BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI
BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2001/2

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DIRITTO ALLO STUDIO

Nuovo DPCM

Piano degli interventi

Scadenze domande

SERVIZI

Attribuiti per concorso

Destinati alla generalità degli studenti

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2001/2002, entro i termini previsti, ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368), tenuti dall'Università degli Studi di Cagliari, dagli istituti universitari statali e università non statali legalmente riconosciute attivate a Cagliari, dall'I.S.E.F., sede staccata di Cagliari, dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari.
Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere alla borsa di studio solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, accedono solo ai posti alloggio.
I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente bando.
Esclusivamente ai fini dell'ammissione ai contributi per la mobilità internazionale possono accedere i laureati nell'A.A. 2000/2001, beneficiari o idonei di borsa di studio nello stesso anno accademico.

Art. 2 - Criteri per la determinazione delle condizioni economiche

Ai sensi dell'art.3 del DPCM 30 aprile 1997 le condizioni economiche dello studente sono individuate in relazione al nucleo familiare convenzionale, all'Indicatore economico e all'Indicatore patrimoniale.
Per l'accesso ai benefici l'Indicatore economico e l'Indicatore patrimoniale del nucleo familiare convenzionale dello studente non dovranno superare i limiti indicati nella seguente tabella, tenendo conto che i redditi economici e patrimoniali dei fratelli e sorelle dello studente concorrono nella misura del 50%:

Componenti nucleo familiare

Scala equivalenza

Indicatore economico

Indicatore patrimoniale

1

0.45

20.883.000

48.565.000

2

0.75

34.805.000

80.941.000

3

1.00

46.406.000

107.922.000

4

1.22

56.616.000

131.665.000

5

1.43

66.361.000

154.328.000

6

1.62

75.178.000

174.833.000

7

1.80

83.531.000

194.260.000

È previsto un aumento di 0.15 della scala di equivalenza, che corrisponde ad un innalzamento della soglia dell'Indicatore economico pari a lire 6.961.000 e dell'Indicatore patrimoniale pari a lire 16.188.000, nei seguenti casi: per ogni componente in più; in presenza di persona non autosufficiente; per ogni studente universitario oltre il richiedente; nel caso di famiglie con un solo genitore.

Art. 3 - Definizione di nucleo familiare convenzionale

Sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale: il richiedente i benefici; i genitori e gli altri parenti o conviventi che risultano dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda; il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento, nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente; i genitori e altri figli a carico anche se non compresi nello stato di famiglia in assenza di separazione legale o divorzio; eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.
La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, è subordinata alla presenza di entrambe le seguenti condizioni:

  • residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un suo membro;
  • Indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non inferiori a lire 25.901.000 riferiti ad un nucleo familiare di tre persone (lire 11.655.000 riferiti ad un nucleo familiare di una persona).

Art. 4 - Indicatore economico

È definito dalla somma dei seguenti elementi:

  • redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare convenzionale, decurtati delle imposte nette a carico, che risultano nelle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF riferite all'anno 2000; i redditi prodotti all'Estero dai membri del nucleo familiare convenzionale sono convertiti in lire italiane in relazione al tasso di cambio medio dello stesso anno e corretti sulla base dei coefficienti previsti dalla tabella n.3 del D.M. del 23 maggio 1999 di modifica al DPCM 30 aprile 1997. Per gli studenti stranieri e per i redditi prodotti all'estero, quando non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non è possibile avvalersi dell'autocertificazione ma è necessario produrre la relativa documentazione;
  • 20% del valore dell'Indicatore patrimoniale;
  • Fonti di sostentamento e altre entrate;
  • redditi derivanti da impresa agricola e/o di allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. Per la valutazione è assunta la base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato (art. 1 del D.M. 23 aprile 1999).

Art. 5 Indicatore patrimoniale

È definito dalla somma dei seguenti elementi:

  • valore imponibile dei fabbricati e dei terreni edificabili dichiarati ai fini ICI nell'anno 2000 con esclusione dell'abitazione di effettiva residenza se non appartenente a categorie catastali A1, A8, A9. In quest'ultimo caso si considera il 50% del valore definito ai fini ICI. Sono altresì esclusi gli immobili impiegati direttamente nell'attività di impresa individuale e di lavoro autonomo. Qualora il nucleo familiare convenzionale dello studente non disponga di una casa di proprietà si applica una franchigia di 100 milioni e si prende in considerazione solo il valore patrimoniale eccedente tale franchigia. La franchigia si applica inoltre nel caso in cui il nucleo familiare convenzionale risieda in un alloggio non di proprietà per motivi di lavoro o per cause di forza maggiore debitamente documentati. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci. I patrimoni disponibili all'Estero sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo nella misura convenzionale di 1 milione a metro quadro.
  • Valore imponibile definito ai fini ICI per l'anno 2000, anche se esenti dal pagamento dell'imposta, dei terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non coltivati direttamente, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale.
  • Depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi assimilati, valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 2000.
  • Fondi di investimento, in base all'ultima quotazione in borsa di Milano per l'anno 2000.
  • Partecipazioni azionarie e non azionarie solo se il nucleo familiare convenzionale ne possiede una quota complessiva inferiore al 10% del capitale sociale della singola società.

