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Indice

POLITICA DI BILANCIO E QUADRO DELLE RISORSE

L’andamento della Gestione

L’andamento della spesa registrato nell’anno 2000 conferma quanto già rappresentato nel DPEF del 2001/2003: un’accelerazione nel ritmo dei pagamenti pari 7 punti percentuali rispetto a quello dell’anno 1999, passando, come si evince dalla tabella che segue, per quanto concerne il conto della competenza rispetto agli stanziamenti ed agli impegni, rispettivamente dal 49 al 56 per cento e dal 52 al 60 per cento, mentre per quanto concernente il conto dei residui dall’89 al 90 per cento e dal 28 al 35 per cento.

Tabella dell’andamento degli impegni e dei pagamenti nella gestione della competenza:

Tabella dell’andamento degli impegni e dei pagamenti nella gestione dei residui:

È utile richiamare l’attenzione sull’andamento degli impegni, cioè degli obblighi che
l’Amministrazione assume nei confronti di terzi, che hanno oramai superato il 90 per cento deglistanziamenti previsti in bilancio.

Il trend di crescita, dei pagamenti da un lato e degli impegni dall’altro, induce ormai inevitabilmente a prendere in considerazione la contrazione dei mutui autorizzati dalla vigente legislazione a copertura delle spese; ciò ancorché non sussista, così come previsto nella normativa medesima, “l’effettiva esigenza di cassa” condizione volta ad evitare l’onere derivante dal ricorso al credito.

Peraltro la mancata contrazione dei mutui costituisce la più rilevante (se non l’unica) causa del
risultato negativo di amministrazione che ha registrato, a chiusura dell’anno 2000, un disavanzo pari a 4.468 miliardi (v. tabella).

Quadro delle risultanze di gestione e di amministrazione degli ultimi 4 anni

Come noto l’autorizzazione alla contrazione dei mutui cessa di avere effetto con il termine
dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, per cui, in sede di consuntivo, le entrate iscritte in bilancio in relazione ai mutui autorizzati e non contratti costituiscono “minori entrate”, quindi componenti negativi nella determinazione del risultato di chiusura dell’esercizio. Per converso, le correlative autorizzazioni di spesa, qualora impegnate o conservate, generano residui passivi, cioè futuri debiti, e come tali concorrono, come componenti negativi, alla determinazione del risultato di cui sopra.

Ne deriva che il disavanzo di amministrazione sinora maturato, essendo un risultato di competenza (prende cioè in considerazione il momento giuridico in cui nasce per l’Amministrazione Regionale il diritto a riscuotere e l’obbligo a pagare) tiene conto anche non solo delle situazioni di fatto (incassi e pagamenti) ma della gestione dei residui (che, per quanto concerne la spesa, è comprensiva non solo di quelli formali ma anche di quelli di stanziamento- v. tabella che segue).

Tabella dell’andamento della gestione residuiimmagine

Il disavanzo di amministrazione, risultante dal conto consuntivo del 2000, pertanto, può definirsi come “prenotazione di debito” e non come “debito effettivo”. Tale sarebbe se giungessero a pagamento tutti gli impegni assunti dall’Amministrazione ed in questo caso sarebbe necessario rendere disponibile l’intero ammontare dei mutui autorizzati. Il caso rappresentato è comunque meramente teorico perché gli impegni che vengono convertiti in pagamenti devono tener conto dei tempi di trasformazione degli stessi. In virtù di queste considerazioni l’Amministrazione contrae unicamente la parte dei mutui destinata ad integrare le disponibilità di cassa, con gli effetti sull’indebitamento già descritti.

Al fine di soddisfare il principio di “buon andamento dell’azione amministrativa”, che impone che venga assicurato comunque il pareggio di competenza occorre ristabilire “gli equilibri di bilancio”.

Questo comporta, nel rispetto del dettato normativo dell’effettiva esigenza di cassa, di procedere alla contrazione dei mutui sì da assicurare a fronte del residuo passivo il correlativo residuo attivo e a fronte del pagamento il correlativo introito.

Occorre, quindi, procedere alla contrazione di un mutuo il cui importo risulta essere pari alla
sommatoria del saldo 2001 (4.468 md) e l’importo dei mutui autorizzati dalla legge finanziaria 2001 (2.958), (4.468 md + 2.958 md=) 7.426 md condizionando lo stesso alle esigenze di pagamento e garantendosi la massima celerità nell’acquisizione mediante l’erogazione in “tranches”.

