Come contrastare l'installazione dei ripetitori telefonici sulla propria testa.

Ripetitore sul tetto? I condomini paghino la tassa

A Novara un comitato contro l'installazione di un ripetitore di telefonia mobile chiede alla Guardia di Finanza di indagare se i condomini dichiarano il reddito percepito dalla concessione del tetto.

[tratto da ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-11-2007]

antenna

A Novara il comitato di quartiere che si oppone all'installazione dell'antenna Tim a Villaggio Dalmazia, un'antenna apparsa improvvisamente al centro del popoloso quartiere, va giù duro contro il Comune che ha concesso l'autorizzazione.

I promotori del comitato chiedono al Comune di estendere anche ai tanti condomini della città che ospitano sul tetto un ripetitore di telefonia mobile la convenzione appena stipulata fra l'amministrazione comunale e il locale comando della Guardia di Finanza, per scovare i furbetti che si fingono nullatenenti o poveri per pagare di meno o per niente mense e asili, o per ottenere sussidi sociali.

Il sospetto grave è che nessuno o quasi di questi condomini denunci al fisco l'affitto che percepiscono dalle varie Tim, Vodafone, Wind e H3G, e che il business delle antenne sia anche una sacca di forte evasione fiscale.
(NOTA BENE: Questo ci suggerisce una interessante iniziativa popolare anti antenne: denunciamo alla Finanza l'evasione fiscale dei nostri vicini che, con l'autorizzazione ad installare le antenne sui loro terrazzi, mettono a rischio la nostra salute!)

Antenne telefonia cellulare: concessione edilizia obbligatoria nonostante il Decreto Gasparri!


In tal senso è stato richiamato (cfr. cit. decisione VI Sez. n. 3193/2004) il costante orientamento secondo il quale l’installazione di un’antenna, visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicchè, ai sensi dell’art. 1 della L. 28.1.1977 n. 10, essa è soggetta al rilascio della concessione edilizia ed il recepimento del detto principio giurisprudenziale da parte dell’art. 3 del T. U. dell’edilizia n. 380/2001, norma che assoggetta al permesso di costruire “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione” in quanto “interventi di nuova costruzione” nonché la previsione da parte del Codice delle comunicazioni elettroniche di specifici procedimenti di autorizzazione per le infrastrutture di comunicazione (artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 259/2003).


Né pare contraddire il detto orientamento, dal Collegio condiviso anche sulla base della legislazione regionale sul governo del territorio (L. reg. n. 5/1995, L. reg n. 1/2005), la decisione della VI Sezione n. 100/2005, che, riconoscendo di aderire ad una tesi semplificante, si è pronunciata per l’assorbimento delle valutazioni urbanistico-edilizie nel procedimento delineato dall’art.87 del Codice. La decisione chiarisce, infatti, che l’assunto poggia, in una prospettiva teleologica, su plurimi elementi testuali dai quali è consentito desumere che il legislatore delegato si sia attenuto ai criteri della delega (art. 41 della L. n.166/2002), che imponevano la previsione di “procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture….” e che tali criteri non sarebbero rispettati ove si richiedesse un distinto titolo edilizio da rilasciarsi a seguito di separato procedimento.


La citata decisione, quindi, non afferma che l’autorizzazione prevista dall’art. 87 debba rilasciarsi sulla sola base del controllo del rispetto delle misure di protezione della salute ed escluda, pertanto, ogni esplicazione da parte del Comune di attività di controllo sull’uso del proprio territorio, bensì che, in un unico procedimento, debbono essere vagliati gli aspetti correlati alla tutela della salute della popolazione e, nel contempo, l’impatto urbanistico-edilizio della progettata infrastruttura >.


L'indiscriminata proliferazione di ripetitori per la telefonia mobile sui tetti della città può essere contrastata anche ricordando che per tali decisioni la deliberazione dell'assemblea condominiale per la loro installazione per essere valida deve essere approvata all'unanimità da tutti i condomini (compresi quelli non presenti in assemblea) - art. 29 della Legge 392/79 e secondo comma dell'art. 1108 c.c.
Il consenso unanime è necessario anche se l'installazione pregiudica l'uso diretto di quell'area da parte dei condomini (Cassazione n. 8528/94 e Tribunale di Brescia 2.5.1997 n. 5796). 
L’antenna dei telefoni sul tetto solo se tutti i condomini sono d’accordo
* Monza (Milano) 9 marzo 1999 -L’installazione di una antenna sul tetto per la ricezione del segnale dei telefoni cellulari, può avvenire solo se tutti i condomini sono d’accordo. Questo è quanto ha stabilito il giudice del Tribunale civile di Monza, Piero Calabrò, nella causa intentata da due inquilini contro il loro condominio in Via Tevere, 31 a Sesto S. Giovanni.
I due condomini chiedevano che fosse dichiarata nulla la delibera, approvata dall’assemblea a maggioranza semplice il 30 marzo 1998, con cui era stata decisa la locazione alla "Ericsson Telecomunicazioni" del tetto dell’edificio per l’installazione di una stazione radio, con un contratto rinnovabile di nove anni e un compenso di 20 milioni di lire. Il giudice ha dichiarato illegittima la delibera impugnata.
"La richiesta di una maggioranza quantomeno qualificata – ha motivato il giudice – appare ineludibile, atteso l’indubbio carattere innovativo di tale opera sulla cosa comune. E’ nota ed evidenziata dalla stessa giurisprudenza la profonda incertezza, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, che circonda la materia delle conseguenze sulla salute dei cittadini derivanti da vicinanza a stazioni radio a onde o campi elettromagnetici".
La delibera non ha tenuto in alcun conto, inoltre, anche solo al fine di escluderle, le esigenze di tutela della salute e non ha fornito informazioni sulle caratteristiche dell’impianto e la misura della sua possibile nocività"."

Il Pretore di Bologna (12.4.1999) ha dato ragione ad alcuni condomini che sostenevano che l'antenna fatta installare
deprezzava il valore dell'edificio. Il pretore ha stabilito che il deprezzamento era dovuto all'incertezza scientifica sugli effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute.
Se alcuni condomini non sono d'accordo con la delibera assembleare con la quale è stata autorizzata l'installazione dei ripetitori, possono impugnarla entro trenta giorni (che decorrono rispettivamente dalla data di comunicazione per gli assenti e da quella dell'assemblea per i presenti dissenzienti).
Se invece sono già decorsi i 30 giorni, nulla è ancora perduto, si può impugnare la delibera per lesioni del diritto alla salute. Infatti la legge considera nulle le delibere assembleari che ledono i diritti fondamentali della persona (tra cui c'è quello alla salute). 

notizie attinte da S
oldi & Diritti n. 59 - luglio 2001  

ANTENNA PER TELEFONIA MOBILE  -
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
8/ Marzo/ 2005

