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Quadro Comunitario di Sostegno
Programma Operativo Regionale
Complemento di Programmazione
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria


 

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Indice

4. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA E DI ATTUAZIONE DEI PIT

Procedure per l’istruttoria e valutazione dei Progetti Integrati Territoriali

1. Le principali fasi procedurali sono:

 1.1. La Regione entro il 27 luglio 2001 pubblica il bando per l’assegnazione dei
finanziamenti per i progetti integrati territoriali.
 1.2. Ciascuna Provincia raccoglie le proposte di PIT provenienti dal proprio territorio e le trasmette alla Regione, entro i termini fissati dal bando.
 1.3. Il Gruppo Regionale di Coordinamento (GRC), di cui al successivo 5.3, accerta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità definitiva e predispone
l’elenco dei PIT da ammettere alla fase successiva (FASE 1).
 1.4. Alla fase di istruttoria e valutazione, condotta dal GRC, partecipano le proposte di PIT che hanno superato il filtro di ammissibilità della fase precedente (FASE 2).
 1.5. La valutazione si conclude con la formulazione di una graduatoria unica regionale che individua, in ordine prioritario, i PIT da finanziare.
 1.6. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore della Programmazione, approva la graduatoria definitiva, con l’ammissione a finanziamento dei PIT fino a concorrenza delle risorse previste nel bando.
 1.7. A seguito del decreto di approvazione della graduatoria definitiva e l’ammissione a finanziamento dei PIT, l’Autorità di gestione provvede, su segnalazione del GRC, alla modifica del Complemento di Programmazione, introducendo le schede relative ai PIT approvati e modificando le schede delle misure interessate, in maniera tale da riservare a ciascun PIT le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione del programma di interventi pubblici e privati previsti e ritenuti ammissibili.
 1.8. La Regione comunica al soggetto proponente di ciascuno dei PIT utilmente inseriti nella graduatoria definitiva l’ammissione al finanziamento del PIT stesso.

2. Attuazione dei Progetti Integrati Territoriali

 2.1. I Progetti Integrati Territoriali sono attuati mediante la stipula di appositi “accordi di programma” ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni. La Regione, entro 15 giorni dall’approvazione definitiva del PIT, convoca i responsabili di Misura ed i soggetti interessati alla sua attuazione, per definire l’accordo di programma, la cui stipula deve intervenire, a pena di decadenza dal finanziamento assegnato al PIT, nel termine di 10 giorni dalla suddetta convocazione.
 2.2. Gli elementi minimi costitutivi dell’accordo di programma sono i seguenti:
  2.2.1. gli specifici e primari obiettivi di sviluppo locale, cui è finalizzato l’accordo ed il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale, ed in
particolare con gli assi prioritari del POR, le relative Misure e sottomisure, e le
indicazioni del Complemento di Programmazione;
  2.2.2. le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di
attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali, e i relativi
impegni e obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l’attuazione, e la
contemplazione degli eventuali interventi di programmazione negoziata attivati o
in attivazione e connessi al programma integrato;
  2.2.3. i termini previsti, a pena di decadenza automatica dal finanziamento, per la
realizzazione delle operazioni previste nel progetto integrato e procedura per
l’esercizio di poteri sostitutivi della Regione;
  2.2.4. il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e
attività da realizzare, con indicazione del tipo e dell’entità degli eventuali
contributi e finanziamenti statali, regionali, locali, dell’Unione Europea e privati,
con le risorse degli eventuali interventi di programmazione negoziata attivati o in
attivazione connessi al programma integrato; in particolare, vengono precisate e
quantificate le risorse da imputare alle singole misure dei vari assi, relative ai
regimi di aiuto previsti dalle leggi regionali di incentivazione;
  2.2.5. la struttura responsabile dell’attuazione delle singole attività ed interventi in
ciascuna amministrazione pubblica competente;
  2.2.6. le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l’attuazione
dell’accordo, individuando l’amministrazione procedente;
  2.2.7. i procedimenti di conciliazione o di definizione di conflitti tra i soggetti
partecipanti all’accordo;
  2.2.8. le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei
risultati;
  2.2.9. per i casi in cui siano previsti apporti economici di soggetti privati, le garanzie per il loro esatto, integrale e puntuale adempimento;
  2.2.10. l’identificazione del soggetto responsabile del progetto integrato di cui al punto 3.10 del Q.C.S. e le relative soluzioni organizzative adottate dai soggetti pubblici aderenti al progetto integrato che consentano una efficiente gestione unitaria delle operazioni nel rispetto del piano finanziario indicato. Tali soluzioni
organizzative devono osservare le prescrizioni di cui al successivo paragrafo 5,
in ordine al profilo del soggetto responsabile.
Il responsabile del progetto integrato deve in ogni caso presentare al GRC, in
occasione dei rapporti di monitoraggio trimestrale, una relazione periodica sullo
stato di attuazione del programma evidenziando i risultati e le azioni di verifica e
monitoraggio svolte.
Per raggiungere buoni livelli di efficacia e consentire la gestione unitaria a
livello locale, la proposta dei soggetti del partenariato del PIT dovrà assicurare
che il soggetto responsabile sia dotato dei poteri e delle competenze necessarie a
svolgere i compiti indicati. Ove possibile, i soggetti del partenariato potranno ricorrere a tutti i modelli consentiti dalla vigente legislazione per la individuazione di responsabilità uniche, facendo ricorso anche all’articolo 30, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*.
 2.3. L’accordo di programma è sottoposto alla ratifica dei consigli comunali degli enti locali interessati, per conseguire le eventuali adozioni di variante urbanistica, oltre che le compatibilità con la programmazione di bilancio e dei lavori pubblici di ciascun ente.
 2.4. L’accordo di programma, adottato con decreto del Presidente della Regione, è
pubblicato sul BURAS e acquista efficacia di dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche comprese nei PIT ai sensi del comma 6,
dell’art.34 del D Leg.18 Agosto 2000 n.267.