A fronte di tale contrazione devono essere garantiti gli oneri di ammortamento, mediante iscrizione degli stessi nei pertinenti bilanci. Al fine di determinare una congrua rata annua si presume una restituzione in un periodo non inferiore a 20 anni; in tal caso l’onere della rata sarà di circa 650 md.

La prospettazione suesposta consentirà di “chiudere positivamente” i conti della Regione al termine dell’esercizio 2001, ma non è, da sola, sufficiente a garantire “il risanamento dei conti pubblici”.

Ad essa, pertanto, va affiancata una “politica contabile di consolidamento finanziario” che
condizionerà sensibilmente gli obiettivi della politica di bilancio.

L'indebitamento nel periodo 2002-2004 (espresso in rata annua) Inizio Pagina

Gli oneri derivanti da obblighi già assunti in conseguenza di azioni di ricorso al credito (mutui e prestiti obbligazionari) risultano essere della seguente entità:

Se a tali importi si aggiunge l’onere di ammortamento dei mutui che si ritiene di dover contrarre per il risanamento della spesa,

si ha che il totale complessivo degli oneri di ammortamento dei mutui risulta essere pari a:

A fronte di tale onere d’indebitamento le "entrate disponibili" *, che definiscono la capacità "legale" di indebitamento della Regione ai sensi dell'art. 37, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1983 risultano essere pari a:

*Per “entrate disponibili” devono intendersi quelle indicate nel “Quadro tendenziale delle risorse finanziarie”
– relativamente al bilancio regionale – diminuite delle quote a destinazione vincolata.

Da quanto sopra esposto risulta che "l’impegno" della Regione, per effetto del ricorso all'indebitamento, ammonta negli anni 2002, 2003 e 2004 rispettivamente al 17,9%, 17,6% e 17,4% delle proprie entrate disponibili.

La reale capacità d'indebitamento della Regione va però calcolata tenendo conto delle spese aventi carattere obbligatorio, che riducono detta capacità ad un importo di circa 1.200 miliardi annui.

Da ciò consegue che il predetto indebitamento assorbirebbe, alla fine del triennio, il 64,5% delle risorse “effettivamente disponibili”.


L'ipotesi del bilancio a "legislazione vigente" Inizio Pagina


L’ipotesi del bilancio e legislazione vigente che si formula, attiene alla previsione di un bilancio
triennale nel quale siano rappresentate le autorizzazioni di spesa recate per il triennio dalla
legislazione in vigore, dalla dotazione necessaria al funzionamento di alcuni fondi di riserva, dagli oneri di ammortamento dei mutui in contrazione ed autorizzati, dalla quota a carico della Regione relativa al "Quadro Comunitario di Sostegno".

In sintesi si avrebbe la seguente situazione finanziaria che comporterebbe il reperimento di ulteriori risorse regionali pari a:

Considerato però che nel 2002 e nel 2003 sono stati autorizzati con la finanziaria 2001 mutui per un importo rispettivamente di 585.000 ml e di 400.000 ml., la suddetta differenza diventa pari a:

(2) Al netto delle entrate e delle spese derivanti dalle assegnazioni statali e dal QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO 2000-2006.

Quanto sopra impone, per il conseguimento dell’obiettivo di riduzione dell’indebitamento, un’azione costante di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

Pertanto, il processo di formazione del bilancio non potrà non essere impostato su una rigorosa
riconsiderazione degli interventi, che devono tendere all’abbattimento della suddetta differenza.

Il piano di rientro del debito regionale Inizio Pagina

L’obiettivo di risanamento della finanza regionale introdotto col DPEF 2000/2002, è
necessariamente confermato nell’attuale.
Si ribadisce la tendenza al consolidamento dell’attuale livello d’indebitamento mediante la conferma del ricorso al credito nelle misure previste dall’ attuale legislazione e l’allocazione ottimale delle risorse attraverso la riqualificazione della spesa.
L’elaborazione di un’ipotesi di bilancio a legislazione vigente con la conferma degli interventi relativi alle spese “storiche” di seguito elencate, comporta per il 2002 nell’entità prevista dall’attuale legislazione, un onere complessivo di copertura superiore di 1.250 md alle entrate proprie regionali e al mutuo di 585 md (previsto per l’anno 2002 dalla L.F. 2001).