Il ricorrente denuncia la società H3G che,a seguito di delibera condominiale, era in procinto di installare sul tetto dell'edificio condominiale, una stazione radio base per telefonia cellulare Il ricorrente  afferma che sussisteva una lesione del diritto di proprietà sulle parti comuni ed esclusive dello stabile condominiale, che sarebbe derivata dalla installazione autorizzata da delibera condominiale, che avrebbe tra l'altro cagionato un deprezzamento del valore dell'immobile "in forza della potenziale pericolosità per la salute umana delle emissioni elettromagnetiche che promanano dai ripetitori per telefonia cellulare" e prospettava una lesione del decoro architettonico.
Il ricorrente chiedeva quindi l'impedimento della continuazione dei lavori di installazione dell'antenna.Al termine della sentenza è stata autorizzata la sospensione dell'installazione dell'antenna, garantendo così al ricorrente il diritto di godimento della proprietà incluso quello psicologico.  L'ordinamento difatti collega alle emissioni elettromagnetiche normative di precauzione , riconoscendo così l'oggettiva natura di fonte di rischio dei relativi impianti, difatti la questione scientifica è aperta e le indagini proseguono, rendendo progressivamente "non aggiornati" i limiti normativi.
Chi fosse interessato alla sentenza per esteso, può richiederla all'indirizzo e-mail isde@ats.it
 (Beatrice Bardelli, Coordinamento Comitati toscani contro l'elettrosmog)

 


Molto interessante è anche il seguente articolo tratto dal forum sull'elettrosmog del CONACEM:

Con quale maggioranza deve essere adottata la delibera dell'assemblea
condominiale con la quale si decide l'installazione di un'antenna radio-base?
Se l'antenna è prevista sopra una parte condominiale, tutti i proprietari
(i condomini) devono essere chiamati ad approvare all' unanimita' la
decisione se il contratto supera i 9 anni (secondo il terzo comma dell'art.
1108 del cod. civile), in un'assemblea condominiale regolarmente convocata
e che abbia l'argomento chiaramente iscritto all'ordine del giorno. Per
l'approvazione di contratti di durata inferiore e' necessaria una
maggioranza di 2/3 del valore del condominio .

ESTRATTO DEL CODICE CIVILE

Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno
due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre
tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più
comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il
godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa
eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di
alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le
locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal
primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle
somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

Come posso impugnare la delibera dell'assemblea condominiale con la quale
si decide l'installazione di un'antenna radio-base?
Ciascuno dei condomini che si e' opposto alla delibera la puo' impugnare
davanti all'autorità giudiziaria se (vedi art. 1109 cod. civile):
1) almeno un condomino non e' stato preventivamente informato dell'oggetto
della delibera (vedi art. 1105 cod. civile);
2) la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
3) la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione e' in contrasto con le norme del primo e del
secondo comma dell'art. 1108.

ESTRATTO DEL CODICE CIVILE

Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della
cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote,
sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti
i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della
deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della
cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla
autorità giudiziaria.
Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: nel caso
previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione e gravemente
pregiudizievole alla cosa comune; se non è stata osservata la disposizione
del terzo comma dell'art. 1105 se la deliberazione relativa a innovazioni o
ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e' in contrasto con le
norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108. L'impugnazione deve
essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata
loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità
giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

************** FORUM **** ELETTROSMOG **** CONACEM ******************
Per ulteriori informazioni visitate http://www.conacem.it/forum.htm
*********************************************************************

 

COSA FARE?

 

Ma insomma: che faccio se mi installano un’antenna sopra il tetto o davanti al balcone?

 

1.      Scriverci mandandoci una e-mail a invio_segnalazioni-salernodasalvare@yahoo.it illustrando la situazione e fornendoci l’indirizzo: potremo così intervenire pubblicando la denuncia sul nostro sito, estendendola alle Autorità competenti ed alla stampa cittadina

2.      Compilare con attenzione l’esposto di cui forniamo un facsimile più avanti (o che possiamo inviarvi via posta ordinaria o e-mail)

3.      Far presente se nelle vicinanze, soprattutto se a meno di 50 mt., ci sono scuole, ospedali, cliniche, ecc.

4.      Compilare l’autodichiarazione di sintomi patologici (vedi più avanti il fac simile)

5.      Raccogliere, se possibile, il maggior numero di firme

6.      Manifestare democraticamente in ogni modo

7.      Inviare comunicati alla stampa locale o cittadina (anche radio, tv)

8.      Sperare che la Corte Costituzionale giudichi non legittimo dal punto di vista costituzionale il Decreto  Gasparri e lo revochi.

 

Grazie all’insieme di queste azioni siamo già riusciti a far rimuovere alcune antenne. Esse saranno ancora più efficaci se effettivamente verrà revocato il decreto Gasparri.

 

Quello che dobbiamo fare è dunque non darci per vinti e coordinare i nostri sforzi per giungere ad un grande coordinamento cittadino

 

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE*

 

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha indicato che l'inquinamento elettromagnetico è uno dei 4 problemi mondiali sottolineando che si deve procedere all'esposizione al minimo rischio possibile (art. 1 Costituzione OMS, art. 32 Costituzione Italiana). Da studi effettuati (Richard Doll 4 marzo 2001) è risultato che sussistono rischi di leucemia infantile (in prossimità di elettrodotti), tumori celebrali ed altre patologie vivendo in prossimità dei campi magnetici e campi prodotti da radiofrequenza. Molte riviste specializzate e notiziari della "fondazione italiana per la ricerca sul cancro" hanno evidenziato un significativo incremento di tali malattie. L'interazione tra campi elettromagnetici e l'uomo può causare danni al sistema biologico (sistema nervoso, sistema immunitario, sistema visivo), nonché disturbi del sonno e creare danni anche irreversibili alla salute.

Dal punto di vista scientifico ed epidemiologico hanno affermato che esiste la possibilità di rischio per la popolazione esposta cronicamente a questo tipo di radiazioni e per evitare un danno più rilevante sarebbe doveroso non accordare permessi d'installazione di antenne all'interno di quartieri residenziali, sulle case, nelle vicinanze d ospedali e scuole.

 

L’esigenza primaria di proteggere i bambini. La maggior parte delle ricerche scientifiche conferma che è opportuno un approccio di massima cautela di fronte ai campi elettromagnetici ad alta frequenza prodotti dalle antenne. Il massimo di tutela è suggerito per i bambini in età pediatrica (0-14 anni), purché la loro condizione fisica è di maggiore fragilità di fronte ai possibili rischi.

 

L´Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione Europea sono concordi sulla necessità di applicare il Principio di Precauzione per proteggere la popolazione dall´esposizione ai Campi Elettromagnetici. Viene così clamorosamente smentito il Comitato scientifico del Ministero dell´Ambiente che chiedeva la modifica della Legge Quadro che si basa invece su tale fondamentale Principio.  La necessità di adottare il Principio di Precauzione per proteggere la popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici a bassa e ad alta frequenza è la principale conclusione del Convegno tra Organizzazione Mondiale della Sanità e Commissione Europea svoltosi in Lussemburgo dal 24 al 26 febbraio scorsi. 