*D.Lgs. 18.8.2000, n.267 art.30: “1.Al fine di svolgere in modo continuo funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3.
Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio e per la realizzazione di un’opera, lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare tipo. 4.Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni di parte di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

5. RESPONSABILI E STRUTTURE OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DEI PIT Inizio Pagina

5.1. - SOGGETTO RESPONSABILE

Per ciascun PIT, nel relativo protocollo di intesa, tra le rappresentanze istituzionali e il partenariato economico e sociale viene designato un soggetto rappresentativo degli interessi di tutti gli attori del PIT.
Tale soggetto costituisce il responsabile unico del PIT nei confronti della Regione e di ogni interlocutore pubblico e privato.

La struttura organizzativa del soggetto responsabile, destinata all’attuazione del PIT, è composta da personale tecnico delle Amministrazioni pubbliche interessate.
Il soggetto responsabile del PIT deve :

  • rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori componenti il partenariato di progetto;
  • collaborare al monitoraggio e alle eventuali iniziative di revisione, impulso o
    rimodulazione del PIT, trasmettendo le relazioni semestrali al Gruppo regionale di coordinamento dei PIT, delegando a ciò anche il coordinatore del PIT.

5.2. - COORDINATORE REGIONALE DEL PIT

Il coordinatore del PIT:

  • viene nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della Programmazione, di concerto con il Presidente della Provincia nel cui territorio ricade il PIT.
  • deve possedere uno specifico curriculum nella conduzione e coordinamento di progetti complessi di sviluppo del territorio.
  • fornisce al Gruppo regionale di coordinamento le informazioni relative allo stato di attuazione, interloquisce con i responsabili di procedimento delle amministrazioni pubbliche interessate e con i soggetti privati. Al coordinatore sono attribuite le competenze che la L.R. n.37/96 attribuisce al coordinatore dei Programmi Integrati d’area.

Ai coordinatori del PIT spetta il compenso previsto per i coordinatori di cui alla L.R. n. 17 del 05.09.00, art. 37.


