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NORMATIVE SPORTIVO - SANITARIE

Si ritiene opportuno premettere che la certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica è specifico adempimento dello specialista in Medicina dello sport, ma si ritiene utile che anche il medico non specialista in Medicina dello sport e quindi socio aggregato della F.M.S.I. debba avere una visione delle normative inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive e relative attestazioni. In merito si ricorda che la certificazione di idoneità non agonistica (ovvero quella di primo livello nella futura regolamentazione) viene effettuata, secondo le attuali normative, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale e limitatamente ai propri assistiti; le leggi regionali possono aver inserito anche lo specialista in Medicina dello sport.

Come è noto, vi è un rapporto bilaterale fra l’attività sportiva e lo stato di salute: se da un lato l’attività sportiva è condizione favorente per il miglioramento dello stato di salute dell’individuo, dall’altro la mancata adeguata valutazione delle condizioni psico-fisiche di chi si accinge a praticare sport o il mancato controllo morfo-fùnzionale durante la pratica sportiva possono portare a risultati negativi, vanificanti il positivo binomio sport e salute.
Infatti l’attività fisica e/o sportiva deve essere commisurata alle condizioni morfo-funzionali che presenta il soggetto ed il miglioramento delle sue capacità durante l’attività sportiva deve comunque rientrare nei limiti fisiologici, onde avere giovamento e non danno dalla attività fisica e/o sportiva medesima.
In questo contesto rientra il concetto di idoneità all’attività sportiva, quale accertamento delle capacità psico-fisiche in relazione all’attività sportiva, e quello successivo di valutazione funzionale.

L’attestazione di idoneìtà alla pratica sportiva non implica la contemporanea istantanea acquisizione della capacità atletica a svolgere prestazioni sportive di un certo livello se prima non viene effettuato un adeguato e guidato periodo di addestramento e preparazione, relativi al risultato che si vuole conseguire: quindi diverse sono le finalità tra la certificazione di idoneità sportiva e la valutazione medico sportiva periodica e ricorrente, comprensiva della fase di condizionamento atletico, di controllo della preparazione sportiva nei suoi aspetti fisiologici e morfo-funzionali, di eventuale riabilitazione e ricondizionamento atletico.

In riferimento all’art. 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute come fondamentale per l’individuo e interesse per la collettività, l’intervento dello Stato in tema di tutela sanitaria delle attività sportive si è manifestato attraverso la L. 28.12.50 n° 1055. Un successivo perfezionamento normativo si è avuto con la L. 26.10.71 n° 1099 che estendeva la tutela sanitaria a chiunque intendesse svolgere o svolgesse attività agonistico-sportive e puntualizzava per la prima volta il fenomeno negativo del doping.

Come è noto, in Italia la legislatura in campo sanitario è vastissima e continuamente in aumento, sia a livello nazionale che regionale ed a questo fenomeno non si sottrae la Medicina dello sport che è stata ed è oggetto di numerosissime normative specifiche che la riguardano e che si sono succedute molteplici, assegnando compiti ed attribuzioni in materia alle strutture territoriali locali, principalmente alle Regioni, sia in tema di antidoping che di tutela medico sportiva.
In realtà è sempre la F.M.S.1. che ha sopperito e sopperisce alle carenze operative della parte pubblica; fra l’altro la Federazione ha iniziato i controlli antidoping fin dal 1960, oltre dieci anni avanti la prima legge (la 1099/71) che ne ha tatto menzione.

Ulteriore sviluppo della materia si ha con la Legge 23.03.81 n° 91 (G.U. 27.03.81 n° 86) concernente la tutela sanitaria degli sportivi professionisti, in riferimento alla quale il Ministero della Sanità ha in seguito aggiornato le relative norme con Decreto 13.03.95 (GU. 28.04.95 n° 98).

Si arriva così al 18.02.82 con l’emanazione del Decreto per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica, modificato successivamente in data 28.02.83 dallo stesso Ministero della Sanità. La qualificazione agonistica delle attività sportive è demandata alle Federazioni sportive nazionali ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI., mentre l’espletamento dei controlli sanitari — debitamente codificati su apposita modulistica — é affidato ai medici della F.M.S.I. quali soci ordinari, nonché al personale delle strutture pubbliche e private convenzionate indicate dalle Regioni d’intesa con il CONI. Si coglie l’occasione per ricordare che i medici sportivi ottennero l’attivazione della branca specialistica ambulatoriale di Medicina dello Sport presso le allora U.S.L. (ora A.S.L.) nel 1980, dopo essersi riuniti in Associazione sindacale aderente al S.U.M.A.I., il Sindacato dei Medici ambulatoriali.