 

 Il Principio di Precauzione, sancito dall´Unione Europea fin dalla sua costituzione (Trattato di Roma), viene univocamente definito “come un concetto di gestione del rischio (risk management) che fornisce un approccio flessibile per identificare e gestire possibili conseguenze negative sulla salute umana anche quando non è stato stabilito che l´attività o l´esposizione costituiscano un pericolo per la salute”. 

Nel loro Rapporto conclusivo l´OMS e la Commissione Europea stabiliscono che il Principio di Precauzione “dovrebbe essere invocato quando vi è una buona ragione, basata sull´evidenza empirica o su una plausibile ipotesi di causa, per credere che potrebbero determinarsi effetti negativi sulle persone, anche se la probabilità del danno è remota; e quando una scientifica valutazione delle conseguenze e delle probabilità rivela un´incertezza tale che non sia ancora possibile stabilire il rischio con sufficiente confidenza per informare chi deve prendere le decisioni.” 

Queste fondamentali conclusioni devono far riflettere le nostre Autorità sanitarie ed ambientali che hanno recentemente stabilito un limite di esposizione ai campi magnetici generati dagli elettrodotti e dalle cabine di trasformazione dell´energia elettrica fino a 25 volte più elevato del valore per il quale è stato dimostrato scientificamente un raddoppio del rischio di leucemia infantile (comunicato stampa IARC del 27 giugno 2001) e che ha innalzato da 3 a 10 volte il limite di esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (emittenti radiofoniche e radiotelevisive, antenne della telefonia mobile, ponti radio) nel caso dei lastrici solari.

 

 L´aspetto più inquietante della vicenda italiana è che uno dei firmatari internazionali del rapporto OMS-Commissione Europea, il dott. Michael Repacholi, responsabile del Progetto Internazionale sui CEM dell´OMS, è stato uno dei 5 componenti del Comitato scientifico internazionale istituito dal Ministro Matteoli (di cui facevano parte anche i proff. Regge, Cognetti, Falciasecca e Doll) che a novembre scorso ha emesso un documento finale senza tenere assolutamente conto della necessità di adottare il Principio di Precauzione per i Campi Elettromagnetici e criticando aspramente la Legge Quadro 36/01 per la protezione dall´esposizione ai CEM che ad esso, invece, fortemente si ispira.” 

 

* materiali in parte estrapolati da documenti di Alberto Giovaninnetti http://www.ondakiller.it/autodif.htm, e del Coordinamento dei Comitati di Roma Nord

 

APPUNTI SUL DECREMENTO DEL VALORE IMMOBILIARE IN PRESENZA DI ANTENNE PER TELEFONIA CELLULARE

 

L’ASPPI (Associazione piccoli proprietari immobiliari Tel. 051 277111) di Bologna ha promosso un’indagine di cui sta ancora elaborando i dati. In rete sono menzionati i risultati dello spoglio delle prime 400 schede.

Da http://www.asppi.bo.it/bilancio_2003.html

 

Stesso discorso per quanto riguarda la politica di contenimento dell'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico. La presenza di fonti di inquinamento conduce ad una radicale svalutazione degli immobili. Asppi ha potuto rilevarlo direttamente commissionando ad uno psicologo un'indagine sulla percezione del rischio da elettrosmog. Risultato: sono pochi i cittadini che oggi acquisterebbero o prenderebbero in affitto una casa posta nelle vicinanze di un'antenna della telefonia mobile o di altra fonte di inquinamento elettromagnetico. L'elettrosmog incide direttamente sul mercato immobiliare e a farne le spese è il valore dell'immobile. Accanto ad una seria politica tesa a rendere operativo il principio di precauzione tutelando la salute dei cittadini il Comune potrebbe adottare agevolazioni fiscali per i residenti costretti a convivere con le antenne.

 

L’UPPI Unione Piccoli Proprietari immobiliari di Bologna (Rif A. Zanni Tel  051.232790) asserisce che gli immobili subiscono una svalutazione di circa il 10% :

http://www.uppi-bologna.it/onde_elettromagnetiche.htm

 

Si ritiene che gli immobili esposti a onde elettromagnetiche subiscano una diminuzione patrimoniale pari a circa il 10% del loro valore di mercato.

E a ben vedere, una diminuzione patrimoniale del tutto ingiustificata, che deve dunque trovare tutela nell’ordinamento giuridico, viene senz’altro subita anche dai proprietari degli edifici che circondano l’immobile su cui è posta l’antenna, qualora gli stessi non si trovino ad una distanza di sicurezza sufficiente. Infatti, è stato scientificamente provato che le onde elettromagnetiche si propagano verso l’esterno (propagazione c.d. ad ombrello).
Dunque, può accadere che anche gli edifici posti ad una distanza non adeguata da quello su cui è posta l’antenna, vengano investiti dalle onde elettromagnetiche provenienti dall’antenna medesima. A ciò consegue che anche il proprietario di un immobile investito da onde elettromagnetiche provenienti dall’antenna posta su un edificio vicino, potrà rivolgersi al Giudice per ottenere, da un lato la tutela del proprio inviolabile diritto alla salute, dall’altro la condanna del gestore, e/o del Condominio vicino, al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell’accertata diminuzione patrimoniale del proprio immobile
.

 

Sul sito di ARES 2000 (Associazione di ricerca socio economica) ha promosso una ricerca denominata “Abitazioni tra le onde” e riferisce anche che le abitazioni dell’Olgiata a Roma hanno subito una svalutazione.

Da: http://www.ares2000.net/ricerche/elettrosmog.htm

 

Svalutazione degli immobili

Il rischio da elettrosmog fa sì che le domande di abitazioni situate in aree coinvolte da fonti elettromagnetiche non a norma registrino un forte calo, come già avvenuto ad esempio per il complesso residenziale dell'Olgiata e per l'abitato di Cesano situati alle porte di Roma ma sotto la nefasta influenza di Radio Vaticana. La conseguenza è una svalutazione degli immobili.…………. L'elettrosmog incide anche sul mercato degli affitti. Secondo alcuni esperti il fenomeno potrebbe essere già considerato come un fattore di degrado dell'appartamento ai fini della determinazione del canone.

 

Il SUNIA (Sede naz Roma Tel. 064927031) aderisce all'iniziativa dell'ONE (Osservatorio nazionale contro l'elettrosmog) per la difesa e l'attuazione della legge 36/2001 contro i pericoli connessi all'attuazione del decreto Gasparri e la servitù d'antenna a carico dei condomini e degli inquilini italiani. Da www.sunia.it

 Esistono molte petizioni di cittadini, affiancate da enti + o – autorevoli, nelle quali si dà x scontato che gli immobili in presenza di antenne si deprezzano; eccone alcuni esempi:

http://www.peacelink.it/webgate/pcknews/msg03143.html

 

UN ESEMPIO DI ESPOSTO ANDATO A BUON FINE

 

A VIA MAR ROSSO, NEL XIII MUNICIPIO (OSTIA) L’ANTENNA È STATA RIMOSSA

 

GRUPPO VERDI REGIONE LAZIO

 

Tel. 0665932231, fax 0665000760

www.verdinrete.it/lazio/    e-mail: lazio@verdinrete.it

 

ESPOSTO URGENTE

Prot. 48/2003

Roma,  3 marzo 2003

 

Comando Carabinieri Ostia

 

Rosario Dramis

 

Resp. Servizio Igiene Pubblica e Ambiente A.S.L. RM/D

 

Dott. Giuliani

 

Dir. I.S.P.E.S.L.- D.I.P.I.A.

