REGOLAMENTO
D'ISTITUTO
ANNO
SCOLASTICO 2002/2003
PREMESSA
La
scuola si propone oggi come luogo di formazione e di educazione
mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo
della coscienza critica.
Il presente regolamento - in armonia con quanto previsto nel
Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti
e adottato dal Consiglio d’Istituto - intende disciplinare la
vita della comunità scolastica intesa come comunità di dialogo,
di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
Il presente
regolamento deve essere affisso in ogni classe e messo a disposizione
degli alunni che saranno tenuti a rispettarlo; i genitori saranno
invitati all’inizio dell’anno scolastico a prenderne visione.
TITOLO
I: VIGILANZA SUGLI ALUNNI
ARTICOLO
1
- L’ingresso
degli alunni è fissato per le ore 8,30. Il personale docente
dovrà trovarsi nelle rispettive aule alle ore 8,25.
- E’ compito
del personale ausiliario provvedere alla tempestiva apertura
dei cancelli e del portone d’ingresso, vigilare sull’ordinata
entrata degli alunni.
- Gli alunni
ritardatari potranno essere ammessi a scuola solo se accompagnati
da uno dei genitori, o se autorizzati dal Dirigente Scolastico
o da un suo delegato. Il ritardo deve essere sempre giustificato
entro il giorno successivo.
ARTICOLO
2
1.
Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate,
sull’apposito libretto rilasciato dalla scuola, dal genitore
che ha depositato la firma. Gli alunni, che si presentino in
classe sprovvisti di giustificazione, saranno accettati con
riserva il primo giorno; qualora il giorno successivo, sia ancora
sprovvisto di giustificazione, sarà accompagnato dal Dirigente
Scolastico che assumerà i provvedimenti opportuni.
2.
Le assenze per malattia superiori ai 5 giorni, inclusi
i giorni di vacanza o di festività, dovranno essere giustificate
anche col certificato medico.
3.
Nel caso in cui in una stessa classe il numero degli
allievi assenti sarà al di sopra della media consueta e non
si fossero verificati eventi eccezionali tali da giustificare
l’anormale numero di assenze, l’assenza stessa sarà considerata
di massa ed a carico degli assenti saranno presi i provvedimenti
disciplinari.
ARTICOLO
3
1.
La ricreazione si svolgerà di norma in classe e nello
spazio adiacente all’aula, sotto la vigilanza del docente in
servizio al momento del suono della campana che ne annuncia
l’inizio. Secondo la personale valutazione del docente, la classe
può essere accompagnata nel cortile per svolgere la ricreazione.
La ricreazione avrà inizio alle ore 10,25 e terminerà alle ore
10,40.
2.
Gli alunni potranno accedere ai servizi igienici durante
tutte le ore di lezione con il permesso dell’insegnante, il
quale valuterà i casi di effettivo bisogno, curando che gli
alunni escano dall’aula uno per volta e senza turbare il regolare
svolgimento dell’attività didattica.
3.
Il personale ausiliario è tenuto alla vigilanza sugli
alunni che si recano nei servizi igienici o escono dall’aula
col permesso dell’insegnante.
ARTICOLO
4
1.
Qualora, per improvvise assenze del personale docente,
per scioperi, o per altra causa di forza maggiore, una o più
classi vengano a trovarsi senza insegnante, il personale ausiliario
dovrà darne comunicazione immediata al Dirigente Scolastico,
il quale adotterà i provvedimenti idonei a garantire la vigilanza
sugli alunni.
2.
Solo in casi eccezionali, dovuti a carenza di personale
ausiliario, gli alunni potranno essere divisi per gruppi ed
essere affidati ad insegnanti che svolgono attività nelle proprie
classi, o autorizzati dal Dirigente Scolastico, con comunicazione
firmata da uno dei genitori, ad iniziare in ritardo o terminare
in anticipo l’attività didattica.
ARTICOLO
5
1.
Gli alunni frequentanti classi con attività didattiche
pomeridiane inserite nel curriculum scolastico, che usufruiscano
del servizio mensa, consumeranno il pasto sotto la vigilanza
dei rispettivi insegnanti.
2.
Quegli alunni che non intendono fruire del servizio mensa
per tutto l’anno scolastico, devono presentare apposita dichiarazione
scritta firmata dai genitori; quelli che chiedono di rientrare
saltuariamente a casa per il pasto, potranno uscire solo se
accompagnati da un genitore, l’uscita sarà annotata nel registro
di classe.
