PROGETTO DI LEGGE - N. 6956 (Vai al testo - Vai alla relazione tecnica)
Onorevoli Deputati! - L'istituto giuridico del bene mobile
registrato, applicato ai veicoli stradali, non trova riscontro in
alcun Paese dell'Unione europea, né di conseguenza esiste, nei
Paesi europei, un pubblico registro automobilistico appositamente
costituito per l'iscrizione di tali beni. Esistono, invece,
archivi in cui sono registrati i dati tecnici e di proprietà,
allo scopo di potere rapidamente individuare il responsabile
della circolazione di ciascun veicolo, abbinando alla targa di
immatricolazione il numero del telaio del veicolo e l'identità
del relativo proprietario.
Anche in Italia, esiste, come negli altri Paesi europei, un
archivio del tipo indicato, l'Archivio nazionale dei veicoli,
istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della
strada, che svolge le identiche funzioni, annotando in capo a
ciascun veicolo, identificato dalla targa fin
dall'immatricolazione, tutti i trasferimenti di proprietà, la
residenza dei proprietari, le revisioni effettuate dal veicolo,
gli incidenti in cui è incorso, la data di cessazione della
circolazione. E' altresì indicata l'identità dell'eventuale
usufruttuario, del locatario e dell'eventuale venditore con patto
di riservato dominio, al precipuo fine di consentire
l'identificazione, in ogni momento, del soggetto responsabile
della circolazione del veicolo, tant'è vero che lo stesso
Archivio è in costante collegamento telematico con le Forze di
polizia.
Nel nostro Paese, peraltro, esiste anche il pubblico registro
automobilistico, dove i veicoli, pur già registrati
nell'Archivio nazionale dei veicoli, devono essere nuovamente
registrati a cura dei proprietari, in conformità alla disciplina
civilistica dei beni mobili registrati, che prevede la
trascrizione, fra gli altri, dei contratti di trasferimento della
proprietà e costitutivi o modificativi di diritti reali
immobiliari, ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi,
per dirimere i possibili conflitti fra gli interessati al
medesimo bene, secondo una complessa disciplina giuridica.
L'inclusione degli autoveicoli fra i beni mobili registrati (ai
sensi dell'articolo 2683, primo comma, numero 3), del codice
civile del 1942), con il conseguente obbligo di iscrizione nel
pubblico registro automobilistico previsto dal regio decreto n.
1814 del 1927, sembra peraltro poter essere rivisitata in
considerazione dei notevoli mutamenti che hanno caratterizzato il
ruolo e la diffusione degli autoveicoli, che si sono moltiplicati
e che hanno visto vertiginosamente aumentare la velocità di
circolazione giuridica (più di sei milioni di immatricolazioni e
di trasferimenti di proprietà successivi, nell'ultimo anno),
amplificando enormemente i problemi di tutela della sicurezza
della circolazione, anche sotto il profilo della
identificabilità del responsabile della circolazione di ogni
singolo veicolo. Parallelamente, è venuta scemando, nell'attuale
società, la rilevanza dei medesimi veicoli sotto il profilo
della garanzia dei crediti e l'istituto dell'iscrizione
immobiliare è divenuto del tutto desueto. Il fatto è che,
ormai, quasi più nessuno iscrive ipoteche sui veicoli e quasi
tutti, invece, preferiscono più moderni ed efficienti sistemi di
finanziamento all'acquisto.
Il regime della trascrizione dei contratti e degli atti indicati
nel pubblico registro automobilistico e dell'iscrizione dei
veicoli in entrambi i registri ha evidenziato, nel corso degli
anni, gravissimi problemi quanto alla inammissibile durata delle
procedure, alla complessità e onerosità degli adempimenti per
gli interessati ed alla sostanziale inefficacia rispetto alla
tutela degli interessi pubblici tutelati.
