INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP A.A. 2001/2

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DIRITTO ALLO STUDIO

Nuovo DPCM

Piano degli interventi

Scadenze domande

SERVIZI

Attribuiti per concorso

Destinati alla generalità degli studenti

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere agli interventi di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2001/2002, entro i termini previsti, ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368), di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, tenuti dall'Università degli Studi di Cagliari, dagli istituti universitari statali e università non statali legalmente riconosciute attivate a Cagliari, dall'I.S.E.F., sede staccata di Cagliari, dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari.
Gli interventi sono destinati a studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 17, con disabilità non inferiore al 66%; limitatamente ai Contributi studio possono accedere gli studenti con disabilità inferiore al 66% se la stessa è di oggettivo impedimento allo studio.
Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere alla borsa di studio solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, accedono ai benefici di cui al presente bando esclusa la borsa di studio.
I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente bando.
Esclusivamente ai fini dell'ammissione ai contributi per la mobilità internazionale possono accedere i laureati nell'A.A. 2000/2001, beneficiari o idonei di borsa di studio nello stesso anno accademico.

I limiti delle condizioni economiche per l'accesso agli interventi sono quelli indicati nel bando di concorso borse di studio e posti alloggio aumentati del 20%.

Art. 2 - Durata concessione dei benefici

Per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per u numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.
Per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

Art. 3 - Requisiti di merito

Gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2001, di un numero di crediti pari a quelli previsti per le borse di studio e servizi abitativi, diminuiti del 40%.
Gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2001, dei seguenti requisiti di merito:
a) per chi si iscrive al secondo anno, una annualità fra quelle previste dal piano di studio;
b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo, un numero di annualità pari alla metà meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre arrotondata per difetto;
c) per chi si iscrive all'ultimo anno, aver superato un numero di annualità pari al 50% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40% arrotondato per difetto;
d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso, avere superato un numero di annualità pari al 55% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45% arrotondato per difetto;
e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso, avere superato un numero di annualità pari al 70% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60% arrotondato per difetto;
f) per chi si iscrive al terzo anno fuori corso, limitatamente ai servizi abitativi, avere superato un numero di annualità pari all'80% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi.

TABELLA DEI REQUISITI DI MERITO PER GLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP A.A.2001-2002

CORSI ATTIVATI AI SENSI DELLA RIFORMA UNIVERSITARIA

ANNO CREDITI
10
32
4° O ULT. SEM. 54
76
98
ULT. SEM. + 22

CORSI ATTIVATI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLA
RIFORMA UNIVERSITARIA - SERVIZI ABITATIVI

Corso di studi anno di corso
1° fc 2° fc 3° fc
GIURISPRUDENZA 1 3 8 11 15 20
SCIENZE POLITICHE 2 7 11 15 20
ECONOMIA AZIENDALE 2 6 10 14 19
ECONOMIA E COMMERCIO 2 7 10 14 19
LETTERE 1 2 6 9 12 16
FILOSOFIA 1 3 6 8 11 15
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 1 5 8 11 15
PSICOLOGIA V.O. 11 15 20
PSICOLOGIA N.O. 3 5 8 11 15 20
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 2 6 9 12 16
SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA 2 6 9 12 16
MEDICINA E CHIRURGIA 1 1 4 8 16 23 31 41
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 1 2 4 7 10 13 18
FARMACIA 1 2 4 8 9 13 17
CHIMICA E TECNOL. FARMACEUTICHE 1 3 6 9 12 16 22
SCIENZE GEOLOGICHE 2 5 8 10 14 19
SCIENZE BIOLOGICHE 3 6 8 11 15 20
MATEMATICA 1 4 6 9 12
FISICA 1 5 8 10 14
CHIMICA (NUOVISS. ORD.) 4 8 12 15 21 28
SCIENZE NATURALI 3 7 10 13 18
INGEGNERIA AMBIENTE E TERRITORIO 2 5 8 13 17 23
INGEGNERIA CHIMICA 5 9 13 17 23
INGEGNERIA CIVILE 2 4 8 13 17 23
INGEGNERIA ELETTRICA 2 5 8 12 16 22
INGEGNERIA ELETTRONICA 2 5 8 12 16 22
INGEGNERIA MECCANICA n.o. 5 8 12 16 22
INGEGNERIA EDILE 3 5 9 13 17 23
INGEGNERIA MECCANICA c.d.s. 2 5 8 11 15 20
OPERATORE PUBBLICA AMMINISTR.NE 5 7 9
ECONOMIA E AMMIN.NE DELLE IMPRESE 4 7 9 12
ECONOMIA E GEST. SERVIZI TURISTICI 4 7 9 12
OPERATORE CULT.LE PER IL TURISMO 4 7 10 13
VIGILANZA SCOLASTICA 7 10 13
SCIENZE INFERMIERISTICHE 4 6 8
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE 4 6 8
OSTETRICA 3 5 7 10
TECNICO SAN. DI RADIOLOGIA MEDICA 5 7 9 12
IGIENISTA DENTALE 4 6 8 11
FISIOTERAPISTA 4 7 9 13
INFERMIERE 4 7 10 13
SERVIZIO SOCIALE (CA) 4 7 9 12
SERVIZIO SOCIALE (NU) 4 7 9 12
SCIENZE MOTORIE 0 0 0 0
INFORMATICA 4 5 7 10
SCIENZA DEI MATERIALI 5 8 10 14
BIOTECNOLOGIE AGROINDUSTRIALI 5 8 10 14
ING. AMBIENTE E RISORSE - DIPLOMA 4 6 9 12
INGEGNERIA MECCANICA - DIPLOMA 5 6 9
INGEGNERIA CHIMICA - DIPLOMA 4 5 7 10
INGEGNERIA EDILE - DIPLOMA 4 6 8 11
INGEGNERIA STRUTTURE - DIPLOMA 4 6 9 12
ISEF 16 21 28
TEOLOGIA 1 5 10 14 18 19 24 32 43
SCIENZE RELIGIOSE 1 6 10 16 21 28

