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STATUTO

 

" Per cambiare Cabras"

 

Associazione di cultura politica, economica e sociale

 

Titolo Primo

Costituzione e scopi

 

 

Art. 1 – è costituita l’Associazione culturale "Per cambiare Cabras", ente associativo a norma del Decreto Legislativo 04/12/1997, n° 460, operante nel territorio della regione Sardegna, retta dalle norme di legge in materia, nonché dal presente statuto.

Art. 2 – La sede legale dell’associazione è in Cabras via Tharros n° 146.

L’Associazione può istituire sedi secondarie e sezioni cittadine, provinciali e ambientali, nonché sezioni e gruppi di lavoro tematici.

Art. 3 – L’Associazione è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, informata ai principi della democraticità interna e dell’effettività del rapporto associativo.

Essa vuol essere un luogo di incontro e di azione degli uomini e donne che condividono una visione solidale della vita e che intendono, attraverso l’impegno politico e l’attività di volontariato, studiare la storia, le tradizioni storiche e culturali, nonché le necessità del territorio e rispondere, con segni ed iniziative concrete di carattere sociale, culturale e politico, ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini.

Art. 4 – L’Associazione, per perseguire i propri obiettivi e fini sociali, intende:

- a) promuovere e realizzare iniziative per favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio;

- b) studiare e realizzare iniziative di carattere culturale volte a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni storiche e culturali, nonché le necessità del territorio;

- c) creare un Centro Studi;

- d) promuovere e sviluppare iniziative e progetti a tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, in particolare nei rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione e cittadini ad imprese commerciali e di produzione di beni e servizi.

-.e) promuovere e sviluppare iniziative e progetti per gli enti locali e la Pubblica Amministrazione, a favore di una migliore qualità dell’amministrazione pubblica verso i cittadini.

- f) promuovere e sviluppare iniziative e progetti per la formazione permanente dei volontari;

- g) collaborare con tutte le realtà esistenti nel territorio (pubbliche, private e religiose), in particolare con le associazioni di volontariato e con il mondo della scuola, al fine di promuovere i fini sociali;

- h) realizzare iniziative editoriali e di comunicazione audio-visiva, quali libri, opuscoli, periodici ed altro;

- i) promuovere , studiare e attuare tutte quelle attività formative, culturali, sociali, assistenziali, di tempo libero, sportive, di formazione professionale, di prevenzione e di lotta per rimuovere l’emarginazione e creare una realtà sociale partecipata e sempre più democratica. Realizzare seminari di studio, masters di formazione, corsi, ecc.

Art. 5 – L’Associazione, per raggiungere gli scopi indicati negli articoli precedenti, si gioverà dei seguenti mezzi:

- a) mezzi finanziari derivanti dai contributi dei volontari associati, dalle oblazioni private e dagli eventuali contributi pubblici, da attività promozionali;

- b) mezzi culturali propri o derivanti dal collegamento costante con Amministrazioni pubbliche e con le forze sociali;

- c) mezzi strutturali, quali gestione e creazione di luoghi d’incontro, di accoglienza e di studio;

L’Associazione potrà compiere tutte le azioni finanziarie necessarie ed opportune per raggiungere gli scopi associativi e potrà possedere beni mobili e immobili, anche in proprietà, comodato, affitto o altra forma di godimento.

è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’ente.

 

Titolo secondo

I soci

Art. 6 – Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano e condividono gli scopi fissati dallo Statuto.

Art. 7 – Per divenire soci è necessario presentare domanda di ammissione al Presidente dell’Associazione con lettera scritta.

Sulle ammissioni di nuovi soci decide, con maggioranza di 2/3, il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione.

Eventuali cause di non ammissione dovranno essere comunicate agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Avverso la delibera di non ammissione l’interessato può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide con decisione inappellabile.

Non possono essere accettati nuovi soci nei 90 giorni precedenti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – I soci effettivi possono essere ordinari, sostenitori, benemeriti ad aggregati.

Sono soci ordinari coloro che versano una quota annuale il cui importo è stabilito dall’assemblea dei soci in ragione di € 20,00. Sono soci aggregati i minori di anni 18 che sono tenuti al pagamento di una quota annuale di importo inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, fissato in € 5,00.

Sono soci sostenitori coloro che versano una quota annuale il cui importo è stabilito dall’assemblea dei soci in ragione di € 50,00.

Sono soci benemeriti coloro che versano una quota annuale il cui importo è stabilito dall’assemblea dei soci in ragione di € 100,00.

Art. 9 – Tutti i soci hanno diritto di voto in eguale misura, fatta eccezione per i soci aggregati che hanno voto consultivo.

Per l’elezione alla carica di consigliere di amministrazione dopo il primo anno di vita dell’Associazione, occorre che la qualità di socio sia posseduta da almeno un anno.

I soci aggregati non possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali, frequentare la sede, nonché essere eletti negli organi direttivi.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 10 – La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o indegnità. Il provvedimento di esclusione è assunto dal Consiglio di Amministrazione.

Avverso la delibera di esclusione l’interessato può fare ricorso entra 30 giorno dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide con decisione inappellabile.

 

Titolo terzo

Gli organi

Art. 11 – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea generale dei soci;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Probiviri.

Capo I

L’assemblea generale dei soci

Art. 12 – I soci sono convocati almeno due volte l’anno dal Presidente, mediante avviso scritto da ricevere almeno tre giorni prima.

