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Quadro Comunitario di Sostegno
Complemento di Programmazione
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria
Progetti Integrati Territoriali


 

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Indice

6. – disposizioni e condizioni di attuazione del p.o.r.

6.1. – modalità di gestione

Le modalità di attuazione si riferiscono a e rispettano le disposizioni del QCS obiettivo 1, cui si fa riferimento per quanto non sia specificato nel presente testo. Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell'art. 53.2 del Regolamento 1260/99.

6.1.1 - L’autorità di gestione

L’Autorità di gestione del POR Sardegna è responsabile dell’efficacia e della regolare gestione e attuazione, ed in particolare delle attività indicate all’art. 34 del Regolamento n.1260/1999.

L’Autorità di Gestione designata per il Programma Operativo Regionale della Sardegna è:

+     Regione Autonoma Sardegna

Centro Regionale di Programmazione 
Via Mameli, 88 09123 Cagliari  
Responsabile: Direttore pro-tempore
Posta elettronica: crp@regione.sardegna.it

6.1.2. - Attività di coordinamento

6.1.2.1 - Coordinamento a livello regionale e di programma operativo

L’Autorità di gestione del POR Sardegna è responsabile del coordinamento generale del programma e dell’insieme dei  Fondi Strutturali. Le amministrazioni capofila responsabili del coordinamento per ciascun fondo strutturale sono individuate dalle seguenti strutture regionali:

+     Attività del FESR: Centro Regionale di Programmazione
Responsabile: Direttore pro –tempore 
Via Mameli, 88 09123 Cagliari  
Posta elettronica: crp@regione.sardegna.it

+     Attività del FSE: Assessorato al Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza
Responsabile: Direttore generale pro–tempore 
Via XXVIII febbraio, 5 – 09131 Cagliari  
Posta elettronica: lavoro@regione.sardegna.it

+     Attività del FEOGA: Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 
Responsabile: Direttore generale pro–tempore 
Via Pessagno, 4 – 09126 Cagliari  
Posta elettronica: agricoltura@regione.sardegna.it

+     Attività dello SFOP: Assessorato della Difesa dell’Ambiente      
Responsabile: Direttore generale pro-tempore 
Via Biasi, 7/9 – 09131 Cagliari  
Posta elettronica: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

Ai fini dell'attività di coordinamento, l’Autorità di gestione, d'intesa  con gli uffici regionali capofila per fondo, organizza riunioni periodiche e individua le metodologie comuni ed identifica le soluzioni agli eventuali problemi manifestatesi. Se necessario, e ogni qualvolta è ritenuto opportuno, i problemi specifici vengono posti all’attenzione del Comitato di Sorveglianza, alle cui decisioni le Amministrazioni dovranno conformarsi.

A tal fine l’Autorità di gestione assicura:

§         la creazione di un sistema operativo dotato di sufficiente disponibilità di personale qualificato, la cui attività si concentra sugli interventi relativi ai fondi strutturali;

§         la creazione di una rete di collegamento tra i servizi dell’Amministrazione coinvolti nell’attuazione degli interventi dei Fondi strutturali;

§         la creazione di adeguati sistemi di controllo delle attività;

Nel Complemento di programmazione verranno precisate: la composizione, i compiti, le responsabilità e le modalità operative ai vari livelli dell’Amministrazione, e in particolare degli uffici responsabili delle misure.

6.1.2.2. - Coordinamento tra livello centrale e regionale

Al fine di:

§         evitare la sovrapposizione di interventi;

§         garantire la coerenza degli interventi nello stesso settore;

§         garantire la correlazione degli interventi al territorio,

§         il coordinamento tra i programmi nazionali ed il POR verrà assicurato con:

§         la partecipazione al Comitato di Sorveglianza del POR delle Amministrazioni nazionali di settore;

§         la partecipazione dell’Autorità di gestione regionale con un proprio rappresentante al Comitato di Sorveglianza del QCS ed ai Comitati di Sorveglianza dei PON;

§         l’elaborazione periodica di un documento che illustra gli interventi effettuati o programmati nei settori di competenza da inviare alle Amministrazioni nazionali di settore.

6.2. - Coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali Inizio Pagina

6.2.1. - Orientamenti generali

Per il conseguimento degli obiettivi generali del QCS e del POR la Giunta regionale ha attivato, presso la Presidenza della Giunta, il “Tavolo regionale per i Fondi Strutturali 2000-2006”. Al Tavolo hanno partecipato ampie rappresentanze degli Enti locali, delle Parti Economiche e Sociali e del Terzo settore.

Alle Province, in particolare, è stato demandato il compito di promuovere, nel loro ambito di competenza territoriale, l’attività di concertazione con i soggetti di livello locale, per acquisire una connotazione più precisa dei fabbisogni espressi a livello territoriale e per rappresentare in modo adeguato le soluzioni da adottare.

I periodici incontri hanno consentito di:

§         realizzare un confronto preventivo sulle linee strategiche del Programma Operativo Regionale, che sono state enucleate nel Rapporto Interinale Regionale;

§         organizzare, a livello regionale, e, per il tramite delle Province, in sede locale, l’attività di informazione per i potenziali beneficiari finali delle azioni che verranno attivate dal Programma Operativo;

§         acquisire i contributi delle parti economiche e sociali e delle Organizzazioni Non Governative (ONG);

§         impostare le modalità di valutazione partecipata degli interventi in grado anche di agevolare la fase attuativa del Programma.

Il Tavolo regionale proseguirà l’attività  per tutta la fase di attuazione del  POR trovando ulteriore impulso operativo nella implementazione dei programmi. In particolare:

§         l’Autorità di gestione svilupperà una periodica informazione alle autonomie locali ed alle parti economiche e sociali, onde ricevere osservazioni e proposte da utilizzare per l’efficace attuazione del POR. Al riguardo può svolgere un ruolo importante il Piano di Comunicazione in fase di realizzazione a carico della Misura 5.1 del POP 1994/99;

§         nella fase di predisposizione del Complemento di programmazione, il tavolo regionale proseguirà la propria attività in forma settoriale e/o trasversale per contribuire a definire i criteri, le modalità e le procedure più idonei per dare tempestiva ed efficace attuazione alle singole misure programmate. La partecipazione e la concertazione delle procedure, anche con le Amministrazioni centrali trasversali e di settore, costituiscono momenti determinanti per dare concretezza e certezza attuativa alle misure, attraverso il contributo delle rappresentanze delle categorie degli operatori che saranno coinvolti nella realizzazione degli interventi;

§         nella fase di attuazione, l’attività di concertazione sarà sviluppata a due livelli: il primo, nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, nel quale figureranno rappresentanze delle parti economiche e sociali; il secondo attraverso il Tavolo regionale già sperimentato nella fase del processo di programmazione. Anche la valutazione intermedia offrirà un ambito di attuazione del partenariato.

