ALLEGATO VI

 


 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

(Garanzia di qualità del prodotto)

 

1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema di

qualità approvato per l'ispezione finale del prodotto e

per le prove, secondo quanto specificato al punto 3, ed

è soggetto alla sorveglianza prevista al punto 4.

Inoltre, per i prodotti immessi in commercio allo stato

sterile e per i soli aspetti della fabbricazione che

riguardano il raggiungimento di tale stato ed il

relativo mantenimento, il fabbricante applica le dispo-

sizioni dell'allegato V, punti 3 e 4.

2. La dichiarazione di conformità è l'elemento procedurale

con il quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi

previsti al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti

in questione sono conformi al tipo descritto nell'atte-

stato di certificazione CE e soddisfano le disposizioni

applicabili della direttiva.

Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto

previsto all'articolo 17 e redige una dichiarazione

scritta di conformità. Tale dichiarazione riguarda un

dato numero di esemplari identificati di prodotti

fabbricati ed è conservata dal fabbricante. La marcatura

CE è corredata del numero di identificazione dell'orga-

nismo designato che svolge i compiti previsti nel

presente allegato.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una

domanda di valutazione del proprio sistema di qualità.

La domanda contiene le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo del fabbricante;

- tutte le informazioni necessarie riguardanti i

prodotti o la categoria di prodotti oggetto della

procedura;

- una dichiarazione scritta secondo cui non è stata

presentata ad un altro organismo designato una domanda

per gli stessi prodotti;

- la documentazione del sistema di qualità;

- l'impegno del fabbricante ad attenersi agli obblighi

derivanti dal sistema di qualità approvato;

- l'impegno del fabbricante a garantire un funzionamento

adeguato e efficace del sistema di qualità approvato;

- se del caso, la documentazione tecnica relativa ai

tipi approvati ed una copia degli attestati di

certificazione CE;

- l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare

regolarmente una procedura sistematica atta a valutare

l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella

fase successiva alla produzione nonché a prevedere un

sistema appropriato cui ricorrere per applicare le

misure correttive eventualmente necessarie in partico-

lare nel caso degli incidenti seguenti. Detto impegno

comprende per il fabbricante l'obbligo di informare le

autorità competenti, non appena egli ne venga a

conoscenza, circa gli incidenti seguenti:

i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle

caratteristiche e/o delle prestazioni, nonché

qualsiasi carenza dell'etichettatura o delle

istruzioni per l'uso di un dispositivo che possano

causare o abbiano causato la morte o un grave

peggioramento dello stato di salute del paziente o

di un utilizzatore;

ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario con-

nessi con le caratteristiche o le prestazioni di

un dispositivo per i motivi elencati al punto i)

che inducono il fabbricante a ritirare sistemati-

camente dal mercato i dispositivi appartenenti

allo stesso tipo.

3.2. Nell'ambito del sistema di qualità si procede all'esame

di ogni prodotto o di un campione rappresentativo di

ciascun lotto e allo svolgimento delle prove necessarie,

definite nella o nelle norme applicabili di cui al-

l'articolo 5, o di prove equivalenti per verificare la

conformità al tipo descritto nell'attestato di certifi-

cazione CE e ai requisiti applicabili della direttiva.

Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati

dal fabbricante devono figurare in una documentazione

ordinata e sistematica sotto forma di misure, procedure

 

e istruzioni scritte. Tale documentazione del sistema di

qualità deve consentire di interpretare in maniera

uniforme i programmi, piani, manuali e fascicoli di

qualità.

Essa comprende una adeguata descrizione dei seguenti

elementi:

- gli obiettivi di qualità e l'organigramma, le

responsabilità dei dirigenti e loro poteri in materia

di qualità dei prodotti;

- i controlli e le prove svolti dopo la fabbricazione;

la calibratura degli apparecchi di prova deve presen-

tare una rintracciabilità adeguata;

- i mezzi di controllo dell'efficace funzionamento del

sistema di qualità;

- i fascicoli di qualità, quali le relazioni di ispe-

zione e i dati delle prove, i dati delle tarature, le

relazioni sulle qualifiche del personale interessato,

ecc.

