ALLEGATO V

 


 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

(Garanzia di qualità della produzione)

 

1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema

di qualità approvato per la fabbricazione e svolge

l'ispezione finale dei prodotti come specificato al

punto 3; egli è inoltre soggetto alla sorveglianza CE

come specificato al punto 4.

2. La dichiarazione di conformità è l'elemento procedurale

con il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi

specificati al punto 1, garantisce e dichiara che i

prodotti in questione sono conformi al tipo descritto

nell'attestato di certificazione CE e soddisfano le

disposizioni applicabili della presente direttiva.

Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto

specificato all'articolo 16 e redige una dichiarazione

scritta di conformità. Tale dichiarazione riguarda un

dato numero di esemplari identificati di prodotti

fabbricati ed è conservata dal fabbricante.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta all'organismo designato una

domanda di valutazione del sistema di qualità.

La domanda contiene le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del fabbricante;

- tutte le informazioni necessarie relative ai prodotti

o alla categoria di prodotti oggetto della procedura;

- una dichiarazione scritta secondo cui non è stata

presentata ad un altro organismo designato una domanda

per i medesimi prodotti;

- la documentazione del sistema di qualità;

- l'impegno ad attenersi agli obblighi previsti dal

sistema di qualità approvato;

- l'impegno a mantenere un funzionamento adeguato ed

efficace del sistema di qualità approvato;

- ove necessario, la documentazione tecnica per i tipi

approvati e una copia degli attestati di certifica-

zione CE;

- l'impegno del fabbricante di istituire ed aggiornare

regolarmente una procedura sistematica atta a valutare

l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella

fase successiva alla produzione nonché a prevedere un

sistema appropriato cui ricorrere per applicare le

misure correttive eventualmente necessarie, in par-

ticolare nel caso degli incidenti seguenti. Detto

impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di

informare il Ministero della sanità non appena egli

ne venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti:

i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle

caratteristiche e/o delle prestazioni, nonché

qualsiasi carenza dell'etichettatura o delle

istruzioni per l'uso di un dispositivo che possano

causare o che hanno causato la morte o un grave

peggioramento dello stato di salute del paziente o

di un utilizzatore;

ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario

connessi con le caratteristiche o le prestazioni

di un dispositivo per i motivi elencati al punto

i) che inducono il fabbricante a ritirare sistema-

ticamente dal mercato i dispositivi appartenenti

allo stesso tipo.

3.2. L'applicazione del sistema di qualità deve garantire la

conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato

di certificazione CE.

Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati

dal fabbricante per il sistema di qualità devono figu-

rare in una documentazione classificata in maniera

sistematica ed ordinata sotto forma di strategie e

procedure scritte. La documentazione del sistema di

qualità deve consentire un'interpretazione uniforme del-

le strategie e procedure seguite in materia di qualità,

per esempio i programmi, piani e manuali e registrazioni

relative alla qualità.

Essa comprende una descrizione adeguata degli elementi

seguenti:

a) gli obiettivi di qualità del fabbricante;

b) l'organizzazione dell'azienda, e in particolare:

- le strutture organizzative, le responsabilità dei

dirigenti e la loro autorità organizzativa in

 

materia di fabbricazione dei prodotti;

- gli strumenti di controllo del funzionamento effi-

cace del sistema di qualità, in particolare la

capacità dell'azienda di ottenere la qualità previ-

sta dei prodotti, compresa la sorveglianza dei

prodotti non conformi;

c) le tecniche di controllo e di garanzia di qualità a

livello della fabbricazione, in particolare:

- i procedimenti e le procedure utilizzate per

la sterilizzazione, gli acquisti ed i documenti

relativi;

- le procedure di identificazione del prodotto,

predisposte e aggiornate sulla base di schemi,

specifiche applicabili o altri documenti pertinen-

ti, in tutte le fasi della fabbricazione;

d) gli adeguati esami e prove che saranno svolti prima,

durante e dopo la fabbricazione, la frequenza di

tali esami e gli impianti di prova utilizzati; la

calibratura degli apparecchi di prova deve essere

fatta in modo da presentare una rintracciabilità

adeguata.

3.3. L'organismo designato esegue una revisione del sistema

di qualità per stabilire se esso risponde ai requisiti

specificati al punto 3.2. Esso presume la conformità ai

requisiti per i sistemi di qualità che attuano le norme

armonizzate corrispondenti.

Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno

una persona che possieda già un'esperienza di valutazio-

ne della tecnologia in questione. La procedura di

valutazione comprende una visita presso la sede del

fabbricante e, in casi debitamente giustificati, presso

la sede dei fornitori del fabbricante, per controllare i

procedimenti di fabbricazione.

Dopo la visita finale la decisione è comunicata al

fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo

e una valutazione motivata.

3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha

approvato il sistema di qualità ogni eventuale progetto

di adeguamento importante del sistema di qualità.

L'organismo designato valuta le modifiche proposte e

verifica se il sistema di qualità modificato risponde ai

requisiti specificati al punto 3.2.

Dopo ricevimento delle informazioni summenzionate la

decisione viene comunicata al fabbricante. Essa contiene

le conclusioni del controllo ed una valutazione moti-

vata.

4. Sorveglianza

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante

soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal

sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato a svol-

gere tutte le ispezioni necessarie e gli mette a

disposizione tutte le informazioni utili, e in partico-

lare:

- la documentazione del sistema di qualità;

- i dati previsti nella parte del sistema di qualità che

riguardano la fabbricazione, per esempio le relazioni

di ispezioni, prove, tarature, qualifica del personale

interessato, ecc.

4.3. L'organismo designato svolge periodicamente ispezioni e

valutazioni per accertarsi che il fabbricante applichi

il sistema di qualità approvato e presenta al fabbri-

cante una relazione di valutazione.

4.4. L'organismo designato può inoltre recarsi presso il

fabbricante per visite impreviste. In occasione di tali

visite, l'organismo designato può se necessario svolgere

o fare svolgere delle prove per accertarsi del buon

funzionamento del sistema di qualità. Esso presenta al

fabbricante una relazione di visita e, se vi è stata

prova, una relazione delle prove.

5. Disposizioni amministrative

5.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità

nazionali, per almeno cinque anni dall'ultima data di

fabbricazione del prodotto, i documenti seguenti:

- la dichiarazione di conformità;

- la documentazione specificata al punto 3.1, quarto

 

trattino;

- gli adeguamenti previsti al punto 3.4;

- la documentazione prevista al punto 3.1, settimo

trattino;

- le decisioni e le relazioni dell'organismo designato

previste ai punti 4.3 e 4.4;

- se del caso, l'attestato di certificazione di cui

all'allegato III.

5.2. L'organismo designato mette a disposizione degli altri

organismi designati su richiesta, le informazioni

necessarie relative alle approvazioni di sistemi di

qualità rilasciate, rifiutate o ritirate.

6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa

Secondo quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 2,

il presente allegato può applicarsi ai prodotti

appartenenti alla classe IIa, fatta salva la deroga

seguente:

6.1. In deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante garanti-

sce e dichiara nella dichiarazione di conformità che i

prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati

secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3

dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili

della presente direttiva