L’autorità di gestione regionale presenterà in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza, le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partners socio-economici ed istituzionali, con particolare riferimento al ruolo esercitato dalle diverse parti nelle fasi di sorveglianza e valutazione degli interventi.


6.2.2. - Autorità Ambientale Inizio Pagina

L’Autorità ambientale, che ha sede presso:

+  Assessorato della Difesa dell’Ambiente      
Direzione generale 
Responsabile: Direttore generale pro-tempore 
Via Biasi, 7/9 – 09131 Cagliari  
E-mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

L’Autorità Ambientale regionale svolge il ruolo di  operare ai fini dell’integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi e segnatamente in tutti gli interventi previsti dal P.O.R., in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità delle azioni con la politica e la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente.

Il responsabile dell'Autorità Ambientale regionale è il Direttore generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, coadiuvato da un gruppo  di lavoro composto da quattro funzionari dell’Assessorato. Al fine di assicurare un’efficace assolvimento dei compiti dell’Autorità ambientale regionale, in sede di Complemento di programmazione, si provvederà al rafforzamento della struttura tecnica ed amministrativa che sarà affiancata da una task force, i cui compiti saranno definiti nello stesso Complemento. Il coordinamento dell’Autorità ambientale nei confronti dei responsabili dell’attuazione delle misure e degli interventi sarà indirizzata a:

§         Cooperare sistematicamente con l’Autorità di gestione del POR e i responsabili degli assi prioritari e delle misure, in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dai Complementi programmazione), attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente;

§         Assicurare la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-ambientale, archeologico e paesaggistico;

§         Coordinarsi con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici della Regione per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti alla valutazione degli aspetti ambientali;

§         Predisporre, in collaborazione con gli organismi competenti, adeguati sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo  stato dell’ambiente, pertinenti alle azioni finanziate dai Fondi;

§         Collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione del POR, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un’analisi del ruolo svolto dall’ Autorità ambientale e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

Il pieno coinvolgimento operativo dell’Autorità ambientale sarà garantito con la partecipazione alle attività di programmazione e attuazione degli interventi. Al più tardi al momento dell’istituzione del Comitato di Sorveglianza del POR, verranno precisate le disposizioni prese per la partecipazione dell’Autorità  alle predette attività.

L’Autorità di gestione della Sardegna e l’Autorità ambientale partecipano alla “Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi Strutturali”.

6.3. - Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari Inizio Pagina

Con riferimento all’art.34 del Regolamento (CE) n.1260/99 ed alle procedure indicate all’art.32, l’Amministrazione regionale si impegna ad organizzare i flussi finanziari al fine di un efficace trasferimento delle risorse ai beneficiari finali.

In particolare gli elementi che si prenderanno in considerazione sono:

§         Il miglioramento del sistema contabile a livello di autorità di gestione del Programma Operativo con particolare riguardo alle relazioni fra l’amministrazione regionale e gli organismi responsabili dell’attuazione di interventi a carico di singole misure;

§         Il miglioramento e la semplificazione delle procedure di trasferimento delle risorse finanziarie a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse stesse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali;

§         La creazione di strumenti più efficienti per la raccolta dei dati inclusi nelle dichiarazioni di spesa e la definizione di procedure di controllo incrociato che assicurino la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario contenuto nei rapporti annuali di cui all’art.37 del Regolamento (CE) 1260/99 e le dichiarazioni di spesa stesse, prima della loro presentazione alla Commissione Europea;

§         Lo sforzo di rendere le procedure di bilancio compatibili con quelle relative ai Fondi Strutturali, e in particolare la definizione di una struttura più flessibile del bilancio stesso e prevedendo allegati analitici al bilancio regionale contenti indicazioni sull’effettivo utilizzo di ciascuna fonte di finanziamento.

6.3.1. - L’Autorità di pagamento Inizio Pagina

In conformità agli artt.9 e 32 del Regolamento 1260/99, l’Autorità di pagamento è responsabile dell'elaborazione, certificazione e presentazione delle richieste di pagamento e titolata a ricevere i pagamenti dalla Commissione. Le Autorità di pagamento provvedono affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima dai responsabili di misura - senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati - gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi cui hanno diritto.

L’Autorità di pagamento:

+     Per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) 
Regione Sardegna 
Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 
Direzione generale del Bilancio 
Responsabile: Direttore generale pro-tempore 
Via Mameli, 88 09123 Cagliari  
Posta elettronica: bilancio.prog@regione.sardegna.it   

+     Per il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG)
Regione Sardegna 
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale 
Responsabile: Direttore generale pro-tempore 
Via Pessagno, 4 – 09126 Cagliari  
Posta elettronica: agricoltura@regione.sardegna.it       

+     Per il Fondo Sociale Europe (FSE)    
Regione Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Responsabile: Direttore generale pro-tempore 
Via XXVIII febbraio, 5 – 09131 Cagliari  
Posta elettronica: lavoro@regione.sardegna.it

+     Per lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) 
Regione Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente      
Responsabile: Direttore generale pro-tempore 
Posta elettronica: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

Al Centro Regionale di Programmazione, autorità di gestione del POR (anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l’assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell’esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico) dovrà, puntualmente, essere trasmessa una copia completa delle attestazioni di spesa da parte delle Autorità di pagamento per i rispettivi dei fondi.

6.3.2. - Sistema di gestione delle risorse e di esecuzione finanziaria degli interventi Inizio Pagina

La Regione provvede alla gestione delle risorse finanziarie sulla base della legislazione amministrativa e contabile regionale.

Il sistema di contabilità delle risorse comunitarie avverrà attraverso il bilancio regionale di previsione.