Art. 6 - Requisiti di merito

1. Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo, ai corsi attivati prima della riforma universitaria, aver superato entro il 10 agosto 2001 il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella:

Corso di studi anno di corso
1° fc 2° fc
GIURISPRUDENZA 2 7 12 17 23
SCIENZE POLITICHE 6 10 16 22
ECONOMIA AZIENDALE 6 10 15 21
ECONOMIA E COMMERCIO 6 10 15 21
LETTERE 2 6 9 13 18
FILOSOFIA 2 7 9 12 17
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 5 8 12 17
PSICOLOGIA V.O. 16 22
PSICOLOGIA N.O. 7 9 12 16 22
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 6 9 13 18
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 6 9 13 18
MEDICINA E CHIRURGIA 2 5 8 12 24 34 46
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 3 6 8 10 15 20
FARMACIA 2 6 8 12 14 19
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 2 7 10 14 18 25
SCIENZE GEOLOGICHE 6 9 12 15 21
SCIENZE BIOLOGICHE 7 10 13 17 23
MATEMATICA 5 7 9 13
FISICA 5 8 11 16
CHIMICA (NUOVISS. ORD.) 8 12 19 23 31
SCIENZE NATURALI 7 10 15 20
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 6 9 13 19 26
INGEGNERIA CHIMICA 9 13 19 26
INGEGNERIA CIVILE 6 8 13 19 26
INGEGNERIA ELETTRICA 6 9 13 18 25
INGEGNERIA ELETTRONICA 6 9 13 18 25
INGEGNERIA MECCANICA n.o. 9 13 18 25
INGEGNERIA EDILE 7 9 13 19 26
INGEGNERIA MECCANICA c.d.s. 6 9 13 17 23
OPERATORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 7 10
ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE 7 10 14
ECONOMIA E GESTIONE SERVIZI TURISTICI 7 10 14
OPERATORE CULTURALE PER IL TURISMO 6 11 15
VIGILANZA SCOLASTICA 11 15
SCIENZE INFERMIERISTICHE 6 9
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE 7 9
OSTETRICA 5 8 11
TECNICO SAN. DI RADIOLOGIA MEDICA 7 10 14
IGIENISTA DENTALE 6 9 12
FISIOTERAPISTA 6 10 14
INFERMIERE 6 11 15
SERVIZIO SOCIALE (CA) 6 10 14
SERVIZIO SOCIALE (NU) 6 10 14
SCIENZE MOTORIE 9 0 0
INFORMATICA 6 8 11
SCIENZA DEI MATERIALI 7 11 16
BIOTECNOLOGIE AGROINDUSTRIALI 7 11 16
INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E RISORSE - DIPLOMA 6 9 13
INGEGNERIA MECCANICA - DIPLOMA 7 10
INGEGNERIA CHIMICA - DIPLOMA 6 8 11
INGEGNERIA EDILE - DIPLOMA 6 9 12
INGEGNERIA DELLE STRUTTURE - DIPLOMA 6 9 13
TEOLOGIA 3 9 14 18 22 28 35 48
SCIENZE RELIGIOSE 2 9 15 24 33

Sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.
Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.
Gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; gli esami con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; gli esami biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.
L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione.


2. Studenti iscritti ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea e laurea specialistica a ciclo unico, iscrizione regolare ai corsi di studio.
Per gli iscritti al primo anno agli altri corsi di laurea specialistica, regolare iscrizione ai corsi di studio e possesso di 150 crediti.
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e laurea specialistica il merito è valutato successivamente; per cui lo studente beneficiario dovrà superare alla data del 30 novembre 2002 almeno 20 crediti, pena la revoca del beneficio.
Per gli iscritti al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, iscrizione regolare ai corsi.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea, aver conseguito entro il 10 agosto 2001:

  • per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
  • per il terzo anno, 80 crediti;
  • per l'ultimo semestre, 135 crediti.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, aver conseguito entro il 10 agosto 2001:

  • per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
  • per il terzo anno, 80 crediti;
  • per il quarto anno, 135 crediti;
  • per il quinto anno, 190 crediti;
  • per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti.
  • per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

  • 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
  • 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
  • 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.


