NORMATIVE SPORTIVO - SANITARIE
Si
ritiene opportuno premettere che la certificazione di idoneità
alla attività sportiva agonistica è specifico adempimento
dello specialista in Medicina dello sport, ma si ritiene utile che
anche il medico non specialista in Medicina dello sport e quindi
socio aggregato della F.M.S.I. debba avere una visione delle normative
inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive e relative
attestazioni. In merito si ricorda che la certificazione di idoneità
non agonistica (ovvero quella di primo livello nella futura regolamentazione)
viene effettuata, secondo le attuali normative, dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, convenzionati con il Servizio
Sanitario nazionale e limitatamente ai propri assistiti; le leggi
regionali possono aver inserito anche lo specialista in Medicina
dello sport.
Come è noto, vi è un rapporto bilaterale fra lattività
sportiva e lo stato di salute: se da un lato lattività
sportiva è condizione favorente per il miglioramento dello
stato di salute dellindividuo, dallaltro la mancata
adeguata valutazione delle condizioni psico-fisiche di chi si accinge
a praticare sport o il mancato controllo morfo-fùnzionale
durante la pratica sportiva possono portare a risultati negativi,
vanificanti il positivo binomio sport e salute.
Infatti lattività fisica e/o sportiva deve essere commisurata
alle condizioni morfo-funzionali che presenta il soggetto ed il
miglioramento delle sue capacità durante lattività
sportiva deve comunque rientrare nei limiti fisiologici, onde avere
giovamento e non danno dalla attività fisica e/o sportiva
medesima.
In questo contesto rientra il concetto di idoneità allattività
sportiva, quale accertamento delle capacità psico-fisiche
in relazione allattività sportiva, e quello successivo
di valutazione funzionale.
Lattestazione di idoneìtà alla pratica sportiva
non implica la contemporanea istantanea acquisizione della capacità
atletica a svolgere prestazioni sportive di un certo livello se
prima non viene effettuato un adeguato e guidato periodo di addestramento
e preparazione, relativi al risultato che si vuole conseguire: quindi
diverse sono le finalità tra la certificazione di idoneità
sportiva e la valutazione medico sportiva periodica e ricorrente,
comprensiva della fase di condizionamento atletico, di controllo
della preparazione sportiva nei suoi aspetti fisiologici e morfo-funzionali,
di eventuale riabilitazione e ricondizionamento atletico.
In
riferimento allart. 32 della Costituzione, che garantisce
il diritto alla salute come fondamentale per lindividuo e
interesse per la collettività, lintervento dello Stato
in tema di tutela sanitaria delle attività sportive si è
manifestato attraverso la L. 28.12.50 n° 1055. Un successivo
perfezionamento normativo si è avuto con la L. 26.10.71 n°
1099 che estendeva la tutela sanitaria a chiunque intendesse svolgere
o svolgesse attività agonistico-sportive e puntualizzava
per la prima volta il fenomeno negativo del doping.
Come è noto, in Italia la legislatura in campo sanitario
è vastissima e continuamente in aumento, sia a livello nazionale
che regionale ed a questo fenomeno non si sottrae la Medicina dello
sport che è stata ed è oggetto di numerosissime normative
specifiche che la riguardano e che si sono succedute molteplici,
assegnando compiti ed attribuzioni in materia alle strutture territoriali
locali, principalmente alle Regioni, sia in tema di antidoping che
di tutela medico sportiva.
In realtà è sempre la F.M.S.1. che ha sopperito e
sopperisce alle carenze operative della parte pubblica; fra laltro
la Federazione ha iniziato i controlli antidoping fin dal 1960,
oltre dieci anni avanti la prima legge (la 1099/71) che ne ha tatto
menzione.
Ulteriore sviluppo della materia si ha con la Legge 23.03.81 n°
91 (G.U. 27.03.81 n° 86) concernente la tutela sanitaria degli
sportivi professionisti, in riferimento alla quale il Ministero
della Sanità ha in seguito aggiornato le relative norme con
Decreto 13.03.95 (GU. 28.04.95 n° 98).
Si arriva così al 18.02.82 con lemanazione del Decreto
per la tutela sanitaria dellattività sportiva agonistica,
modificato successivamente in data 28.02.83 dallo stesso Ministero
della Sanità. La qualificazione agonistica delle attività
sportive è demandata alle Federazioni sportive nazionali
ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI., mentre
lespletamento dei controlli sanitari debitamente codificati
su apposita modulistica é affidato ai medici della
F.M.S.I. quali soci ordinari, nonché al personale delle strutture
pubbliche e private convenzionate indicate dalle Regioni dintesa
con il CONI. Si coglie loccasione per ricordare che i medici
sportivi ottennero lattivazione della branca specialistica
ambulatoriale di Medicina dello Sport presso le allora U.S.L. (ora
A.S.L.) nel 1980, dopo essersi riuniti in Associazione sindacale
aderente al S.U.M.A.I., il Sindacato dei Medici ambulatoriali.