Riguardo ai circuiti finanziari le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale verranno versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n.183/87, sull’apposito conto corrente infruttifero intestato alla Regione Sardegna presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

 L'autorità di pagamento del POR, nel rispetto delle procedure di contabilità, preleverà  le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale dal proprio conto corrente presso la Tesoreria Centrale dello Stato e i relativi importi saranno iscritti, con legge regionale, nel bilancio 2000/2002 sia in Lire che in Euro; per gli anni successivi si provvederà all’iscrizione con le relative Leggi finanziarie. Per la parte relativa alle entrate del bilancio regionale, verrà istituito un capitolo di entrata cumulativo per i contributi comunitari e per le assegnazioni statali. Per la parte relativa alle spese i relativi capitoli di bilancio faranno riferimento, per competenza, alla singola misura o – nel caso di possibilità di accorpamento di misure omogenee – per più misure.

La codificazione dei capitoli potrà rendere possibile la rappresentazione della contabilità specifica del Programma Operativo nell’ambito della contabilità generale della Regione.

A decorrere dall’esercizio per l’anno 2001, in applicazione della L.R. 23 del 9 Giugno 1999, il bilancio regionale, sia per quanto riguarda le entrate che le spese, sarà articolato in “Unità Previsionali di Base (UPB)”, al fine di accorpare i capitoli in aree omogenee di attività e di razionalizzare la gestione finanziaria, collegando la ripartizione finanziaria ai centri di responsabilità amministrativa e di procedimento, nonché all’introduzione di una contabilità analitica per centri di costo finalizzata al controllo di gestione.

Ogni unità previsionale di base farà capo ad un unico “centro di responsabilità”. Sarà possibile accorpare all’interno dell’unità previsionale di base le misure gestite dallo stesso centro di responsabilità.

Le modifiche e le variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatte alcune eccezioni, potranno essere apportate con Decreto dell’Assessore competente per materia che lo comunicherà all’Assessore della Programmazione e Bilancio.

Il sistema contabile regionale, fondato su documenti giustificativi aventi forza probante soggetti a verifica, è in grado di garantire:

§         La partecipazione dei Fondi Strutturali nei limiti fissati;

§         I pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi giustificati;

§         La conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;

§         La destinazione delle azioni coerente con le indicazioni del Programma;

§         La registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

6.3.3. – Modalità di attivazione dei flussi comunitari Inizio Pagina

Come previsto dall’art.32 del regolamento 1260/99, la Commissione provvede al versamento di un acconto nei confronti dell’Autorità di pagamento, contestualmente alla decisione che approva il Programma. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al singolo intervento e, in funzione della disponibilità del bilancio, può essere frazionata su non più di due esercizi di bilancio.

Le Autorità di pagamento regionali presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, contestualmente al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, ed alle rispettive Amministrazioni capofila nazionali dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo, all’autorità di gestione del QCS. Le autorità di pagamento elaborano un’unica domanda di pagamento per la quota comunitaria e per la quota nazionale.

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria..

I servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all’esecuzione dei relativi pagamenti, e si impegnano a provvedere al pagamento nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i termini previsti dall’art. 32 par.1 del regolamento CE 1260/99. Ove la Commissione ritenesse di non rispettare i termini ne da notizia motivata all’Autorità di gestione, all’Amministrazione capofila per fondo ed all’Autorità di pagamento entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di pagamento.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite al Programma Operativo sono improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

Al fine di consentire ai beneficiari di disporre delle necessarie disponibilità finanziarie, l’Amministrazione regionale potrà disporre l’erogazione di anticipazioni nei limiti delle disposizioni normative. Le erogazioni successive avverranno con pagamenti intermedi, a fronte di pagamenti eseguiti dai beneficiari finali comprovati da documenti contabili aventi forza probante.

6.3.4. - Prevenzione del crimine e controllo di legalità sugli investimenti Inizio Pagina

Gli investimenti previsti nel POR Sardegna 2000-2006 sono importanti e sono finalizzati alla realizzazione di numerose iniziative con rilevante ricaduta finanziaria ed occupazionale su di un territorio dove risulta presente, anche in misura rilevante, il radicamento della criminalità organizzata. Un radicamento criminale, questo, che nel tempo ha manifestato anche capacità di controllare e gestire attività economiche, spesso di consistente dimensione, attraverso società di comodo e reti complesse di attori sociali.

La Regione Sardegna considera pertanto la prevenzione del crimine come priorità politica inderogabile e si impegna ad assumere tutte le iniziative necessarie per impedire il rischio di situazioni di illegalità e infiltrazioni di tipo criminoso nel ciclo di attuazione del POR.

A tale scopo, la Regione si concerterà con i Ministeri dell’Interno e di Grazia e Giustizia, in particolare con gli organismi preposti per la gestione del programma operativo “Sicurezza per lo sviluppo”, al fine di assicurare una piena trasparenza nella gestione dei flussi finanziari e un costante monitoraggio delle procedure d'appalto, nonché delle opere da realizzarsi nel contesto del POR, con il preciso obiettivo di garantire un controllo di legalità sugli investimenti. In questo contesto la Regione elaborerà un piano d’azione specifico, contenente una serie di misure procedurali e amministrative volte a tutelare l’integrità e la legalità nelle differenti fasi di realizzazione del POR. Tale azione, che coinvolgerà altri soggetti istituzionalmente competenti operanti anche a livello locale, stimolerà la rappresentazione e l’assunzione di responsabilità da parte degli interessi collettivi delle comunità locali.

In particolare, al fine di minimizzare il rischio di un'effettiva realizzazione delle infiltrazioni criminali, la Regione promuoverà adeguate iniziative di natura amministrativa finalizzate al controllo ex ante ed alla verifica in itinere dell'attuazione del POR che, per essere credibili, saranno concepite come strumenti efficaci di deterrenza preventiva dei comportamenti illeciti.

Inoltre, al fine di intensificare l’azione di monitoraggio del territorio, la Regione promuoverà l’adozione di protocolli di legalità, con le Prefetture e gli Enti locali in sintonia con quanto già previsto in sede di realizzazione dei contratti d’area e dei patti territoriali.

Il rafforzamento della Pubblica Amministrazione locale e regionale é una condizione essenziale per il raggiungimento delle finalità previste dal piano d’azione.

