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 Regolamento tipo per i Gruppi FRATRES

Approvato dal Consiglio Nazionale il 7 aprile 1991

Capo I

Costituzione, natura e scopi del Gruppo

ARTICOLO 1

E' costituito in ............................il Gruppo donatori di sangue

Fratres con sede in ................Via .........................................n........

ARTICOLO 2

 Il Gruppo aderisce, secondo le norme e i richiami dello statuto, approvato in Pontassieve il 22.10.1989, alla Consociazione Nazionale dei Gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia, che ha sede in Firenze piazza San Giovanni 1.

Ne accetta e fa propri i principi e le norme statutarie e regolamentari. Il Gruppo è un organo operativo periferico della Consociazione e ne diventa socio a seguito dell'affiliazione.

ARTICOLO 3

Il Gruppo ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ARTICOLO 4

Il Gruppo si costituisce ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Consociazione Nazionale Fratres, approvato il 22.10.1989 con rogito del notaio Dott. Lo Schiavo Giancarlo, registrato a Prato in data 10.11.89.

ARTICOLO 5

Il Gruppo ha per scopo la diffusione sul suo territorio di una adeguata coscienza alla donazione del sangue.

A tal fine si impegna a:

-       promuovere, disciplinare a coordinare localmente iniziative a servizi per la raccolta, l'utilizzazione del sangue e dei suoi componenti;

-       favorire nel gruppo attivita sociali (culturali, sportive, turistiche, ricreative ecc.);

-       organizzare e gestire, ove occorra, unità di raccolta, fisse o mobili;

-       tenere a livello locale collegamenti con le altre associazioni di donatori ai fini della migliore fraternità di rapporti e di un eventuale coordinamento di reciproche attività;

-       promuovere a livello locale l'educazione alla salute e la formazione ad una cultura del dono a tutti i livelli della vita sociale e scolare;

-       costituire nel suo territorio, qualora se ne ravvisasse l'opportunità organizzativa, eventuali sezioni;

-       stipulare convenzioni con le strutture sanitarie secondo le norme nazionali e/o regionali.

ARTICOLO 6

Per tutte le sue iniziative il Gruppo si impegna ad adeguarsi ed operare in base alle linee programmatiche emanate dalla Consociazione Nazionale.

ARTICOLO 7

L'emblema del Gruppo è quello previsto dall'art. 1, ultimo comma dello Statuto nazionale; il labaro del Gruppo è conforme a quello approvato dal Consiglio nazionale. i

ARTICOLO 8

Il Gruppo chiede, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto nazionale, l'affiliazione alla Consociazione con dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e consociative e delle

reventuali istruzioni e disposizioni impartite dalla Consociazione stessa.

ARTICOLO 9

Per effetto dell'affiliazione alla Consociazione il Gruppo:

-       non potrà aderire a nessun'altra associazione o confederazione di associazioni;

-       non potrà costituire altre associazioni o attività che esulano da quelle istitutive;

-       non potrà partecipare né aderire ad iniziative o manifestazioni che esulano dal suo

        carattere di associazione di volontariato ispirato ai principi cristiani.

Capo II

Organi del Gruppo

ARTICOLO 10 Sono organi del Gruppo: - L'Assemblea dei soci;

- il Consiglio del gruppo; - il Presidente del gruppo; - il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 11

Sono soci dei Gruppi:

-       Soci donatori effettivi: sono coloro i quali, in eta prescritta dalla legge, si impegnano ad effettuare periodicamente la donazione del sangue in sintonia con i fini a 1'organizzazione del Gruppo;

-       soci benemeriti: sono coloro the per raggiunti limiti di etA o per obiettivi motivi di salute non possono piu effettuare la donazione del sangue.

Hanno diritto di voto a possono essere eletti alle cariche sociali;

-       soci collaboratori: sono coloro che, non potendo essere donatori, svolgono in modo continuo a gratuito mansioni tecniche, sanitarie, amministrative o di propaganda in seno al Gruppo. Hanno diritto al voto a possono essere eletti alle cariche sociali dopo due anni di attivitA;

-       soci onorari: sono coloro the hanno altamente contribuito al prestigio del Gruppo ed alla diffusione del movimento Fratres. Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto a non possono essere eletti alle cariche sociali.

 Capo III

Iscrizione al Gruppo. Requisiti dei donatori, loro diritti a doveri.

