DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI
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Art. 1 - Destinatari
Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti che
si iscrivono per l'A.A. 2001/2002, entro i termini previsti, ai corsi
di diploma, di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea
specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica
di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368), tenuti dall'Università
degli Studi di Cagliari, dagli istituti universitari statali e università
non statali legalmente riconosciute attivate a Cagliari, dall'I.S.E.F.,
sede staccata di Cagliari, dalla Pontificia Facoltà Teologica della
Sardegna, dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari.
Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere alla borsa
di studio solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della
professione.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto
legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, accedono solo ai posti
alloggio.
I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione
economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli
2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente bando.
Esclusivamente ai fini dell'ammissione ai contributi per la mobilità
internazionale possono accedere i laureati nell'A.A. 2000/2001, beneficiari
o idonei di borsa di studio nello stesso anno accademico.
Art. 2 - Criteri per la determinazione delle condizioni economiche
Ai sensi dell'art.3 del DPCM 30 aprile 1997 le condizioni economiche
dello studente sono individuate in relazione al nucleo familiare convenzionale,
all'Indicatore economico e all'Indicatore patrimoniale.
Per l'accesso ai benefici l'Indicatore economico e l'Indicatore patrimoniale
del nucleo familiare convenzionale dello studente non dovranno superare
i limiti indicati nella seguente tabella, tenendo conto che i redditi
economici e patrimoniali dei fratelli e sorelle dello studente concorrono
nella misura del 50%:
Componenti nucleo familiare
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È previsto un aumento di 0.15 della scala di equivalenza, che
corrisponde ad un innalzamento della soglia dell'Indicatore economico
pari a lire 6.961.000 e dell'Indicatore patrimoniale pari a lire 16.188.000,
nei seguenti casi: per ogni componente in più; in presenza di persona
non autosufficiente; per ogni studente universitario oltre il richiedente;
nel caso di famiglie con un solo genitore.
Art. 3 - Definizione di nucleo familiare convenzionale
Sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale: il richiedente
i benefici; i genitori e gli altri parenti o conviventi che risultano
dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda; il genitore
che percepisce gli assegni di mantenimento, nel caso di separazione legale
o di divorzio dei genitori dello studente; i genitori e altri figli a
carico anche se non compresi nello stato di famiglia in assenza di separazione
legale o divorzio; eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello
studente alla data di presentazione della domanda.
La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale
non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, è subordinata
alla presenza di entrambe le seguenti condizioni:
- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine
da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda,
in un alloggio non di proprietà di un suo membro;
- Indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da
redditi da lavoro, non inferiori a lire 25.901.000 riferiti ad un nucleo
familiare di tre persone (lire 11.655.000 riferiti ad un nucleo familiare
di una persona).
Art. 4 - Indicatore economico
È definito dalla somma dei seguenti elementi:
- redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare convenzionale,
decurtati delle imposte nette a carico, che risultano nelle dichiarazioni
dei redditi ai fini IRPEF riferite all'anno 2000; i redditi prodotti
all'Estero dai membri del nucleo familiare convenzionale sono convertiti
in lire italiane in relazione al tasso di cambio medio dello stesso
anno e corretti sulla base dei coefficienti previsti dalla tabella n.3
del D.M. del 23 maggio 1999 di modifica al DPCM 30 aprile 1997. Per
gli studenti stranieri e per i redditi prodotti all'estero, quando non
inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non è possibile
avvalersi dell'autocertificazione ma è necessario produrre la
relativa documentazione;
- 20% del valore dell'Indicatore patrimoniale;
- Fonti di sostentamento e altre entrate;
- redditi derivanti da impresa agricola e/o di allevamento, anche in
forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione
della dichiarazione IVA. Per la valutazione è assunta la base
imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto
dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato (art.
1 del D.M. 23 aprile 1999).