La Regione farà ricorso, in sede di realizzazione del POR, alle possibilità di intervento offerte dall’Accordo di Programma Quadro su Sicurezza e legalità organizzata che si intende stipulare nel quadro di un’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Giunta regionale. Per queste attività la Regione si avvarrà anche della collaborazione dell'Esperto Trasversale in Sicurezza e Legalità, previsto nella Struttura Operativa di Gestione del POR.

Infine, con il preciso obiettivo di garantire un efficace coordinamento delle attività ed una valutazione complessiva delle situazioni di rischio, sarà assicurata la partecipazione incrociata, come peraltro già previsto dal QCS, di rappresentanti PON e POR ai rispettivi Comitati di Sorveglianza, con specifica relazione del rappresentante del Ministero dell’Interno sull’intensità del rischio di interessi criminali nel ciclo di investimenti.

6.4. - Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo Inizio Pagina

6.4.1. - Attività e procedure di gestione

6.4.1.1. -  Gestione

L’Autorità di gestione regionale cura l’attuazione del PO nel rispetto delle direttive, dei termini e delle modalità stabilite dal Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21.06.1999, e della vigente normativa statale e regionale.

Nel Complemento di programmazione saranno individuati gli Assessorati regionali competenti per materia a cui viene demandata l’attuazione delle singole misure, che provvederanno, inoltre, al monitoraggio degli interventi secondo le modalità e i tempi concordati con la Commissione Europea, l’Amministrazione centrale e l’Autorità di gestione. Sempre nel Complemento di Programmazione, la Regione individuerà puntualmente le procedure di attuazione delle singole misure, nel rispetto del principio di pari opportunità tra soggetti potenzialmente destinatari degli interventi e di trasparenza attraverso procedure di evidenza pubblica ed idonea pubblicità.

Nella gestione del Programma, in applicazione delle leggi regionali di settore o delle disposizioni che saranno descritte nel Complemento di programma, potrà essere previsto che l’attuazione di una parte dell’intervento (Assi e/o singole misure e/o interventi) sia affidata ad altre amministrazioni (Province, Comunità Montane, Comuni) in grado di assicurarne - per motivi di competenza tecnico-amministrativa, di efficacia, e di efficienza – una migliore attuazione nel rispetto delle normativa in vigore sugli appalti pubblici.

Fermo restando la responsabilità complessiva dell’Autorità di gestione del POR, il soggetto attuatore di una parte del Programma, risponde, nei confronti della Regione stessa e del Comitato di Sorveglianza, dell’efficacia e della regolare esecuzione della parte di Programma affidatagli, secondo gli obiettivi ed i tempi programmati. Inoltre, ha l’obbligo di trasmettere i dati e le informazioni relative, secondo i tempi e le modalità stabilite dal Sistema di monitoraggio regionale.

A seguito dell’approvazione della L.r.n.31/98 la Regione ha proceduto a ridisegnare l’organizzazione amministrativa e a disciplinare le funzioni dirigenziali, attribuendo ai dirigenti dell’amministrazione la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

In base a tale normativa con decreto dell’Assessore compente in materia di personale, su proposta dell’Assessore compente del ramo dell’amministrazione, verranno individuati i dirigenti responsabili di misura, in conformità alle rispettive competenze, ai quali compete l’adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e l’esercizio dei poteri di spesa.

Ad essi spetta, inoltre, il compito di individuare i responsabili di procedimento delle singole azioni, o gruppi di azioni omogenee, ai sensi della L.n.241/90 e L.r.n.40/90.

Gli atti amministrativi conseguenti all’attuazione sono sottoposti alla verifica programmatica da parte dell’Assessorato della programmazione ed alla verifica contabile da parte della Ragioneria regionale.

Nel Complemento di programmazione sarà specificato, per ogni singola misura, il sentiero previsionale di impegni e di spesa, nonché il relativo responsabile.

Nella fase di selezione degli interventi la Regione si avvarrà dell'assistenza del Nucleo di Valutazione, istituito con Delibera della Giunta Regionale n. 6/11 dell'8.2.2000 quale unità tecnica di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della L.144/99. In particolare, le proposte di importo superiore ai 10 Meuro saranno sottoposte alla valutazione da parte del Nucleo di Valutazione. Tale unità, che dovrà essere funzionalmente distinta dall'autorità di gestione del POR, sarà operativa entro il 31.12.2000.

6.4.2. - Trasparenza e comunicazione Inizio Pagina

L’accessibilità alle informazioni e alle opportunità legate agli interventi dei Fondi Strutturali è essenziale per l’efficacia delle azioni cofinanziate. A tale proposito le azioni in materia di informazione e pubblicità saranno realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

§         Artt.34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/1999;

§         Regolamento  (CE) 1159/2000 della  del Consiglio concernente le azioni di informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali ad opera degli Stati membri.

Il responsabile per la comunicazione sarà nominato nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del POR e  provvederà, informandone il Comitato di Sorveglianza, a mettere in atto le misure necessarie per migliorare i collegamenti con il territorio (in particolare le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate) e ad informare l’opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione Europea e i risultati conseguiti grazie all’intervento dei Fondi strutturali comunitari.

L’ Autorità di gestione è responsabile:

§         dell’identificazione di un responsabile per la comunicazione da nominarsi nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza;

§         della tempestiva organizzazione di campagne di informazione adeguate e correttamente mirate;

§         dell’accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;

§         della periodicità dell’informazione (quale, ad esempio, la pubblicazione di bollettini informativi trimestrali sull’attuazione degli interventi dei Fondi Strutturali);

§         dell’organizzazione di riunioni periodiche con le “parti” e la stampa (ad esempio, i regolamenti interni dei Comitati di Sorveglianza dei programmi operativi possono prevedere l’organizzazione di conferenze stampa e conferenze aperte al pubblico in occasione delle loro riunioni).

In sede di elaborazione del Complemento di programmazione sarà indicato il piano di organizzazione delle attività di informazione e di pubblicità, nonché le modalità di istituzione dell’unità di assistenza tecnica, così come previsto dal Regolamento (CE) N. 1159/2000.