 

Francesco Febraro

 

Dipartimento IX  U.O. 2  - Comune di Roma, Dir. Uff. concessioni Edilizie

 

Davide Bordoni

 

Presidente del XIII Municipio

 

Claudio Saccotelli

 

Direttore del XIII Municipio

 

Rolando Marinelli

 

Comandante Polizia Municipale – Gruppo XIII

 

Dott. G. Pallotti

 

Direzione Tecnica dell’A.R.P.A.

 

Oggetto:                Installazione stazione radio base, fabbricato situato in via Mar Rosso 165 (complesso Enasarco), Municipio XIII, Roma.

 

Il sottoscritto Angelo Bonelli, CapogruppoVerdi Regione Lazio,

 

Premesso che:

è in fase d’installazione / è stata installata una stazione radio base su uno dei fabbricati del complesso Enasarco, sito in via Mar Rosso 165;

 

Considerato che:

 

1.       A meno di 50 metri dall’installazione è sita una scuola;

2.       L’installazione insiste su parte condominiale dell’edificio e non risulta sia stato chiesto alcun parere al con dominio

3.       Nel Municipio XIII operano numerosi impianti di trasmissione e pertanto potrebbe essere superato il limite di esposizione per la popolazione residente previsto dalla normativa vigente;

 

Visto il Decreto Interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” che all’art. 4 comma 2 stabilisce: “…in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico…”;

 

Vista  la Legge regionale 1 settembre 1989 n. 56, che all’art. 9 comma 3 stabilisce: “Per gli impianti collocati su stabili di civile abitazione è necessaria in ogni caso una specifica autorizzazione rilasciata dalla unità sanitaria locale territorialmente competente, previo parere dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)”;

 

Vista la deliberazione del Comune di Roma n. 5187 del 29 dicembre 1998 che per il rilascio dell’autorizzazione ad installare impianti per la rete di telefonia cellulare e similari impone, fra l’altro: 1) il rispetto delle esigenze di tutela sanitaria, ambientale, paesaggistica, archeologica; 2) la autorizzazione edilizia; 3) il parere favorevole dell’ISPESL; 4) il divieto assoluto di installazione a meno di 50 mt da Ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo; 5) l’ottenimento di un nulla osta dagli Enti preposti al controllo di ogni eventuale vincolo esistente nell’area; 6) il parere favorevole dell’ASL territoriale; 7) la tutela degli effetti paesistici, prospettici e architettonici;

 

Vista la Sentenza 23 ottobre 2002 n. 12663 del Tribunale di Milano sez. VIII civile che annulla ai sensi dell’art. 1120 2° comma Codice Civile una delibera di un condominio non assentita dall’unanimità dei condomini, con la quale si autorizza l’installazione in una parte comune dell’edificio di una stazione radio base per le telecomunicazioni, e con la quale si ritiene annullabile una delibera di condominio che autorizza l’amministratore a stipulare un contratto senza che i condomini siano stati preventivamente informati dei possibili rischi che le onde elettromagnetiche possono provocare alla salute;

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 24 dell’8 gennaio 2003, che ha annullato un’Autorizzazione comunale per l’installazione di una antenna radio base su parti comuni di edificio senza delibera condominiale;

 

CHIEDE

 

agli Enti in indirizzo ciascuno per quanto di propria competenza:

 

1.       LA SOSPENSIONE CAUTELATIVA IMMEDIATA DELL’INSTALLAZIONE

2.       la misurazione del campo elettromagnetico di fondo nella zona di installazione, generato dalle stazioni radio base elencate,

3.       la verifica dei titoli autorizzativi, nonché dei nulla-osta sanitari, necessari per l’installazione e l’attivazione dell’impianto in oggetto, secondo quanto disposto dalla normativa richiamata.

 

Nell’attesa di un riscontro urgente, si porgono Distinti saluti.

 

Angelo Bonelli

Capogruppo Verdi Regione Lazio

 

 

FACSIMILE PER RICHIESTA SOSPENSIONE DELLE INSTALLAZIONI E VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI

 

nome comitato / associazione mittente..................................................

 

Roma, ................

 

Dott. G. Pallotti

 

Direzione Tecnica dell’A.R.P.A.

 

Dott. Giuliani

 

Dir. I.S.P.E.S.L.- D.I.P.I.A.

 

Nome Cognome

 

Resp. Servizio Igiene Pubblica e Ambiente A.S.L. .....

 

Nome Cognome

 

Comune di ...., Dir. Uff. concessioni Edilizie

 

Nome Cognome

 

Sindaco del Comune di ... / Presidente del ..... Municipio

 

Nome Cognome

 

Direttore del Comune di ..... / del ..... Municipio

 

Nome Cognome

 

Comandante Polizia Municipale  di .......

 

Comando Carabinieri di ...........

 

Oggetto:         Installazione antenna (stazione radio base) nel comune di ... / nel .... Municipio in via............

 

Premesso che:

è in fase d’installazione / è stata installata una stazione radio base sul fabbricato sito in via ............................

 

Considerato che:

Nel Comune di ...... / nel ... Municipio operano già decine di impianti di trasmissione e pertanto potrebbe essere superato il limite di esposizione per la popolazione residente previsto dalla normativa vigente

 

Visto il Decreto Interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” che all’art. 4 comma 2 stabilisce: “…in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico…”;

 

Vista  la Legge regionale 1 settembre 1989 n. 56, che all’art. 9 comma 3 stabilisce: “Per gli impianti collocati su stabili di civile abitazione è necessaria in ogni caso una specifica autorizzazione rilasciata dalla unità sanitaria locale territorialmente competente, previo parere dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)”;

 

Vista la deliberazione del Comune di Roma n. 5187 del 29 dicembre 1998 che per il rilascio dell’autorizzazione ad installare impianti per la rete di telefonia cellulare e similari impone, fra l’altro: 1) il rispetto delle esigenze di tutela sanitaria, ambientale, paesaggistica, archeologica; 2) la autorizzazione edilizia; 3) il parere favorevole dell’ISPESL; 4) il divieto assoluto di installazione a meno di 50 mt da Ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo; 5) l’ottenimento di un nulla osta dagli Enti preposti al controllo di ogni eventuale vincolo esistente nell’area; 6) il parere favorevole dell’ASL territoriale; 7) la tutela degli effetti paesistici, prospettici e architettonici;

 