Il Governo ha quindi dato avvio, nell'ambito del processo di
semplificazione dei procedimenti amministrativi innescato
dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, ad una incisiva
riforma dei profili procedimentali della descritta disciplina, al
fine di garantire la celerità e razionalità del procedimento,
limitando allo stretto necessario gli adempimenti dei privati e
potenziando l'efficacia dell'attività degli uffici periferici
del Ministero dei trasporti e della navigazione. In particolare,
sono stati recentemente licenziati dal Governo due regolamenti di
semplificazione, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
concernenti il diretto invio a casa dell'interessato del
duplicato della patente o della carta di circolazione smarrita,
sottratta o distrutta. Un ulteriore e più impegnativo
regolamento del Governo, peraltro ancora in fase di studio,
istituirà lo "sportello telematico
dell'automobilista", collegando telematicamente in rete
circa 4100 sportelli sparsi sull'intero territorio nazionale, di
cui 3900 presso studi di consulenza automobilistica, 103 (uno per
provincia) presso gli uffici provinciali del Ministero dei
trasporti e della navigazione e 103 presso gli uffici provinciali
del pubblico registro automobilistico. La possibilità di
istituire sportelli anche presso i concessionari delle case
automobilistiche consentirà di istituire più di altri 1000
punti di erogazione del servizio sull'intero territorio. A
seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, gli utenti
potranno recarsi al più vicino sportello telematico ed ottenere
in tempo reale i certificati di proprietà e le carte di
circolazione.
La semplificazione in via regolamentare, peraltro, si è finora
arrestata di fronte al particolare regime giuridico civilistico
degli autoveicoli ed al conseguente obbligo di iscrizione
contemporanea dei veicoli in due registri e di trascrizione dei
relativi atti. In particolare, l'attuale doppia iscrizione
determina l'esistenza in vita di due archivi e di due strutture
organizzative di gestione, aventi compiti differenziati (l'uno
prevalentemente relativo alla circolazione, l'altro al regime
della proprietà), ma implicanti i medesimi oneri organizzativi e
di comunicazione, anche con riguardo ai passaggi di proprietà.
Si impone pertanto l'unificazione dei due archivi, al fine di far
venire meno un inutile dispendio di risorse a carico dell'erario,
finanziato in entrambi i casi anche con la previsione di oneri
posti a carico dei singoli utenti privati, oltreché con il
ricorso alla fiscalità generale. Solo così, inoltre, sarà
possibile consentire l'ulteriore snellimento degli adempimenti
dei cittadini.
In particolare, la scelta che si impone è quella dell'abolizione
dell'obbligo di iscrizione e trascrizione nel pubblico registro
automobilistico, disposta dal codice civile, che si sovrappone
all'altra secondo una complessa disciplina, non più attuale,
afferendo ad un regime di circolazione giuridica e di garanzia
dei crediti non rispondente alle odierne esigenze del commercio
giuridico, e neppure idonea a garantire la perseguita tutela
delle parti contraenti e dei terzi alla luce dei numerosissimi
episodi di truffa in danno dei consumatori, connessi alla
ripetuta vendita del veicolo prima della trascrizione, o di
intestazione di decine di veicoli a cittadini ignari, talvolta ad
opera della criminalità organizzata per dissimulare il proprio
patrimonio, nonché alla luce degli altri innumerevoli ulteriori
inconvenienti riscontrati, ad esempio, in caso di fallimento del
concessionario dopo la vendita e il pagamento del prezzo, ma
prima della relativa trascrizione. Tutti gli episodi descritti,
in realtà, trovano una matrice comune nella stessa natura
dell'istituto giuridico derivante dalla qualificazione di
"bene mobile registrato" che si va ad eliminare, che
impone la successiva trascrizione, a fini di opponibilità ai
terzi, di un atto contrattuale già perfetto ed efficace fra le
parti, oltretutto oggi sottoposto a verifica notarile, con i
conseguenti relativi oneri finanziari, ma limitatamente
all'accertamento dell'identità del solo venditore. Risultano,
pertanto, ampiamente superati sia il regime giuridico di
circolazione, già venuto meno, ad esempio, per le imbarcazioni
di minore dimensione, sia il pubblico registro automobilistico, a
cui va peraltro riconosciuto di avere svolto a decorrere dagli
"anni venti", un ruolo fondamentale nel tentativo, poi
ampiamente riuscito, di far diventare l'auto un bene di massa
attraverso la rateizzazione del prezzo di acquisto con garanzia
ipotecaria.
La descritta anomalia dell'attuale assetto giuridico,
organizzativo e procedimentale produce lungaggini burocratiche a
costi elevati, colpisce le operazioni di compravendita dei
veicoli, ostacola la naturale espansione del mercato dell'auto,
crea difficoltà all'industria ed agli operatori.