In relazione all’esigenza di rafforzare il ruolo di sostegno/assistenza agli operatori svolto dall’Amministrazioni regionale, per potenziare la capacità di elaborazione di progetti a livello locale, l’Autorità di gestione del programma operativo provvederà:

§         all’istituzione di efficienti punti di informazione locali e all’eliminazione di duplicazioni nelle responsabilità;

§         ad una più ampia diffusione dell’uso dell’informatica (come la creazione di specifiche pagine web e di indirizzi di posta elettronica);

6.4.3. - Sorveglianza Inizio Pagina

6.4.3.1. - Comitato di Sorveglianza

Il programma operativo è seguito dal Comitato di Sorveglianza, istituito al più tardi entro tre mesi dalla data della decisione di approvazione del Programma, e presieduto dall'Assessore alla Programmazione, o da un altro da lui delegato.

Il Comitato di Sorveglianza è composto da:

§         l’Autorità di gestione del Programma Operativo;

§         i Direttori regionali responsabili del coordinamento di ciascun Fondo Strutturale;

§         le amministrazioni titolari di linee di intervento all'interno del POR

§         un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, quale Amministrazione nazionale capofila nonché responsabile del coordinamento delle politiche dei Fondi strutturali;

§         un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole, quale amministrazione capofila per il FEAOG;

§         un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole, quale amministrazione capofila per lo SFOP

§         un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

§         un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea;

§         un responsabile del Ministero dell’Ambiente

§         un rappresentante per ciascuna Amministrazione centrale titolare di programmi operativi;

§         un rappresentante dell’Autorità ambientale regionale;

§         un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;

§         una rappresentanza della Commissione Europea, diretta dal rappresentante della DG capofila, per l'intervento interessato;

§         un rappresentante della BEI, se del caso;

§         i rappresentanti delle pertinenti parti istituzionali, economiche, sociali e ONG.

I criteri fondamentali sui quali basare la scelta della rappresentanza dei partner economico e sociale e delle ONG saranno quelli del bilanciamento paritetico degli interessi tra imprese e lavoro dipendente, della prevalenza della rappresentatività degli interessi e degli utenti al centro degli interventi programmati e della competenza, tenuto conto dell’esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile.

I componenti dell’ Amministrazione regionale e i rappresentanti delle parti economiche e sociali saranno designati dalle rispettive strutture entro un mese dall’ istituzione del Comitato.

I rappresentanti delle ONG ambientali saranno designate secondo modalità coerenti con quanto previsto dal QCS, che saranno specificate nel Complemento di Programmazione.

La composizione del Comitati di Sorveglianza potrà essere modificata su proposta del Comitato stesso.

Con apposito regolamento interno verranno fissate le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni del Comitato di Sorveglianza. Tale regolamento verrà adottato dal Comitato di Sorveglianza nella prima riunione.

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l’anno.

Per l’espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione, sottoposta alle decisioni del Comitato, e di tutti i compiti derivanti dall’attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con le “parti”, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, si avvarrà della Segreteria Tecnica, che sarà dotata di un numero di addetti congruo all’entità dei compiti da assolvere.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del Programma è istituita presso:

+     Centro Regionale di Programmazione 
Via Mameli, 88 09123 Cagliari  
Responsabile: Il funzionario incaricato 
Posta elettronica: crp@regione.sardegna.it

Il Comitato di Sorveglianza disporrà di una propria pagina web e di un indirizzo di posta elettronica dedicato e si avvarrà anche degli strumenti di comunicazione del progetto “Forum dei Comitati di Sorveglianza del QCS 2000-2006 dell’obiettivo 1”.

Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell’art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, quelli indicati nel QCS e nel regolamento interno.

Nell’ambito delle proprie attività, il Comitato di Sorveglianza, attraverso l’analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l’opportunità di adottare le necessarie azioni per assicurare un efficace, efficiente e completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune rimodulazioni e riprogrammazioni del Complemento di programmazione. Le procedure necessarie saranno definite nel regolamento interno del Comitato di Sorveglianza. Le spese di funzionamento di tale Segreteria, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell'assistenza tecnica, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 30 del Reg. 1260/99, in materia di ammissibilità delle spese.

6.4.3.2. - Modifica del POR

Il Programma Operativo Regionale può essere modificato nel rispetto di quanto indicato all’art.14 del Regolamento (CE) n.1260/99

6.4.4. - Sistema di monitoraggio Inizio Pagina

L’attività di sorveglianza sarà periodicamente supportata da un sistema di monitoraggio il più possibile versatile, tempestivo, affidabile e capace di controllare la qualità dei dati a livello di singolo progetto o di aggregati omogenei di progetti. Il sistema di monitoraggio supporterà, inoltre, la valutazione intermedia al fine di apportare i necessari adeguamenti in corso di attuazione.

L’esperienza maturata nella fase di programmazione 1994/1999, costituirà, con gli opportuni adeguamenti, il sistema di monitoraggio per la programmazione 2000/2006, rispondendo ai seguenti obiettivi sostanziali:

§         verificare i progressi nella fase di realizzazione del programma, in termini di avanzamento procedurale, finanziario e fisico, ai fini della valutazione di efficacia ed efficienza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché della verifica del principio di addizionalità e trasparenza nella gestione delle risorse;

§         fornire elementi informativi per migliorare il livello di attuazione e ottimizzare la gestione del programma, anche attraverso l’individuazione delle “buone prassi”, vale a dire le modalità organizzative, le procedure di attuazione, le forme di intervento od i singoli progetti da segnalare quali esperienze positive e soddisfacenti da estendere e rafforzare;

§         creare un supporto per le fasi di certificazione e rendicontazione, attraverso la fornitura di dati affidabili;

§         fornire informazioni significative per la valutazione degli effetti economici, ambientali e di pari opportunità collegati all’attuazione del programma;

§         realizzare un’attività sistematica e periodica di reporting, da fornire al sistema di sorveglianza, nonché attività relazionali continue con le strutture regionali di gestione e con il valutatore indipendente;

§         rappresentare lo strumento di comunicazione (front-end) con il livello centrale (Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. – S.I.R.G.S.-I.G.R.U.E.), anche ai fini dell’alimentazione del sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE.