L’insegnante della
prima ora di lezione pomeridiana avrà cura di fare l’appello
per verificare gli alunni presenti.
3.
Dopo la consumazione del pasto, gli alunni potranno fare
una breve ricreazione nel cortile della scuola sotto la vigilanza
dei rispettivi insegnanti; durante la ricreazione il personale
ausiliario vigilerà a che non si verifichino intrusioni estranee
alla scuola.
ARTICOLO
6
1.
E’ fatto divieto agli alunni di uscire dalla scuola durante
l’orario di lezione; per motivi di necessità, essi potranno
uscire prima della fine delle lezioni solo se accompagnati da
un genitore e previa annotazione dell’uscita nel registro di
classe.
2.
In caso di indisposizione o di stati di malessere degli
alunni, l’insegnante informerà il Dirigente Scolastico o chi
ne fa le veci, il quale ne darà comunicazione immediata alla
famiglia che adotterà i provvedimenti più opportuni.
3.
Le lezioni termineranno
alle ore 13,30, qualche minuto prima, gli insegnanti predisporranno
gli alunni all’interno dell’aula affinché possano uscire in
maniera ordinata e silenziosa. Al suono della campana, ciascuna
classe accompagnata dal proprio insegnante si avvierà al portone
d’ingresso per il rientro a casa. Le classi a tempo sperimentale
usciranno alle ore 14,00, quelle a tempo prolungato alle ore
17,30 nei giorni in cui sono previsti i rientri pomeridiani.
TITOLO
II: USO DELLA BIBLIOTECA, DEI SUSSUDI DIDATTICI E DELLE ATTREZZATURE
TECNICO-
SCIENTIFICHE
ARTICOLO
7
1.
La biblioteca della scuola - intesa come l’insieme delle
dotazioni librarie, delle riviste a carattere culturale degli
altri documenti didattici presenti nella scuola - sarà gestita
sotto la loro responsabilità da insegnanti designati dal Collegio
docenti all’inizio dell’anno o da altro personale incaricato
dal Dirigente Scolastico.
2.
Gli insegnanti responsabili o altro personale incaricato
verificheranno l’effettiva corrispondenza delle dotazioni della
biblioteca a quanto risulta nell’apposito registro e provvederanno
in corso d’anno agli opportuni aggiornamenti.
3.
A chiusura dell’anno scolastico i medesimi verificheranno
la consistenza delle dotazioni della biblioteca e segnaleranno
per iscritto al Dirigente Scolastico eventuali perdite per deterioramento
o mancata restituzione.
ARTICOLO
8
1.
L’accesso al servizio biblioteca sarà consentito agli
alunni nelle ore e nei giorni fissati dal Dirigente Scolastico.
Libri, riviste e documenti potranno essere consegnati agli alunni
per la consultazione a scuola, oppure prestati per la consultazione
a casa.
2.
Il materiale consegnato per la consultazione a scuola
o a casa sarà registrato su apposita rubrica, dove gli alunni
destinatari del prestito apporranno la propria firma e dovrà
essere riconsegnato agli insegnanti responsabili entro un massimo
di 15 giorni.
3.
Gli insegnanti responsabili segnaleranno al Dirigente
Scolastico, per gli adempimenti di competenza, la mancata riconsegna
o l’eventuale deterioramento del materiale dato in consultazione
agli alunni.
4.
Il Dirigente Scolastico, il personale docente, il personale
ausiliario potranno accedere al servizio biblioteca secondo
le modalità prima illustrate. Non è consentito a persone esterne
alla scuola accedere al servizio biblioteca, salvo motivata
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
ARTICOLO
9
1.
I libri acquistati dalla scuola saranno dati in prestito
per l’intero anno scolastico prioritariamente agli alunni che
si trovano in disagiate condizioni economiche. Gli stessi ragazzi
avranno l’obbligo di restituirli in buone condizioni alla fine
dell’anno scolastico.
2.
L’assegnazione dei libri di testo agli alunni avverrà
sulla base delle effettive necessità della famiglia e compatibilmente
con la disponibilità della scuola.
ARTICOLO
10
1.
I sussidi didattici e le attrezzature tecnico-scientifiche
presenti nella scuola devono risultare da apposito inventario
verificato e aggiornato annualmente dal Direttore dei S.G.A.
2.
All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei docenti
individua i laboratori o i settori disciplinari ai quali attribuire
i sussidi didattici e le attrezzature tecnico- scientifiche
e designa gli insegnanti responsabili per ciascun laboratorio
o settore disciplinare.
3.