Un ulteriore grave ostacolo alla circolazione giuridica degli
autoveicoli è costituito dai pesanti oneri economici connessi,
causati dall'apposizione delle marche da bollo sugli atti
afferenti ad entrambi i registri e sulle relative domande,
nonché dagli onorari notarili e dalle tariffe amministrative
applicate. Ciò appare particolarmente grave rispetto all'attuale
esigenza di un rapido ricambio del parco auto circolante, al fine
di limitare l'inquinamento ambientale e di garantire la sicurezza
stradale, in conformità alle prescrizioni comunitarie. Solo
attraverso una maggiore facilità e fluidità della compravendita
dei vecchi veicoli già a norma sarà, infatti, possibile
innescare un circuito economico in grado di favorire anche
l'acquisto dei veicoli di nuova fabbricazione, con indubitabili
vantaggi ambientali ed economico-occupazionali.
Sotto entrambi i profili, è quindi apparso necessario
intervenire con lo strumento legislativo, per completare ed
integrare il processo di semplificazione regolamentare in corso,
eliminando radicalmente il regime giuridico di bene mobile
registrato relativamente agli autoveicoli, mediante l'abrogazione
delle relative disposizioni del codice civile, e quindi del
citato articolo 2683 del codice civile e delle altre disposizioni
di legge che fino ad oggi impongono l'iscrizione e la
trascrizione nel pubblico registro automobilistico, facendo
venire meno, conseguentemente, le relative imposte di bollo, che
oggi gravano pesantemente sulla compravendita degli autoveicoli.
Conseguentemente, il provvedimento riconduce la disciplina degli
autoveicoli al comune regime dei beni mobili, concentrando
sull'archivio nazionale dei veicoli, che ha già dimostrato di
assolvere egregiamente le proprie funzioni in materia di
circolazione, anche le attuali ineludibili esigenze di certezza
circa la titolarità dei diritti relativi: lo stesso archivio, in
particolare, include già i dati relativi ai trasferimenti di
proprietà ed alle principali vicende giuridiche del bene;
risulta pertanto sufficiente prevedere l'annotazione di talune
ulteriori vicende giuridiche, quali il sequestro conservativo e
il pignoramento.
La nuova disciplina, al contrario del precedente sistema,
sancisce la predetta esigenza di pubblicità sanzionando la
mancata annotazione sulla carta di circolazione e la mancata
registrazione dei relativi dati nell'Archivio nazionale dei
veicoli in via amministrativa e attribuendo ai precedenti dati,
in sintonia con la nuova qualifica del bene, un mero valore di
pubblicità a fini di sola notizia sotto il profilo civilistico.
Il presente disegno di legge, in sintesi, si prefigge di innovare
radicalmente il sistema speciale in esame e di ricondurlo ai più
generali istituti civilistici nonché alle previsioni già
presenti in tutti i Paesi europei:
eliminando, per i veicoli
stradali, il regime giuridico del bene mobile registrato;
abolendo, di conseguenza, il
pubblico registro automobilistico;
attribuendo al già esistente
Archivio nazionale dei veicoli valore analogo a quello ricoperto
dai corrispondenti archivi degli altri Stati europei;
riducendo, in definitiva, i
tempi ed i costi delle pratiche automobilistiche, per riportarle
a livelli di efficienza confrontabili con quelli degli altri
Paesi.
Il provvedimento, in particolare, si compone di sette articoli.
L'articolo l dispone, in relazione ai veicoli stradali, il
superamento del regime giuridico previsto dal codice civile per i
beni mobili registrati; conseguentemente è abolito il pubblico
registro automobilistico presso l'Automobile Club d'Italia, che
è sostituito in tutti i riferimenti normativi dall'Archivio
nazionale dei veicoli già esistente presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione con analoghe funzioni.
L'articolo 2 salvaguarda il mantenimento del rapporto di pubblico
impiego del personale dell'Automobile Club d'Italia addetto al
pubblico registro automobilistico, che potrà anche avvalersi del
vigente regime della mobilità.
L'articolo 3 disciplina l'applicazione dell'imposta provinciale
di trascrizione alle nuove fattispecie.
