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STATUTO 

 
Art. 1-DENOMINAZIONE E SEDE 
 
E' costituita con sede in Cagliari, via ____________________ n° ________,un'associazione ONLUS denominata "Associazione Albòre" retta dalle norme di legge vigenti in materia e dalle norme derivanti dal presente statuto. 
 
Art. 2- PROMOTORI 
"L'Associazione Albòre" di seguito chiamata per brevità Associazione, nasce principalmente per iniziativa di un gruppo di utenti del SERT di Cagliari che hanno intrapreso da tempo un programma di recupero personale e sociale, e da loro familiari coinvolti direttamente nello stesso processo. 
L'Associazione è apartitica, aconfessionale,senza fini di lucro e informata sui principi dettati dall'ordinamento giuridico costituzionale. 
 
Art. 3-SCOPO 
L'Associazione,che opera nell'ambito territoriale della Provincia di Cagliari,ha per scopo: 
-di operare nel campo della tossicodipendenza, a favore di quei giovani che essendo dediti all'uso  di sostanze psicotrope e stupefacenti ,cercano un aiuto concreto per liberarsi da tale dipendenza; 
-di organizzare un centro di primo ascolto  a favore di chi per diversi motivi,ha difficoltà a rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche e preferisce almeno inizialmente avere un approccio  con chi abbia avuto l'esperienza diretta della droga,con l'apporto diretto volontario dei soci e di personale medico o paramedico che voglia prestare la propria opera a tale scopo; 
-di volgere l'esperienza personale dei propri associati al fine di costituire un organismo che si rapporti propositivamente con le strutture sanitarie pubbliche al fine di migliorare la qualità dei servizi a tutela di questa categoria disagiata; 
-di favorire con la propria opera l'accesso alle strutture pubbliche  dei giovani con questo tipo di problematiche, al fine di ottenere una adeguata e professionale assistenza; 
-porre in essere tutte le attività che possano servire a sensibilizzare la società civile circa la gravità del problema della droga, ed in particolare della cocaina a delle droghe sintetiche; 
-fornire assistenza alle famiglie dei soggetti afflitti da problemi di dipendenza; 
-qualsiasi ulteriore attività che possa essere di beneficio morale e materiale a chi si trova in condizioni estremamente disagiate sia direttamente che indirettamente, a causa del problema della tossicodipendenza; 
-favorire l'incontro e la collaborazione tra i diversi soggetti (associazioni, strutture, ecc.) che operano nel campo della lotta alla tossicodipendenza e del reinserimento sociale. 
 
Art.4-DURATA 
L'Associazione ha durata illimitata. 
 
Art.5-SOCI 
Sono soci dell'Associazione le persone fisiche o le Istituzioni pubbliche ed enti privati di qualsiasi natura senza discriminazione di ordine religioso,ideologico,politico,in qualità di : 
-soci fondatori,coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione; 
-soci ordinari,quanti ne richiedono l'iscrizione e partecipano direttamente alla vita ed alle attività dell'Associazione; 
-soci straordinari, quanti sostengono l'Associazione collaborando indirettamente ai suoi scopi, o con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere. 
L'accettazione di nuovi soci ordinari e straordinari viene deliberata,con giudizio insindacabile,dal Comitato Esecutivo con particolare riguardo alle motivazioni che spingono il richiedente ed alla sua idoneità a svolgere le attività perpetrate dall'Associazione e senza alcuna discriminazione di carattere politico,ideologico o religioso. 
Il Comitato Esecutivo non ha l'obbligo di rendere noto il motivo della decisione riguardo alla domanda di ammissione. 
Quest'ultima comporta l'implicita adesione alle norme del presente statuto. 
 
Art.6-DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI 
Gli associati possono: 
-partecipare a corsi o seminari,incontri ed altre iniziative dirette al conseguimento dello scopo sociale; 
-acquisire per conto dell'Associazione, ogni pubblicazione, informazione o studio inerente lo scopo sociale. 
Gli associati sono tenuti a: 
-versare le quote annuali associative; 
-osservare lo statuto e le delibere del Comitato Esecutivo; 
-non svolgere alcuna attività che sia in contrasto con gli scopi ed il decoro dell'Associazione. 
La mancata osservanza degli obblighi sociali e/o il compiere o partecipare ad atti in contrasto con lo scopo sociale comporta la sospensione o l'estromissione dall'Associazione e dalle sue attività; detti provvedimenti sono di esclusiva competenza del Comitato Esecutivo.  
 
Art.7-PATRIMONIO, ESERCIZIO ANNUALE E BILANCI 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali e dai contributi dei soci,dai contributi e dalle sovvenzioni degli enti pubblici e privati, e dai beni che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione. 
Il patrimonio sociale è indivisibile. 
In caso di perdita della qualifica di socio,per qualsiasi motivo verificatasi,né il socio, né i suoi aventi causa possono pretendere alcunché dall'Associazione. 
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio,il Comitato Esecutivo predispone il bilancio consuntivo  e quello preventivo per il successivo esercizio. Nel caso si verificassero imprevisti, l'approvazione puo' essere prorogata di tre mesi. 
 
