ALLEGATO III

 


 

 CERTIFICAZIONE CE

 

1. La procedura in base alla quale un organismo designato

constata e certifica che un esemplare rappresentativo di

una determinata produzione soddisfa le disposizioni in

materia del presente decreto è definita "certificazione

CE".

2. La domanda contiene i dati seguenti:

- nome e indirizzo del fabbricante, nonché nome e

indirizzo del mandatario qualora la domanda sia

presentata da quest'ultimo;

- La documentazione prevista al punto 3, necessaria

ai fini della valutazione della conformità del-

l'esemplare rappresentativo della produzione prevista,

qui di seguito denominato "tipo", ai requisiti del

presente decreto. Il richiedente mette a disposizione

dell'organismo designato un "tipo". L'organismo desi-

gnato può chiedere, ove necessario, altri esemplari;

- una dichiarazione scritta che non è stata presentata

ad un altro organismo notificato una domanda per il

medesimo tipo.

3. La documentazione fornita deve consentire di valutare la

progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del

prodotto. La documentazione consta in particolare degli

elementi seguenti:

- una descrizione generale del tipo, comprese le

varianti previste;

- gli schemi di progettazione, i metodi di fabbrica-

zione previsti, in particolare quelli relativi alla

sterilizzazione, gli schemi delle parti, pezzi,

circuiti ecc.;

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per

interpretare gli schemi e disegni summenzionati e per

valutare altresï il funzionamento del prodotto;

- un elenco delle norme previste all'articolo 5, appli-

cate interamente o parzialmente, nonché la descrizione

delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti

essenziali quando le norme previste all'articolo 5 non

siano state applicate interamente;

- i risultati dei calcoli di progettazione, dell'analisi

dei rischi, degli esami e delle prove tecniche svolte

ecc.;

- una dichiarazione che il dispositivo comprende o meno

come parte integrante una sostanza di cui all'allegato

I, punto 7.4, nonché i dati relativi alle prove svolte

in proposito;

- i dati clinici previsti all'allegato X;

- se necessario, il progetto di etichettatura e, se del

caso, di istruzioni per l'uso.

4. L'organismo designato:

4.1. esamina e valuta la documentazione, verifica che il

tipo sia stato fabbricato secondo detta documentazione,

controlla anche gli elementi progettati secondo le

disposizioni applicabili delle norme previste all'arti-

colo 5, nonché gli elementi la cui progettazione non è

basata sulle disposizioni pertinenti di dette norme;

4.2. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove

necessarie per verificare se le soluzioni adottate

dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali del

presente decreto, qualora non siano state applicate le

norme previste all'articolo 5; se un dispositivo deve

essere collegato con un altro dispositivo per funzio-

nare secondo la destinazione conferitagli, deve essere

verificata la conformità del primo dispositivo ai

requisiti essenziali, grazie ad un dispositivo rappre-

sentativo da collegare, che possieda le caratteristiche

indicate dal fabbricante;

4.3. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove

necessarie per verificare che, qualora il fabbricante

abbia optato per la fabbricazione secondo le norme

pertinenti, queste ultime siano state effettivamente

applicate;

4.4. stabilisce insieme al richiedente il luogo nel quale

saranno svolti i controlli e le prove necessarie.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto

l'organismo designato rilascia al richiedente un

attestato di certificazione CE. Detto attestato contiene

nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni del

 

controllo, le condizioni di validità dell'attestato e i

dati necessari per identificare il tipo approvato. Le

parti principali della documentazione sono allegate

all'attestato e l'organismo designato ne conserva una

copia.

Per i dispositivi di cui al punto 7.4 dell'allegato I,

prima di prendere una decisione, l'organismo designato

consulta una delle autorità competenti designate dagli

Stati membri ai sensi della direttiva 65/65/CEE per

quanto riguarda gli aspetti contemplati in detto

paragrafo.

Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene

nel debito conto le opinioni espresse in occasione di

tale consultazione e trasmettere la decisione finale al

Ministero della sanità.

6. Il richiedente comunica all'organismo designato che

ha rilasciato l'attestato di certificazione CE ogni

eventuale importante modifica del prodotto approvato.

Le modifiche del prodotto approvato devono formare

oggetto di una nuova approvazione da parte del-

l'organismo designato che ha rilasciato l'attestato di

certificazione CE, qualora esse possono influire sulla

conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni

di utilizzazione previste per il prodotto. La nuova

approvazione è rilasciata eventualmente sotto forma di

completamento all'attestato iniziale di certificazione

CE.

7. Disposizioni amministrative

7.1. Tutti gli organismi designati mettono a disposizione

degli altri organismi designati su richiesta, le

informazioni necessarie relative agli attestati di

certificazione CE e ai complementi rilasciati, rifiutati

o ritirati.

7.2. Gli altri organismi designati possono farsi rilasciare

copia degli attestati di certificazione CE e/o dei

rispettivi complementi. Gli allegati degli attestati

sono tenuti a disposizione degli altri organismi desi-

gnati su domanda debitamente motivata e dopo averne

informato il fabbricante.

7.3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con

la documentazione tecnica, copia degli attestati di

certificazione CE e dei loro complementi per almeno

cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del

dispositivo.

7.4. Qualora né il fabbricante né il suo rappresentante

autorizzato siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di

tenere a disposizione la documentazione tecnica spetta

al responsabile dell'immissione in commercio del

dispositivo nella Comunità oppure all'importatore di cui

all'allegato I, punto 13.3, lettera a).