Statuto

ART. 1

E' costituita con sede in Ferrara, Via F. De Ferrari n. 43, una Società Cooperativa a respobilità limitata denominata: "ORCHESTRA ESTENSE Soc. Coop. a r. l.". La società ha la durata fino al 2012 (duemiladodici), ma potrà essere prorogata a norma di legge. Agli effetti della vigilanza prevista dal D.L. 14.12.1947 n. 1577 essa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ART. 2

La Cooperativa non ha finalità speculativa, ma intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata. In particolare essa si propone di promuovere, produrre e diffondere attività musicali. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e artecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituenti, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

- instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi Finanziari nonchè concedere e ricevere fidejussioni;

- dare adesioni ad enti ed organismi il cui oggetto sia affine o complementare a quelli della cooperativa;

- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

- contrattare mutui, aperture di linee di credito in C/C, per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di CreditoCredito e Società Finanziarie, nonchè acquisire Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati della legge;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte della CEE, dallo Stato Italiano, dalla regione e da Enti locali, nonchè i finanziamenti ed i contributi disposti;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano oggetto similare a quello della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

ART. 3

Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica. Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche di ambo i sessi di età non inferiore di quella stabilita dalla legge, che si impegnano nel perseguimento dell'oggetto sociale. Possono essere altresì soci le Società, gli Enti e le associazioni aventi oggetto analogo o affine a quello della Società. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31. 01. 92 e successive modificazioni ed integrazioni, anche soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. La responsabilità dei soci per le obligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota e delle azioni sottoscritte.

ART. 4

Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza; se person giuridica: ragione sociale e sede;

b) l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti di cui all'art. precedente;

c) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia autentica dello statuto e dlla deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società, e la nomina dei delegati all'Assemblea della Cooperativa.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere correlata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari, con esclusione di quanto previsto alla lettera b). I soci sovventori dovranno esplicitare altri sì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prime del quale non è ammesso il recesso. Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione della società che dovrà specificare i motivi del mancato accoglimento.

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ART. 10

IL patrimonio della società è costituiti:

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a £25.000, ne superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da zioni nominative ciascuna del valore nominale di £50.000, destinato allo sviluppo tecnoloogico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto;

c) dal fondo di riserva ordinario, formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote, formato con le sole somme versate dai soci a norma dl precedente art. 5 e dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci, nè durante la vita della società, nè all'atto dello scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 13

L'esercizio della società va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e con la maggior chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei soci.

L'aavanzo d'esercizio sarà così ripartito:

a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinario;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con la modalità prevista dalla legge;

c) una eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e sovventori quali dividendo in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali, ragguagliato al capitale effettivemente versato ed eventualmente rivalutato. Il dividendo spettante ai soci sovventori potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soco cooperatori, fino alla misura massima consentita dalla legge;

d) una eventuale quota ad aumento gratuto del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge num. 59 del 31/01/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle lettere e) ed f) dell'art. 10.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci cooperatori. I dividendi non riscossi entro 5 anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

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