Art. 8-ORGANI SOCIALI 
Sono organi sociali: 
-L'Assemblea generale dei soci; 
-Il Comitato Esecutivo; 
-Il Presidente; 
-Il Collegio di Revisori dei Conti; 
-Il Collegio dei Probiviri. 
La partecipazione agli organi sociali è a titolo gratuito. 
 
Art. 9-ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
L'Assemblea generale è costituita dai soci iscritti nel Libro soci alla data di convocazione dell'Assemblea. 
Ciascun socio o rappresentante munito di delega formale ha diritto ad un voto. 
L'eventuale rappresentante deve essere necessariamente un altro socio e non puo' ottenere piu' di una delega. 
L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile. Le deliberazioni prese in conformità alle leggi vigenti ed allo Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. 
E' compito dell'Assemblea dei soci: 
-      riunirsi almeno una volta all'anno in occasione del bilancio,e comunque ogni qualvolta venga convocata dal Presidente o dal Comitato Esecutivo; 
-      formulare le direttive generali del programma dell'associazione, il quale viene definito ed attuato dal Comitato Esecutivo; 
-   Approvare le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione, nonché la nomina del liquidatore; 
-      Eleggere il Collegio dei revisori dei Conti; 
-      Eleggere il Collegio dei Probiviri; 
-      Approvare annualmente il bilancio consuntivo e di previsione. 
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono sempre prese a maggioranza dei voti validi,come previsto dalla legge. Non sono considerati validi i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. 
 
Art.10-Il COMITATO ESECUTIVO 
Il Comitato Esecutivo ha funzioni esecutive  e dura in carica quattro anni. Esso è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea generale tra i soci. 
Il Comitato Esecutivo: 
-delibera l'ammissione, l'estromissione e la sospensione dei soci; 
-è investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; 
-amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione  degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa,secondo le norme di legge; 
-procede a stabilire l'organico del personale dipendente e dei collaboratori; 
-compila, se necessario, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione,la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; 
-propone all'Assemblea eventuali modifiche allo statuto; 
-si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario,o ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri,con un minimo di una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, a quello preventivo, ed all'ammontare delle quote sociali; 
-nomina tra i suoi membri un Vicepresidente ed un Segretario. 
Le cariche dei membri del Comitato Esecutivo sono gratuite, ed essi avranno diritto ad un rimborso delle spese documentabili a piè di lista in ambito alle attività previste dagli scopi sociali, compatibilmente alle possibilità di bilancio. 
Esso delibera a maggioranza semplice, purchè siano presenti almeno tre dei suoi membri. 
 
Art. 11-Il PRESIDENTE 
Il Presidente del Comitato Esecutivo è eletto dal Comitato stesso nel suo seno, ed ha durata pari allo stesso organo. 
Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed il Comitato esecutivo dell'Associazione. 
E' responsabile, con il Comitato Esecutivo, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione. 
Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in tutte le sedi. 
Presenta annualmente, nel corso dell'Assemblea generale dei soci, il resoconto dell'amministrazione dell'Associazione. 
In caso di sua assenza o di impedimento ne fa le sue veci il Vicepresidente e, nel caso di assenza di entrambi, il piu' anziano anagraficamente dei componenti del Comitato stesso. 
Delle riunioni del Comitato esecutivo viene redatto a cura del Segretario,su apposito libro,relativo verbale,sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
Art. 12-COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci. 
Esso dura in carica per quattro esercizi sociali, ed i suoi membri sono rieleggibili. 
Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione. 
E' convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti. Puo' essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato Esecutivo. 
 
Art. 13-COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci. 
Esso dura in carica per un esercizio sociale, ed i suoi membri sono rieleggibili. 
Ha il compito di esercitare l'Arbitrato. 
 
Art.14-SCIOGLIMENTO 
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea generale nominerà un liquidatore. 
I beni residui, salvo per quanto acquistato a titolo personale dai soci e posto al servizio dell'Associazione, saranno destinati ad altra Associazione da scegliersi tra altre con scopi sociali analoghi . 
 
Art.15-ARBITRATO 
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei PROBIVIRI da nominarsi dall'Assemblea dei soci tra quelli ordinari. 
Essi giudicheranno 'ex bono ed aequo' senza formalità di procedura. 
La loro decisione sarà inappellabile. 
 
Art.16 
Per tutto quanto non è regolato dall'Atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle associazioni. 
 
Approvato e sottoscritto dall'Assemblea costituente in data _______