Art. 5 Indicatore patrimoniale
È definito dalla somma dei seguenti elementi:
- valore imponibile dei fabbricati e dei terreni edificabili dichiarati
ai fini ICI nell'anno 2000 con esclusione dell'abitazione di effettiva
residenza se non appartenente a categorie catastali A1, A8, A9. In quest'ultimo
caso si considera il 50% del valore definito ai fini ICI. Sono altresì
esclusi gli immobili impiegati direttamente nell'attività di
impresa individuale e di lavoro autonomo. Qualora il nucleo familiare
convenzionale dello studente non disponga di una casa di proprietà
si applica una franchigia di 100 milioni e si prende in considerazione
solo il valore patrimoniale eccedente tale franchigia. La franchigia
si applica inoltre nel caso in cui il nucleo familiare convenzionale
risieda in un alloggio non di proprietà per motivi di lavoro
o per cause di forza maggiore debitamente documentati. Il beneficio
della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa
edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri
del nucleo familiare convenzionale risultino soci. I patrimoni disponibili
all'Estero sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo
nella misura convenzionale di 1 milione a metro quadro.
- Valore imponibile definito ai fini ICI per l'anno 2000, anche se esenti
dal pagamento dell'imposta, dei terreni agricoli non destinati all'uso
dell'impresa agricola, non coltivati direttamente, non gestiti in economia
da imprenditori agricoli a titolo principale.
- Depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati
di deposito, buoni fruttiferi assimilati, valore nominale delle consistenze
al 31 dicembre 2000.
- Fondi di investimento, in base all'ultima quotazione in borsa di Milano
per l'anno 2000.
- Partecipazioni azionarie e non azionarie solo se il nucleo familiare
convenzionale ne possiede una quota complessiva inferiore al 10% del
capitale sociale della singola società.
Art. 6 - Requisiti di merito
1. Studenti iscritti agli anni successivi al
primo ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo, ai corsi attivati prima
della riforma universitaria, aver superato entro il 10 agosto 2001 il
numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella:
Corso di studi |
anno di corso |
|
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
7° |
1°
fc |
2°
fc |
GIURISPRUDENZA |
2 |
7 |
12 |
|
|
|
17 |
23 |
SCIENZE POLITICHE |
|
6 |
10 |
|
|
|
16 |
22 |
ECONOMIA AZIENDALE |
|
6 |
10 |
|
|
|
15 |
21 |
ECONOMIA E COMMERCIO |
|
6 |
10 |
|
|
|
15 |
21 |
LETTERE |
2 |
6 |
9 |
|
|
|
13 |
18 |
FILOSOFIA |
2 |
7 |
9 |
|
|
|
12 |
17 |
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE |
|
5 |
8 |
|
|
|
12 |
17 |
PSICOLOGIA V.O. |
|
|
|
|
|
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16 |
22 |
PSICOLOGIA N.O. |
|
7 |
9 |
12 |
|
|
16 |
22 |
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE |
|
6 |
9 |
|
|
|
13 |
18 |
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA |
|
6 |
9 |
|
|
|
13 |
18 |
MEDICINA E CHIRURGIA |
2 |
5 |
8 |
12 |
24 |
|
34 |
46 |
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA |
3 |
6 |
8 |
10 |
|
|
15 |
20 |
FARMACIA |
2 |
6 |
8 |
12 |
|
|
14 |
19 |
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE |
2 |
7 |
10 |
14 |
|
|
18 |
25 |
SCIENZE GEOLOGICHE |
|
6 |
9 |
12 |
|
|
15 |
21 |
SCIENZE BIOLOGICHE |
|
7 |
10 |
13 |
|
|
17 |
23 |
MATEMATICA |
|
5 |
7 |
|
|
|
9 |
13 |
FISICA |
|
5 |
8 |
|
|
|
11 |
16 |
CHIMICA (NUOVISS. ORD.) |
|
8 |
12 |
19 |
|
|
23 |