Il modello del processo di monitoraggio sarà costituito da un’alimentazione del sistema che riguarderà in successione le seguenti fasi:

a.       la rilevazione degli aspetti procedurali, fisici e finanziari è sviluppata a livello di singolo intervento o progetto; ciò per le misure sia concernenti interventi di natura infrastrutturale, sia relative a regimi di aiuti (investimenti e servizi), sia infine relative ad iniziative formative e di assistenza e accompagnamento;

b.      la omogeneità e la uniformità della rilevazione degli aspetti ritenuti fondamentali (procedurali, fisici, finanziari) sono garantite dalla predisposizione di una scheda di monitoraggio nella quale prevedere le variabili/indicatori da rilevare (opportunamente adattate alla tipologia di interventi cofinanziati nel POR);

c.       la rilevazione dei dati di base attraverso la suddetta scheda sarà effettuata presso gli utilizzatori delle risorse, che assumono l’impegno della trasmissione dei dati secondo la scansione temporale programmata (pena la mancata erogazione delle risorse) al responsabile di misura (per via cartacea, per via informatica o attraverso disco informatico);

d.      l’aggregazione dei dati elementari di progetto è garantita dal responsabile di misura nell’ambito di ciascuno dei fondi strutturali;

e.       l’aggregazione dei dati di misura a livello di sottoasse (o settore) e asse di programmazione e per Fondo è garantita dal Direttore generale responsabile di ciascun fondo strutturale;

f.        la centralizzazione dei dati a livello di POR è garantita, previa trasmissione dei dati per fondo e per asse, dal Dipartimento Bilancio e Finanze, Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico responsabile del monitoraggio unico. Tale Dipartimento provvederà alla trasmissione dei dati attraverso via informatica all’unità di monitoraggio centrale del Ministero del Tesoro e del Bilancio;

g.       la realizzazione, a cura del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione, di un sistema di validazione e controllo di qualità delle procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati al fine di verificare la coerenza, la sicurezza e l’affidabilità mediante controlli periodici su campioni significativi di informazioni;

h.       la messa a disposizione dei dati di monitoraggio del POR all’interno della pagina web del Comitato di Sorveglianza.

L'Autorità di Gestione del POR garantisce, fin dal momento dell'approvazione del programma stesso, l'attivazione e il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio e si impegna ad adottare le azioni necessarie ad assicurarne la piena e completa operatività a partire dal 31.12.2000 per tutto il periodo di programmazione 2000-2006.

Dal punto di vista dei supporti disponibili, l’Amministrazione regionale, attraverso le risorse dell’ Assistenza tecnica della precedente fase di programmazione 1994/99, può già disporre di un Sistema informatico per il monitoraggio, costituito da un’architettura modulare client-server e connessione di tipo Internet tra i diversi uffici dell’Amministrazione, che può essere estesa alle nuove esigenze richieste dalla presente fase di programmazione, e di reti locali presso gli Uffici regionali, nonché di servizi annessi, quali connessioni con la rete geografica regionale, posta elettronica interna ed esterna, accesso e utilizzazione di banche dati documentali e dati statistici, procedure gestionali specifiche.

L’applicazione è strettamente integrata alla procedure di spesa del bilancio ordinario al fine del controllo reciproco tra spesa e monitoraggio finanziario.

Tale architettura consente l’afflusso in tempo reale dei dati finanziari, procedurali e fisici man mano che si determinano. Attraverso l’attività di Assistenza tecnica verrà curata l’estensione alle esigenze derivanti dalla programmazione 2000/2006, con particolare riferimento agli adeguamenti hardware e software, all’organizzazione e alla formazione del personale interessato.

Raccolta e flusso di dati

Entro un mese dall’approvazione del Complemento di programmazione presso l’Autorità di gestione sarà operativa una postazione principale di monitoraggio, gestita da un responsabile e supportata da un’adeguata unità tecnica, composta da almeno 4 persone, col compito di raccolta delle informazioni provenienti dalle altre postazioni di monitoraggio, dell’assunzione degli ulteriori indicatori ed analisi specifiche utili alla sorveglianza e alla valutazione, che avrà il compito di interfacciarsi con il Comitato di Sorveglianza, l’Amministrazione statale, la Commissione Europea, con i Nuclei di valutazione e verifica di cui alla L.144 del 17 maggio 1999, ed il Valutatore indipendente.

L’Ufficio competente responsabile del monitoraggio del POR è:

+     Centro regionale di Programmazione 
Responsabile: Funzionario incaricato 
Via Mameli 88, 09123 Cagliari  
E-mail: crp@regione.sardegna.it

Contestualmente presso ogni Assessorato regionale interessato dagli interventi previsti nel Programma, sarà operativa una postazione di monitoraggio, adeguatamente dotata di strumentazione informatica, gestita da un responsabile, per la quale potrà essere attivata, in relazione al carico di lavoro, un’unità tecnica, composta da un numero appropriato di personale regionale, per il rilevamento del complesso degli indicatori utili alla sorveglianza.

Sarà cura dei responsabili di procedimento delle singole azioni/interventi, o gruppi omogenei, l’assunzione delle informazioni sull’avanzamento dei singoli progetti, o gruppi omogenei di progetti, in merito agli indicatori di procedurali, finanziari e di realizzazione fisica da rilevare a livello di singolo responsabile di progetto/direttore di lavori.

La rilevazione dei dati di base sarà effettuata, in maniera il più possibile informatizzata, con l’ausilio di schede di rilevazione opportunamente predisposte secondo le variabili/indicatori da rilevare, per le quali i destinatari ultimi assumono l’impegno alla trasmissione delle informazioni secondo la tempistica programmata, pena la mancata erogazione delle risorse, al responsabile della postazione di monitoraggio o al responsabile del procedimento, secondo le modalità che verranno concordate (per via cartacea o su supporto informatico).

La raccolta dei dati sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo strutturale.

Monitoraggio finanziario

I dati finanziari saranno rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati faranno riferimento alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all’art. 30 del Reg. 1260/99. I dati verranno confrontati a livello di misura, asse prioritario. Programma operativo al piano finanziario vigente per il P.O..

Monitoraggio fisico

I dati fisici verranno rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni definiti a livello di QCS. Il monitoraggio verrà effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto individuati nel POR e nel Complemento di Programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto saranno stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale sarà attivato definendo schede di valutazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura.        
La rilevazione potrà avvenire anche a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività del progetto (variabile di settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità, codifica e trasferimento elettronico dei dati

I dati finanziari, fisici e procedurali verranno aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità nazionale responsabile del sistema centrale di monitoraggio.

