ALLEGATO VIII


 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI 
PER DESTINAZIONI PARTICOLARI

 

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella

Comunità redige per i dispositivi su misura o per i

dispositivi destinati ad indagini cliniche una dichiara-

zione che contiene gli elementi elencati al punto 2.

2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti:

2.1. Per i dispositivi su misura:

- i dati che consentono d'identificare il dispositivo in

questione;

- la dichiarazione che il dispositivo in questione è

destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un

determinato paziente, con il nome del paziente;

- il nome del medico o della persona autorizzata che ha

prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome

dell'istituto ospedaliero;

- le caratteristiche specifiche del dispositivo di cui

alla prescrizione medica;

- la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai

requisiti essenziali enunciati nell'allegato I e, se

del caso, l'indicazione dei requisiti essenziali che

non sono stati interamente rispettati, con debita

motivazione.

2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche

specificate all'allegato X:

- i dati che consentono di identificare il dispositivo;

- il piano delle indagini, comprendente in particolare

l'obiettivo, la motivazione scientifica, tecnica o

medica, la portata e il numero dei dispositivi;

- il parere del comitato etico, nonché l'indicazione

degli aspetti che hanno formato oggetto di parere;

- il nome del medico o della persona autorizzata, nonché

dell'istituto incaricato delle indagini;

- il luogo, la data d'inizio e la durata prevista delle

indagini;

- l'indicazione che il dispositivo è conforme ai requi-

siti essenziali, ad eccezione degli aspetti che

formano oggetto delle indagini e, che per questi

ultimi, sono state prese tutte le precauzioni neces-

sarie per proteggere la salute e la sicurezza del

paziente.

3. Il fabbricante s'impegna inoltre a tenere a disposi-

zione delle autorità nazionali competenti i documenti

seguenti:

3.1. Per i dispositivi su misura, la documentazione che

consente di esaminare la progettazione, la fabbricazione

e le prestazioni del prodotto, comprese le prestazioni

previste, in modo da consentire la valutazione della

conformità del prodotto ai requisiti della presente

direttiva.

Il fabbricante prende le misure necessarie affinché il

processo di fabbricazione garantisca la conformità dei

prodotti fabbricati alla documentazione indicata al

comma precedente.

3.2. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche la

documentazione deve contenere:

- una descrizione generale del prodotto;

- gli schemi di progettazione, i metodi di fabbricazio-

ne, in particolare di sterilizzazione, gli schemi

delle parti, pezzi, circuiti, ecc.;

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per capire

gli schemi summenzionati e il funzionamento del

prodotto;

- i risultati dell'analisi dei rischi e l'elenco delle

norme specificate all'articolo 5, applicate interamen-

te o in parte, nonché una descrizione delle soluzioni

adottate per soddisfare i requisiti essenziali della

presente direttiva quando non siano state applicate le

norme specificate all'articolo 5;

- i risultati dei calcoli di progettazione, dei control-

li e delle prove tecniche svolte, ecc.

Il fabbricante prende le misure necessarie affinché il

processo di fabbricazione garantisca la conformità dei

prodotti fabbricati alla documentazione indicata al

primo capoverso del punto 3.1.

Il fabbricante autorizza la valutazione o, ove neces-

sario, la revisione dell'efficacia delle misure prese.

 

4. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni previste

dal presente allegato devono essere conservate per un

periodo di almeno cinque anni.