La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica aver conseguito entro il 10 agosto 2001:

  • per il secondo anno, 30 crediti;
  • per l'ultimo semestre, 80 crediti.


Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui sopra lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
Gli iscritti agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 l'iscrizione deve essere comunque corrispondente agli anni effettivi di carriera, computati in base alla prima iscrizione all'Università.
In presenza di interruzione degli studi dovuta a svolgimento di servizio militare di leva o del servizio civile, a cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate e per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio, il periodo di interruzione, se riconosciuto formalmente dall'Università, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito.
Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi ai corsi di laurea e di laurea specialistica e nel caso in cui l'Università non abbia riformulato in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella 1; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

Art. 7-Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi per il primo conseguimento del titolo di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:
a) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
c) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
d) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Art. 8 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:
a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore economico in rapporto alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2 del presente bando;
b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito distinte per anno di corso e corso di studi, valutando prioritariamente il numero delle annualità o dei crediti superati e successivamente la media dei voti riportati; a parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'Indicatore economico in rapporto alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2 del presente bando. Per gli studenti beneficiari o idonei di borsa di studio nell'anno accademico precedente, che non presentano nuova autocertificazione sulle condizioni economiche, verrà considerato l'indicatore economico calcolato nell'A.A. 2000/2001.
Per i posti alloggio riservati agli iscritti anni successivi ai corsi di diploma, I.S.E.F. ,Teologia e Scienze Religiose, attraverso l'approvazione di graduatorie per corso di studi valutando prioritariamente il rapporto fra il numero di annualità o crediti superati e il numero delle annualità o crediti previsto nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda; per gli iscritti al secondo anno fuori corso tale numero è aumentato di tre; successivamente la media dei voti riportati; a parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'Indicatore economico in rapporto alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2 del presente bando
I benefici sono attribuiti sulla base dello stanziamento e del numero dei posti alloggio disponibili, giusto quanto contenuto agli articoli 14 e 19 del presente bando.

Art. 9 - Modalità e scadenze per la presentazione delle domande

La richiesta di partecipazione al concorso deve essere presentata su modulo unico predisposto dall'Ente, debitamente e compiutamente compilato in ogni sua parte pena l'esclusione. Lo studente può produrre inoltre qualunque altro documento o certificato che riterrà opportuno presentare nel suo interesse.
La domanda dovrà essere firmata dall'interessato in presenza del dipendente addetto al ricevimento all'atto della presentazione, ovvero, se presentata tramite terzi o inviata per posta, firmata e corredata della copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al Settore Diritto allo Studio, via Premuda 10, Cagliari , entro il 10 agosto 2001; per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale.
Le domande, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché dello status di fuori sede sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, beneficiari o idonei ai servizi nell'anno accademico precedente, non devono compilare i quadri relativi alla parte economica. Solo in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e/o di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio, lo studente è tenuto a presentare una nuova autocertificazione.
Per i beneficiari di borsa di studio, residenti fuori sede e non titolari di posto alloggio, l'autocertificazione dello status di fuori sede, su modulo predisposto dall'Ente, dovrà pervenire al Settore diritto allo Studio via Premuda 10, Cagliari, entro il 31 dicembre 2001.
L'E.R.S.U. per gli interventi di rispettiva competenza, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Art 10 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/90)

Entro 20 giorni lavorativi dalle date di scadenza di presentazione delle domande verranno redatte le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente in via Premuda 10 Cagliari, e presso le singole sedi delle Case e delle Mense. Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati in carta semplice, al Settore diritto allo Studio via Premuda 10 Cagliari, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie.
La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di scadenza dei ricorsi. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U.: www.regione.sardegna.it/ersuca.
Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato.
Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, sarà erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio.
Agli studenti iscritti agli anni successivi al primo, la seconda rata semestrale sarà erogata entro e non oltre il 30 giugno 2002;
Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica la seconda rata verrà erogata dopo il superamento di almeno 20 crediti debitamente autocertificati al Settore Diritto allo Studio, in ogni caso da sostenersi entro il 30 novembre 2002. Alla scadenza di tale data la borsa di studio verrà revocata agli studenti che non avranno conseguito almeno 20 crediti, secondo le modalità indicate nell'art. 12 del presente bando.
Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita la disponibilità dei servizi abitativi agli studenti beneficiari.
I ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale e in seconda istanza al Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Il responsabile dei procedimenti amministrativi è il Sig. Umberto Melis, Responsabile del Settore Diritto allo Studio, via Premuda 10 Cagliari, tel. 07020191.

