PROGETTO DI LEGGE - N. 6956
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi).
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere
sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili
registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo
2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e
terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, a norma
del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le
disposizioni sui beni mobili.
2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o
estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di
garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro
conservativo ed il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono
soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a
registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo
le modalità di cui all'articolo 4.
3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19
febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1814, e successive modificazioni, è abolito.
Art. 2.
(Personale del pubblico registro automobilistico).
1. Al personale dell'Automobile
Club d'Italia, già utilizzato per il funzionamento del pubblico
registro automobilistico, che conserva il rapporto di impiego, si
applicano le procedure di cui agli articoli 33 e seguenti del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
Art. 3.
(Disposizioni in materia fiscale).
1. Agli atti di cui al comma 2 dell'articolo 1 continua ad
applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
Art. 4.
(Norme di attuazione).
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettate disposizioni per la disciplina del procedimento di
immatricolazione, di annotazione e registrazione del contenuto
degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 1, di perdita del
possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la
sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di
circolazione e per il trasferimento di residenza
dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi
regolamenti sono disciplinati i tempi e le modalità del
trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico
all'Archivio nazionale dei veicoli e le altre norme transitorie
eventualmente necessarie.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila
a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Alla medesima
sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o
l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o
l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione
II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
2. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice
senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le
prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio
medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire
quattrocentottantaquattromilaottocento.
3. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per
autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila
a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I,
sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
4. Chi abbandona il proprio veicolo e non rispetta l'obbligo di
conferimento ad uno dei centri di raccolta autorizzati
conseguente alla cessazione dalla circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila.
Alla medesima sanzione sono soggetti i gestori dei centri di
raccolta e vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che
alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere
prima restituito la targa e la carta di circolazione al
competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari.
5. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2
dell'articolo 1 che omette di effettuare l'annotazione e la
registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire cinque milioni. La predetta sanzione è ridotta
della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta
giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di
cui all'articolo 4.
Art. 6.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui
all'articolo 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti stessi e comunque non prima del 1^ gennaio
2001. A decorrere dalla stessa data sono abrogati:
a) nel codice civile,
nella rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro
sesto le parole: "e agli autoveicoli"; il numero 3)
dell'articolo 2683; al primo comma dell'articolo 2695, le parole:
", e dalla legge speciale per quanto riguarda gli
autoveicoli"; al secondo comma dell'articolo 2810, le
parole: "e gli autoveicoli" e il terzo comma
dell'articolo 2810;
b) il regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19
febbraio 1928, n. 510, ad eccezione dell'articolo 29;
c) il regio decreto 29
luglio 1927, n. 1814;
d) l'articolo 7 della
legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni;
e) l'articolo 78, comma
1, ultimo periodo, l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3,
4, 5 e 6, e l'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
f) l'articolo 245 e
l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo
1, comma 3, della presente legge, valutate in lire 230 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per l'anno 2001,
quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a
lire 130 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla
tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488;
b) per l'anno 2002,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.