ALLEGATO IV

 


 

 VERIFICA CE

 

1. La verifica CE è la procedura con la quale il fabbri-

cante o il suo mandatario stabilito nella Comunità

garantisce e dichiara che i prodotti soggetti alle

disposizioni del punto 4 sono conformi al tipo descritto

nell'attestato di certificazione CE e rispondono ai

requisiti applicabili del presente decreto.

2. Il fabbricante prende le misure necessarie affinché il

procedimento di fabbricazione garantisca la conformità

dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di certi-

ficazione CE e ai requisiti applicabili del presente

decreto. Prima della fabbricazione egli predispone una

documentazione che definisce i processi di fabbrica-

zione, se del caso i processi di sterilizzazione, nonché

tutte le disposizioni già prestabilite e sistematiche

che saranno attuate per garantire l'omogeneità della

produzione ed eventualmente la conformità dei prodotti

al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e

ai requisiti applicabili del presente decreto. Egli

appone il marchio CE secondo quanto stabilito al-

l'articolo 7 e predispone una dichiarazione di confor-

mità.

Inoltre, per i prodotti commercializzati allo stato

sterile e per i soli aspetti della fabbricazione che

riguardano il raggiungimento di tale stato ed il

relativo mantenimento, il fabbricante applica le

disposizioni dell'allegato V, punti 3 e 4.

3. Il fabbricante s'impegna ad istituire e ad aggiornare

regolarmente una procedura sistematica atta a valutare

l'esperienza acquisita nell'uso di dispositivi nella

fase successiva alla produzione nonché a prevedere un

sistema appropriato cui ricorrere per applicare le

misure correttive eventualmente necessarie, in parti-

colare nel caso degli incidenti seguenti. Detto impegno

comprende per il fabbricante l'obbligo di informare il

Ministero della sanità non appena egli ne venga a

conoscenza, circa gli incidenti seguenti:

i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle carat-

teristiche e/o delle prestazioni, nonché carenze

dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di

un dispositivo che possono causare o avere causato

la morte o un grave peggioramento dello stato di

salute del paziente o di un utilizzatore;

ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con

le caratteristiche o le prestazioni di un disposi-

tivo per i motivi elencati al punto i), che hanno

portato al ritiro sistematico dal mercato da parte

del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo

stesso tipo.

4. L'organismo designato svolge gli esami e le prove

necessarie per verificare la conformità del prodotto ai

requisiti del presente decreto, sia mediante controllo e

prova di ogni prodotto come specificato al punto 5, sia

mediante prova dei prodotti su base statistica come

specificato al punto 6, a scelta del fabbricante.

Le verifiche summenzionate non si applicano agli aspetti

della fabbricazione che riguardano il raggiungimento

dello stato sterile.

5. Verifica per controllo e prova di ogni prodotto

5.1. Tutti i prodotti sono esaminati singolarmente e vengono

eseguite le prove necessarie, definite nella o nelle

norme applicabili dell'articolo 6, oppure prove equiva-

lenti, per verificarne la conformità, se del caso, al

tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai

requisiti applicabili del presente decreto.

5.2. L'organismo designato appone o fa apporre il numero di

identificazione su ogni prodotto approvato e redige un

certificato scritto di conformità per le prove svolte.

6. Verifica statistica

6.1. Il fabbricante presenta i prodotti fabbricati sotto

forma di lotti omogenei.

6.2. Da ogni lotto viene prelevato un campione a caso. I

prodotti che formano il campione sono esaminati singo-

larmente e sono svolte le prove definite nella o nelle

norme applicabili previste all'articolo 6, oppure prove

equivalenti, per verificare la conformità dei campioni,

se del caso, al tipo descritto nell'attestato di

 

certificazione CE e ai requisiti applicabili al presente

decreto in modo da stabilire l'accettazione o il rifiuto

del lotto.

6.3. Il controllo statistico del prodotto è fatto mediante

attribuzioni che prevedono un piano di campionamento che

garantisca una qualità limite corrispondente ad una

probabilità di accettazione del 5% con una percentuale

di non conformità compresa tra 3 e 7%. Il metodo

di campionamento è definito dalle norme armonizzate

previste all'articolo 5, tenuto conto delle caratte-

ristiche specifiche delle categorie dei prodotti in

questione.

6.4. L'organismo designato appone il numero di identifica-

zione su ogni prodotto dei lotti accertati e redige un

certificato scritto di conformità relativo alle prove

svolte. Tutti i prodotti del lotto possono essere

immessi in commercio, ad eccezione dei prodotti del

campione per i quali sia stato constatato che non erano

conformi.

Qualora un lotto sia respinto, l'organismo designato

competente prende le misure necessarie per evitarne

l'immissione in commercio. In caso di frequente rifiuto

dei lotti, l'organismo designato può sospendere la

verifica statistica.

Sotto la responsabilità dell'organismo designato il

fabbricante può apporre il numero di identificazione di

quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.

7. Disposizioni amministrative

Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione

delle autorità nazionali, per almeno cinque anni dal-

l'ultima data di fabbricazione del prodotto:

- la dichiarazione di conformità;

- la documentazione prevista al punto 2;

- i certificati previsti ai punti 5.2 e 6.4;

- se del caso, l'attestato di certificazione CE di cui

all'allegato III.

8. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa

Secondo quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 2,

il presente allegato può applicarsi ai prodotti

appartenenti alla classe IIa, fatte salve le deroghe

seguenti:

8.1. in deroga ai punti 1 e 2 il fabbricante garantisce e

dichiara con la dichiarazione di conformità che i

prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati

secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3

dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili

del presente decreto;

8.2. in deroga ai punti 1, 2, 5 e 6 le verifiche svolte

dall'organismo designato riguardano la conformità dei

prodotti appartenenti alla classe IIa alla documentazio-

ne tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII.