SCUOLA MEDIA STATALE
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REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2002/2003
PREMESSA

La scuola si propone oggi come luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
Il presente regolamento - in armonia con quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto - intende disciplinare la vita della comunità scolastica intesa come comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

Il presente regolamento deve essere affisso in ogni classe e messo a disposizione degli alunni che saranno tenuti a rispettarlo; i genitori saranno invitati all’inizio dell’anno scolastico a prenderne visione.

 

TITOLO I: VIGILANZA SUGLI ALUNNI

ARTICOLO 1

  1. L’ingresso degli alunni è fissato per le ore 8,30. Il personale docente dovrà trovarsi nelle rispettive aule alle ore 8,25.
  2. E’ compito del personale ausiliario provvedere alla tempestiva apertura dei cancelli e del portone d’ingresso, vigilare sull’ordinata entrata degli alunni.
  3. Gli alunni ritardatari potranno essere ammessi a scuola solo se accompagnati da uno dei genitori, o se autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il ritardo deve essere sempre giustificato entro il giorno successivo.

ARTICOLO 2

1.      Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate, sull’apposito libretto rilasciato dalla scuola, dal genitore che ha depositato la firma. Gli alunni, che si presentino in classe sprovvisti di giustificazione, saranno accettati con riserva il primo giorno; qualora il giorno successivo, sia ancora sprovvisto di giustificazione, sarà accompagnato dal Dirigente Scolastico che assumerà i provvedimenti opportuni.

2.      Le assenze per malattia superiori ai 5 giorni, inclusi i giorni di vacanza o di festività, dovranno essere giustificate anche col certificato medico.

3.      Nel caso in cui in una stessa classe il numero degli allievi assenti sarà al di sopra della media consueta e non si fossero verificati eventi eccezionali tali da giustificare l’anormale numero di assenze, l’assenza stessa sarà considerata di massa ed a carico degli assenti saranno presi i provvedimenti disciplinari.

ARTICOLO 3

1.      La ricreazione si svolgerà di norma in classe e nello spazio adiacente all’aula, sotto la vigilanza del docente in servizio al momento del suono della campana che ne annuncia l’inizio. Secondo la personale valutazione del docente, la classe può essere accompagnata nel cortile per svolgere la ricreazione. La ricreazione avrà inizio alle ore 10,25 e terminerà alle ore 10,40.

2.      Gli alunni potranno accedere ai servizi igienici durante tutte le ore di lezione con il permesso dell’insegnante, il quale valuterà i casi di effettivo bisogno, curando che gli alunni escano dall’aula uno per volta e senza turbare il regolare svolgimento dell’attività didattica.

3.      Il personale ausiliario è tenuto alla vigilanza sugli alunni che si recano nei servizi igienici o escono dall’aula col permesso dell’insegnante.

ARTICOLO 4

1.      Qualora, per improvvise assenze del personale docente, per scioperi, o per altra causa di forza maggiore, una o più classi vengano a trovarsi senza insegnante, il personale ausiliario dovrà darne comunicazione immediata al Dirigente Scolastico, il quale adotterà i provvedimenti idonei a garantire la vigilanza sugli alunni.

2.      Solo in casi eccezionali, dovuti a carenza di personale ausiliario, gli alunni potranno essere divisi per gruppi ed essere affidati ad insegnanti che svolgono attività nelle proprie classi, o autorizzati dal Dirigente Scolastico, con comunicazione firmata da uno dei genitori, ad iniziare in ritardo o terminare in anticipo l’attività didattica.

ARTICOLO 5

1.      Gli alunni frequentanti classi con attività didattiche pomeridiane inserite nel curriculum scolastico, che usufruiscano del servizio mensa, consumeranno il pasto sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti.

2.      Quegli alunni che non intendono fruire del servizio mensa per tutto l’anno scolastico, devono presentare apposita dichiarazione scritta firmata dai genitori; quelli che chiedono di rientrare saltuariamente a casa per il pasto, potranno uscire solo se accompagnati da un genitore, l’uscita sarà annotata nel registro di classe.

L’insegnante della prima ora di lezione pomeridiana avrà cura di fare l’appello per verificare gli alunni presenti.

3.      Dopo la consumazione del pasto, gli alunni potranno fare una breve ricreazione nel cortile della scuola sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti; durante la ricreazione il personale ausiliario vigilerà a che non si verifichino intrusioni estranee alla scuola.

ARTICOLO 6

1.      E’ fatto divieto agli alunni di uscire dalla scuola durante l’orario di lezione; per motivi di necessità, essi potranno uscire prima della fine delle lezioni solo se accompagnati da un genitore e previa annotazione dell’uscita nel registro di classe.

2.      In caso di indisposizione o di stati di malessere degli alunni, l’insegnante informerà il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci, il quale ne darà comunicazione immediata alla famiglia che adotterà i provvedimenti più opportuni.

3.     Le lezioni termineranno alle ore 13,30, qualche minuto prima, gli insegnanti predisporranno gli alunni all’interno dell’aula affinché possano uscire in maniera ordinata e silenziosa. Al suono della campana, ciascuna classe accompagnata dal proprio insegnante si avvierà al portone d’ingresso per il rientro a casa. Le classi a tempo sperimentale usciranno alle ore 14,00, quelle a tempo prolungato alle ore 17,30 nei giorni in cui sono previsti i rientri pomeridiani.


TITOLO II: USO DELLA BIBLIOTECA, DEI SUSSUDI DIDATTICI E DELLE ATTREZZATURE

TECNICO- SCIENTIFICHE

ARTICOLO 7

1.      La biblioteca della scuola - intesa come l’insieme delle dotazioni librarie, delle riviste a carattere culturale degli altri documenti didattici presenti nella scuola - sarà gestita sotto la loro responsabilità da insegnanti designati dal Collegio docenti all’inizio dell’anno o da altro personale incaricato dal Dirigente Scolastico.

2.      Gli insegnanti responsabili o altro personale incaricato verificheranno l’effettiva corrispondenza delle dotazioni della biblioteca a quanto risulta nell’apposito registro e provvederanno in corso d’anno agli opportuni aggiornamenti.

3.      A chiusura dell’anno scolastico i medesimi verificheranno la consistenza delle dotazioni della biblioteca e segnaleranno per iscritto al Dirigente Scolastico eventuali perdite per deterioramento o mancata restituzione.

ARTICOLO 8

1.      L’accesso al servizio biblioteca sarà consentito agli alunni nelle ore e nei giorni fissati dal Dirigente Scolastico. Libri, riviste e documenti potranno essere consegnati agli alunni per la consultazione a scuola, oppure prestati per la consultazione a casa.

2.      Il materiale consegnato per la consultazione a scuola o a casa sarà registrato su apposita rubrica, dove gli alunni destinatari del prestito apporranno la propria firma e dovrà essere riconsegnato agli insegnanti responsabili entro un massimo di 15 giorni.

3.      Gli insegnanti responsabili segnaleranno al Dirigente Scolastico, per gli adempimenti di competenza, la mancata riconsegna o l’eventuale deterioramento del materiale dato in consultazione agli alunni.

4.      Il Dirigente Scolastico, il personale docente, il personale ausiliario potranno accedere al servizio biblioteca secondo le modalità prima illustrate. Non è consentito a persone esterne alla scuola accedere al servizio biblioteca, salvo motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico.

ARTICOLO 9

1.      I libri acquistati dalla scuola saranno dati in prestito per l’intero anno scolastico prioritariamente agli alunni che si trovano in disagiate condizioni economiche. Gli stessi ragazzi avranno l’obbligo di restituirli in buone condizioni alla fine dell’anno scolastico.

2.      L’assegnazione dei libri di testo agli alunni avverrà sulla base delle effettive necessità della famiglia e compatibilmente con la disponibilità della scuola.

ARTICOLO 10

1.      I sussidi didattici e le attrezzature tecnico-scientifiche presenti nella scuola devono risultare da apposito inventario verificato e aggiornato annualmente dal Direttore dei S.G.A.

