Approvato dal Consiglio Nazionale il 7 aprile
1991
Capo I
Costituzione, natura e scopi del Gruppo
ARTICOLO 1
E' costituito in ............................il
Gruppo donatori di sangue
Fratres con sede in ................Via .........................................n........
ARTICOLO 2
Il Gruppo aderisce, secondo le norme
e i richiami dello statuto, approvato in Pontassieve il 22.10.1989,
alla Consociazione Nazionale dei Gruppi donatori di sangue Fratres
delle Misericordie d'Italia, che ha sede in Firenze piazza San Giovanni
1.
Ne accetta e fa propri i principi e le norme statutarie
e regolamentari. Il Gruppo è un organo operativo periferico
della Consociazione e ne diventa socio a seguito dell'affiliazione.
ARTICOLO 3
Il Gruppo ha durata illimitata, non ha fini di
lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.
ARTICOLO 4
Il Gruppo si costituisce ai sensi dell'art. 38
dello Statuto della Consociazione Nazionale Fratres, approvato il
22.10.1989 con rogito del notaio Dott. Lo Schiavo Giancarlo, registrato
a Prato in data 10.11.89.
ARTICOLO 5
Il Gruppo ha per scopo la diffusione sul suo territorio
di una adeguata coscienza alla donazione del sangue.
A tal fine si impegna a:
- promuovere,
disciplinare a coordinare localmente iniziative a servizi per la
raccolta, l'utilizzazione del sangue e dei suoi componenti;
- favorire
nel gruppo attivita sociali (culturali, sportive, turistiche, ricreative
ecc.);
- organizzare
e gestire, ove occorra, unità di raccolta, fisse o mobili;
- tenere
a livello locale collegamenti con le altre associazioni di donatori
ai fini della migliore fraternità di rapporti e di un eventuale
coordinamento di reciproche attività;
- promuovere
a livello locale l'educazione alla salute e la formazione ad una
cultura del dono a tutti i livelli della vita sociale e scolare;
- costituire
nel suo territorio, qualora se ne ravvisasse l'opportunità organizzativa,
eventuali sezioni;
- stipulare
convenzioni con le strutture sanitarie secondo le norme nazionali
e/o regionali.
ARTICOLO 6
Per tutte le sue iniziative il Gruppo si impegna
ad adeguarsi ed operare in base alle linee programmatiche emanate
dalla Consociazione Nazionale.
ARTICOLO 7
L'emblema del Gruppo è quello previsto dall'art.
1, ultimo comma dello Statuto nazionale; il labaro del Gruppo è
conforme a quello approvato dal Consiglio nazionale. i
ARTICOLO 8
Il Gruppo chiede, ai sensi dell'art. 35 dello
Statuto nazionale, l'affiliazione alla Consociazione con dichiarazione
di accettazione delle norme statutarie e consociative e delle
reventuali istruzioni e disposizioni impartite
dalla Consociazione stessa.
ARTICOLO 9
Per effetto dell'affiliazione alla Consociazione
il Gruppo:
- non
potrà aderire a nessun'altra associazione o confederazione di associazioni;
- non
potrà costituire altre associazioni o attività che esulano da quelle
istitutive;
- non
potrà partecipare né aderire ad iniziative o manifestazioni che
esulano dal suo
carattere
di associazione di volontariato ispirato ai principi cristiani.
Capo II
Organi del Gruppo
ARTICOLO 10 Sono organi del Gruppo: - L'Assemblea
dei soci;
- il Consiglio del gruppo; - il Presidente del gruppo; - il Collegio
dei revisori dei conti.
ARTICOLO 11
Sono soci dei Gruppi:
- Soci donatori effettivi:
sono coloro i quali, in eta prescritta dalla legge, si impegnano
ad effettuare periodicamente la donazione del sangue in sintonia
con i fini a 1'organizzazione del Gruppo;
- soci benemeriti: sono
coloro the per raggiunti limiti di etA o per obiettivi motivi di
salute non possono piu effettuare la donazione del sangue.
Hanno diritto di voto a possono essere eletti alle cariche sociali;
- soci collaboratori:
sono coloro che, non potendo essere donatori, svolgono in modo continuo
a gratuito mansioni tecniche, sanitarie, amministrative o di propaganda
in seno al Gruppo. Hanno diritto al voto a possono essere eletti
alle cariche sociali dopo due anni di attivitA;
- soci onorari: sono
coloro the hanno altamente contribuito al prestigio del Gruppo ed
alla diffusione del movimento Fratres. Possono partecipare alle
assemblee senza diritto di voto a non possono essere eletti alle
cariche sociali.