Al D.M. 18.02.82 è seguita la Circolare esplicativa n° 7 del 31.01.83 precisante— fra l’altro—che l’aspetto competitivo, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente per definire agonistica una attività sportiva, la quale, per venire considerata tale, deve invece essere praticata sistematicamente e/o continuativamente soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI., dal Ministero della Pubblica Istruzione circa le fasi finali nazionali dei Campionati sportivi studenteschi (ex Giochi della gioventù), per il raggiungimento di prestazioni di un certo livello.
Detta circolare precisa inoltre che, per quanto attiene la tutela sanitaria, anche per gli sportivi professionisti di cui alla sopra citata Legge 91/81 valgono le stesse norme previste per l’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18.02.82.
In caso di attestazione di non idoneità, l’interessato può fare ricorso alla Commissione Medica Regionale per la Medicina dello Sport entro 30 giorni dalla notifica del giudizio di non idoneità.

Le disposizioni circa i controlli sanitari per l’attività sportiva non agonistica sono contenute nel relativo Decreto del Mm. Sanità del 28.02.83 e riguardano in particolare gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche ovvero che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti quella nazionale (che viene considerata agonistica); e coloro che svolgono attività organizzate dal CONI. o da Società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.02.82.
La relativa visita medica - con gli eventuali accertamenti richiesti su sospetto clinico - dovrà accertare lo stato di buona salute del soggetto, che viene certificato nei limiti diagnostici degli accertamenti svolti senza implicazione di giudizio di idoneità per uno sport specifico. Tale documento è rilasciato, secondo il citato D.M. 28.02.83, dai medici di base e dai pediatri di libera scelta; successive norme regionali possono aver aggiunto- come già dello in precedenza - anche gli specialisti in Medicina dello sport.
Vi è da segnalare che, oltre le situazioni sopra espresse, la certificazione di idoneità non agonistica (più esattamente: certificazione di buona salute) è sovente richiesta in molti altri casi (frequenza a palestre, piscine, campi sportivi, gare e tornei ricreativi, anche saltuari, presso i luoghi di lavoro e/o di associazione, ecc.), soprattutto per tutela dell’organizzatore. Si tratta comunque di situazioni che esulano da quelle indicate dalla relativa normativa di cui al punto precedente.

Il Decreto 04.03.93 si riferisce alla concessione dell’idoneità alla pratica sportiva per i disabili, le cui attività sportive vengono svolte sotto il controllo della Federazione Italiana Sport Disabili (F.I.S.D.) in quanto le attività fisiche svolte dal disabile fuori dal controllo della F.I.S.D. sono da considerarsi attività chinesiterapiche terapeutico-riabilitative.

Il 06.02.95 con nota n0 500.3/MSP/E/497 è stato diffuso dal Ministero della Sanità il protocollo d’intesa del 27.01.95 fra il CONI. e la F.N.O.M.C.eO. per il riordino dei servizi di medicina dello sport, in cui si indica — fra l’altro — che gli accertamenti per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica dovranno essere svolti dai servizi pubblici e privati autorizzati di Medicina dello sport autorizzati e/o accreditati sulla base di criteri standard predefiniti dalle singole Regioni e diretti da medici specialisti in Medicina dello sport. La competenza a valutare l’idoneità/non idoneità alla pratica sportiva agonistica, sulla base della visita e degli altri accertamenti necessari ed opportuni, va riconosciuta ai medici aventi specifica formazione costituita (così come avviene negli altri campi specialistici) dal possesso del relativo Diploma universitario di specializzazione, ovvero dall’attestato di cui all’art. 8 della Legge 1099/71, antecedente l’istituzione delle predette Scuole di specializzazione.
Vengono inoltre indicate le tariffe sociali cumulative per le visite (L. 50.000 per gli atleti minori di 18 anni e L. 70.000 per gli altri, ai fini della certificazione relativa agli sport elencati nelle tabelle A e B del D.M. 18.02.82 come modificato dal D.M. 28.02.83). Tali tariffe saranno riferite alle prestazioni prescritte per i diversi tipi di accertamento, con esclusione comunque delle analisi di laboratorio, degli esami specialistici integrativi richiesti per i singoli sport e di quelli eventualmente necessari per chiarire dubbi diagnostici.