L'articolo 4 rinvia ad uno o più regolamenti ad efficacia
delegificante da adottare, anche ai sensi dell'articolo 20 della
citata legge n. 59 del 1997, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, per procedere all'adeguamento
della disciplina di settore in conseguenza della soppressione
dell'obbligo di trascrizione dei veicoli stradali presso il
pubblico registro automobilistico e per disciplinare la
necessaria fase transitoria.
L'articolo 5 stabilisce le sanzioni pecuniarie e accessorie, in
caso di violazione della nuova disciplina basata sull'iscrizione
all'Archivio nazionale dei veicoli, in conformità alle
disposizioni del codice della strada e al recente decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante la depenalizzazione
dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio.
L'articolo 6 dispone l'abrogazione delle norme del codice civile
che prevedono l'applicazione dell'istituto giuridico del bene
mobile registrato ai veicoli stradali, l'abrogazione del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19
febbraio 1928, n. 510, e delle relative norme di attuazione,
nonché l'abrogazione delle norme del codice della strada e del
relativo regolamento di esecuzione che disciplinano
l'immatricolazione, il trasferimento di proprietà e la
cessazione della circolazione dei veicoli stradali.
L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria delle minori
entrate derivanti dall'applicazione della legge.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.
Il disegno di legge abolisce il regime giuridico del bene mobile registrato per quanto riguarda i veicoli stradali e, conseguentemente, il pubblico registro automobilistico.
Nel testo sono abrogate esplicitamente:
le disposizioni del codice civile di cui alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro sesto, e agli articoli 2683, 2695 e 2810, nella sola parte relativa all'obbligo di trascrizione dei veicoli stradali, quali beni mobili da registrare;
il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ad eccezione dell'articolo 29, istitutivo del pubblico registro automobilistico;
il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione del regio decreto-legge n. 436 del 1927, convertito dalla legge n. 510 del 1928;
l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, recante l'istituzione dell'archivio magnetico centrale del pubblico registro automobilistico.
Infine, sono abrogati l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, nonché l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. E' fatto conseguentemente rinvio ad uno o più regolamenti ministeriali di attuazione per l'adeguamento della relativa disciplina, in conseguenza della soppressione dell'obbligo di trascrizione dei veicoli stradali presso il pubblico registro automobilistico.
B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.
Il presente disegno di legge si prefigge di mettere in linea il nostro Paese con gli altri Stati europei dove non esiste un pubblico registro automobilistico appositamente costituito per l'iscrizione dei veicoli stradali, ma un unico archivio in cui sono registrati dati tecnici e proprietà, al fine di individuare rapidamente il responsabile della circolazione di ciascun veicolo.
Le modifiche apportate all'ordinamento vigente sono volte, pertanto, ad eliminare le duplicazioni di funzioni fra il pubblico registro automobilistico e l'Archivio nazionale dei veicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione, con notevole risparmio di tempo e di costi che incidono sugli operatori del settore e sugli utenti, nell'effettuazione delle operazioni di compravendita, di immatricolazione e di passaggio di proprietà dei veicoli stradali.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
La norma proposta attua un'armonizzazione con gli altri ordinamenti nazionali in ambito comunitario, dove non è previsto l'istituto giuridico del bene mobile registrato applicato ai veicoli stradali.
D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
La norma è compatibile con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale, non incidendo su materie riservate alla legislazione regionale.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
I singoli interventi previsti in materia non sono interessati dal trasferimento in atto.
F) Valutazione dell'impatto amministrativo.
Scopo della norma è quello di eliminare l'anomalia dell'attuale assetto organizzativo che prevede lo svolgimento di analoghe funzioni in capo a soggetti diversi (pubblico registro automobilistico e uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione) con duplicazione dei tempi burocratici e aumento dei costi per i cittadini, per quanto concerne l'immatricolazione e i passaggi di proprietà dei veicoli stradali. L'abolizione del pubblico registro automobilistico e l'attribuzione al già esistente Archivio nazionale dei veicoli delle funzioni di valore analogo a quello ricoperto dai corrispondenti archivi degli altri Stati europei consentiranno di ridurre i tempi e i costi delle pratiche automobilistiche e di aumentare l'efficienza delle strutture amministrative interessate senza creare ulteriori oneri organizzativi per le medesime.