Indice
4.
PROCEDURE DI ISTRUTTORIA E DI ATTUAZIONE DEI PIT
Procedure
per listruttoria e valutazione dei Progetti Integrati
Territoriali
1. Le principali fasi procedurali sono:
1.1. La Regione entro il 27 luglio 2001 pubblica il
bando per lassegnazione dei
finanziamenti per i progetti integrati territoriali.
1.2. Ciascuna Provincia raccoglie le proposte di PIT
provenienti dal proprio territorio e le trasmette alla Regione,
entro i termini fissati dal bando.
1.3. Il Gruppo Regionale di Coordinamento (GRC), di
cui al successivo 5.3, accerta la sussistenza delle condizioni
e dei requisiti di ammissibilità definitiva e predispone
lelenco dei PIT da ammettere alla fase successiva (FASE
1).
1.4. Alla fase di istruttoria e valutazione, condotta
dal GRC, partecipano le proposte di PIT che hanno superato
il filtro di ammissibilità della fase precedente (FASE
2).
1.5. La valutazione si conclude con la formulazione
di una graduatoria unica regionale che individua, in ordine
prioritario, i PIT da finanziare.
1.6. Il Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta Regionale su proposta dellAssessore della
Programmazione, approva la graduatoria definitiva, con lammissione
a finanziamento dei PIT fino a concorrenza delle risorse previste
nel bando.
1.7. A seguito del decreto di approvazione della graduatoria
definitiva e lammissione a finanziamento dei PIT, lAutorità
di gestione provvede, su segnalazione del GRC, alla modifica
del Complemento di Programmazione, introducendo le schede
relative ai PIT approvati e modificando le schede delle misure
interessate, in maniera tale da riservare a ciascun PIT le
risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione del programma
di interventi pubblici e privati previsti e ritenuti ammissibili.
1.8. La Regione comunica al soggetto proponente di ciascuno
dei PIT utilmente inseriti nella graduatoria definitiva lammissione
al finanziamento del PIT stesso.
2. Attuazione dei Progetti Integrati Territoriali
2.1. I Progetti Integrati Territoriali sono attuati
mediante la stipula di appositi accordi di programma
ai sensi dellart. 34 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto
2000 e successive modificazioni. La Regione, entro 15 giorni
dallapprovazione definitiva del PIT, convoca i responsabili
di Misura ed i soggetti interessati alla sua attuazione, per
definire laccordo di programma, la cui stipula deve
intervenire, a pena di decadenza dal finanziamento assegnato
al PIT, nel termine di 10 giorni dalla suddetta convocazione.
2.2. Gli elementi minimi costitutivi dellaccordo di
programma sono i seguenti:
2.2.1. gli specifici e primari obiettivi di sviluppo locale,
cui è finalizzato laccordo ed il suo raccordo
con le linee generali della programmazione regionale, ed in
particolare con gli assi prioritari del POR, le relative Misure
e sottomisure, e le
indicazioni del Complemento di Programmazione;
2.2.2. le attività e gli interventi da realizzare,
con i relativi tempi e modalità di
attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali,
e i relativi
impegni e obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori
per lattuazione, e la
contemplazione degli eventuali interventi di programmazione
negoziata attivati o
in attivazione e connessi al programma integrato;
2.2.3. i termini previsti, a pena di decadenza automatica
dal finanziamento, per la
realizzazione delle operazioni previste nel progetto integrato
e procedura per
lesercizio di poteri sostitutivi della Regione;
2.2.4. il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi
a ciascun intervento e
attività da realizzare, con indicazione del tipo e
dellentità degli eventuali
contributi e finanziamenti statali, regionali, locali, dellUnione
Europea e privati,
con le risorse degli eventuali interventi di programmazione
negoziata attivati o in
attivazione connessi al programma integrato; in particolare,
vengono precisate e
quantificate le risorse da imputare alle singole misure dei
vari assi, relative ai
regimi di aiuto previsti dalle leggi regionali di incentivazione;
2.2.5. la struttura responsabile dellattuazione delle
singole attività ed interventi in
ciascuna amministrazione pubblica competente;
2.2.6. le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie
per lattuazione
dellaccordo, individuando lamministrazione procedente;
2.2.7. i procedimenti di conciliazione o di definizione di
conflitti tra i soggetti
partecipanti allaccordo;
2.2.8. le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio
e la verifica dei
risultati;
2.2.9. per i casi in cui siano previsti apporti
economici di soggetti privati, le garanzie per il loro esatto,
integrale e puntuale adempimento;
2.2.10. lidentificazione del soggetto responsabile del
progetto integrato di cui al punto 3.10 del Q.C.S. e le relative
soluzioni organizzative adottate dai soggetti pubblici aderenti
al progetto integrato che consentano una efficiente gestione
unitaria delle operazioni nel rispetto del piano finanziario
indicato. Tali soluzioni
organizzative devono osservare le prescrizioni di cui al successivo
paragrafo 5,
in ordine al profilo del soggetto responsabile.