Vista la Sentenza 23 ottobre 2002 n. 12663 del Tribunale di Milano sez. VIII civile che annulla ai sensi dell’art. 1120 2° comma Codice Civile una delibera di un condominio non assentita dall’unanimità dei condomini, con la quale si autorizza l’installazione in una parte comune dell’edificio di una stazione radio base per le telecomunicazioni, e con la quale si ritiene annullabile una delibera di condominio che autorizza l’amministratore a stipulare un contratto senza che i condomini siano stati preventivamente informati dei possibili rischi che le onde elettromagnetiche possono provocare alla salute;

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 24 dell’8 gennaio 2003, che ha annullato un’Autorizzazione comunale per l’installazione di una antenna radio base su parti comuni di edificio senza delibera condominiale;

 

i sottoscritti cittadini

 

CHIEDONO

 

agli Enti in indirizzo ciascuno per quanto di propria competenza:

 

1.       La sospensione cautelativa dell’installazione dell’antenna in oggetto;

2.       la misurazione del campo elettromagnetico di fondo nella zona di installazione;

3.       la verifica dei titoli autorizzativi, nonché dei nulla-osta sanitari, necessari per l’installazione e l’attivazione dell’impianto in oggetto, secondo quanto disposto dalla normativa richiamata.

 

Nell’attesa di un riscontro urgente, si porgono

 

Distinti saluti.

 

Cognome   Nome

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Il numero di righe si può ovviamente aumentare

GIUST.IT Giustizia Amministrativa

 

n. 12-2002 - © copyright.

TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. VIII CIVILE – Sentenza 23 ottobre 2002 n. 12663

G.U. Ferraris – Losi ed altro (Avv. Mazzola) c. Condominio di Via L. - Milano.

1. Ambiente - Elettrosmog - Delibera condominiale - Che autorizza l’installazione di una stazione radio base per telefonia in una parte comune dell’edificio - Comporta una innovazione - Sua mancata approvazione da parte dell’unanimità dei condomini -  Nullità ex art. 1120, 2° comma, c.c. - Va dichiarata.

2. Ambiente - Elettrosmog - Delibera condominiale - Che autorizza l’installazione di una stazione radio base per telefonia in una parte comune dell’edificio - In mancanza di apposita informativa circa i rischi che tale installazione comporta per la salute - Annullamento della delibera - Va disposto.

1. E’ da ritenere nulla, ai sensi dell’art. 1120, 2° comma, cod. civ., una delibera di un condominio, non assentita dall’unanimità dei condomini, con la quale si autorizza l’amministratore a stipulare un contratto con una società telefonica per l’installazione in una parte comune dell’edificio di una stazione radio-base per le telecomunicazioni comprensiva di tutte le successive strutture e apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni. Tale opera, infatti, comporta una innovazione - da intendersi, secondo l’orientamento della giurisprudenza (1), come qualunque opera nuova che alteri in tutto o in parte, nella materia e nella forma ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento con l’effetto di migliorarlo o peggiorarlo - e va pertanto assentita dall’unanimità dei condomini.

2. E’ annullabile una delibera di un condominio con la quale si autorizza l’amministratore a stipulare un contratto con una società telefonica per l’installazione in una parte comune dell’edificio di una stazione radio-base per le telecomunicazioni, senza che i condomini siano stati preventivamente informati dei possibili rischi che dalle onde elettromagnetiche emesse possono derivare alla salute e siano stati conseguentemente posti in grado di valutare tali rischi (2).

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(1) Cfr. Cass., 30 maggio 1996, n. 5028.

Ha osservato in particolare il Tribunale che l’innovazione avrebbe comportato non solo una riduzione quantitativa dell’utilizzazione della cosa comune (parte del lastrico solare sarebbe stato occupato dall’impianto in questione), ma anche un pregiudizio non tollerabile e infatti non temporaneo (tale installazione sarebbe durata per 9 anni), né saltuario e rientrava nella fattispecie espressamente prevista dal comma 2, dell’art. 1120 c.c. e dunque vietata. Tale divieto sarebbe stato superabile soltanto dall’unanime volontà di ciascuno dei singoli condomini.

Da ciò derivava che la impugnata delibera assembleare era una delibera nulla, in quanto disponeva della proprietà comune in violazione del diritto di comproprietà dei condomini che non vi avevano consentito.

(2) Cfr. Tribunale di Monza, sent. 1 marzo 1999, n. 688.

Ha osservato il Tribunale di Milano che nella specie, non essendosi provata l’avvenuta preventiva informazione a garanzia delle esigenze di tutela della salute, oggetto di un diritto costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.), la delibera impugnata era stata illegittimamente assunta e, pertanto, sarebbe stata in ogni caso annullabile.

 

Commento di

MARCELLO ADRIANO MAZZOLA

(Avvocato del Foro di Milano)

L’onda d’urto del disinvolto condominio: le stazioni radio base di telefonia possono essere installate sui condomini solo cum grano salis

 

La vicenda esaminata dal giudice meneghino, pur nella sua virtualità, appare assai semplice.

Un condominio milanese ha adottato una deliberazione, a maggioranza qualificata, autorizzando l’installazione di una stazione radio base tramite il suo amministratore, così legittimato alla sottoscrizione del contratto di locazione con il gestore interessato.

L’amministratore in realtà sottopose all’assemblea condominiale solo copia del contratto e null’altro, così privando l’assemblea della dovuta informazione riguardante l’installazione di un impianto tecnologico particolare sia per effetto delle sue caratteristiche "estetiche" sia per la natura delle emissioni prodotte (radiofrequenze, con riferimento alle quali la comunità scientifica sta ancora esplorando le conseguenze sulla salute umana).

La disinvoltura dell’amministratore non è tuttavia passata inosservata, poiché alcuni condomini in minoranza, non soddisfatti del quorum richiesto dall’amministratore, della carenza di informazione data dal gestore (in ordine alla quale l’amministratore avrebbe dovuto ritenersi già soddisfatto) e dalla invasività urbanistica dell’impianto su di un condominio di tal pregio (progettato da un noto architetto), hanno così deciso di impugnare la delibera.

La delibera nelle more del procedimento è stata poi annullata ma gli attori hanno chiesto la soccombenza virtuale del disinvolto condominio, onde evitare di incorrere in un successivo, analogo episodio.

La sentenza è di pregio assoluto poiché l’attento giudice meneghino afferma due principi inoppugnabili:

a) le stazioni radio base sono impianti invasivi che costituiscono innovazione e non possono essere installati se non all’unanimità (v. tra le ultime Cass. Civ., Sez. II, 6.12.2000, n. 15504, Mass Giur. It., 2000);

b) siffatta decisione deve comunque essere confortata da una piena informazione a riguardo delle caratteristiche dell’impianto.

Molti condomini negli ultimi anni hanno deciso di ospitare l’allocazione degli impianti tecnologici idonei al funzionamento del servizio della telefonia cellulare (la cui importanza ed utilità in sé non è certo messa in discussione).