Al D.M. 18.02.82 è seguita la Circolare esplicativa n°
7 del 31.01.83 precisante fra laltroche laspetto
competitivo, che può essere presente in tutte le attività
sportive, da solo non è sufficiente per definire agonistica
una attività sportiva, la quale, per venire considerata tale,
deve invece essere praticata sistematicamente e/o continuativamente
soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali,
dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI., dal Ministero
della Pubblica Istruzione circa le fasi finali nazionali dei Campionati
sportivi studenteschi (ex Giochi della gioventù), per il
raggiungimento di prestazioni di un certo livello.
Detta circolare precisa inoltre che, per quanto attiene la tutela
sanitaria, anche per gli sportivi professionisti di cui alla sopra
citata Legge 91/81 valgono le stesse norme previste per lattività
sportiva agonistica di cui al D.M. 18.02.82.
In caso di attestazione di non idoneità, linteressato
può fare ricorso alla Commissione Medica Regionale per la
Medicina dello Sport entro 30 giorni dalla notifica del giudizio
di non idoneità.
Le
disposizioni circa i controlli sanitari per lattività
sportiva non agonistica sono contenute nel relativo Decreto del
Mm. Sanità del 28.02.83 e riguardano in particolare gli alunni
che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi
scolastici nellambito delle attività parascolastiche
ovvero che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi
precedenti quella nazionale (che viene considerata agonistica);
e coloro che svolgono attività organizzate dal CONI. o da
Società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali
o dagli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e che
non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.02.82.
La relativa visita medica - con gli eventuali accertamenti richiesti
su sospetto clinico - dovrà accertare lo stato di buona salute
del soggetto, che viene certificato nei limiti diagnostici degli
accertamenti svolti senza implicazione di giudizio di idoneità
per uno sport specifico. Tale documento è rilasciato, secondo
il citato D.M. 28.02.83, dai medici di base e dai pediatri di libera
scelta; successive norme regionali possono aver aggiunto- come già
dello in precedenza - anche gli specialisti in Medicina dello sport.
Vi è da segnalare che, oltre le situazioni sopra espresse,
la certificazione di idoneità non agonistica (più
esattamente: certificazione di buona salute) è sovente richiesta
in molti altri casi (frequenza a palestre, piscine, campi sportivi,
gare e tornei ricreativi, anche saltuari, presso i luoghi di lavoro
e/o di associazione, ecc.), soprattutto per tutela dellorganizzatore.
Si tratta comunque di situazioni che esulano da quelle indicate
dalla relativa normativa di cui al punto precedente.
Il Decreto 04.03.93 si riferisce alla concessione dellidoneità
alla pratica sportiva per i disabili, le cui attività sportive
vengono svolte sotto il controllo della Federazione Italiana Sport
Disabili (F.I.S.D.) in quanto le attività fisiche svolte
dal disabile fuori dal controllo della F.I.S.D. sono da considerarsi
attività chinesiterapiche terapeutico-riabilitative.
Il
06.02.95 con nota n0 500.3/MSP/E/497 è stato diffuso dal
Ministero della Sanità il protocollo dintesa del 27.01.95
fra il CONI. e la F.N.O.M.C.eO. per il riordino dei servizi di medicina
dello sport, in cui si indica fra laltro che
gli accertamenti per lidoneità alla pratica sportiva
agonistica dovranno essere svolti dai servizi pubblici e privati
autorizzati di Medicina dello sport autorizzati e/o accreditati
sulla base di criteri standard predefiniti dalle singole Regioni
e diretti da medici specialisti in Medicina dello sport. La competenza
a valutare lidoneità/non idoneità alla pratica
sportiva agonistica, sulla base della visita e degli altri accertamenti
necessari ed opportuni, va riconosciuta ai medici aventi specifica
formazione costituita (così come avviene negli altri campi
specialistici) dal possesso del relativo Diploma universitario di
specializzazione, ovvero dallattestato di cui allart.
8 della Legge 1099/71, antecedente listituzione delle predette
Scuole di specializzazione.
Vengono inoltre indicate le tariffe sociali cumulative per le visite
(L. 50.000 per gli atleti minori di 18 anni e L. 70.000 per gli
altri, ai fini della certificazione relativa agli sport elencati
nelle tabelle A e B del D.M. 18.02.82 come modificato dal D.M. 28.02.83).