5.3. - GRUPPO REGIONALE DI COORDINAMENTO (GRC)
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La messa a punto dei capitolati tecnici, la gestione dei bandi, la valutazione delle proposte di ed il coordinamento regionale dei PIT, fanno capo ad una struttura appositamente costituita ed identificata nel Gruppo regionale di coordinamento dei PIT (GRC).
Il GRC rappresenta una struttura per la regia regionale del sistema dei PIT ed è diretta dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione (CRP) o da persona da questi designata, di comprovata esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro e progetti complessi di sviluppo locale.
I componenti del GRC sono nominati dall’Assessore della Programmazione previa delibera della Giunta Regionale e sono scelti tra il personale qualificato del Centro Regionale di Programmazione e tra i dirigenti degli Assessorati regionali titolari di regimi di aiuto.
Altri componenti del GRC sono: i responsabili dei Fondi FEOGA e FSE, o loro delegati, un rappresentante delle strutture di programmazione di ciascuna Provincia, un rappresentante rispettivamente espresso dal partenariato economico e da quello sociale (Parti datoriali e OO.SS. maggiormente rappresentative), un componente del Nucleo di Valutazione Regionale, un componente dell’Autorità Ambientale regionale ed esperti a convenzione.
Su iniziativa del Direttore del CRP, il GRC si riunisce periodicamente con i responsabili di Misura ed i responsabili del coordinamento di ciascun fondo strutturale, al fine di dare rapide soluzioni a eventuali problemi attuativi e procedurali dei PIT.
Tutte le fasi istruttorie dei PIT sono svolte dal GRC.
L’approvazione dei PIT da parte della Giunta Regionale comporta la contestuale
approvazione programmatica di tutte le iniziative pubbliche e private, ivi inserite, e la costituzione di riserva delle risorse assegnate.
I PIT approvati possono prevedere proposte di investimenti privati non ancora istruite a valere sulle norme di agevolazione di settore: in tal caso l’approvazione del PIT avviene con riserva limitatamente a dette proposte. La riserva, per ciascuna proposta privata, sarà sciolta a seguito della conclusione positiva delle istruttorie, secondo le procedure previste dal corrispondente regime di aiuti.
Qualora una proposta privata non venisse considerata ammissibile a seguito della procedura sopra indicata, i Comuni promotori del PIT, su specifica richiesta del GRC, dovranno provvedere alla raccolta di ulteriori manifestazioni di interesse per la realizzazione di investimenti produttivi nell’ambito del PIT utilizzando il modello allegato al bando.
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L’Autorità di gestione del POR, anche su segnalazione del GRC, si riserva, con le modalità previste dall’ art 14 comma 3 della L241/90 come modificata dalla L.340/2000* di sottopone ad una Conferenza di Servizi le singole iniziative previste dai PIT, ai fini delle necessarie approvazioni tecnico-amministrative.
I regimi di aiuto e le agevolazioni destinate gli investitori privati sono coordinati dal GRC ed attuati dai responsabili di misura perseguendo un metodo che consente la messa a punto di pacchetti integrati di agevolazioni.
Il monitoraggio e il coordinamento procedurale dei PIT è curato dal GRC sulla base dell’iter procedurale e cronoprogramma delle operazioni presentato nella proposta di PIT approvati e sottoscritti dal soggetto responsabile del PIT
In caso di ingiustificati ritardi nell’attuazione delle operazioni previste nel PIT, l’Autorità di Gestione del POR, anche su segnalazione del GRC e dei coordinatori dei singoli PIT interviene presso i responsabili di procedimento delle amministrazioni pubbliche per verificare e trovare preliminarmente soluzioni atte per rimuovere eventuali ostacoli in via breve prima di dover ricorrere alle procedure per la convocazione di una Conferenza di Servizi.

*L’art 14, comma 1 recita " Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazine procedente indice di regola una conferenza di servizi".
L’art 14 comma 3 della della L241/90 come modificata dalla L.340/2000 recita : “La Conferenza dei servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la Conferenza è indetta dall’Amministrazione o, previa formale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l’art.7 della Legge 11 Febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni.L’indizione della Conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.”
Il comma 7 dell’art.7 della Legge 109/94 e successive modifiche stabilisce che la Conferenza di servizi è convocata dalla Amministrazione aggiudicatrice su proposta del responsabile unico di procedimento.

6. RISORSE FINANZIARIE DEI PIT Inizio Pagina


Il POR stabilisce che sono destinate almeno il 40% delle risorse finanziarie ai Progetti
Integrati Territoriali.
In sede partenariale è stato concordato che tali risorse, sono destinate, nella misura non inferiore al 60 per cento, al finanziamento di programmi nei territori provinciali il cui prodotto interno lordo pro capite (in parità potere d’acquisto) risulta, sulla base dei dati disponibili, inferiore al 75 per cento della media del PIL europeo ed altri ambiti territoriali nei quali, pur registrando un PIL pro capite più elevato, si registrano ritardi nello sviluppo, misurati dal tasso di disoccupazione e di spopolamento superiori alla media regionale.

7. CALENDARIO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI


1 Predisposizione del documento (Bozza) “Regole sui PIT nel
complemento di Programmazione”
30 giugno 2001

2 Approvazione della Bozza da parte del Comitato di
Sorveglianza
6 luglio 2001
3 Approvazione del Bando Pubblico di selezione per
l’assegnazione dei finanziamenti per i Progetti Integrati
23 luglio 2001
4 Pubblicazione sul BURAS del Bando di selezione per
l’assegnazione dei finanziamenti per i Progetti Integrati
Territoriali.
27 luglio 2001
5 Presentazione alle Province delle domande di partecipazione 20 settembre 2001
6 Espletamento fase di ammissibilità, valutazione e formazione dell’elenco provvisorio dei PIT ammissibili 22 settembre 2001
7 Individuazione da parte dell’Autorità di gestione del POR e
comunicazione all’Autorità di gestione del QCS dei PIT
ammessi a concorrere per la riserva di performance
30 settembre 2001
8 Espletamento fase di selezione e formazione della graduatoria provvisoria 10 novembre 2001
9 Approvazione della graduatoria con provvedimento del
Presidente della Regione, previa delibera della Giunta
Regionale su proposta dell’Assessore alla Programmazione,
per l’ammissione a finanziamento dei PIT fino a concorrenza delle risorse disponibili
25 novembre 2001
10 Stipula degli Accordi di programma dei PIT 10 dicembre 2001



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