31 |
SCIENZE NATURALI |
|
7 |
10 |
|
|
|
15 |
20 |
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO |
|
6 |
9 |
13 |
|
|
19 |
26 |
INGEGNERIA CHIMICA |
|
|
9 |
13 |
|
|
19 |
26 |
INGEGNERIA CIVILE |
|
6 |
8 |
13 |
|
|
19 |
26 |
INGEGNERIA ELETTRICA |
|
6 |
9 |
13 |
|
|
18 |
25 |
INGEGNERIA ELETTRONICA |
|
6 |
9 |
13 |
|
|
18 |
25 |
INGEGNERIA MECCANICA n.o. |
|
|
9 |
13 |
|
|
18 |
25 |
INGEGNERIA EDILE |
|
7 |
9 |
13 |
|
|
19 |
26 |
INGEGNERIA MECCANICA c.d.s. |
|
6 |
9 |
13 |
|
|
17 |
23 |
OPERATORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
|
|
|
|
|
|
7 |
10 |
ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE |
|
7 |
|
|
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|
10 |
14 |
ECONOMIA E GESTIONE SERVIZI TURISTICI |
|
7 |
|
|
|
|
10 |
14 |
OPERATORE CULTURALE PER IL TURISMO |
|
6 |
|
|
|
|
11 |
15 |
VIGILANZA SCOLASTICA |
|
|
|
|
|
|
11 |
15 |
SCIENZE INFERMIERISTICHE |
|
|
|
|
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|
6 |
9 |
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE |
|
|
|
|
|
|
7 |
9 |
OSTETRICA |
|
5 |
|
|
|
|
8 |
11 |
TECNICO SAN. DI RADIOLOGIA MEDICA |
|
7 |
|
|
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|
10 |
14 |
IGIENISTA DENTALE |
|
6 |
|
|
|
|
9 |
12 |
FISIOTERAPISTA |
|
6 |
|
|
|
|
10 |
14 |
INFERMIERE |
|
6 |
|
|
|
|
11 |
15 |
SERVIZIO SOCIALE (CA) |
|
6 |
|
|
|
|
10 |
14 |
SERVIZIO SOCIALE (NU) |
|
6 |
|
|
|
|
10 |
14 |
SCIENZE MOTORIE |
|
9 |
|
|
|
|
0 |
0 |
INFORMATICA |
|
6 |
|
|
|
|
8 |
11 |
SCIENZA DEI MATERIALI |
|
7 |
|
|
|
|
11 |
16 |
BIOTECNOLOGIE AGROINDUSTRIALI |
|
7 |
|
|
|
|
11 |
16 |
INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E RISORSE - DIPLOMA |
|
6 |
|
|
|
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9 |
13 |
INGEGNERIA MECCANICA - DIPLOMA |
|
|
|
|
|
|
7 |
10 |
INGEGNERIA CHIMICA - DIPLOMA |
|
6 |
|
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|
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8 |
11 |
INGEGNERIA EDILE - DIPLOMA |
|
6 |
|
|
|
|
9 |
12 |
INGEGNERIA DELLE STRUTTURE - DIPLOMA |
|
6 |
|
|
|
|
9 |
13 |
TEOLOGIA |
3 |
9 |
14 |
18 |
22 |
28 |
35 |
48 |
SCIENZE RELIGIOSE |
2 |
9 |
15 |
|
|
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24 |
33 |
Sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale
approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente
riconosciuti ai fini della valutazione finale.
Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità
e i colloqui.
Gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con
valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; gli esami con
valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; gli esami
biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.
L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria
viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione.
2. Studenti iscritti ai corsi di laurea attivati
ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509.
Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea e laurea specialistica
a ciclo unico, iscrizione regolare ai corsi di studio.
Per gli iscritti al primo anno agli altri corsi di laurea specialistica,
regolare iscrizione ai corsi di studio e possesso di 150 crediti.
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica
a ciclo unico e laurea specialistica il merito è valutato successivamente;
per cui lo studente beneficiario dovrà superare alla data del 30
novembre 2002 almeno 20 crediti, pena la revoca del beneficio.