Art. 13 – L’Assemblea generale dei soci ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

  1. elegge il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Probiviri;
  2. approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
  3. decide sulle direttive dell’attività dell’Associazione e l’adesione della stessa ad altri organismi aventi scopi uguali o affini ai propri;
  4. delibera sugli argomenti dei quali , prima della convocazione dell’Assemblea, sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno da almeno un quinto dei soci;

I soci possono fare in assemblea tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento dell’Associazione e per il soddisfacimento dei bisogni del territorio.

La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta al Presidente con domanda firmata da almeno un terzo dei soci.

Art. 14 – L’Assemblea generale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, tranne che per le variazioni dello Statuto per le quali è richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli iscritti all’Associazione.

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, un’ora dopo.

Art. 15 – L’Assemblea nomina un proprio presidente, un segretario e due scrutatori. Godono del diritto di elettorato attivo e passivo i soci che abbiano versato la quota associativa per l’anno in corso ed i soci benemeriti. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Il Presidente dell’Associazione che termina il proprio mandato non può presiedere l’Assemblea convocata per l’elezione degli organi dell’Associazione.

Art. 16 – Nel corso dell’Assemblea generale il Presidente dell’Associazione relaziona in merito all’attività svolta, fa la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio di previsione, da lettura, inoltre, della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

I soci possono fare tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento dell’Associazione e per lo sviluppo delle attività nel territorio.

Capo II

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 17 – I membri del Consiglio di Amministrazione, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dodici, sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto fra i soci che abbiano almeno un anno di anzianità associativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Gli eletti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione con il primo o con i successivi dei non eletti, quali risultano dallo scrutinio di votazione dell’Assemblea.

In mancanza, l’Assemblea provvederà alla relativa elezione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti.

Art. 18 – Il Consiglio è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio in particolare:

  1. delibera sulle convocazioni dell’Assemblea dei soci;
  2. studia i problemi locali;
  3. delibera circa l’indirizzo e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  4. predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con le relative relazioni, da sottoporre all’Assemblea;
  5. autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da un capitolo all’altro del fondo di riserva;
  6. delibera sull’acquisto, la vendita e la locazione dei beni immobili;
  7. delibera sulle liti attive e passive;
  8. nomina gli eventuali impiegati, determinandone le attribuzioni e gli emolumenti;
  9. delibera, con decisione motivata ed entro 60 giorni dalla presentazione, sulle eventuali cause di non ammissione di nuovi soci all’Associazione. In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione tale deliberazione deve essere adottata entro il novantesimo giorno precedente la data delle elezioni medesime.

Art. 19 – Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese dietro invito del Presidente o quando almeno 1/3 dei componenti ne presenti domanda scritta.

Gli avvisi di convocazione sono inviati ai consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Gli avvisi devono contenere l’indicazione degli argomenti di cui si dovrà discutere e l’ordine dei lavori.

Non potranno essere discusse proposte non iscritte all’ordine del giorno, a meno che la maggioranza dei membri non ne dichiari l’urgenza, chiedendone l’immediata trattazione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo viene considerato decaduto; alla sua sostituzione si provvede ai sensi del precedente art. 17.

 

Capo III

Il Presidente

Art. 20 – Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi in giudizio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di questo, da un consigliere da loro delegato.

Egli può compiere tutti gli atti occorrenti per il funzionamento dell’Associazione non espressamente di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione, e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini sociali.

In particolare :

  1. convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea;
  2. redige gli ordini del giorno;
  3. dispone gli atti occorrenti per l’esplicazione delle attività dell’Associazione;
  4. cura l’esecuzione dei provvedimenti e dei deliberati del Consiglio e dell’Assemblea;
  5. assume provvedimenti urgenti che ritiene opportuni, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio.

 

Capo IV

Il Collegio dei Probiviri

Art. 21 – Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall’Assemblea dei soci. Nomina tra i membri il proprio Presidente che dura in carica cinque anni. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia tra i singoli soci, tra gli organi sociali, tra gli organi sociali e i soci.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza, con voto segreto.

 

Capo V

Il Segretario

Art. 22 – Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Segretario che ha il compito di redigere i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza, ne conserva con cura la trascrizione su apposito registro e su supporto magnetico, provvede agli atti amministrativi e alla tenuta dei libri sociali; controfirma i documenti contabili sottoscritti dal Presidente.

 

 

 

Titolo quarto

Dell’esercizio finanziario

Art. 23 – L’esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. è fatto obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario.

Art. 24 – Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, unitamente alla relazione del Consiglio dei Revisori dei Conti, dovranno essere presentati all’Assemblea dei soci per l’approvazione, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 marzo.

Art. 25 – Il servizio di cassa dell’Associazione verrà disimpegnato da un Istituto bancario, mediante ordini di incasso e mandati di pagamento, ovvero mediante conto corrente bancario o postale.

 

Titolo quinto

Modificazione e scioglimento dell’Associazione

Art. 26 – Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale col voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci iscritti e ratificata dall’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Servizi Sociali, quindi trasmessa in copia all’Organo Regionale Rappresentativo delle Associazioni di Volontariato della Sardegna.

Art. 27 – Lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere deliberato che dall’Assemblea Generale e dovrà essere votato da almeno i 3/4 dei soci iscritti.

Art. 28 – In caso di scioglimento, per una qualsiasi causa, i beni dell’Associazione saranno devoluti in beneficenza ad enti che li useranno per fini esclusivamente socio-assistenziali, per il soddisfacimento dei bisogni del territorio, o ad altra associazione avente le medesime finalità.

 

Titolo sesto

Norme finali

Art. 29 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.