Successivamente la Consulta permanente per la Medicina dello sport, costituita presso il Ministero della Sanità e di cui fa parte la F.M.S.I., si è occupata di tracciare delle linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità agonistica: le singole Regioni, d’intesa con il C.O.N.1., scelgono la soluzione più idonea per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica nel loro territorio, secondo tre possibili moduli organizzativi, anche fra loro complementari, costituiti dai Servizi pubblici di Medicina dello sport, dai Centri privati autorizzati e accreditati ai sensi di legge, dai singoli Specialisti in Medicina dello sport autorizzati a svolgere attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati. Da tenere presente che è la persona del medico specialista in Medicina dello sport che ha la potestà e la responsabilità della certificazione e non la struttura nella quale opera.

Le procedure di accesso alla visita di idoneità, per l’effettuazione della stessa e per la certificazione relativa, sono desumibili dai contenuti del D.M. 18.02.82. La dotazione minima proposta per le attrezzature delle strutture di Medicina dello sport è quella che consente l’effettuazione della valutazione di base (tipo A e B secondo il citato Decreto).

Sulla base delle Linee guida citate le Regioni hanno legiferato in materia.

La Consulta permanente per la Medicina dello sport, presso il Ministero della Sanità, ha in corso (aprile 2001) la preparazione di un decreto di variazione dei precedenti D.M. 18.02.82,28.02.83 e successive modificazioni riguardanti le visite medico sportive, con il superamento dei precedenti concetti di attività agonistica e non agonistica.

Si prevedono tre livelli di attività sportiva con i relativi accertamenti differenziati di idoneità:

1. Visita di primo livello: con periodicità definita, caratterizzata dalla visita medica con anamnesi clinico-patologica e sportiva, nonché dall’esame clinico; la visita può essere integrata — su sospetto clinico — da ulteriori accertamenti, ovvero ripetuta in tempi accorciati, su giudizio medico.

2. Visita di secondo livello: con periodicità definita, che può essere nel caso più breve a giudizio del medico, riferita agli sport in generale (ex agonistici e non agonistici) e caratterizzata dalla visita medica con anamnesi clinico-patologica e sportiva, nonché dall’esame obiettivo e dagli accertamenti previsti per lo specifico sport praticato, integrabili, su sospetto clinico, da ulteriori controlli.

3. Visita di terzo livello: rivolta a particolari categorie di sportivi (master, professionisti ex Decreto 13.03.95, disabili ex Legge 1993 modificata, diabetici) con visita come al punto 2 comprensiva degli accertamenti sanitari previsti per la tipologia dello sport praticato; la periodicità delle visite è riportata nelle relative tabelle e può essere più breve a giudizio del medico se riscontra la necessità di una più stretta sorveglianza nel tempo.

Si ricorda che la Legge 05.03.63 n0 292, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n0 83 del 27.03.63, prescrive la vaccinazione antitetanica per gli sportivi all’atto dell’affiliazione alle Federazioni del CONI. (art. 1, punto b)

E’ opportuno un cenno sulle responsabilità a cui può andare incontro l’atleta durante la attività sportiva, in particolare durante le competizioni.
Come è noto, per ogni sport esistono delle regole dettate dai relativi organismi sportivi entro le quali un evento lesivo legato alla competizione sportiva non è in genere imputabile all’atleta che lo ha provocato.
D’altra parte l’azione sportiva non deve mai prevaricare le specifiche esigenze di gioco e l’altrui incolumità con il superamento della soglia di rischio legata alla specifica attività sportiva e definita dalle relative regole.
Quando si superano i limiti insiti a quanto è consentito dalla specifica attività sportiva, si può andare incontro a sanzioni in ambito sportivo ovvero in ambito penale e civile.
Si va incontro a sanzione sportiva quando la lesione provocata ad altri sia direttamente collegata all’atto sportivo nel contesto del quale è compreso il gesto atletico da cui è scaturito il danno.
Si va incontro, invece, a sanzione penale quando è il mancato rispetto delle regole previste che ha determinato l’evento lesivo; e se il fatto in parola abbia determinato anche danno patrimoniale e/o biologico si possono avere risvolti in sede civile.