Galatina
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CACCIA E PESCA


Legge 11 febbraio 1992 n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Codice civile art.923
"cose suscettibili di occupazione"

Codice civile art.842
"caccia e pesca"

Legge 24 novembre 1978 n. 812
"Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione"

Legge 5 agosto 1981 n. 503
"Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979"
Legge 25 gennaio 1983 n.42
"ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979"

Circolare 20 marzo 1985"
Direttiva del Ministro dell'Interno ai sindaci in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, concernente "attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n.382" Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro a volo su animali vivi.

D.P.C.M. 22 novembre 1993
"Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili"

Circolare 15 luglio 1994 n. 16
"Applicazione della direttiva n.94/24/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II/2 della direttiva n.79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici L. 11 febbraio 1992 n. 157"

R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604
"Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca"

D.M. 3 maggio 1989
"Disciplina della cattura dei cetacei, delle testuggini e degli storioni"

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.531
"Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca"

Legge 14 luglio 1965 n. 963
"Disciplina della pesca marittima"

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Testo-Codice civile art.923:
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Testo Codice civile art.842:
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

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