2.      All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei docenti individua i laboratori o i settori disciplinari ai quali attribuire i sussidi didattici e le attrezzature tecnico- scientifiche e designa gli insegnanti responsabili per ciascun laboratorio o settore disciplinare.

3.      Il Dirigente Scolastico, di concerto con l’insegnante responsabile, annoterà su apposito registro l’elenco del materiale attribuito a ciascun laboratorio o settore disciplinare; detto materiale dovrà essere custodito in appositi contenitori, armadi o aule muniti di serratura; le relative chiavi dovranno essere tenute sia dagli insegnanti responsabili sia dai collaboratori scolastici.

4.      Gli insegnanti responsabili dovranno verificare periodicamente la consistenza del materiale a loro affidato, comunicare al Dirigente Scolastico eventuali ammanchi o la necessità di manutenzione e annotare sull’apposito registro quanto riscontrato.

Alla fine dell’anno scolastico, gli insegnanti responsabili, di concerto con il Dirigente Scolastico, verificheranno sull’apposito registro la consistenza del materiale affidato, apportando le necessarie variazioni.

ARTICOLO 11

1.      Il personale docente potrà utilizzare il materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, previa richiesta al personale ausiliario che detiene le chiavi.

2.      E’ fatto divieto agli alunni di maneggiare qualunque attrezzatura senza la presenza degli insegnanti.

3.      Gli insegnanti che utilizzano sussidi didattici e le attrezzature tecnico –scientifiche hanno l’obbligo di segnalare immediatamente ai colleghi responsabili eventuali guasti o ammanchi riscontrati; identico obbligo grava sul personale ausiliario che detiene le chiavi.

 

 

TITOLO III: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

ARTICOLO 12

1.       Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale, civile e sociale qualificata e consona alle proprie attitudini ed interessi.

2.       E’ compito della comunità scolastica e di tutto il personale che vi opera offrire a ciascun alunno un ambiente sereno che dia adeguata accoglienza e solidarietà, senza discriminazione alcuna.

ARTICOLO 13

1.      Gli alunni devono poter partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola. A tal fine, ciascun insegnante, nei primi giorni dell’anno scolastico, provvederà ad illustrare e discutere con i propri alunni le linee programmatiche, gli obiettivi da perseguire, i criteri di valutazione, i libri e gli strumenti didattici da utilizzare.

ARTICOLO 14

1.      Gli alunni hanno diritto di conoscere tempestivamente la propria situazione scolastica e la valutazione che gli insegnanti esprimono sul loro operato. In occasione di verifiche, gli insegnanti avranno cura di evidenziare ai singoli alunni gli aspetti positivi e le carenze riscontrati, indicando loro i rimedi e le strategie più efficaci.

2.      Gli elaborati e le prove scritte da acquisire agli atti della scuola dovranno essere corretti e valutati entro un congruo termine di tempo ed essere riconsegnati agli alunni perché si realizzino proficui momenti di autovalutazione. I genitori degli alunni hanno diritto di ottenere copia fotostatica di detti elaborati e prove scritte.

ARTICOLO 15

1.      Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2.      E’ ritenuto necessario sottolineare l’importanza dell’abbigliamento, che deve essere decoroso e consono all’ambiente in cui si opera.

3.      Nei confronti dei compagni, del personale ausiliario, degli insegnanti e del Dirigente Scolastico, gli alunni devono tenere un comportamento rispettoso, esprimersi in maniera corretta e civile e mantenere una linea di condotta improntata alla solidarietà e alla reciproca collaborazione.

4.      Nell’utilizzare le strutture, gli arredi, i sussidi didattici, le attrezzature della scuola e i suoi spazi verdi, gli alunni devono comportarsi con senso di responsabilità, preoccupandosi di non arrecare danni al patrimonio della comunità scolastica.

5.      E’ severamente vietato agli alunni di fumare nei servizi igienici e negli altri locali della scuola. Il Dirigente scolastico nominerà persone addette alla vigilanza.

6.      Saranno puniti gli atti di bullismo.

7.      Durante le ore di lezione i telefonini dovranno essere spenti e custoditi negli zaini poiché è severamente vietato farne uso; in caso contrario saranno sequestrati e resi alla fine delle lezioni.