I dati di monitoraggio finanziario del Programma, aggregati per asse prioritario, misura e distinti per anno e per fondo, verranno comunicati, a cura dell’Autorità di gestione, all’Autorità di gestione del QCS, su supporto informatico secondo le specifiche tecniche e periodicità definite a livello centrale. In accordo con la Commissione Europea ad ogni progetto ed ogni misura saranno associati un codice di “categoria di intervento”. I dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale saranno inseriti nelle Relazioni Annuali di Attuazione del Programma.

Accesso all’informazione

I dati di monitoraggio saranno disponibili presso il sito web del Comitato di sorveglianza. Il Comitato di Sorveglianza stabilirà contenuti e modalità di altre forme di divulgazione.

6.4.5. – Valutazione Inizio Pagina

Impostazione dell’attività di valutazione del POR

L’Autorità di gestione del Programma attiverà un sistema di valutazione omogeneo con quello del QCS   e si avvarrà dell' Unità tecnica di supporto alla realizzazione e attivazione del sistema di valutazione del Programma, inserito nella rete nazionale dei Nuclei di valutazione previsti dalla stessa L.144/99.

La valutazione intermedia

L’Autorità di gestione del Programma è responsabile dell’organizzazione della valutazione intermedia del programma ai sensi dell’art. 42 del Regolamento CE N.1260/99, in collaborazione con l’Autorità di gestione del QCS e la Commissione europea, e si avvarrà di un valutatore indipendente. La valutazione intermedia verrà svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise sulla base del sistema di indicatori assunti per l’attività di sorveglianza e valutazione del Programma Operativo.

Lo schema generale di riferimento per la valutazione intermedia è sostanzialmente rappresentato da quattro principali profili di analisi per asse e per misura:

§         strategia complessiva e pertinenza con gli obiettivi perseguiti dagli interventi;

§         efficacia degli interventi;

§         efficienza degli interventi;

§         fattibilità e implementazione degli interventi.

Ulteriori profili di analisi saranno rivolti a valutare complessivamente il Programma rispetto a:

§         l’impatto (macro/micro) del Programma;

§         l’esternalità e gli effetti indiretti generati dal Programma;

§         la compatibilità/coerenza del Programma con le politiche nazionali e con le politiche comunitarie, con particolare riferimento ai profili trasversali (politiche attive del lavoro, pari opportunità, ambiente, sviluppo rurale, mercato interno e internazionalizzazione economica e culturale).

§         Il contributo del POR al raggiungimento degli obiettivi del QCS.

La procedura di selezione del valutatore indipendente del Programma sarà completata a cura dell’Autorità di gestione, con la stipula del contratto, entro il 31.12.2001, secondo modelli standardizzati di bandi di gara condivisi e metodologie comuni di valutazione, compresi i set di indicatori di riferimento, predisposti dall’Autorità di gestione del QCS.

Valutazione ex-post

La valutazione ex-post ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con l’ Autorità di gestione del Programma, conformemente all’articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.4.6. - Controllo Inizio Pagina

La responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 spetta alle Amministrazioni titolari degli interventi medesimi, sulla base della normativa nazionale vigente.

L’Autorità di gestione è responsabile, ai sensi dell’art.34 del Reg. (CE) n. 1260/99, della regolarità delle operazioni finanziate e dell’attuazione di misure di controllo interno compatibili con una sana gestione finanziaria ed in armonia con gli indirizzi del Ministero del Tesoro, Bilancio e p.e., Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGRUE.

Le attività di controllo vengono espletate sia in concomitanza con la gestione (in quanto parte di essa) che in momenti successivi, ai fini della verifica dell’efficacia e affidabilità dei sistemi di gestione e controlli utilizzati.

Riguardo l’attività di gestione e di controllo, nel Complemento di programmazione saranno definiti, misura per misura, gli uffici responsabili della gestione e quelli del controllo contabile e finanziario, in maniera da garantire la separazione dei due ambiti di attività con autonomia funzionale.

La verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione e controllo sarà affidata ad un apposito ufficio, indipendente sia dall’autorità di gestione che di pagamento che sarà precisato nel Complemento di Programmazione e istituito entro il 31.12.2000. Tale ufficio attesta la fondatezza della certificazione finale conclusiva dell'intervento ai sensi dell'art 38.1 f) del regolamento 1260/99. Esso effettuerà dei controlli sistematici, nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5 % della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

§         controlli di progetti di vario tipo e dimensione;

§         controlli sulla base del rischio individuato;

§         controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;

§         controllo dell’applicazione pratica e dell’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;

§         controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;

§         controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche delle schede approvate.

In base alle indicazioni formulate dal Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -IGRUE- sarà predisposta un’adeguata pista di controllo, entro il 31.12.2000, in grado di:

§         Rendere agevole l’individuazione delle carenze e rischi nell’esecuzione di azioni e/o progetti.

§         Verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi certificati con le singole registrazioni di spesa e la documentazione giustificativa ai vari livelli (identificazione dei documenti giustificativi, data e metodo di pagamento e disponibilità della documentazione di supporto delle registrazioni contabili ai vari livelli di gestione, informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per ciascun progetto cofinanziati, compresa la data della registrazione contabile e l’importo di ogni voce di spesa).

§         Verificare con  criteri selettivi, e sulla base dei rischi, le richieste di pagamento e le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli.

§         Rendere disponibili, ai vari livelli di gestione, i piani tecnici e finanziari delle azioni e dei documenti di procedura.

§         Consentire l’individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese e descrivere le relazioni tra le autorità.

§         Prevedere un rendiconto dettagliato delle spese (con un’accurata ripartizione dell’importo, debitamente giustificata, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziati dai Fondi strutturali) al livello inferiore, da utilizzare come documentazione di sostegno per le registrazioni contabili a livello superiore.

I responsabili dei procedimenti cureranno la predisposizione, a livello di singolo progetto, della pista di controllo.