Tale scelta tuttavia non sempre si è rivelata accorta poiché le conseguenze, spesso poco ponderate, si sono rivelate in diversi casi non solo economicamente remunerative: ne sono sorti contenzioni con i vicini; vi è chi ha visto deprezzato il valore del proprio immobile e chi non è riuscito a vendere l’immobile; vi è che ha osservato interferenze nel campo elettrico (magnetico) circostante. Vi è chi poi, al contrario, ha goduto della costante copertura di campo garantita dall’impianto (v. Mazzola-Taioli, Inquinamento elettromagnetico, Il Sole 24 Ore –Pirola, 2001).

Ciò che tuttavia il giudice milanese ritiene imprescindibile è la piena garanzia di scelta e di valutazione offerta ai condomini di procedere verso tale scelta. Poiché al contrario tale scelta diviene inconsapevole. Quindi una non scelta.

In tal senso si aggiunge ad un’altra nota pronuncia, richiamata nel provvedimento, rimasta per vero isolata, secondo cui "poiché la tutela del cittadino, oltre che ineludibile precetto costituzionale, ben può essere considerata diritto soggettivo preminente rispetto, ad esempio, alle situazioni subiettive miranti alla tutela della proprietà, la deliberazione assembleare quivi impugnata deve essere vagliata tenendo conto della misura in cui il diritto preminente alla salute sia stato o meno preso in considerazione. In tale ottica, la sanzione di illegittimità appare persino inevitabile, poche che in nessun modo (anche al solo fine di motivatamente escluderlo) risulta essere stato esaminato il problema della eventuale incidenza negativa della stazione radio per telecomunicazioni sulla salute dei condomini (…) Deve pertanto concludersi, anche da questo ulteriore e non secondario profilo, che la delibera impugnata sia palesemente illegittima, non avendo tenuto il alcun conto, anche al solo fine di escluderle, le esigenze di tutela della salute dei condomini (non solo di quelli dissenzienti…) e comunque non avendo fornito agli stessi alcun elemento valutativo circa le caratteristiche tecniche dell’impianto e la misura della sua possibile nocività.

La deliberazione in oggetto deve, conseguentemente, considerarsi tamquam non esset (Trib. Monza, 1 marzo 1999, n. 688).

I principi affermativi appaiono tanto di pregio quanto, mi permetto di notare, palesi.

Il condominio può ben decidere se consentire l’installazione di un impianto tecnologico come quello in discussione, ma con ponderazione e quindi piena informazione. Tale impianto non può certo essere considerato alla stregua di uno stenditolo o poco più, avendo caratteristiche ben differenti.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La sig.ra Fiorella Losi e l’arch. Fulvio Caldirola, entrambi proprietari di porzioni immobiliari nello stabile di Viale Lunigiana, 46, Milano, introducevano il presente giudizio affermando l’invalidità della deliberazione dell’Assemblea straordinaria del Condominio votata a maggioranza qualificata dei 2/3 e resa in data 3.6.1999 nella parte in cui veniva conferita "delega all’amministratore a stipulare un contratto di locazione di parte del lastrico solare alla Società Nortel Italia S.p.A., per la durata di anni 9, per l’installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile, dietro la corresponsione di un canone convenuto" (doc. 1, 2, 3). In particolare gli attori chiedevano dichiararsi la stessa nulla o comunque annullabile in quanto contraria alla legge per essere l’impianto pericoloso per la salute, per la violazione del Regolamento Edilizio del Comune di Milano e comunque del decoro architettonico dell’immobile.

Il Condominio di V.le Lunigiana n. 46 si costituiva in giudizio deducendo che l’Assemblea del Condominio con delibera 21.9.1999 aveva annullato la delibera 3.6.1999 nella parte impugnata essendo venuta meno la premessa della stipulazione del contratto di locazione con la Società Nortel, che non era divenuta il quarto gestore della telefonia mobile e, pertanto, assumeva che fosse cessata la materia del contendere e chiedeva che fosse disposta la compensazione delle spese di lite.

Gli attori condividevano l’assunto della cessazione della materia del contendere osservando, tuttavia, che l’oggetto della controversia non era il contratto da stipularsi tra il Condominio e la Nortel, bensì la legittimità della delibera assembleare che aveva conferito all’amministratore il potere di stipulare il contratto e pertanto chiedevano il riconoscimento della invalidità della delibera stessa. Gli attori, inoltre, chiedevano la condanna del condominio convenuto alla rifusione delle spese di lite da loro subite.

L’oggetto della delibera impugnata riguarda una innovazione, che la giurisprudenza intende come qualunque opera nuova che alteri in tutto o in parte, nella materia e nella forma ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento con l’effetto di migliorarlo o peggiorarlo (Cass. 30.5.96 n. 5028). Che quella deliberata fosse un’innovazione e non una semplice modifica si deduce anche dalla lettura dell’art. 5 dello stesso contratto che avrebbe dovuto stipularsi tra il Condominio e la società Norton nel quale si specifica che "gli ambienti locati saranno utilizzati dalla conduttrice per la realizzazione di una stazione radio-base per le telecomunicazioni comprensiva di tutte le successive strutture e apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni per la fornitura di un servizio pubblico". Si trattava dunque di installare un impianto di dimensioni rilevanti nella parte sopraelevata dell’edificio, impianto che, non avendo in comune alcuna caratteristica stilistica con il resto dell’immobile, avrebbe comportato una indubbia disarmonia e di conseguenza un’alterazione al decoro architettonico, che nella specie assumeva maggior rilievo, avendo l’edificio particolare pregio in quanto progettato da un noto architetto.

L’innovazione avrebbe comportato non solo una riduzione quantitativa dell’utilizzazione della cosa comune (parte del lastrico solare sarebbe stato occupato dall’impianto in questione), ma anche un pregiudizio non tollerabile e infatti non temporaneo (tale installazione sarebbe durata per 9 anni), né saltuario, e sarebbe rientrata nella fattispecie espressamente prevista dal comma 2, dell’art. 1120 c.c. e dunque vietata. Tale divieto sarebbe stato superabile soltanto dall’unanime volontà di ciascuno dei singoli condomini. Ne consegue che la delibera assembleare del 3.6.1999 era una delibera nulla, in quanto disponeva della proprietà comune in violazione del diritto di comproprietà dei condomini che non vi avevano consentito.

Ma tale delibera sarebbe stata comunque invalida per altro motivo. Infatti è notoria la persistente incertezza scientifica riguardo agli effetti che le onde elettromagnetiche possono provocare sulla salute e sull’ambiente. I condomini dello stabile di Viale Lunigiana n. 46 avrebbero dovuto essere preventivamente informati dei possibili rischi ed essere posti in grado di valutare tali rischi (v. Tribunale di Monza sent. 1.3.1999 n. 688) dell’installazione dell’impianto. Pertanto, non essendosi provata l’avvenuta preventiva informazione a garanzia delle esigenze di tutela della salute, oggetto di un diritto costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.), sotto tale profilo la delibera era stata illegittimamente assunta e, pertanto, sarebbe stata annullabile.