8.      L’accesso alle palestre è consentito solo a chi porta scarpe da ginnastica di ricambio.

 

TITOLO IV: SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 16

1.      Gli alunni che contravvengono ai propri doveri incorrono in sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento; le sanzioni disciplinari dovranno essere irrogate dai competenti organi della scuola secondo le modalità di seguito indicate. 

2.      In ogni caso i provvedimenti disciplinari dovranno rispondere a finalità educative ed avere carattere temporaneo; va sempre salvaguardato il principio per cui la responsabilità è personale e in qualunque circostanza all’alunno deve essere data la possibilità di esporre le proprie ragioni e di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

ARTICOLO 17

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

a)       ammonizione scritta sul registro di classe e informazione della stessa ai genitori;

b)       allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.

ARTICOLO 18

1.      Le reiterate negligenze nell’assolvimento degli impegni di studio, gli atteggiamenti di disturbo dell’attività didattica, le mancanze di rispetto verso i propri compagni e il personale della scuola, saranno puniti dall’insegnante che li rileva o dal Dirigente Scolastico con la sanzione di cui la lettera a) dell’articolo 17.

2.      E’ consentito all’alunno, accompagnato dai genitori, di poter esporre le proprie ragioni al Dirigente scolastico e al Consiglio di Classe; all’alunno può, altresì, essere proposto di svolgere attività a favore della comunità scolastica in sostituzione della sanzione; di tale attività sostitutiva va fatta menzione nel registro di classe.

3.      Il Dirigente Scolastico darà comunicazione scritta alla famiglia dell’alunno della sanzione comminata, o dell’attività sostitutiva che l’alunno s’impegna a svolgere, avendo cura di


4.      verificare che il genitore la sottoscriva per presa conoscenza; in difetto, il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 19

1.      L’irrogazione della sanzione disciplinare di cui alla lettera a) dell’articolo 17 verificatesi 5 volte nell’arco di un mese, l’aver percosso altri compagni o aver provocato rissa, l’aver dolosamente danneggiato gli arredi e le attrezzature della scuola, l’aver gravemente offeso il decoro e la dignità dei propri compagni e del personale della scuola, comportano l’applicazione della sanzione di cui alla lettera b) dell’articolo 17.

2.      Il personale della scuola che riscontra il verificarsi di uno dei fatti sopra indicati, ne dà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico, il quale, valutata la gravità della situazione, provvederà, entro un congruo termine di tempo, alla convocazione del Consiglio di Classe cui appartiene l’alunno limitatamente alla componente docenti e previa convocazione nell’Ufficio del D.S. dell’alunno incolpato e dei suoi genitori alla presenza del docente cha abbia riscontrato il fatto contestato.

3.      Sentite le ragioni dell’alunno in occasione della convocazione di cui al comma precedente, il Consiglio di Classe provvede con apposita delibera all’eventuale irrogazione della sanzione nella misura ritenuta proporzionata alla gravità del fatto; il Consiglio di Classe può proporre all’alunno di svolgere attività in favore della comunità scolastica, in sostituzione della sanzione inflittagli. In assenza del genitore, il Dirigente Scolastico darà comunicazione scritta alla famiglia di quanto deliberato dal Consiglio di Classe, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

4.      Durante il periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è diritto-dovere dell’alunno recarsi a scuola per avere dagli insegnanti le necessarie informazioni sull’attività didattica svolta, tenendo conto dell’orario settimanale delle lezioni.

 

ARTICOLO 20

1.      Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, è costituito presso la Scuola l’Organo di garanzia competente a decidere sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) dell’art. 17 e sui conflitti relativi all’applicazione del presente regolamento; detto Organo di garanzia si compone di tre membri: il Presidente e due componenti.

2.      Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, svolge le funzioni di Presidente e pertanto: prende visione dei ricorsi e delle questioni su cui deliberare; convoca tramite avviso scritto le riunioni dell’organo di garanzia; dà lettura in riunione dei ricorsi e delle istanze prevenuti; espone ai consiglieri le questioni su cui deliberare; redige, in conformità a quanto deliberato dall’Organo di garanzia, i provvedimenti e li comunica, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli interessati.