Per gli iscritti al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato
di ricerca, iscrizione regolare ai corsi.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea, aver
conseguito entro il 10 agosto 2001:
- per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento
di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione
ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti;
- per l'ultimo semestre, 135 crediti.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea specialistica
a ciclo unico, aver conseguito entro il 10 agosto 2001:
- per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento
di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione
ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti;
- per il quarto anno, 135 crediti;
- per il quinto anno, 190 crediti;
- per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti.
- per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero
previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste
dai rispettivi ordinamenti didattici.
Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare,
in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus",
maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei
benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento
dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento
dei benefici per gli anni accademici successivi.
La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di
riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea
specialistica aver conseguito entro il 10 agosto 2001:
- per il secondo anno, 30 crediti;
- per l'ultimo semestre, 80 crediti.
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in
eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento
dell'iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui sopra lo studente
può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.
Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica
provenienti dai vecchi ordinamenti.
I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per
il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello
dell'anno precedente.
Gli iscritti agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato
di ricerca, devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti
dai rispettivi ordinamenti universitari.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi attivati ai sensi
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 l'iscrizione deve essere
comunque corrispondente agli anni effettivi di carriera, computati in
base alla prima iscrizione all'Università.
In presenza di interruzione degli studi dovuta a svolgimento di servizio
militare di leva o del servizio civile, a cause di infermità gravi
e prolungate debitamente documentate e per le studentesse per l'anno di
nascita di ciascun figlio, il periodo di interruzione, se riconosciuto
formalmente dall'Università, non viene preso in considerazione
ai fini della valutazione della carriera e del merito.
Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi ai corsi di laurea e
di laurea specialistica e nel caso in cui l'Università non abbia
riformulato in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e
le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito
richiesti per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella
1; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene
effettuato il passaggio ed a quello successivo.
Art. 7-Fruizione e durata dei benefici
I benefici sono concessi per il primo conseguimento del titolo di ciascuno
dei livelli di corso con le seguenti modalità:
a) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n.
509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più
uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi
abitativi, per un ulteriore anno;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri,
a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi,
per un ulteriore semestre;
c) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per
un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici
più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente
ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
d) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo
di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente
ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione,
per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti
didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Art. 8 - Criteri per la formulazione delle graduatorie
L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio
e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:
a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi
attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza
alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla
base dell'Indicatore economico in rapporto alla scala di equivalenza di
cui all'articolo 2 del presente bando;
b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i
corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito distinte per
anno di corso e corso di studi, valutando prioritariamente il numero delle
annualità o dei crediti superati e successivamente la media dei
voti riportati; a parità di merito, la posizione in graduatoria
è determinata dall'Indicatore economico in rapporto alla scala
di equivalenza di cui all'articolo 2 del presente bando. Per gli studenti
beneficiari o idonei di borsa di studio nell'anno accademico precedente,
che non presentano nuova autocertificazione sulle condizioni economiche,
verrà considerato l'indicatore economico calcolato nell'A.A. 2000/2001.
Per i posti alloggio riservati agli iscritti anni successivi ai corsi
di diploma, I.S.E.F. ,Teologia e Scienze Religiose, attraverso l'approvazione
di graduatorie per corso di studi valutando prioritariamente il rapporto
fra il numero di annualità o crediti superati e il numero delle
annualità o crediti previsto nel piano di studi ufficiale per gli
anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda; per gli iscritti
al secondo anno fuori corso tale numero è aumentato di tre; successivamente
la media dei voti riportati; a parità di merito, la posizione in
graduatoria è determinata dall'Indicatore economico in rapporto
alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2 del presente bando
I benefici sono attribuiti sulla base dello stanziamento e del numero
dei posti alloggio disponibili, giusto quanto contenuto agli articoli
14 e 19 del presente bando.