Art. 11 - Cause di decadenza e incompatibilità

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, di trasferimento ad altra università nel corso dello stesso anno accademico, nel caso lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.
La borsa di studio è incompatibile con le collaborazioni studentesche, con altre borse o contributi in denaro a qualsiasi titolo attribuiti ad eccezione del contributo tesi e contributo viaggio. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.
La borsa è incompatibile col servizio militare o col sostitutivo servizio civile se svolti in una località diversa da Cagliari o nei comuni considerati sede e pendolari.
Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente. L'alloggio è incompatibile con stipendi o retribuzioni fisse o mensili derivanti da attività lavorativa che non consentano di utilizzare il posto secondo le Norme del Regolamento Alloggi. Il posto alloggio è incompatibile col servizio militare e col sostitutivo servizio civile, ad eccezione dei casi in cui sia svolto nella sede universitaria e vi sia una formale autorizzazione del Comando Militare a pernottare fuori caserma.

Art. 12 - Revoca della borsa di studio

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2002, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.
In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti; su richiesta motivata, da inoltrare entro il 10 dicembre 2002, potrà essere concessa anche la restituzione rateale.
In casi eccezionali debitamente documentati, l'E.R.S.U. potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2002.

Art. 13 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (L.31 dicembre 1996 n.675)

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.
I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.
Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, numero dei componenti il nucleo familiare, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, il merito scolastico.
Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dall'art.13 della Legge 13/12/1996 n.675. Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. Umberto Melis, Responsabile del Settore Diritto allo Studio, via Premuda, 10 Cagliari.

Art. 14 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

La somma stanziata per l'A.A. 2001/2002 è di Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853), fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità dei fondi ministeriali.
Ai sensi dell'art.16 della L.R. 15.01.1991, n.7, il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti figli di emigrati sardi che conservino la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di cui al presente bando.
La ripartizione dei fondi verrà resa nota con la pubblicazione delle graduatorie. Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della ripartizione; le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione alle borse assegnate fino ad esaurimento dei fondi, ad esclusione degli iscritti al primo anno. Gli arrotondamenti sono effettuati per difetto nel caso in cui la somma a disposizione sia inferiore o uguale al 50% della borsa da assegnare, per eccesso nel caso di somma superiore al 50%.

Art. 15 - Importi borse di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico. L'importo annuo, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

Status degli studenti e importo borsa valore max valore servizio alloggio valore servizio mensa 1 pasto al giorno per
l'intero anno accademico
importo massimo in denaro importo minimo in denaro
Fuori sede
lire 5.570.000
euro 2.877
lire 1.898.000
euro 980
lire 640.000
euro 331
lire 3.032.000
euro 1.566
lire 1.516.000
euro 783
Fuori sede
lire 5.570.000
euro 2.877
  lire 640.000
euro 331
lire 4.930.000
euro 2.546
lire 2.465.000
euro 1.273
Pendolari
lire 3.150.000
euro 1.627
    Lire 3.150.000
euro 1.627
lire 1.575.000
euro 813
Sede
lire 2.155.000
euro 1.113
  1 pasto al giorno Lire 2.155.000
euro 1.113
lire 1.077.000
euro 556

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 2 del presente bando. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.
Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto per reddito, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.
Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche agli studenti iscritti prima della riforma universitaria.
Per gli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo della borsa resterà comunque invariato anche in caso di rinuncia o non fruizione dell'alloggio. Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di Lire170.000 (euro 87,80) mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

Art. 16 - Status di sede, pendolare e fuori sede

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabili i seguenti criteri:
a) gli studenti che frequentano la sede di Cagliari sono considerati in sede se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Nuoro sono considerati in sede se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtellì, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Oristano sono considerati in sede se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatza, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.
c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Iglesias sono considerati in sede se residenti nei comuni di Iglesias, Domusnovas, Gonnesa e Villamassargia. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Bacu Abis, Carbonia, Cortoghiana, Masua, Musei, Nebida, Nuraxi Figus, Portoscuso, Siliqua, Vallermosa.
Vengono inoltre considerati in sede gli studenti appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede indipendentemente dalla residenza.
Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti in comuni diversi da quelli su indicati a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi e documentando lo status di fuori sede nei modi e nei tempi previsti dal presente bando all'art 9. In caso contrario verrà riconosciuto, ai fini della determinazione dell'importo della borsa, lo status di pendolare.
Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