Il Dirigente Scolastico, di concerto con l’insegnante
responsabile, annoterà su apposito registro l’elenco del materiale
attribuito a ciascun laboratorio o settore disciplinare; detto
materiale dovrà essere custodito in appositi contenitori, armadi
o aule muniti di serratura; le relative chiavi dovranno essere
tenute sia dagli insegnanti responsabili sia dai collaboratori
scolastici.
4.
Gli insegnanti responsabili dovranno verificare periodicamente
la consistenza del materiale a loro affidato, comunicare al
Dirigente Scolastico eventuali ammanchi o la necessità di manutenzione
e annotare sull’apposito registro quanto riscontrato.
Alla fine
dell’anno scolastico, gli insegnanti responsabili, di concerto
con il Dirigente Scolastico, verificheranno sull’apposito registro
la consistenza del materiale affidato, apportando le necessarie
variazioni.
ARTICOLO
11
1.
Il personale docente potrà utilizzare il materiale necessario
per lo svolgimento delle attività didattiche, previa richiesta
al personale ausiliario che detiene le chiavi.
2.
E’ fatto divieto agli alunni di maneggiare qualunque
attrezzatura senza la presenza degli insegnanti.
3.
Gli insegnanti che utilizzano sussidi didattici e le
attrezzature tecnico –scientifiche hanno l’obbligo di segnalare
immediatamente ai colleghi responsabili eventuali guasti o ammanchi
riscontrati; identico obbligo grava sul personale ausiliario
che detiene le chiavi.
TITOLO
III: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
ARTICOLO
12
1.
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale,
civile e sociale qualificata e consona alle proprie attitudini
ed interessi.
2.
E’ compito della comunità scolastica e di tutto il personale
che vi opera offrire a ciascun alunno un ambiente sereno che
dia adeguata accoglienza e solidarietà, senza discriminazione
alcuna.
ARTICOLO
13
1.
Gli alunni devono poter partecipare attivamente e responsabilmente
alla vita della scuola. A tal fine, ciascun insegnante, nei
primi giorni dell’anno scolastico, provvederà ad illustrare
e discutere con i propri alunni le linee programmatiche, gli
obiettivi da perseguire, i criteri di valutazione, i libri e
gli strumenti didattici da utilizzare.
ARTICOLO
14
1.
Gli alunni hanno diritto di conoscere tempestivamente
la propria situazione scolastica e la valutazione che gli insegnanti
esprimono sul loro operato. In occasione di verifiche, gli insegnanti
avranno cura di evidenziare ai singoli alunni gli aspetti positivi
e le carenze riscontrati, indicando loro i rimedi e le strategie
più efficaci.
2.
Gli elaborati e le prove scritte da acquisire agli atti
della scuola dovranno essere corretti e valutati entro un congruo
termine di tempo ed essere riconsegnati agli alunni perché si
realizzino proficui momenti di autovalutazione. I genitori degli
alunni hanno diritto di ottenere copia fotostatica di detti
elaborati e prove scritte.
ARTICOLO
15
1.
Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità
le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2.
E’ ritenuto necessario sottolineare l’importanza dell’abbigliamento,
che deve essere decoroso e consono all’ambiente in cui si opera.
3.
Nei confronti dei compagni, del personale ausiliario,
degli insegnanti e del Dirigente Scolastico, gli alunni devono
tenere un comportamento rispettoso, esprimersi in maniera corretta
e civile e mantenere una linea di condotta improntata alla solidarietà
e alla reciproca collaborazione.
4.
Nell’utilizzare le strutture, gli arredi, i sussidi didattici,
le attrezzature della scuola e i suoi spazi verdi, gli alunni
devono comportarsi con senso di responsabilità, preoccupandosi
di non arrecare danni al patrimonio della comunità scolastica.
5.
E’ severamente vietato agli alunni di fumare nei servizi
igienici e negli altri locali della scuola. Il Dirigente scolastico
nominerà persone addette alla vigilanza.
6.
Saranno puniti gli atti di bullismo.
7.
Durante le ore di lezione i telefonini dovranno essere
spenti e custoditi negli zaini poiché è severamente vietato
farne uso; in caso contrario saranno sequestrati e resi alla
fine delle lezioni.
8.
L’accesso alle palestre è consentito solo a chi porta
scarpe da ginnastica di ricambio.
TITOLO
IV: SANZIONI DISCIPLINARI
ARTICOLO
16
1.
Gli alunni che contravvengono ai propri doveri incorrono
in sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento;
le sanzioni disciplinari dovranno essere irrogate dai competenti
organi della scuola secondo le modalità di seguito indicate.