Il responsabile del progetto integrato deve in ogni caso presentare
al GRC, in
occasione dei rapporti di monitoraggio trimestrale, una relazione
periodica sullo
stato di attuazione del programma evidenziando i risultati
e le azioni di verifica e
monitoraggio svolte.
Per raggiungere buoni livelli di efficacia e consentire la
gestione unitaria a
livello locale, la proposta dei soggetti del partenariato
del PIT dovrà assicurare
che il soggetto responsabile sia dotato dei poteri e delle
competenze necessarie a
svolgere i compiti indicati. Ove possibile, i soggetti del
partenariato potranno ricorrere a tutti i modelli consentiti
dalla vigente legislazione per la individuazione di responsabilità
uniche, facendo ricorso anche allarticolo 30, comma
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
Testo unico delle leggi sullordinamento degli
enti locali*.
2.3. Laccordo di programma è sottoposto alla
ratifica dei consigli comunali degli enti locali interessati,
per conseguire le eventuali adozioni di variante urbanistica,
oltre che le compatibilità con la programmazione di
bilancio e dei lavori pubblici di ciascun ente.
2.4. Laccordo di programma, adottato con decreto del
Presidente della Regione, è
pubblicato sul BURAS e acquista efficacia di dichiarazione
di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche comprese
nei PIT ai sensi del comma 6,
dellart.34 del D Leg.18 Agosto 2000 n.267.
*D.Lgs.
18.8.2000, n.267 art.30: 1.Al fine di svolgere in modo
continuo funzioni e servizi determinati, gli
enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme
di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie. 3.
Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio
e per la realizzazione di unopera,
lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza,
possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare
tipo. 4.Le convenzioni di cui al presente
articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
allaccordo, ovvero la delega di funzioni di parte di
essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5.
RESPONSABILI E STRUTTURE OPERATIVE PER LATTUAZIONE DEI
PIT
5.1.
- SOGGETTO RESPONSABILE
Per ciascun PIT, nel relativo protocollo di intesa, tra le
rappresentanze istituzionali e il partenariato economico e
sociale viene designato un soggetto rappresentativo degli
interessi di tutti gli attori del PIT.
Tale soggetto costituisce il responsabile unico del PIT nei
confronti della Regione e di ogni interlocutore pubblico e
privato.
La
struttura organizzativa del soggetto responsabile, destinata
allattuazione del PIT, è composta da personale
tecnico delle Amministrazioni pubbliche interessate.
Il soggetto responsabile del PIT deve :
- rappresentare
in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori
componenti il partenariato di progetto;
- collaborare
al monitoraggio e alle eventuali iniziative di revisione,
impulso o
rimodulazione del PIT, trasmettendo le relazioni semestrali
al Gruppo regionale di
coordinamento dei PIT, delegando a ciò anche il coordinatore
del PIT.
5.2.