Le verifiche summenzionate non si applicano agli

aspetti della fabbricazione che riguardano il raggiun-

gimento dello stato sterile.

3.3. L'organismo designato procede ad una revisione del

sistema di qualità per determinare se esso risponde ai

requisiti previsti al punto 3.2. Esso presume la con-

formità ai requisiti per i sistemi di qualità che

applicano le corrispondenti norme armonizzate.

Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno

una persona che possiede già un'esperienza di valuta-

zione della tecnologia in questione. La procedura di

valutazione comprende una visita presso la sede del

fabbricante e, in casi debitamente motivati, presso la

sede dei fornitori del fabbricante, per controllare i

processi di fabbricazione.

La decisione è notificata al fabbricante. Essa contiene

le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.

3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha

approvato il sistema di qualità ogni progetto di

adeguamento importante del sistema di qualità.

L'organismo designato valuta le modifiche proposte e

verifica se il sistema di qualità modificato risponde ai

requisiti previsti al punto 3.2.

Esso comunica la decisione al fabbricante dopo aver

ricevuto le informazioni summenzionate.

La decisione contiene le conclusioni del controllo ed

una valutazione motivata.

4. Sorveglianza

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante

soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal

sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato ad acce-

dere ai fini d'ispezione ai luoghi di ispezione, di

prova e di conservazione e gli fornisce a tal fine tutte

le informazioni necessarie, in particolare:

- la documentazione del sistema di qualità;

- la documentazione tecnica;

- i fascicoli di qualità, quali relazioni d'ispezione,

dati di prove, di taratura, relazioni sulle qualifiche

del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo designato svolge periodicamente ispezioni e

procede alle necessarie valutazioni per accertarsi che

il fabbricante applichi il sistema di qualità e gli

trasmette una relazione di valutazione.

4.4. L'organismo designato può inoltre recarsi presso il

fabbricante per visite impreviste. In occasione di tali

visite, l'organismo notificato può se necessario svol-

gere o fare svolgere delle prove per accertarsi del buon

funzionamento del sistema di qualità e della conformità

della produzione ai requisiti applicabili della presente

direttiva. A tal fine, deve essere esaminato un campione

adeguato dei prodotti finali, prelevato in loco dal-

l'organismo notificato, e devono essere effettuate le

prove appropriate definite nella norma corrispondente o

nelle norme corrispondenti di cui all'articolo 5 oppure

prove equivalenti. Se uno o più campioni non sono

conformi, l'organismo designato deve adottare gli

opportuni provvedimenti. Esso presenta al fabbricante

 

una relazione di visita e, se vi è stata prova, una

relazione delle prove.

5. Disposizioni amministrative

5.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità

nazionali, per almeno cinque anni dall'ultima data di

fabbricazione del prodotto, i documenti seguenti:

- la dichiarazione di conformità;

- la documentazione specificata al punto 3.1, settimo

trattino;

- gli adeguamenti previsti al punto 3.4;

- le decisioni e le relazioni dell'organismo designato

previste all'ultimo trattino del punto 3.4 nonché i

punti 4.3 e 4.4;

- se del caso, il certificato di conformità di cui

all'allegato III.

5.2. L'organismo designato mette a disposizione degli altri

organismi designati, su richiesta, le informazioni

necessarie relative alle approvazioni di sistemi di

qualità rilasciate, rifiutate o ritirate.

6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa

Secondo quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 2,

il presente allegato può applicarsi ai prodotti apparte-

nenti alla classe IIa, fatta salva la deroga seguente:

6.1. In deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante garanti-

sce e dichiara nella dichiarazione di conformità che i

prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati

secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3

dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili

della presente direttiva.