Art. 9 - Modalità e scadenze per la presentazione delle domande
La richiesta di partecipazione al concorso deve essere presentata su
modulo unico predisposto dall'Ente, debitamente e compiutamente compilato
in ogni sua parte pena l'esclusione. Lo studente può produrre inoltre
qualunque altro documento o certificato che riterrà opportuno presentare
nel suo interesse.
La domanda dovrà essere firmata dall'interessato in presenza del
dipendente addetto al ricevimento all'atto della presentazione, ovvero,
se presentata tramite terzi o inviata per posta, firmata e corredata della
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al Settore Diritto allo Studio,
via Premuda 10, Cagliari , entro il 10 agosto 2001; per le domande che
verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale.
Le domande, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche
e di merito, nonché dello status di fuori sede sono presentate
dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione
ai sensi dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445.
Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi,
beneficiari o idonei ai servizi nell'anno accademico precedente, non devono
compilare i quadri relativi alla parte economica. Solo in caso di mutamenti
della composizione del nucleo familiare e/o di modifiche della condizione
economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio,
lo studente è tenuto a presentare una nuova autocertificazione.
Per i beneficiari di borsa di studio, residenti fuori sede e non titolari
di posto alloggio, l'autocertificazione dello status di fuori sede, su
modulo predisposto dall'Ente, dovrà pervenire al Settore diritto
allo Studio via Premuda 10, Cagliari, entro il 31 dicembre 2001.
L'E.R.S.U. per gli interventi di rispettiva competenza, controlla la veridicità
delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con il metodo della
verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno
il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi
non destinati alla generalità degli studenti. Nell'espletamento
di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati,
anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
Art 10 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/90)
Entro 20 giorni lavorativi dalle date di scadenza di presentazione delle
domande verranno redatte le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo
dell'Ente in via Premuda 10 Cagliari, e presso le singole sedi delle Case
e delle Mense. Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati
in carta semplice, al Settore diritto allo Studio via Premuda 10 Cagliari,
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie.
La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata
entro 10 giorni dalla data di scadenza dei ricorsi. Dette graduatorie
resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.
Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U.:
www.regione.sardegna.it/ersuca.
Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati
personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte
al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze
riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito e di merito.
Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione
delle inesattezze sarà revocato.
Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque
entro e non oltre il 31 dicembre 2001, sarà erogata agli studenti
beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio.
Agli studenti iscritti agli anni successivi al primo, la seconda rata
semestrale sarà erogata entro e non oltre il 30 giugno 2002;
Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica
a ciclo unico e di laurea specialistica la seconda rata verrà erogata
dopo il superamento di almeno 20 crediti debitamente autocertificati al
Settore Diritto allo Studio, in ogni caso da sostenersi entro il 30 novembre
2002. Alla scadenza di tale data la borsa di studio verrà revocata
agli studenti che non avranno conseguito almeno 20 crediti, secondo le
modalità indicate nell'art. 12 del presente bando.
Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà
garantita la disponibilità dei servizi abitativi agli studenti
beneficiari.
I ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento
a carattere definitivo, saranno possibili in prima istanza al competente
Tribunale Amministrativo Regionale e in seconda istanza al Consiglio di
Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Il responsabile dei procedimenti amministrativi è il Sig. Umberto
Melis, Responsabile del Settore Diritto allo Studio, via Premuda 10 Cagliari,
tel. 07020191.
Art. 11 - Cause di decadenza e incompatibilità
Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia
agli studi, di trasferimento ad altra università nel corso dello
stesso anno accademico, nel caso lo studente incorra in sanzioni disciplinari
superiori all'ammonizione.
La borsa di studio è incompatibile con le collaborazioni studentesche,
con altre borse o contributi in denaro a qualsiasi titolo attribuiti ad
eccezione del contributo tesi e contributo viaggio. Lo studente legittimato
a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare
l'opzione.