- COORDINATORE REGIONALE DEL PIT
Il coordinatore del PIT:
- viene
nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore della Programmazione, di concerto con
il Presidente della Provincia nel cui territorio ricade
il PIT.
- deve
possedere uno specifico curriculum nella conduzione e coordinamento
di progetti complessi di sviluppo del territorio.
- fornisce
al Gruppo regionale di coordinamento le informazioni relative
allo stato di attuazione, interloquisce con i responsabili
di procedimento delle amministrazioni pubbliche interessate
e con i soggetti privati. Al coordinatore sono attribuite
le competenze che la L.R. n.37/96 attribuisce al coordinatore
dei Programmi Integrati darea.
Ai
coordinatori del PIT spetta il compenso previsto per i coordinatori
di cui alla L.R. n. 17 del 05.09.00, art. 37.
5.3. - GRUPPO REGIONALE DI COORDINAMENTO (GRC)
La messa a punto dei capitolati tecnici, la gestione dei bandi,
la valutazione delle proposte di ed il coordinamento regionale
dei PIT, fanno capo ad una struttura appositamente costituita
ed identificata nel Gruppo regionale di coordinamento dei
PIT (GRC).
Il GRC rappresenta una struttura per la regia regionale del
sistema dei PIT ed è diretta dal Direttore del Centro
Regionale di Programmazione (CRP) o da persona da questi designata,
di comprovata esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro
e progetti complessi di sviluppo locale.
I componenti del GRC sono nominati dallAssessore della
Programmazione previa delibera della Giunta Regionale e sono
scelti tra il personale qualificato del Centro Regionale di
Programmazione e tra i dirigenti degli Assessorati regionali
titolari di regimi di aiuto.
Altri componenti del GRC sono: i responsabili dei Fondi FEOGA
e FSE, o loro delegati, un rappresentante delle strutture
di programmazione di ciascuna Provincia, un rappresentante
rispettivamente espresso dal partenariato economico e da quello
sociale (Parti datoriali e OO.SS. maggiormente rappresentative),
un componente del Nucleo di Valutazione Regionale, un componente
dellAutorità Ambientale regionale ed esperti
a convenzione.
Su iniziativa del Direttore del CRP, il GRC si riunisce periodicamente
con i responsabili di Misura ed i responsabili del coordinamento
di ciascun fondo strutturale, al fine di dare rapide soluzioni
a eventuali problemi attuativi e procedurali dei PIT.
Tutte le fasi istruttorie dei PIT sono svolte dal GRC.
Lapprovazione dei PIT da parte della Giunta Regionale
comporta la contestuale
approvazione programmatica di tutte le iniziative pubbliche
e private, ivi inserite, e la costituzione di riserva delle
risorse assegnate.
I PIT approvati possono prevedere proposte di investimenti
privati non ancora istruite a valere sulle norme di agevolazione
di settore: in tal caso lapprovazione del PIT avviene
con riserva limitatamente a dette proposte. La riserva, per
ciascuna proposta privata, sarà sciolta a seguito della
conclusione positiva delle istruttorie, secondo le procedure
previste dal corrispondente regime di aiuti.
Qualora una proposta privata non venisse considerata ammissibile
a seguito della procedura sopra indicata, i Comuni promotori
del PIT, su specifica richiesta del GRC, dovranno provvedere
alla raccolta di ulteriori manifestazioni di interesse per
la realizzazione di investimenti produttivi nellambito
del PIT utilizzando il modello allegato
al bando.
LAutorità di gestione del POR, anche su segnalazione
del GRC, si riserva, con le modalità previste dall
art 14 comma 3 della L241/90 come modificata dalla L.340/2000*
di sottopone ad una Conferenza di Servizi le singole iniziative
previste dai PIT, ai fini delle necessarie approvazioni tecnico-amministrative.
I regimi di aiuto e le agevolazioni destinate gli investitori
privati sono coordinati dal GRC ed attuati dai responsabili
di misura perseguendo un metodo che consente la messa a punto
di pacchetti integrati di agevolazioni.