Capo III
Iscrizione al Gruppo. Requisiti dei donatori, loro diritti a
doveri.
ARTICOLO 12
Le iscrizioni al Gruppo sono aperte a tutti i cittadini purche
professino principi in armonia con quelli ispiratori del movimento
Fratres.
ARTICOLO 13 - Comportamento del donatore
L'iscritto al Gruppo donera sempre il suo sangue:
GRATUITAMENTE, ANONIMAMENTE, PERIODICAMENTE, RESPONSABILMENTE.
ARTICOLO 14 - Osservanza del regolamento a modalita della donazione
11 donatore Fratres fa parte del volontariato di ispirazione
cristiana.
Ciascun donatore all'atto della sua iscrizione al Gruppo si impegna
all'osservanza scrupolosa del presente regolamento e delle disposizioni
assunte dagli organi direttivi del Gruppo per circostanze o per
casi non previsti nè dalle norme regolamentari nè dallo statuto
nazionale.
Il donatore si sottoporrà alla donazione periodicamente nel rispetto
della legge vigente e si impegna a non donare il sangue al di fuori
del Gruppo salvo casi particolarmente urgenti.
Per donazioni effettuate al di fuori del Gruppo il donatore si
impegna, inoltre, a darne sollecita comunicazione al Gruppo con
la relativa documentazione rilasciata dalla struttura del Servizio
Sanitario Nazionale presso cui ha effettuato la donazione.
ARTICOLO 15 - Tessera
Il Gruppo fornisce al donatore la tessera corrispondente a quella
fornita dalla Consociazione.
ARTICOLO 16 - Riconoscimenti al donatore
A1 fine di riconoscere la continuità dell'impegno nella donazione
del sangue, ai donatori potranno essere rilasciati i seguenti riconoscimenti:
- donatori con 15 donazioni: un diploma di benemerenza con medaglia
di bronzo;
- donatori con 25 donazioni: un diploma di benemerenza con medaglia
di argento;
- donatori con 35 donazioni: un diploma di benemerenza con medaglia
d'oro;
- donatori con 50 donazioni: un diploma di benemerenza con croce
al merito;
Oltre 50 donazioni il Consiglio potrà determinare di volta in
volta uno speciale riconoscimento.
ARTICOLO 17 - Albo d'onore
I donatori benemeriti verranno iscritti nell'albo d'onore del
Gruppo.
Cap. IV
Organizzazione del Gruppo
ARTICOLO 18 - Assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea dei donatori si tiene almeno una volta l'anno entro
il mese di maggio durante la quale dovrà essere presentato il conto
consuntivo del precedente anno e le linee programmatiche per l'anno
in corso.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con invito contenente
l'ordine del
giorno, il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su sua stessa
motivata richiesta o su motivata richiesta della maggioranza dei
consiglieri in carica o di un decimo dei soci aventi diritto al
voto, salvo le modifiche al regolamento per il quale comunque si
fa riferimento allo Statuto nazionale.
Nella richiesta debbono essere indicati i motivi della convocazione.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione
con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima
è valida con qualsiasi numero di presenze aventi diritto al voto.
Nella prima Assemblea elettiva i soci stabiliscono la durata
(1) ed il numero dei consiglieri.
Nella stessa occasione elegge il Collegio dei revisori dei conti
in numero di tre effettivi e due supplenti.
Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea vengono eletti
dai soci aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera validamente
a maggioranza di voti.
(1) Indicare il numero degli anni che ai sensi dell'art. 40,
primo comma, dello statuto della Consociazione, non possono essere
superiori a 4 anni. La durata stabilita avrà cadenza periodica.
ARTICOLO 19 - Compiti del Consiglio
I1 Consiglio eletto nella sua prima seduta nomina tra i consiglieri
eletti: - il Presidente; il Vicepresidente; - il Segretario: - l'Amministratore;
- il Capogruppo;
nomina, inoltre, il Medico del gruppo e l'Assistente spirituale;
- esprime il proprio
parere sulle domande di iscrizione al Gruppo;
- promuove tutte le
iniziative intese a sviluppare, potenziare e perfezionare il funzionamento
del Gruppo;
- decide su eventuali
erogazioni da fare a favore di donatori che versano in difficile
situazione economica;
- organizza la Festa
del Donatore che ha precipuo intento di diffondere sempre più l'idea
della donazione del sangue e di reperire nuovi donatori
- su proposta del Capogruppo
formula gli elenchi dei donatori ai quali conferire i riconoscimenti
previsti dall'art. 16;
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