Esiti dei controlli

A controllo ultimato verrà predisposta una relazione esplicativa del lavoro che rimane agli atti dell’ufficio che effettuerà il controllo. L’Autorità di gestione viene adeguatamente informata sugli esiti del controllo.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi o reati di qualunque genere i responsabili del controllo invieranno le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

6.4.7. - Specificità di attuazione dei progetti integrati Inizio Pagina

Nel Complemento di programmazione verranno evidenziate il complesso di azioni intersettoriali, convergenti verso un comune obiettivo di sviluppo territoriale, che identificano i progetti integrati. Per essi verranno evidenziati:

§         Identificazione dei contesti territoriali o tematici destinatari prioritariamente degli interventi dei progetti integrati;

§         Individuazione degli obiettivi dei progetti integrati;

§         Indicazione della strategia di intervento;

§         Procedure di progettazione, approvazione e finanziamento dei progetti integrati e ammontare delle risorse complessive loro destinate;

§         Modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei beneficiari finali;

§         Identificazione delle misure che, all’interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati;

§         Identificazione del soggetto responsabile dei progetti integrati;

§         Indicazione dei criteri utilizzati per l’individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati;

§         Modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all’interno della Regione e con i soggetti locali;

§         Eventuali procedure per l’attivazione di poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile;

§         Eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comitato di Sorveglianza;

§         Integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti col D.leg. n.112/98 e la L.n.142/90;

§         Eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale (patti territoriale, ecc.)

La Regione provvederà a nominare con apposito atto formale il proprio soggetto interno responsabile del coordinamento di tutte le attività tra i vari responsabili di Misura del POR interessati al progetto integrato al fine di garantire unicità di azione e intervento per le competenze che restano in capo all’Amministrazione tra cui anche la valutazione ex-ante e in itinere del progetto integrato.

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare, di sviluppo rurale e della pesca di competenza del FEOGA e dello SFOP saranno attuati conformemente alle misure del POR dalla autorità regionale designata. I progetti saranno istruiti dalla stessa autorità regionale nel rispetto delle stesse regole definite dalla misure del POR. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle singole misure potrà essere attuato.

6.5. - Rispetto della normativa comunitaria Inizio Pagina

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento nell’ambito del presente Programma saranno conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

Le Autorità di gestione è responsabile del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e comunica al Comitato di Sorveglianza, almeno una volta all’anno, la situazione in termini di rispetto della normativa, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

§         le regole della concorrenza;

§         le gare di appalto;

§         la tutela dell’ambiente;

§         le pari opportunità;

§         le politiche del lavoro;

§         le piccole e medie imprese.

Le regole della concorrenza

Il cofinanziamento comunitario di regimi di aiuto alle imprese è subordinato all’approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato;

Tuttavia gli aiuti che si configurano come aiuti “de minimis” non sono soggetti all’obbligo di notifica e non richiedono pertanto un’approvazione preventiva.

Per quanto riguarda il settore agricolo e lo sviluppo rurale, gli art. 51 e 52 del Reg.(CE) n.1257/99 sono d’applicazione.

Le gare di appalto

Le azioni finanziate dai Fondi strutturali saranno attuate nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

Le domande di contributo per i Grandi progetti indicano l’elenco completo degli appalti già espletati, nonché i verbali relativi. Informazioni aggiornate sono trasmesse alla Commissione nel rapporto annuale di cui all’art.37 del Reg. (CE) n. 1260/99.

Tutela dell’ambiente

Le azioni finanziate dai Fondi strutturali saranno coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell’ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d’azione dell’Unione europea a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall’Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Nella realizzazione degli interventi sarà data priorità all’attuazione delle direttive ambientali al fine del conseguimento degli obiettivi in essa stabiliti e colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

In materia di VIA, nelle more dell’approvazione del Disegno di legge riguardante l’applicazione delle disposizioni comunitarie e di quelle nazionali, in corso di definizione, si applicherà l’art.31 della L.R. n.1/99 “Norme transitorie in materia di V.I.A.”. Verrà comunque garantito il rispetto della direttiva 97/11/CE.

Per quanto concerne le direttive 92/43/CEE “habitat” e 74/409/CEE “uccelli selvatici”, l'Autorità ambientale di concerto con l'Autorità di gestione, si farà carico di informare tutte le autorità responsabili degli interventi e delle misure quanto alla localizzazione sul territorio regionale dei Siti di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale istituite o in corso di istituzione, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive (segnatamente gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE).

Nel rapporto annuale di esecuzione di cui all’art. 37 del Reg. (CE) n.1260/99 sarà dettagliato lo stato di implementazione delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi strutturali.

Le pari opportunità

Particolare attenzione sarà posta all’attuazione del principio delle pari opportunità, sia sotto il profilo della equiparazione delle possibilità di accesso e permanenza sul mercato del lavoro, sia sul versante dell’inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati.

Per la promozione del principio sarà utilizzato tutto il potenziale delle misure a disposizione.

Particolare attenzione sarà prestata ai seguenti punti:

§         incrementare la presenza femminile all’interno della forza lavoro, anche con azioni positive specifiche per innalzare i tassi di occupazione;

§         garantire alle donne l’accesso al lavoro attraverso progetti di sviluppo locale e una programmazione negoziata;

§         assicurare un’adeguata presenza delle donne nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione;

§         migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e anche per conciliare vita familiare e professionale;

§         migliorare la situazione lavorativa delle donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche.

Nel rapporto annuale di esecuzione di cui all’art. 37 del Reg. (CE) n.1260/99 saranno dettagliati gli obiettivi raggiunti in relazione alle azioni dei Fondi strutturali.

Le politiche del lavoro

La valutazione dell’impatto occupazionale costituirà base di riferimento per il Complemento di programmazione e dei criteri di selezione delle azioni. Particolare attenzione sarà data alla verifica del rispetto delle indicazioni comunitarie in tema di occupazione e alla valutazione degli effetti di natura occupazionale delle singole azioni.

Le piccole e medie imprese

Nella realizzazione della valutazione di conformità delle azioni oggetto dei Fondi Strutturali alle politiche comunitarie si considererà con particolare attenzione la partecipazione delle piccole e medie imprese al programma.

6.6. - Riserva di efficienza e di efficacia

Il programma concorre all'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale coerentemente con quanto indicato nel QCS e sulla base della proposta dettagliata - elaborata per la riserva comunitaria, in stretta concertazione con la Commissione Europea - relativa a criteri, procedure e modalità tecniche, che l'autorità di gestione del QCS presenterà nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del QSC stesso.

L'autorità di gestione del programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale.

 
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