Nessuna pronuncia d’invalidità può essere, peraltro, emessa in ordine alla delibera oggetto della domanda degli attori. Infatti la delibera in esame, come concordemente affermano le parti, è stata revocata con successiva delibera dell’assemblea condominiale, senza aver avuto alcuna esecuzione, ed è pertanto cessata la materia del contendere.

Sul condominio convenuto, virtualmente soccombente, devono gravare le spese di lite degli attori, che si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 30.6.1999 da Fiorella Losi e da Fulvio Caldirola nei confronti del Condominio di Viale Lunigiana n. 46 in Milano, così provvede:

1) dichiara l’avvenuta cessazione della materia del contendere;

2) dichiara la soccombenza virtuale del condominio convenuto;

3) condanna il convenuto Condominio di viale Lunigiana 46, Milano, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in € 3.047,81 (di cui € 298,52 per esborsi, € 728,20 per diritti di procuratore, € 1.771,15 per onorari ed € 249,94 per spese generali), oltre all’IVA e al CPA.

Milano, 19/10/2002

 

Sentenza Consiglio di Stato 8 gennaio 2003 n. 24

(Elettrosmog – Installazione di antenna radio base su parti comuni di un edificio – autorizzazione edilizia – Annullamento Per Mancanza Di Una Delibera Condominiale – legittimità)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2718  ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., con sede in Roma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Alesi e Gennaro Contardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Pontelungo n.11;

contro

il Comune di Trento, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. prof. Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n.11;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, 14 dicembre 2001, n.713;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 2 luglio 2002 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi, altresì, l’Avv. Contardi e l’Avv. Stella Richter;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, la Società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha impugnato il provvedimento con il quale l’Assessore all’urbanistica del Comune di Trento ha annullato l’autorizzazione edilizia rilasciata alla società medesima per l’installazione di un’antenna per telecomunicazioni su un fabbricato sito in Trento, via del Commercio n.70, sul presupposto della mancata disponibilità dell’immobile ai fini dell’esecuzione delle opere.

     2. Con la sentenza indicata in epigrafe il ricorso anzidetto veniva respinto, essendosi ritenuto che titolo valido per l’installazione dell’antenna (che interessava parti condominiali del fabbricato) fosse un’apposita delibera dell’assemblea dei condomini.

     3. Con il presente atto di appello la società Ericsson reitera i motivi di gravame già prospettati in primo grado.

     4. L’appello è infondato.

     Ai sensi dell’art.88 L. Provinciale di Trento n.22/1991 – che ricalca sostanzialmente la disposizione di cui all’art.4 L. n.10/1977 – legittimati a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione sono “...i proprietari dell’immobile nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata...”.

     Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, le opere oggetto dell’autorizzazione annullata erano state realizzate su aree non di proprietà esclusiva dell’Immobiliare Airone s.p.a. (con la quale l’Ericsson aveva stipulato un contratto di locazione novennale avente ad oggetto il locale ad uso deposito posto al secondo piano “scorporato dalla PM 18”, per l’installazione della stazione radio), ma di proprietà condominiale.

     E’ stato infatti accertato dall’Autorizzazione comunale che le opere eseguite hanno riguardato non solo il locale anzidetto, di proprietà dell’Immobiliare Airone s.r.l. ma anche la “copertura comune”.

     Ne consegue dunque che il mancato assenso dell’assemblea condominiale all’effettuazione dei lavori sulle parti comuni (come da comunicazione dell’Amministratore del condominio del Comune di Trento in data 30.8.1999) evidenziava l’assenza della disponibilità dell’immobile e giustificava pertanto l’annullamento dell’autorizzazione, rilasciata sull’erroneo presupposto che sussistesse un titolo valido a norma del citato art.88 L.P. n.22/1991.

     E’ del tutto palese infatti che non può valere a surrogare  

il consenso espresso attraverso una formale delibera condominiale l’impegno assunto dall’Immobiliare Airone s.r.l. a consentire l’installazione dell’antenna sul lastrico solare, nella sua qualità di condomino maggioritario.

     La circostanza che alla richiesta edilizia indirizzata al Comune sia stata allegata una scrittura privata autenticata da notaio (con la quale l’Immobiliare autorizzava l’Ericsson a realizzare la stazione radio), e cioè il tipo di documentazione prescritto dal citato art.88 L.P., appare del tutto ininfluente dal momento che l’Immobiliare Airone s.r.l. non poteva disporre in ordine all’uso delle parti condominiali, quantunque in possesso di una quota maggioritaria.

     Occorre altresì rilevare che all’appellante non giova addurre la decisione con la quale il Tribunale civile di Trento ha rigettato la domanda proposta dal Condominio nei confronti dell’Ericsson, poiché oggetto del giudizio instaurato dinanzi a detto Tribunale, adito in sede possessoria, è stato l’accertamento della lesione del possesso dei condomini sul lastrico solare (derivante dall’avvenuta installazione dell’antenna), e non già l’accertamento dell’acquisita disponibilità giuridica del lastrico solare da parte dell’Ericsson; disponibilità che, per le considerazioni sopra esposta, deve essere esclusa.

     5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

     Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

     Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

 

Giorgio GIOVANNINI    Presidente

Alessandro PAJNO    Consigliere

Giuseppe MINICONE    Consigliere

Lanfranco BALUCANI    Consigliere Est.

Rosanna DE NICTOLIS    Consigliere 

 

 

GIUST.IT Giustizia Amministrativa
http://www.giust.it/cds1/cds5_2000-1211o.htm

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 7 marzo 2000 n. 1211

 

Pres. Rosa, Est. Musio - S.p.A. TIM –Telecom Italia Mobile (avv. M.Sanino) c. Rota Roberto, Baldino Maria Concetta (avv.ti F.Mungo e G. Iannello), e nei confronti del Comune di Spezzano Piccolo (n.c.),  A.S.L. n. 4 (n.c.), Codacons Calabria (n.c.); interviene ad opponendum Codacons (avv.ti C. Rienzi e P. Montaldi).

per l’annullamento 

dell’ordinanza del TAR Calabria – Catanzaro n. 1/2000, resa tra le parti, concernente concessione edilizia;

Visti gli atti e i documenti depositati con l’appello;

Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione (ricorso numero 860/2000) della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di: Baldino Maria Concetta, Codacons, Rota Roberto;

Udito il relatore Cons. Giorgio Musio, uditi altresì per le parti l’avv.to Sanino e l’avv.to Rienzi;

Ritenuto che, ai fini del presente giudizio, riveste una particolare importanza la verifica della sussistenza o meno del pericolo di interferenze dei campi elettromagnetici, creati dall’attività di esercizio della costruenda stazione radio base per telefonia cellulare in Comune di Spezzano Piccolo, nei confronti del pace-maker, del quale è portatrice la controinteressata in primo grado sig.ra Baldino Maria Concetta;

che tale accertamento puo’ essere compiuto a cura del competente settore dell’A.S.L. n. 4 di Cosenza, in contraddittorio con la Società Telecom Italia Mobile, ad integrazione del nulla osta tecnico a carattere preventivo, prot. 63/FA/99 del 21/01/1999, sulla base dei dati tecnici, concernenti la potenza di emissione, le caratteristiche dell’onda elettromagnetica emessa, l’intensità e la variabilità, sia in relazione alle condizioni di esercizio, che alla distanza tra l’impianto e l’abitazione dell’interessata;

