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RANDAGISMO



Legge 14 Agosto 1991 n.281
"Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".

Circolare del Ministero della Sanità 10 Marzo 1992 n.9
"Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"

Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 1996
"Norme in materia di affidamento dei cani randagi"

Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo 1987
Capitolo III articolo 12- Riduzione del numero di animali randagi
Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere vietate.
a) Tali misure debbono comportare che:
I. se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell'animale;
II. nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi della presente Convenzione.
b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:
I. l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
II. di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione;
III. di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all'Autorità competente.

Decreto legislativo n.116 del 27/1/1992, di recepimento della direttiva CEE n.609 del 1986, "in materia di protezione degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"
La legge proibisce l'utilizzo di animali randagi a fini sperimentali. Gli animali da esperimento devono essere contrassegnati e provenire da allevamenti autorizzati e controllati;
proibisce il commercio e l'uso di animali resi afoni (con le corde vocali tagliate);
fa una certa differenziazione nel trattamento di scimmie, cani e gatti;
stabilisce un sistema di autorizzazioni ministeriali per gli esperimenti;
ogni volta, per esempio, i ricercatori dovrebbero giustificare il mancato ricorso a metodi alternativi e così via.
(da "La città degli uomini e degli animali" di Enrico Moriconi- Edizioni Cosmopolis)

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