 ARTICOLO 12

Le iscrizioni al Gruppo sono aperte a tutti i cittadini purche professino principi in armonia con quelli ispiratori del movimento Fratres.

 ARTICOLO 13 - Comportamento del donatore

L'iscritto al Gruppo donera sempre il suo sangue:

GRATUITAMENTE, ANONIMAMENTE, PERIODICAMENTE, RESPONSABILMENTE.

ARTICOLO 14 - Osservanza del regolamento a modalita della donazione

11 donatore Fratres fa parte del volontariato di ispirazione cristiana.

 Ciascun donatore all'atto della sua iscrizione al Gruppo si impegna all'osservanza scrupolosa del presente regolamento e delle disposizioni assunte dagli organi direttivi del Gruppo per circostanze o per casi non previsti nè dalle norme regolamentari nè dallo statuto nazionale.

Il donatore si sottoporrà alla donazione periodicamente nel rispetto della legge vigente e si impegna a non donare il sangue al di fuori del Gruppo salvo casi particolarmente urgenti.

Per donazioni effettuate al di fuori del Gruppo il donatore si impegna, inoltre, a darne sollecita comunicazione al Gruppo con la relativa documentazione rilasciata dalla struttura del Servizio Sanitario Nazionale presso cui ha effettuato la donazione.

 ARTICOLO 15 - Tessera

Il Gruppo fornisce al donatore la tessera corrispondente a quella fornita dalla Consociazione.

ARTICOLO 16 - Riconoscimenti al donatore

A1 fine di riconoscere la continuità dell'impegno nella donazione del sangue, ai donatori potranno essere rilasciati i seguenti riconoscimenti:

- donatori con 15 donazioni: un diploma di benemerenza con medaglia di bronzo;

- donatori con 25 donazioni: un diploma di benemerenza con medaglia di argento;

- donatori con 35 donazioni: un diploma di benemerenza con medaglia d'oro;

- donatori con 50 donazioni: un diploma di benemerenza con croce al merito;

Oltre 50 donazioni il Consiglio potrà determinare di volta in volta uno speciale riconoscimento.

ARTICOLO 17 - Albo d'onore

I donatori benemeriti verranno iscritti nell'albo d'onore del Gruppo.

Cap. IV

Organizzazione del Gruppo

 ARTICOLO 18 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea dei donatori si tiene almeno una volta l'anno entro il mese di maggio durante la quale dovrà essere presentato il conto consuntivo del precedente anno e le linee programmatiche per l'anno in corso.

 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con invito contenente l'ordine del

 giorno, il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione.

 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su sua stessa motivata richiesta o su motivata richiesta della maggioranza dei consiglieri in carica o di un decimo dei soci aventi diritto al voto, salvo le modifiche al regolamento per il quale comunque si fa riferimento allo Statuto nazionale.

Nella richiesta debbono essere indicati i motivi della convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima è valida con qualsiasi numero di presenze aventi diritto al voto.

Nella prima Assemblea elettiva i soci stabiliscono la durata (1) ed il numero dei consiglieri.

Nella stessa occasione elegge il Collegio dei revisori dei conti in numero di tre effettivi e due supplenti.

Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea vengono eletti dai soci aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza di voti.

(1) Indicare il numero degli anni che ai sensi dell'art. 40, primo comma, dello statuto della Consociazione, non possono essere superiori a 4 anni. La durata stabilita avrà cadenza periodica.

ARTICOLO 19 - Compiti del Consiglio

I1 Consiglio eletto nella sua prima seduta nomina tra i consiglieri eletti: - il Presidente; il Vicepresidente; - il Segretario: - l'Amministratore; - il Capogruppo;

nomina, inoltre, il Medico del gruppo e l'Assistente spirituale;

-       esprime il proprio parere sulle domande di iscrizione al Gruppo;

-       promuove tutte le iniziative intese a sviluppare, potenziare e perfezionare il funzionamento del Gruppo;

-       decide su eventuali erogazioni da fare a favore di donatori che versano in difficile situazione economica;

-       organizza la Festa del Donatore che ha precipuo intento di diffondere sempre più l'idea della donazione del sangue e di reperire nuovi donatori

-       su proposta del Capogruppo formula gli elenchi dei donatori ai quali conferire i riconoscimenti previsti dall'art. 16;