Che, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.P.R. 23 aprile 1992, sui limiti massimi di esposizione a campi elettrici e magnetici, della raccomandazione del Consiglio Europeo del luglio 1999, e del Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 381 del 28 settembre 1998, occorre rispettare il  principio di cautela, a salvaguardia dei possibili effetti a lungo termine sulla salute dei cittadini, che abitano in prossimità degli impianti in questione;

Che nella fattispecie assume una specifica rilevanza anche il tipo di pace-maker, utilizzato dalla predetta;

Che sulla base di specifica richiesta avanzata dall’appellante Soc. T.I.M., con il ricorso in primo grado, tale verifica puo’ essere oggetto di consulenza tecnica di ufficio, da esplicare nei modi suindicati;

Che, pertanto, necessita che l’A.S.L. n. 4 di Cosenza provveda al riguardo ed al deposito della relativa relazione, entro e non oltre il termine di gg. 60 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza al legale rappresentante p.t. dell’Azienda, a cura della Segreteria della Sezione;

Riserva ogni ulteriore statuizione sull’appello della Soc. T.I.M., ad avvenuta acquisizione dell’indicato documento;

P.Q.M.

Ordina al legale rappresentante p.t. dell’A.S.L. n. 4 di Cosenza di fare effettuare la richiesta consulenza tecnica di ufficio, nei modi indicati in premessa, e di curare il deposito della relativa relazione nei termini di cui in motivazione.

Riserva a successiva udienza la statuizione in ordine all’appello;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

GUGLIELMO SAPORITO

Il Consiglio di Stato attua il principio di cautela

nell’insediamento delle antenne radio

L’approccio cautelativo approda nei provvedimenti di urgenza dei giudici amministrativi, cui spetta il sindacato sulla localizzazione di impianti radio. Il caso esaminato  è di particolare interesse, in quanto dispone un accertamento tecnico   sulla base della circostanza che  un residente nella zona è  portatore di pace-maker. Ma è soprattutto al “principio di cautela” che occorre prestare attenzione, perchè l’ordinanza supera  il normale atteggiamento  che si ferma dinanzi a dati che appaiono nella norma e sui quali non  sembra esservi possibilità di discussione.

In realtà, il principio ALARA (as low as reasonable  achievable) impone di tenere i termini di  sorgente del fenomeno (i campi prodotti da trasmettitori  fissi e mobili) al livello più basso ragionevolmente conseguibile, oltre che entro certi limiti determinati.

L’applicazione stessa del principio di approccio cautelativo è espressione  dell’assenza di sufficienti elementi  per determinare  un’esatta correlazione  di causa-effetto. Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la presenza di un portatore di strumenti elettronici  a garanzia della propria salute è stato determinante: ma allora, perchè non considerare  tra le qualità di vivibilità dei beni anche la loro  immunità da rischi, ampliando la logica che di recente (sentenza 10 maggio 1999 n. 167) la Corte costituzionale ha  applicati per  i vantaggi concessi  ai portatori di handicap nei loro percorsi  viari. Utilizzando  il ragionamento che  consente ovunque la realizzazione di percorsi agevolati, anche dove non vi sono (ancora) portatori di handicap, può derivare un nuovo modo di valutare le innovazioni tecnologiche: dalla qualità dei soggetti (piu’ o meno sensibili, più o meno handicappati) si deve passare ad una qualità dei beni, ritenendo che i beni stessi abbiano raggiunto  nell’attuale contesto socio economico – un livello di utilità e di fruibilità che non può ritenersi connesso alla sola presenza di talune patologie.

Ben venga quindi l’applicazione del principio  che valorizza l’approccio cautelativo (su cui, da ultimo, P. Bevitori Inquinamento  elettromagnetico ad alta frequenza,  Maggioli, Rimini, 200, pg.  373) ma in funzione di una estensione dello standard cautelativo alla generalità delle  situazioni residenziali.

 

http://www.ilnuovo.it/nuovo/foglia/0,1007,171833,00.html

Cremona, il primo malato di elettrosmog

 

Soffre di dolori lancinanti alla testa e di stati d'ansia: un ex autista dorme vicino a un'antenna per cellulari e i medici riconoscono il danno. Indagato l'amministratore della compagnia telefonica.

 

di Roberto Fiorentini

 

CREMONA - Pensava di essere stato colpito da un tumore. Accusa ancora cefalee fortissime, stato d'ansia e un principio ischemico. Ma non era così. Giuseppe Carletti, 57 anni di Cremona, è la prima vittima riconosciuta delle onde elettromagnetiche dei ponti radio che collegano i telefonini cellulari. La causa di questi disturbi è stata accertata prima dal Centro Cefalee dell'Università di Parma e successivamente dall'Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro dell'Ospedale di Cremona.

Il calvario del'ex autista dei mezzi pubblici, inizia nel 1999. Una compagnia telefonica piazza, sotto le finestre della sua camera da letto, in un palazzo di periferia, un ripetitore ponte per i cellulari. Passa qualche mese e parecchie persone che abitano nella casa accusano i primi dolori. Interviene l'amministrazione comunale e l'Arpa che rilevano un forte superato dei parametri di legge per quanto riguarda il rumore e il cosiddetto inquinamento elettromagnetico. I responsabili della compagnia vengono invitati a tarare l'impianto. Nulla si fa. Trascorre del tempo e Carletti tra la fine del 2001 e l'inizio del 2002 viene ricoverato più volte. E' afflitto da dolori lancinanti al capo e da quello che viene definito "disturbo d'ansia generalizzato". Al termine di un lunghissimo ceck up, i sanitari della medicina del lavoro mettono nero su bianco che quelle cefalee sono causate dall'agente inquinante e gli consigliano la rimozione della fonte di inquinamento ambientale: la stazione radio di telefonia cellulare. I danni sulla sua salute sono ingenti. I consulenti tecnici parlano di un 30% di invalidità cronica con margini di peggioramento. E ancora oggi Carletti si dice disperato: "Devo continuamente fuggire da casa mia. Non riesco a rimanerci. Mi sveglio di notte con l'angoscia". Intanto la procura della repubblica ha convocato davanti alla polizia giudiziaria l'amministrazione delegato della compagnia telefonica. L'inchiesta è aperta. Si indaga per lesioni.

(28 febbraio 2003, ore 13:30)

 (materiale tratto dal Manuale di Autodifesa del Gruppo Verdi del Comune di Livorno)

Quando il Gruppo Verdi del Comune di Salerno farà qualcosa di analogo?

Forse mai!

<<Del resto abbiamo tutti un telefonino in tasca!>> Cardalesi  (Ambientalista (?!?) e Assessore all'Ambiente del Comune di Salerno )

 

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