Legge quadro sul volontariato, 11 agosto 1991 n. 266.
(Gazz. Uff. n. 196 del 22 agosto 1991)
Art. 1 - Finalità
e oggetto della legge
Art. 2 - Attività
di volontariato
Art. 3 - Organizzazioni di
volontariato
Art. 4 - Assicurazione degli
aderenti ad organizzazioni di volontariato
Art. 5 - Risorse economiche
Art. 6 - Registri delle organizzazioni
di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
Art. 7 - Convenzioni
Art. 8 - Agevolazioni fiscali
Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
Art. 10 - Norme regionali
e delle province autonome
Art. 11 - Diritto all'informazione
ed accesso ai documenti amministrativi
Art. 12 -Osservatorio nazionale
per il volontariato
Art. 13 - Limiti di applicabilità
Art. 14 - Autorizzazione
di spesa e copertura finanziaria
Art. 15 - Fondi speciali
presso le regioni
Art. 16 - Norme transitorie
e finali
Art. 17 - Flessibilità
nell'orario di lavoro
Art. 1 - Finalità
e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri
cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali
nei medesimi rapporti.
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Art. 2 - Attività
di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
(1)
2. L'attività del volontario non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere
soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse. (2)
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa
parte.
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Art. 3 - Organizzazioni di
volontariato
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui
all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
(3)
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica
che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini salvo
il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.(4)
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal
codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di
lucro, la democraticità della struttura, l'elettività
e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità
delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione
e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono
essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio
(5) , dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso
da parte dell'assemblea degli aderenti.(6)
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare
o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
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Art. 4 - Assicurazione degli
aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti,
che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con
polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi
controlli.(7)
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Art. 5 - Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività
da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità
giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare
beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento
della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli
600 e 786 del codice civile (8) , accettare donazioni e, con beneficio
d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le
loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai
fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli
2659 e 2660 del codice civile (9)
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica,
i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti
ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi
degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice
civile.
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Art. 6 - Registri delle organizzazioni
di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
(10) (11)
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere
ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni
e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni
di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che
alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello Statuto
e degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato
da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il
provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità
e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5,
comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
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Art. 7 - Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni
di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art.
6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità
le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto
dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere
forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con
il quale viene stipulata la convenzione medesima.
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Art. 8 - Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà
e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono
esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.(12)
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di
cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà,
non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni
di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico
delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, (13) dopo il comma
1-bis è aggiunto il seguente: 1-ter. Con i decreti legislativi
di cui al comma 1, e
secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte
misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore
delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai
fini di solidarietà purché le attività siano
destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in
base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza
interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine,
in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà
essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni,
ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,
per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del
reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata
entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati fino ad un
massimo di lire 100 milioni.
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale
sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego
per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.(14)
I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo
precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali.(15)
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Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598 (16) come sostituito dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
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Art. 10 - Norme regionali
e delle province autonome (17)
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia
di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo
sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per
lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività
di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi
nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella
scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni,
anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art.
6; le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività
di volontariato;
e) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione
e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle
province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento
delle organizzazioni stesse.
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Art. 11 - Diritto all'informazione
ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui
all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge
7 agosto 1990, n. 241(18) . 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate
situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento
degli scopi statutari delle organizzazioni.
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Art. 12 -Osservatorio nazionale
per il volontariato (19)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio
nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari
sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle
organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno
sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale
del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed
alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per
favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione
e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative
di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere
altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti
l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del
volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali,
i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato,
finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera
d) del comma 1.
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Art. 13 - Limiti di applicabilità
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività
di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare
riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio
civile sostitutivo di cui alla legge 15-12-1972, n. 772.
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Art. 14 - Autorizzazione
di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato,
per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione
della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera
i), dello stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due miliardi
di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
"Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
8, sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante
utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
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Art. 15 - Fondi speciali
presso le regioni (20)
1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356 (21) , devono prevedere nei propri statuti che
una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al
netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla
costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire,
per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione
delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la
funzione di
sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quandonon abbiano proceduto alle
operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità
di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità
ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929,
n. 967 e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1
e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
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Art. 16 - Norme transitorie
e finali
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad
emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti
nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore.
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Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto,
in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano
i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del
comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore
di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa
in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza".
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