Tali tariffe saranno riferite alle prestazioni prescritte per i
diversi tipi di accertamento, con esclusione comunque delle analisi
di laboratorio, degli esami specialistici integrativi richiesti
per i singoli sport e di quelli eventualmente necessari per chiarire
dubbi diagnostici.
Successivamente la Consulta permanente per la Medicina dello sport,
costituita presso il Ministero della Sanità e di cui fa parte
la F.M.S.I., si è occupata di tracciare delle linee guida
per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità
agonistica: le singole Regioni, dintesa con il C.O.N.1., scelgono
la soluzione più idonea per laccertamento dellidoneità
alla pratica sportiva agonistica nel loro territorio, secondo tre
possibili moduli organizzativi, anche fra loro complementari, costituiti
dai Servizi pubblici di Medicina dello sport, dai Centri privati
autorizzati e accreditati ai sensi di legge, dai singoli Specialisti
in Medicina dello sport autorizzati a svolgere attività certificatoria
in quanto operanti in locali adeguati. Da tenere presente che è
la persona del medico specialista in Medicina dello sport che ha
la potestà e la responsabilità della certificazione
e non la struttura nella quale opera.
Le procedure di accesso alla visita di idoneità, per leffettuazione
della stessa e per la certificazione relativa, sono desumibili dai
contenuti del D.M. 18.02.82. La dotazione minima proposta per le
attrezzature delle strutture di Medicina dello sport è quella
che consente leffettuazione della valutazione di base (tipo
A e B secondo il citato Decreto).
Sulla base delle Linee guida citate le Regioni hanno legiferato
in materia.
La Consulta permanente per la Medicina dello sport, presso il Ministero
della Sanità, ha in corso (aprile 2001) la preparazione di
un decreto di variazione dei precedenti D.M. 18.02.82,28.02.83 e
successive modificazioni riguardanti le visite medico sportive,
con il superamento dei precedenti concetti di attività agonistica
e non agonistica.
Si prevedono tre livelli di attività sportiva con i relativi
accertamenti differenziati di idoneità:
1. Visita di primo livello: con periodicità definita, caratterizzata
dalla visita medica con anamnesi clinico-patologica e sportiva,
nonché dallesame clinico; la visita può essere
integrata su sospetto clinico da ulteriori accertamenti,
ovvero ripetuta in tempi accorciati, su giudizio medico.
2. Visita di secondo livello: con periodicità definita,
che può essere nel caso più breve a giudizio del medico,
riferita agli sport in generale (ex agonistici e non agonistici)
e caratterizzata dalla visita medica con anamnesi clinico-patologica
e sportiva, nonché dallesame obiettivo e dagli accertamenti
previsti per lo specifico sport praticato, integrabili, su sospetto
clinico, da ulteriori controlli.
3. Visita di terzo livello: rivolta a particolari categorie di
sportivi (master, professionisti ex Decreto 13.03.95, disabili ex
Legge 1993 modificata, diabetici) con visita come al punto 2 comprensiva
degli accertamenti sanitari previsti per la tipologia dello sport
praticato; la periodicità delle visite è riportata
nelle relative tabelle e può essere più breve a giudizio
del medico se riscontra la necessità di una più stretta
sorveglianza nel tempo.
Si ricorda che la Legge 05.03.63 n0 292, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n0 83 del 27.03.63, prescrive la vaccinazione antitetanica
per gli sportivi allatto dellaffiliazione alle Federazioni
del CONI. (art. 1, punto b)
E opportuno un cenno sulle responsabilità a cui può
andare incontro latleta durante la attività sportiva,
in particolare durante le competizioni.
Come è noto, per ogni sport esistono delle regole dettate
dai relativi organismi sportivi entro le quali un evento lesivo
legato alla competizione sportiva non è in genere imputabile
allatleta che lo ha provocato.
Daltra parte lazione sportiva non deve mai prevaricare
le specifiche esigenze di gioco e laltrui incolumità
con il superamento della soglia di rischio legata alla specifica
attività sportiva e definita dalle relative regole.
Quando si superano i limiti insiti a quanto è consentito
dalla specifica attività sportiva, si può andare incontro
a sanzioni in ambito sportivo ovvero in ambito penale e civile.
Si va incontro a sanzione sportiva quando la lesione provocata ad
altri sia direttamente collegata allatto sportivo nel contesto
del quale è compreso il gesto atletico da cui è scaturito
il danno.
Si va incontro, invece, a sanzione penale quando è il mancato
rispetto delle regole previste che ha determinato levento
lesivo; e se il fatto in parola abbia determinato anche danno patrimoniale
e/o biologico si possono avere risvolti in sede civile.
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