Spese storiche relative all’anno 2001

Interventi relativi alla forestazione (contributo all’Ente Foreste)
221 mld
Formazione professionale
123 mld
Spesa sanitaria
2.344 mld
Trasporti su strada
140 mld
Trasferimenti agli EE.LL.
639 mld
Trasferimenti agli Enti regionali
286 mld
Trasferimenti al Consiglio regionale
110 mld
Oneri di ammortamento
776 mld
Quota annuale regionale per la copertura del Q.C.S.
155 mld
Oneri di funzionamento e per il personale
638 mld
Fondi di riserva vari
720 mld
__________
Totale parziale   
6.152 mld
Interventi vari previsti dall’attuale legislazione   
1.268 mld
 
__________
Totale       
7.420 mld


La manovra di bilancio dovrà, quindi, essere impostata come segue:

  • non deve includere nuovi o maggiori interventi, e, nell’eventualità di un loro inserimento, la
    relativa copertura dovrà essere necessariamente ricercata nelle risorse previste dalla vigente legislazione, conseguentemente non verrà effettuato nessun accantonamento nel fondo per nuovi oneri legislativi;
  • le spese di funzionamento devono essere limitate a quelle strettamente legate al soddisfacimento di obbligazioni in essere ed a quelle volte a garantire le normali attività amministrative, escludendo quelle finalizzate al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni, si presume una
    flessione delle stesse in misura non inferiore al 10%;
  • le spese per il personale devono essere limitate alle sole “presenze”, pertanto non dovranno essere previste nuove assunzioni – salvo motivate eccezioni - ma dovrà essere impostata una politica di riorganizzazione del personale, anche attraverso la riallocazione, la formazione, la riconversione e la riqualificazione dello stesso;
  • la spesa corrente in genere, ivi compresi i trasferimenti a qualsiasi titolo, deve subire un
    abbattimento progressivo annuo del 5 per cento;
  • non devono essere previsti ulteriori stanziamenti per quelle spese di investimento o in conto capitale che presentino consistenti residui; al riguardo si specifica che, per gli interventi che trovano attuazione mediante “fondi” gestiti dagli Istituti di Credito, si terrà altresì conto delle disponibilità sussistenti nei fondi medesimi in relazione all’andamento del fabbisogno rappresentato dagli stessi istituti e dalla reale capacità di spesa;
  • per quanto concerne i trasferimenti a favore degli enti strumentali – per i quali vigono, in quanto applicabili, le limitazioni di cui sopra - gli stessi sono fissati nella misura prevista per l’anno 2001, anche in previsione della loro riforma; in particolare, con riferimento al contenimento delle spese, si conferma quanto già disposto nell’esercizio precedente: le spese di rappresentanza non possono superare i 6 ml annui e le spese di personale devono essere limitate alle presenze, è fatto divieto di nuove assunzioni anche in turn over.
  • Particolare attenzione deve essere poi prestata al conto dei residui passivi ed in particolare ai residui di stanziamento per i quali deve essere rivista la legislazione vigente sì da limitare
    notevolmente la formazione degli stessi.
  • Le autorizzazioni contenute nel ddl finanziaria 2002 e le previsioni di bilancio 2002 e
    2002/2004 devono tener conto altresì della disposizione contenuta nel comma 20 lettera a) dell’articolo 1 della L.R. n. 6/2001 (legge finanziaria 2001) in materia di limiti alle previsioni di spesa, che prevede il mancato incremento degli stanziamenti per i quali risultino impegni inferiori all’80%.
  • Non può, infine, la nuova “politica di bilancio” non prendere in doverosa considerazione
    l’azione di rivisitazione del titolo 3° dello Statuto ed in particolare dell’articolo 8 relativo alle quote di spettanza della Regione dei tributi erariali, che costituiscono la principale fonte d’entrata, sì da pervenire all’acquisizione di maggiori risorse. L’incremento del regime d’entrata non potrà che essere rappresentato solo dopo l’emanazione dei relativi provvedimenti statali.

Per il completamento del raggiungimento dell’obbiettivo su esposto le risorse da ripartire tra i vari centri di responsabilità della spesa dovranno essere mediamente ridotte del 18% annuo.

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