PROGETTO DI LEGGE - N. 6956

DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei

rimorchi).


1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, a norma del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.
2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo ed il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità di cui all'articolo 4.
3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito.

Art. 2.

(Personale del pubblico registro automobilistico).

1. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già utilizzato per il funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva il rapporto di impiego, si applicano le procedure di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Disposizioni in materia fiscale).


1. Agli atti di cui al comma 2 dell'articolo 1 continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4.

(Norme di attuazione).


1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 1, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi regolamenti sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'Archivio nazionale dei veicoli e le altre norme transitorie eventualmente necessarie.

Art. 5.

(Sanzioni).


1. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento.
3. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Chi abbandona il proprio veicolo e non rispetta l'obbligo di conferimento ad uno dei centri di raccolta autorizzati conseguente alla cessazione dalla circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Alla medesima sanzione sono soggetti i gestori dei centri di raccolta e vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari.
5. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 1 che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).


1. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e comunque non prima del 1^ gennaio 2001. A decorrere dalla stessa data sono abrogati:

a) nel codice civile, nella rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro sesto le parole: "e agli autoveicoli"; il numero 3) dell'articolo 2683; al primo comma dell'articolo 2695, le parole: ", e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli"; al secondo comma dell'articolo 2810, le parole: "e gli autoveicoli" e il terzo comma dell'articolo 2810;

b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ad eccezione dell'articolo 29;

c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni;

e) l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Copertura finanziaria).


1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della presente legge, valutate in lire 230 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per l'anno 2001, quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a lire 130 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

b) per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La relazione di presentazione alla Camera

La relazione tecnica