Il testo del ricorso alla Commissione Europea

Alle nostre richieste di ottenere la documentazione integrale degli addebiti, ci viene puntualmente opposta la mitica direttiva europea 97/66/CE o, in alternativa, la relativa attuazione nel Decreto Legge n. 171/98 o un generico rimando alla Legge sulla Privacy 675/96.
Ce le siamo andate dunque a leggere con attenzione, e abbiamo scoperto che la direttiva europea NON IMPONE AFFATTO l'oscuramento delle ultime tre cifre! Di qui l'idea del ricorso alla commissione europea, visto che in Italia e' ben difficile che si muova foglia se Telecom non voglia :(


Qui di seguito riportiamo la bozza del testo del ricorso europeo, non ancora definitiva perche' in fase di perfezionamento. Naturalmente sono graditi consigli e suggerimenti specialmente da parte di avvocati o legali che abbiano dimestichezza con la materia.

COMMISSION EUROPÉENNE
DG III - INDUSTRIE
Dir. B - Pol. réglementaire et normalisation
Rue de la Loi 200
B-1049 BRUXELLES (B)

p.c. DG XIII - TELECOMMUNICATION
Direction A
DG XXIV- POLITIQUE DES CONSOMMATEURS
Direction A

OGGETTO: TRASPOSIZIONE NELLA NORMATIVA ITALIANA DELLA DIRETTIVA 66/97 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI.

I sottoscritti <...xxx, YYY, ....> intendono con la presente portare alla Vs. attenzione alcuni dubbi circa la congruità della trasposizione della direttiva 66/97 nel diritto nazionale italiano.

In particolare, si fa riferimento al fatto che lo Stato Italiano ha applicato in modo improprio la facoltà concessa della 18esima considerazione, laddove si autorizzano gli Stati membri a disporre la cancellazione delle ultime cifre dalle fatture dettagliate inviate dal gestore del servizio agli abbonati.

Ad avviso degli scriventi, la considerazione n. 18 dovrebbe applicarsi solo ai casi in cui non sia possibile l’uso di un mezzo di pagamento alternativo del tipo delle carte pre-pagate. La lettura di tale disposizione supporta tale avviso:

"(...) che (...) gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di opzioni diverse di servizi di telecomunicazione, ad esempio possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, quali carte telefoniche, oppure possibilità di pagamento con carta di credito; che in alternativa, gli Stati membri possono prescrivere, allo stesso scopo, che nei numeri chiamati menzionati nelle fatture dettagliate, siano cancellate alcune cifre."

Dalla lettura di tale considerazione, si evince con chiarezza che la cancellazione delle cifre dalle fatture dettagliate é una norma da applicare solo in alternativa all'introduzione dei sistemi di pagamento anonimi, e che non puo pertanto sommarsi ad essa

I sottoscritti cittadini, constatano invece che il DL 13/5/1998, n. 171, pur disponendo all art. 5.1 che “i fornitori di servizi consentono che i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate” nello stesso art. 5, al punto 3, stabilisce che “In ogni caso, nella documentazione fornita all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato”. Si consideri inoltre che modalità alternative di pagamento esistono sul mercato italiano e sono facilmente reperibili e fruibili.

La norma contenuta nell Art. 5.3 del DL citato, ad avviso degli scriventi, può configurare un caso di errata trasposizione della Direttiva in oggetto. Tale disposizione, lesiva del principio generale della trasparenza, nega infatti il diritto degli abbonati a ricevere una fattura completa di tutte le informazioni disponibili. Ciò pregiudica la possibilità di controllare l'esattezza degli importi addebitati, e costituisce pertanto una spoporzione fra obiettivo perseguito e norme adottate, in special modo nel caso delle utenze private e non aperte al pubblico, laddove le figure dell'utente e dell'abbonato vengono a coincidere.

I sottoscritti, utenti ed abbonati del servizio telefonico, constatano altresì che la società Telecom Italia, sulla base del divieto perentorio contenuto nell ultima frase dell art. 5.3 citato, rifiuta di fornire agli abbonati la distinta delle chiamate effettuate senza cancellazione delle ultime cifre anche nel caso di contestazione delle fatture, rendendo in tal modo pressoché impossibile od infruttuosa qualsivoglia azione legale. Il Ministero per le Poste e le Telecomunicazioni, da parte sua, ha avallato il comportamento di Telecom Italia senza adottare alcuna misura, almeno a quanto risulta, volta a tutelare gli interessi legittimi dei consumatori.

Per le ragioni sopra esposte, si richiede di voler esaminare l’applicazione data dallo Stato Italiano alla Direttiva 66/1997, ed in particolare di accertare se la disposizione di cui all art. 5.3, ultima frase, del DL 13/5/1998 n. 171:

a) non sia sproporzionata rispetto ai fini che persegue, tenuto conto delle limitazioni oggettive che impone al diritto del consumatore e in particolare dell’abbonato telefonico di ricevere fatture dettagliate;

b) sia compatibile con l'esistenza dei sistemi alternativi di pagamento, peraltro resi obbligatori dal punto 1 dello stesso Art. 5;

c) non dia adito o copertura a pratiche commerciali scorrette.

Ad integrazione della presente, si allegano copie dei seguenti documenti:

- Lettera n. xx del 00/00/00 nella quale il Sig. XXY chiedeva.....

- Lettera n. xx del 00/00/00 con la quale la Società Telecom/il Ministero rispondeva....

Per eventuali chiarimenti o comunicazioni in merito, si prega di volersi rivolgere direttamente al Sig. /indirizzo/telefono/email.

Confidando in una sollecita attenzione da parte Vostra, si porgono distinti saluti.

FIRME

con indicazione della associazioni aderenti