 

Art. 4 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

Verranno redatte due graduatorie:
a) per gli studenti iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti all'art. 8 lettera a del bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 2001/2002;
b) per gli iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto tra il merito dello studente e numero di annualità o di crediti previsti nel piano di studi negli anni precedenti cui si riferisce la domanda; il denominatore è aumentato di due per il secondo anno fuori corso e di tre per il terzo anno fuori corso.
In caso di ulteriore parità si terrà conto delle condizioni economiche ed infine precede lo studente più anziano di età.

Art. 5 - Posti alloggio

I posti alloggio messi a concorso sono 20 di cui n. 7 riservati agli iscritti al primo anno.
Sono inoltre disponibili n. 5 posti alloggio per studenti non deambulanti, in camere appositamente attrezzate, costretti all'utilizzo di sedia a rotelle. In caso di non assegnazione di posti per studenti non deambulanti per mancanza di domande il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può valutare la possibilità di ammettere studenti non in possesso dei requisiti di reddito.

Art. 6 - Borse di studio

La somma stanziata per le borse di studio è di L. 190.000.000 (euro 98.127). Per l'importo, modalità di erogazione e fruizione della borsa si fa riferimento al bando di concorso borse di studio A.A. 2001/2002. Agli studenti iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

Art. 7 - Contributi di studio

La somma stanziata per i Contributi di studio è di L. 10.000.000 (euro 5.165). Possono richiedere il contributo gli studenti che, pur trovandosi in disagiate condizioni economiche, non usufruiscono della borsa di studio per carenza di requisiti di merito. Il contributo può essere concesso anche agli studenti con percentuale di invalidità inferiore al 66% se la stessa è di oggettivo impedimento allo studio.

Art. 8 - Pasti gratuiti

Gli studenti portatori di handicap beneficiari di borsa di studio possono usufruire di un ulteriore pasto gratuito al giorno oltre quello già incluso dal beneficio della borsa di studio.
Possono beneficiare inoltre di un pasto al giorno gratuito gli studenti il cui indicatore economico non sia superiore al 40% del reddito soglia previsto per la borsa di studio e il merito non sia inferiore al 50% di quello richiesto per l'attribuzione della stessa borsa.

Art. 9 - Altri interventi

L'Ente può promuovere altri interventi in favore degli studenti portatori di handicap, quali un servizio di consulenza psicologica, acquisizione di strumenti specifici ad uso collettivo, anche in collaborazione con altre istituzioni, e altri interventi che possano agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Art. 10 - Modalità e scadenza di presentazione della domanda

Il richiedente la borsa di studio e il posto alloggio dovrà presentare apposita domanda, redatta sui moduli predisposti dall'Ente, entro il termine del 10 agosto 2001. Per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale. Ai moduli di domanda dovrà essere allegata copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria di appartenenza, con l'indicazione del grado di invalidità.
Lo studente è tenuto a dichiarare la titolarità ovvero l'assenza di provvidenze erogate da altri enti. Lo studente può produrre inoltre qualunque altro documento o certificato che riterrà opportuno presentare nel suo interesse.

Art. 11 - Norme di rinvio

Per quanto riguarda incompatibilità, tempi di esecuzione del procedimento e quanto non esplicitamente indicato si rimanda al bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 2001/2002.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Umberto Melis, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, via Premuda 10 Cagliari; tel. 07020191.

 

 

 

 

Questa pagina è stata aggiornata il 03.04.2002

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