Art. 17 - Integrazione della borsa per la mobilità internazionale

I beneficiari e gli idonei di borsa di studio, nonché i laureati coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari.
Ulteriore condizione per il diritto all'integrazione è che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
La somma stanziata è di Lire 50.000.000, (euro 25.823) con possibilità d'incremento con altri eventuali fondi all'uopo destinati dalla Regione Sarda.
L'integrazione riconosciuta è di 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'Università che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Da detto importo è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i paesi extraeuropei, sempre che non sia riconosciuto da altri enti o istituzioni.
Per l'integrazione della borsa dovrà essere presentata regolare autocertificazione attestante la titolarità della borsa per la mobilità.
Il 50% del contributo verrà erogato all'avvio del programma di mobilità; il restante 50% sarà erogato al termine del periodo di mobilità, su richiesta da presentarsi sul modulo predisposto dall'ente, documentando il conseguimento dei risultati previsti nello stesso programma.

Art. 18 - Esonero tasse

Gli studenti beneficiari e idonei alla borsa di studio, presenti nelle relative graduatorie, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Nel caso in cui lo studente abbia versato la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, questa verrà rimborsata successivamente alla comunicazione, da parte dell'Università, dell'elenco degli studenti che hanno effettuato tale versamento.

Art. 19 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso gli studenti che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari e non residenti nei comuni di: Cagliari, Assemini, Capoterra, Decimomannu, Dolianova, Elmas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, San Sperate, Sarroch, Selargius, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro. Gli studenti richiedenti non devono appartenere a nucleo familiare convenzionale proprietario di appartamento nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

Art. 20 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti messi a concorso sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

  • Alloggio di via Biasi 132
  • Alloggio di via Businco 218
  • Alloggio di via Montesanto 208
  • Alloggio di via Roma 126
  • Alloggio di via Trentino 261
  • Residenza di via Sassari 26

Totale posti : 971

I posti alloggio disponibili sono così ripartiti:

  • iscritti al primo anno 243
  • iscritti anni successivi corsi di laurea 689
  • iscritti anni successivi corsi di diploma 10
  • iscritti anni successivi dottorati 10
  • figli di emigrati sardi 19

Le ripartizioni dei posti alloggio per anno e corso di studi saranno definite sulla base del numero degli iscritti a ciascun anno e corso di studi A.A.2000/2001.

L'anno di corso considerato per la determinazione dei posti è quello precedente a quello di riferimento (es. i posti assegnati agli studenti del 4° anno nel 2001/2002 hanno come riferimento proporzionale il numero degli studenti del 3° anno nel 2000/2001).
I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata sulla base delle ripartizioni, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.
I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 3 del Regolamento delle Case dello Studente, a disposizione degli interessati presso le sedi dell'Ente e nei Centri Informagiovani.

Art. - 21 Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio

Le graduatorie sono valide sino al 15 dicembre 2001.
Gli studenti idonei non beneficiari dovranno presentarsi al Settore Diritto allo Studio entro il 15 novembre 2001 per confermare l'interesse all'alloggio, pena la decadenza dal beneficio.
Dopo il 15 dicembre 2001 i posti disponibili non assegnati per mancanza di richieste saranno destinati a studenti fuori sede anni successivi interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, al costo di lire 170.000 (euro 87,80) mensili, purché in possesso del requisito di reddito richiesto per la borsa di studio e in difetto di non più di due annualità o 10 crediti rispetto al numero richiesto per l'accesso al concorso. Ulteriori disponibilità saranno destinate agli Scambi culturali.

Art. 22 - Importi delle rette alloggio

Gli importi delle rette alloggio sono così determinati:
a) prima fascia: Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale sino ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando:
importo mensile singola euro 48,03
importo mensile doppia euro 37,18
b) seconda fascia: Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:
importo mensile singola euro 79,53
importo mensile doppia euro 58,36
La cauzione è pari a euro 51,65 e dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

Art. 23 - Trasferimenti di sede universitaria

Gli studenti che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del 10 agosto 2001, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.
Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari ad altra Università dopo il 10 agosto 2001 la domanda già presentata all'E.R.S.U. di Cagliari verrà trasmessa, su richiesta dell'interessato da inoltrare entro il 31 dicembre 2001, all'Ente competente. Dopo il trasferimento lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.
Gli studenti che invece provengono da altre Università trasferiti dopo il 10 agosto 2001 saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

 

Questa pagina è stata aggiornata il 03.04.2002

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