La borsa è incompatibile col servizio militare o col sostitutivo
servizio civile se svolti in una località diversa da Cagliari o
nei comuni considerati sede e pendolari.
Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore
per le Case dello Studente. L'alloggio è incompatibile con stipendi
o retribuzioni fisse o mensili derivanti da attività lavorativa
che non consentano di utilizzare il posto secondo le Norme del Regolamento
Alloggi. Il posto alloggio è incompatibile col servizio militare
e col sostitutivo servizio civile, ad eccezione dei casi in cui sia svolto
nella sede universitaria e vi sia una formale autorizzazione del Comando
Militare a pernottare fuori caserma.
Art. 12 - Revoca della borsa di studio
La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo
anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea specialistica
a ciclo unico i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2002, non abbiano
conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui
gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per
quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello
precedente.
In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore
dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono
essere restituiti; su richiesta motivata, da inoltrare entro il 10 dicembre
2002, potrà essere concessa anche la restituzione rateale.
In casi eccezionali debitamente documentati, l'E.R.S.U. potrà concedere
una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di
merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà
presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2002.
Art. 13 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali (L.31 dicembre 1996 n.675)
La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta
la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia.
I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure
concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati
alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti
alloggio.
I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle
autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli
Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria,
alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre
università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna
e alle altre regioni italiane.
Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi,
quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione:
dati anagrafici, numero dei componenti il nucleo familiare, Indicatore
economico e patrimoniale, carriera universitaria, il merito scolastico.
Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati
i diritti previsti dall'art.13 della Legge 13/12/1996 n.675. Il responsabile
del trattamento dei dati è il sig. Umberto Melis, Responsabile
del Settore Diritto allo Studio, via Premuda, 10 Cagliari.
Art. 14 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio
La somma stanziata per l'A.A. 2001/2002 è di Lire 15.000.000.000
(euro 7.746.853), fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità
dei fondi ministeriali.
Ai sensi dell'art.16 della L.R. 15.01.1991, n.7, il 2% dello stanziamento
è riservato agli studenti figli di emigrati sardi che conservino
la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di cui al presente
bando.
La ripartizione dei fondi verrà resa nota con la pubblicazione
delle graduatorie. Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato
sulla base della ripartizione; le eventuali somme residue saranno assegnate
prioritariamente allo stesso corso di studi, quindi alle graduatorie che
hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione
alle borse assegnate fino ad esaurimento dei fondi, ad esclusione degli
iscritti al primo anno. Gli arrotondamenti sono effettuati per difetto
nel caso in cui la somma a disposizione sia inferiore o uguale al 50%
della borsa da assegnare, per eccesso nel caso di somma superiore al 50%.
Art. 15 - Importi borse di studio
La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire
entro l'anno accademico. L'importo annuo, erogato in due rate semestrali,
è stabilito nel modo seguente:
|
Status degli studenti e importo borsa
valore max |
valore servizio alloggio |
valore servizio mensa 1 pasto al giorno
per
l'intero anno accademico |
importo massimo in denaro |
importo minimo in denaro |
|
Fuori sede
lire 5.570.000
euro 2.877 |
lire 1.898.000
euro 980 |
lire 640.000
euro 331 |
lire 3.032.000
euro 1.566 |
lire 1.516.000
euro 783 |
|
Fuori sede
lire 5.570.000
euro 2.877 |
|
lire 640.000
euro 331 |
lire 4.930.000
euro 2.546 |
lire 2.465.000
euro 1.273 |
|
Pendolari
lire 3.150.000
euro 1.627 |
|
|
Lire 3.150.000
euro 1.627 |
lire 1.575.000
euro 813 |
|
Sede
lire 2.155.000
euro 1.113 |
|
1 pasto al giorno |
Lire 2.155.000
euro 1.113 |
lire 1.077.000
euro 556 |
La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui
Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale
sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento
previsto dall'art. 2 del presente bando. Per valori superiori, sino al
raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta
sino alla metà dell'importo massimo.
Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto per reddito,
la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione
presentata al momento della concessione della borsa, può presentare
idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire
dalla rata semestrale immediatamente successiva.
Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica
entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia
di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta
nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche agli studenti
iscritti prima della riforma universitaria.
Per gli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo
della borsa resterà comunque invariato anche in caso di rinuncia
o non fruizione dell'alloggio. Gli studenti beneficiari di borsa di studio
che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno
la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo
di fruizione del servizio, in ragione di Lire170.000 (euro 87,80) mensili,
indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della
camera.
Art. 16 - Status di sede, pendolare e fuori sede
Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede,
vengono stabili i seguenti criteri:
a) gli studenti che frequentano la sede di Cagliari sono considerati in
sede se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas,
Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati pendolari
se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir,
San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis,
Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Nuoro sono considerati
in sede se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati pendolari
se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtellì, Mamoiada,
Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Oristano sono considerati
in sede se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili, Cabras,
Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis,
Terralba e Zeddiani. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni
di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia,
Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore,
Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatza, Uras, Usellus, Villanova Truschedu,
Villaurbana e Zerfaliu.
c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Iglesias sono considerati
in sede se residenti nei comuni di Iglesias, Domusnovas, Gonnesa e Villamassargia.
Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Bacu Abis, Carbonia,
Cortoghiana, Masua, Musei, Nebida, Nuraxi Figus, Portoscuso, Siliqua,
Vallermosa.
Vengono inoltre considerati in sede gli studenti appartenenti a nucleo
familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località
presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi
comuni considerati sede indipendentemente dalla residenza.
Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti in
comuni diversi da quelli su indicati a condizione che alloggino a titolo
oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente,
alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi
e documentando lo status di fuori sede nei modi e nei tempi previsti dal
presente bando all'art 9. In caso contrario verrà riconosciuto,
ai fini della determinazione dell'importo della borsa, lo status di pendolare.
Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque
considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.
Art. 17 - Integrazione della borsa per la mobilità internazionale
I beneficiari e gli idonei di borsa di studio, nonché i laureati
coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo
Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più
di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento
della borsa nell'ultimo anno di studi, hanno diritto, per una sola volta
per ciascun corso, ad una integrazione della borsa per la partecipazione
a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi
promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari.
Ulteriore condizione per il diritto all'integrazione è che il periodo
di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini
di crediti nell'ambito del proprio corso di studi, anche se ai fini della
predisposizione della prova conclusiva.
La somma stanziata è di Lire 50.000.000, (euro 25.823) con possibilità
d'incremento con altri eventuali fondi all'uopo destinati dalla Regione
Sarda.
L'integrazione riconosciuta è di 500 euro su base mensile per la
durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci
mesi, certificata dall'Università che promuove il programma di
mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Da detto
importo è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui
fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso
sino all'importo di 100 euro per i paesi europei e sino all'importo di
500 euro per i paesi extraeuropei, sempre che non sia riconosciuto da
altri enti o istituzioni.
Per l'integrazione della borsa dovrà essere presentata regolare
autocertificazione attestante la titolarità della borsa per la
mobilità.
Il 50% del contributo verrà erogato all'avvio del programma di
mobilità; il restante 50% sarà erogato al termine del periodo
di mobilità, su richiesta da presentarsi sul modulo predisposto
dall'ente, documentando il conseguimento dei risultati previsti nello
stesso programma.
Art. 18 - Esonero tasse
Gli studenti beneficiari e idonei alla borsa di studio, presenti nelle
relative graduatorie, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale
per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e
dei contributi universitari. Nel caso in cui lo studente abbia versato
la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, questa verrà
rimborsata successivamente alla comunicazione, da parte dell'Università,
dell'elenco degli studenti che hanno effettuato tale versamento.