2.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari dovranno
rispondere a finalità educative
ed avere carattere temporaneo; va sempre salvaguardato il principio
per cui la responsabilità è personale e in qualunque circostanza
all’alunno deve essere data la possibilità di esporre le proprie
ragioni e di convertire le sanzioni in attività a favore della
comunità scolastica.
ARTICOLO
17
Le sanzioni
disciplinari sono le seguenti:
a)
ammonizione scritta sul registro di classe e informazione
della stessa ai genitori;
b)
allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.
ARTICOLO
18
1.
Le reiterate negligenze nell’assolvimento degli impegni
di studio, gli atteggiamenti di disturbo dell’attività didattica,
le mancanze di rispetto verso i propri compagni e il personale
della scuola, saranno puniti dall’insegnante che li rileva o
dal Dirigente Scolastico con la sanzione di cui la lettera a)
dell’articolo 17.
2.
E’ consentito all’alunno, accompagnato dai genitori,
di poter esporre le proprie ragioni al Dirigente scolastico
e al Consiglio di Classe; all’alunno può, altresì, essere proposto
di svolgere attività a favore della comunità scolastica in sostituzione
della sanzione; di tale attività sostitutiva va fatta menzione
nel registro di classe.
3.
Il Dirigente Scolastico darà comunicazione scritta alla
famiglia dell’alunno della sanzione comminata, o dell’attività
sostitutiva che l’alunno s’impegna a svolgere, avendo cura di
4.
verificare che il genitore la sottoscriva per presa conoscenza;
in difetto, il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia
tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
ARTICOLO
19
1.
L’irrogazione della sanzione disciplinare di cui alla
lettera a) dell’articolo 17 verificatesi 5 volte nell’arco di
un mese, l’aver percosso altri compagni o aver provocato rissa,
l’aver dolosamente danneggiato gli arredi e le attrezzature
della scuola, l’aver gravemente offeso il decoro e la dignità
dei propri compagni e del personale della scuola, comportano
l’applicazione della sanzione di cui alla lettera b) dell’articolo
17.
2.
Il personale della scuola che riscontra il verificarsi
di uno dei fatti sopra indicati, ne dà immediata comunicazione
al Dirigente Scolastico, il quale, valutata la gravità della
situazione, provvederà, entro un congruo termine di tempo, alla
convocazione del Consiglio di Classe cui appartiene l’alunno
limitatamente alla componente docenti e previa convocazione
nell’Ufficio del D.S. dell’alunno incolpato e dei suoi genitori
alla presenza del docente cha abbia riscontrato il fatto contestato.
3.
Sentite le ragioni dell’alunno in occasione della convocazione
di cui al comma precedente, il Consiglio di Classe provvede
con apposita delibera all’eventuale irrogazione della sanzione
nella misura ritenuta proporzionata alla gravità del fatto;
il Consiglio di Classe può proporre all’alunno di svolgere attività
in favore della comunità scolastica, in sostituzione della sanzione
inflittagli. In assenza del genitore, il Dirigente Scolastico
darà comunicazione scritta alla famiglia di quanto deliberato
dal Consiglio di Classe, tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno.
4.
Durante il periodo di allontanamento dalla comunità scolastica
è diritto-dovere dell’alunno recarsi a scuola per avere dagli
insegnanti le necessarie informazioni sull’attività didattica
svolta, tenendo conto dell’orario settimanale delle lezioni.
ARTICOLO
20
1.
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del
24/6/1998, è costituito presso la Scuola l’Organo di garanzia
competente a decidere sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari
di cui alla lettera b) dell’art. 17 e sui conflitti relativi
all’applicazione del presente regolamento; detto Organo di garanzia
si compone di tre membri: il Presidente e due componenti.
2.
Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, svolge le funzioni
di Presidente e pertanto: prende visione dei ricorsi e delle
questioni su cui deliberare; convoca tramite avviso scritto
le riunioni dell’organo di garanzia; dà lettura in riunione
dei ricorsi e delle istanze prevenuti; espone ai consiglieri
le questioni su cui deliberare; redige, in conformità a quanto
deliberato dall’Organo di garanzia, i provvedimenti e li comunica,
tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli interessati.
3.
Le funzioni di consigliere sono svolte da un genitore
nominato da Consiglio di Istituto e da un insegnante nominato
dal Collegio dei Docenti, i quali organi nominano contestualmente
un membro supplente per i casi di impossibilità a presenziare
dei consiglieri effettivi.