Il monitoraggio e il coordinamento procedurale dei PIT è
curato dal GRC sulla base delliter procedurale e cronoprogramma
delle operazioni presentato nella proposta di PIT approvati
e sottoscritti dal soggetto responsabile del PIT
In caso di ingiustificati ritardi nellattuazione delle
operazioni previste nel PIT, lAutorità di Gestione
del POR, anche su segnalazione del GRC e dei coordinatori
dei singoli PIT interviene presso i responsabili di procedimento
delle amministrazioni pubbliche per verificare e trovare preliminarmente
soluzioni atte per rimuovere eventuali ostacoli in via breve
prima di dover ricorrere alle procedure per la convocazione
di una Conferenza di Servizi.
*Lart
14, comma 1 recita " Qualora sia opportuno effettuare
un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, lamministrazine
procedente indice di regola una conferenza
di servizi".
Lart 14 comma 3 della della L241/90 come modificata
dalla L.340/2000 recita : La Conferenza dei servizi
può essere convocata anche per lesame contestuale
di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.
In tal caso, la Conferenza è indetta dallAmministrazione
o, previa formale intesa, da una delle amministrazioni che
curano linteresse pubblico prevalente. Per i
lavori pubblici si continua ad applicare lart.7 della
Legge 11 Febbraio 1994 n.109 e successive
modificazioni.Lindizione della Conferenza può
essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione
coinvolta.
Il comma 7 dellart.7 della Legge 109/94 e successive
modifiche stabilisce che la Conferenza di servizi è
convocata dalla Amministrazione aggiudicatrice su proposta
del responsabile unico di procedimento.
6.
RISORSE FINANZIARIE DEI PIT
Il POR stabilisce che sono destinate almeno il 40% delle risorse
finanziarie ai Progetti
Integrati Territoriali.
In sede partenariale è stato concordato che tali risorse,
sono destinate, nella misura non inferiore al 60 per cento,
al finanziamento di programmi nei territori provinciali il
cui prodotto interno lordo pro capite (in parità potere
dacquisto) risulta, sulla base dei dati disponibili,
inferiore al 75 per cento della media del PIL europeo ed altri
ambiti territoriali nei quali, pur registrando un PIL pro
capite più elevato, si registrano ritardi nello sviluppo,
misurati dal tasso di disoccupazione e di spopolamento superiori
alla media regionale.
7.
CALENDARIO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI
1 |
Predisposizione
del documento (Bozza) Regole sui PIT nel
complemento di Programmazione |
30
giugno 2001
|
2 |
Approvazione
della Bozza da parte del Comitato di
Sorveglianza |
6
luglio 2001 |
3 |
Approvazione
del Bando Pubblico di selezione per
lassegnazione dei finanziamenti per i Progetti Integrati |
23
luglio 2001 |
4 |
Pubblicazione
sul BURAS del Bando di selezione per
lassegnazione dei finanziamenti per i Progetti Integrati
Territoriali. |
27
luglio 2001 |
5 |
Presentazione
alle Province delle domande di partecipazione |
20
settembre 2001 |
6 |
Espletamento
fase di ammissibilità, valutazione e formazione
dellelenco provvisorio dei PIT ammissibili |
22
settembre 2001 |
7 |
Individuazione
da parte dellAutorità di gestione del POR
e
comunicazione allAutorità di gestione del
QCS dei PIT
ammessi a concorrere per la riserva di performance |
30
settembre 2001 |
8 |
Espletamento
fase di selezione e formazione della graduatoria provvisoria |
10
novembre 2001 |
9 |
Approvazione
della graduatoria con provvedimento del
Presidente della Regione, previa delibera della Giunta
Regionale su proposta dellAssessore alla Programmazione,
per lammissione a finanziamento dei PIT fino a concorrenza
delle risorse disponibili |
25
novembre 2001 |
10 |
Stipula
degli Accordi di programma dei PIT |
10
dicembre 2001 |
|
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|
|