3.      Le funzioni di consigliere sono svolte da un genitore nominato da Consiglio di Istituto e da un insegnante nominato dal Collegio dei Docenti, i quali organi nominano contestualmente un membro supplente per i casi di impossibilità a presenziare dei consiglieri effettivi.

4.      Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti: il consigliere insegnante è tenuto a redigere il verbale nell’apposito registro delle riunioni dell’Organo di garanzia. I verbali di ciascuna riunione devono essere sottoscritti da tutti i componenti.

5.      la carica di consigliere ha durata pari all’anno scolastico. Il consigliere genitore che non partecipi per tre volte alle riunioni decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito con altro genitore nominato dal Consiglio di Istituto.

 

TITOLO V: CONSIGLIO D’ISTITUTO

ARTICOLO 21

1.      Le attribuzioni del Consiglio d’Istituto sono quelle previste dall’art.10 del decreto legislativo n° 297 del 16/04/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2.      Il Consiglio d’Istituto si riunisce in orari anche mattutini, purché compatibili con gli impegni di lavoro e di lezione dei propri componenti.

3.      Gli atti del Consiglio d’Istituto sono pubblici, eccezion fatta per quegli atti che riguardano fatti e situazioni personali, salvo consenso scritto delle persone interessate.

ARTICOLO 22

1.      La convocazione del Consiglio d’Istituto è fatta per iscritto dal Presidente e deve pervenire a ciascun membro almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ora, il giorno e il luogo della riunione; l’elencazione precisa dei punti all’ordine del giorno; l’indicazione di eventuali documenti da poter consultare presso la segreteria della scuola.

2.      Il Consiglio d’Istituto deve essere convocato su richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli elementi, contenente le indicazioni di cui al precedente comma 1 e depositati in Segreteria; il Dirigente Scolastico informa senza ritardo il Presidente del Consiglio d’Istituto perché provveda alla convocazione.

3.      In caso di necessità ed urgenza, il termine di 5 giorni di cui al precedente comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore.

ARTICOLO 23

1.      Il Consiglio d’Istituto si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente o il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno e su richiesta scritta di un terzo dei membri.

2.      Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente; il voto è sempre espresso palesemente, eccezion fatta per i casi riguardanti le persone.

3.      Delle riunioni del Consiglio d’Istituto è redatto processo verbale in apposito registro; copia conforme dei verbali di ciascuna riunione deve essere tempestivamente affissa all’albo della scuola.

ARTICOLO 24

1.      Alle riunioni del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, previo accertamento del titolo di elettore e compatibilmente con la capienza e l’idoneità dei locali della scuola.

2.      Al fine di pubblicizzare le riunioni del Consiglio e favorire la partecipazione alla vita della scuola, il Dirigente Scolastico avrà cura di far affiggere all’albo della scuola copia dell’avviso di convocazione e potrà, altresì, dare notizia delle riunioni particolarmente importanti con i mezzi ritenuti più idonei.

3.      Durante le riunioni che si svolgono alla presenza del pubblico, il Presidente mantiene l’ordine esercitando gli stessi poteri attribuiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Non è ammessa la presenza del pubblico quando devono essere trattati argomenti riguardanti persone.

ARTICOLO 25

1.      Al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola e per creare un fattivo rapporto con la più ampia comunità civile, il Presidente previo assenso della Giunta Esecutiva, invita a partecipare alle riunioni del Consiglio rappresentanti del Comune e della Provincia, delle organizzazioni sindacali, culturali, sociali, imprenditoriali e professionali operanti nel territorio.

 

TITOLO VI: ASSICURAZIONI

ARTICOLO 26

1.      Gli studenti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante le diverse attività didattiche. La quota per l’assicurazione è obbligatoria per ogni alunno e deve essere versata entro il mese di Settembre.

2.      I genitori degli alunni sono tenuti a conoscere la polizza assicurativa che sarà affissa all’albo della scuola.

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI CON DELIBERA DEL 28 OTTOBRE 2002

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA DEL 4 NOVEMBRE 2002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

            Prof. Antonio Macchis

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