4.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
di tutti i componenti: il consigliere insegnante è tenuto a
redigere il verbale nell’apposito registro delle riunioni dell’Organo
di garanzia. I verbali di ciascuna riunione devono essere sottoscritti
da tutti i componenti.
5.
la carica di consigliere ha durata pari all’anno scolastico.
Il consigliere genitore che non partecipi per tre volte alle
riunioni decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito
con altro genitore nominato dal Consiglio di Istituto.
TITOLO
V: CONSIGLIO D’ISTITUTO
ARTICOLO
21
1.
Le attribuzioni del Consiglio d’Istituto sono quelle
previste dall’art.10 del decreto legislativo n° 297 del 16/04/1994
e successive modificazioni e integrazioni.
2.
Il Consiglio d’Istituto si riunisce in orari anche mattutini,
purché compatibili con gli impegni di lavoro e di lezione dei
propri componenti.
3.
Gli atti del Consiglio d’Istituto sono pubblici, eccezion
fatta per quegli atti che riguardano fatti e situazioni personali,
salvo consenso scritto delle persone interessate.
ARTICOLO
22
1.
La convocazione del Consiglio d’Istituto è fatta per
iscritto dal Presidente e deve pervenire a ciascun membro almeno
5 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso
di convocazione deve contenere: l’ora, il giorno e il luogo
della riunione; l’elencazione precisa dei punti all’ordine del
giorno; l’indicazione di eventuali documenti da poter consultare
presso la segreteria della scuola.
2.
Il Consiglio d’Istituto deve essere convocato su richiesta
sottoscritta da almeno un terzo degli elementi, contenente le
indicazioni di cui al precedente comma 1 e depositati in Segreteria;
il Dirigente Scolastico informa senza ritardo il Presidente
del Consiglio d’Istituto perché provveda alla convocazione.
3.
In caso di necessità ed urgenza, il termine di 5 giorni
di cui al precedente comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore.
ARTICOLO
23
1.
Il Consiglio d’Istituto si riunisce almeno due volte
l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente o il Dirigente
Scolastico lo ritenga opportuno e su richiesta scritta di un
terzo dei membri.
2.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
della metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono validamente
assunte a maggioranza dei presenti, prevalendo, in caso di parità,
il voto del Presidente; il voto è sempre espresso palesemente,
eccezion fatta per i casi riguardanti le persone.
3.
Delle riunioni del Consiglio d’Istituto è redatto processo
verbale in apposito registro; copia conforme dei verbali di
ciascuna riunione deve essere tempestivamente affissa all’albo
della scuola.
ARTICOLO
24
1.
Alle riunioni del Consiglio d’Istituto possono assistere
gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso,
previo accertamento del titolo di elettore e compatibilmente
con la capienza e l’idoneità dei locali della scuola.
2.
Al fine di pubblicizzare le riunioni del Consiglio e
favorire la partecipazione alla vita della scuola, il Dirigente
Scolastico avrà cura di far affiggere all’albo della scuola
copia dell’avviso di convocazione e potrà, altresì, dare notizia
delle riunioni particolarmente importanti con i mezzi ritenuti
più idonei.
3.
Durante le riunioni che si svolgono alla presenza del
pubblico, il Presidente mantiene l’ordine esercitando gli stessi
poteri attribuiti dalla legge a chi presiede le riunioni del
Consiglio Comunale. Non è ammessa la presenza del pubblico quando
devono essere trattati argomenti riguardanti persone.
ARTICOLO
25
1.
Al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti
la vita e il funzionamento della scuola e per creare un fattivo
rapporto con la più ampia comunità civile, il Presidente previo
assenso della Giunta Esecutiva, invita a partecipare alle riunioni
del Consiglio rappresentanti del Comune e della Provincia, delle
organizzazioni sindacali, culturali, sociali, imprenditoriali
e professionali operanti nel territorio.
TITOLO VI: ASSICURAZIONI
ARTICOLO
26
1.
Gli studenti sono coperti da polizza assicurativa contro
gli infortuni che possono verificarsi durante le diverse attività
didattiche. La quota per l’assicurazione è obbligatoria per
ogni alunno e deve essere versata entro il mese di Settembre.
2.
I genitori degli alunni sono tenuti a conoscere la polizza
assicurativa che sarà affissa all’albo della scuola.
APPROVATO
DAL COLLEGIO DEI DOCENTI CON DELIBERA DEL 28 OTTOBRE 2002
APPROVATO
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA DEL 4 NOVEMBRE 2002
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof. Antonio Macchis
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