di prodotti contemplati. L'organismo designato

valuta le modifiche proposte e verifica se il sistema di

qualità modificato risponde ai requisiti stabiliti al

punto 3.2; esso comunica la decisione al fabbricante.

Detta decisione contiene le conclusioni del controllo e

una valutazione motivata.

 

4. Esame della progettazione del prodotto

 

4.1. Oltre agli obblighi previsti al punto 3, il fabbricante

 

deve presentare all'organismo designato una domanda di

esame del fascicolo di progettazione del prodotto che

sarà fabbricato e che rientra nella categoria di cui al

punto 3.1.

4.2. La domanda contiene una descrizione della progettazione,

della fabbricazione e delle prestazioni del prodotto.

Essa comprende i documenti necessari previsti al punto

3.2, lettera c) che consentono di valutare la conformità

del prodotto ai requisiti della presente direttiva.

4.3. L'organismo designato esamina la domanda e, se il

prodotto è conforme alle disposizioni ad esso applicabi-

li del presente decreto esso rilascia al richiedente un

certificato di esame CE della progettazione. L'organismo

designato può chiedere che la domanda sia completata da

prove o esami complementari per consentirgli di valutar-

ne la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Il certificato contiene le conclusioni dell'esame,

le condizioni di validità, i dati necessari per

l'indicazione della progettazione approvata, e, ove

necessario, la descrizione della destinazione del

prodotto. Per i dispositivi di cui al punto 7.4 del-

l'allegato I, prima di prendere una decisione, l'orga-

nismo designato consulta una delle autorità competenti

designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva

65/65/CEE per quanto riguarda gli aspetti contemplati in

detto paragrafo.

Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene

nel debito conto le opinioni in occasione di tale

consultazione e trasmette la decisione finale al

Ministero della sanità.

4.4. Le modifiche della progettazione approvata sono soggette

ad un'approvazione complementare da parte dell'organismo

designato che ha rilasciato il certificato di esame CE

della progettazione, qualora dette modifiche possano

influire sulla conformità ai requisiti essenziali della

presente direttiva o sulle condizioni stabilite per

l'utilizzazione del prodotto. Il richiedente comunica

all'organismo notificato che ha rilasciato il certifica-

to di esame CE della progettazione ogni eventuale

modifica della progettazione approvata. L'approvazione

complementare è rilasciata sotto forma di aggiunta al

certificato di esame CE della progettazione.

 

5. Sorveglianza

 

5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante sod-

disfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema

di qualità approvato.

5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato a

svolgere tutte le ispezioni necessarie e gli mette a

disposizione tutte le informazioni utili, in partico-

lare:

- la documentazione del sistema di qualità;

- i dati previsti nella parte del sistema di qualità

relativa alla progettazione, quali risultati di ana-

lisi, prove di calcolo, ecc.;

- i dati previsti nella parte del sistema di qualità

relativa alla fabbricazione, quali relazioni di

ispezioni, prove, tarature e qualifica del personale

impiegato, ecc.

5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente ispezioni e

valutazioni per accertarsi che il fabbricante applichi

il sistema di qualità approvato e presenta al fabbrican-

te una relazione di valutazione.

5.4. L'organismo notificato può inoltre recarsi presso il

fabbricante per una visita imprevista.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può

svolgere o fare svolgere delle prove per accertarsi del

buon funzionamento del sistema di qualità. Esso presenta

al fabbricante una relazione di ispezione e, se vi è

stata prova, una relazione di prova.

 

6. Disposizioni amministrative

 

6.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità

 

nazionali, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima

fabbricazione del prodotto, i seguenti documenti:

- la dichiarazione di conformità;

- la documentazione prevista al punto 3.1, quarto

trattino;

- gli adeguamenti previsti al punto 3.4;

- la documentazione prevista al punto 4.2;

- le decisioni e le relazioni dell'organismo designato

previste ai punti 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 e 5.4.

6.2. L'organismo designato mette a disposizione degli altri

organismi designati e del Ministero della sanità, su

richiesta, le informazioni necessarie riguardanti le

approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate, rifiuta-

te o ritirate.

6.3. Per quanto riguarda i dispositivi soggetti alla proce-

dura di cui alla precedente sezione 4, qualora né il

fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano

stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tener a disposi-

zione la documentazione tecnica spetta al responsabile

dell'immissione in commercio del dispositivo nella

Comunità oppure all'importatore di cui all'allegato I,

punto 13.3, lettera a).

 

7. Applicazione ai dispositivi appartenenti alle classi IIa

e IIb

 

Il presente allegato può applicarsi, secondo il disposto

dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, ai prodotti apparte-

nenti alle classi IIa e IIb. Il punto 4 non si applica

ai prodotti appartenenti alle classi IIa e IIb.