Art. 19 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio
Possono accedere al concorso gli studenti che frequentano i corsi presso
la sede di Cagliari e non residenti nei comuni di: Cagliari, Assemini,
Capoterra, Decimomannu, Dolianova, Elmas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato,
Quartu S. Elena, Quartucciu, San Sperate, Sarroch, Selargius, Serdiana,
Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
Gli studenti richiedenti non devono appartenere a nucleo familiare convenzionale
proprietario di appartamento nella città di Cagliari o nei suddetti
comuni.
Art. 20 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio
I posti messi a concorso sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:
- Alloggio di via Biasi 132
- Alloggio di via Businco 218
- Alloggio di via Montesanto 208
- Alloggio di via Roma 126
- Alloggio di via Trentino 261
- Residenza di via Sassari 26
Totale posti : 971
I posti alloggio disponibili sono così ripartiti:
- iscritti al primo anno 243
- iscritti anni successivi corsi di laurea 689
- iscritti anni successivi corsi di diploma 10
- iscritti anni successivi dottorati 10
- figli di emigrati sardi 19
Le ripartizioni dei posti alloggio per anno e corso di studi saranno
definite sulla base del numero degli iscritti a ciascun anno e corso di
studi A.A.2000/2001.
L'anno di corso considerato per la determinazione dei posti è
quello precedente a quello di riferimento (es. i posti assegnati agli
studenti del 4° anno nel 2001/2002 hanno come riferimento proporzionale
il numero degli studenti del 3° anno nel 2000/2001).
I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata sulla base delle ripartizioni,
saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, quindi
alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte
in relazione ai posti assegnati.
I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 3 del Regolamento
delle Case dello Studente, a disposizione degli interessati presso le
sedi dell'Ente e nei Centri Informagiovani.
Art. - 21 Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio
Le graduatorie sono valide sino al 15 dicembre 2001.
Gli studenti idonei non beneficiari dovranno presentarsi al Settore Diritto
allo Studio entro il 15 novembre 2001 per confermare l'interesse all'alloggio,
pena la decadenza dal beneficio.
Dopo il 15 dicembre 2001 i posti disponibili non assegnati per mancanza
di richieste saranno destinati a studenti fuori sede anni successivi interessati
all'alloggio, anche per brevi periodi, al costo di lire 170.000 (euro
87,80) mensili, purché in possesso del requisito di reddito richiesto
per la borsa di studio e in difetto di non più di due annualità
o 10 crediti rispetto al numero richiesto per l'accesso al concorso. Ulteriori
disponibilità saranno destinate agli Scambi culturali.
Art. 22 - Importi delle rette alloggio
Gli importi delle rette alloggio sono così determinati:
a) prima fascia: Indicatore della condizione
economica del nucleo familiare convenzionale sino ai due terzi del limite
massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando:
importo mensile singola euro 48,03
importo mensile doppia euro 37,18
b) seconda fascia: Indicatore della condizione
economica del nucleo familiare convenzionale compreso fra i due terzi
e la soglia di riferimento:
importo mensile singola euro 79,53
importo mensile doppia euro 58,36
La cauzione è pari a euro 51,65 e dovrà essere versata anche
dai titolari di borsa di studio.
Art. 23 - Trasferimenti di sede universitaria
Gli studenti che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad
un'altra prima della data del 10 agosto 2001, dovranno presentare la domanda
di borsa di studio e posto alloggio all'Ente della sede universitaria
presso cui è stato chiesto il trasferimento.
Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari ad altra
Università dopo il 10 agosto 2001 la domanda già presentata
all'E.R.S.U. di Cagliari verrà trasmessa, su richiesta dell'interessato
da inoltrare entro il 31 dicembre 2001, all'Ente competente. Dopo il trasferimento
lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U.
di Cagliari.
Gli studenti che invece provengono da altre Università trasferiti
dopo il 10 agosto 2001 saranno ammessi a concorrere secondo i criteri
stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente
di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della pubblicazione
delle graduatorie provvisorie.
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03.04.2002
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