Indice
Le
modalità di attuazione si riferiscono a e rispettano le
disposizioni del QCS obiettivo 1, cui si fa riferimento per
quanto non sia specificato nel presente testo. Il contenuto
del presente capitolo potrà essere modificato da
disposizioni adottate in applicazione dell'art. 53.2 del
Regolamento 1260/99.
L’Autorità di gestione del POR
Sardegna è responsabile dell’efficacia e della regolare
gestione e attuazione, ed in particolare delle attività
indicate all’art. 34 del Regolamento n.1260/1999.
L’Autorità di Gestione
designata per il Programma Operativo Regionale della
Sardegna è:
+
Regione Autonoma Sardegna
Centro
Regionale di Programmazione
Via Mameli, 88 09123 Cagliari
Responsabile: Direttore pro-tempore
Posta elettronica: crp@regione.sardegna.it
6.1.2.1 - Coordinamento
a livello regionale e di programma operativo
L’Autorità di gestione del POR
Sardegna è responsabile del coordinamento generale del
programma e dell’insieme dei
Fondi Strutturali. Le amministrazioni capofila
responsabili del coordinamento per ciascun fondo strutturale
sono individuate dalle seguenti strutture regionali:
+
Attività del
FESR: Centro Regionale di Programmazione
Responsabile: Direttore pro –tempore
Via Mameli, 88 09123 Cagliari
Posta elettronica: crp@regione.sardegna.it
+
Attività del
FSE: Assessorato al Lavoro, Formazione professionale,
Cooperazione e Sicurezza
Responsabile: Direttore generale pro–tempore
Via XXVIII febbraio, 5 – 09131 Cagliari
Posta elettronica: lavoro@regione.sardegna.it
+
Attività del
FEOGA: Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale
Responsabile: Direttore generale pro–tempore
Via Pessagno, 4 – 09126 Cagliari
Posta elettronica: agricoltura@regione.sardegna.it
+
Attività dello
SFOP: Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Via Biasi, 7/9 – 09131 Cagliari
Posta elettronica: difesa.ambiente@regione.sardegna.it
Ai fini dell'attività di
coordinamento, l’Autorità di gestione, d'intesa
con gli uffici regionali capofila per fondo,
organizza riunioni periodiche e individua le metodologie
comuni ed identifica le soluzioni agli eventuali problemi
manifestatesi. Se necessario, e ogni qualvolta è ritenuto
opportuno, i problemi specifici vengono posti
all’attenzione del Comitato di Sorveglianza, alle cui
decisioni le Amministrazioni dovranno conformarsi.
A tal fine l’Autorità di
gestione assicura:
§
la creazione di un sistema operativo dotato di
sufficiente disponibilità di personale qualificato, la cui
attività si concentra sugli interventi relativi ai fondi
strutturali;
§
la creazione di una rete di collegamento tra i
servizi dell’Amministrazione coinvolti nell’attuazione
degli interventi dei Fondi strutturali;
§
la creazione di adeguati sistemi di controllo
delle attività;
Nel Complemento di programmazione
verranno precisate: la composizione, i compiti, le
responsabilità e le modalità operative ai vari livelli
dell’Amministrazione, e in particolare degli uffici
responsabili delle misure.
6.1.2.2. - Coordinamento
tra livello centrale e regionale
Al fine di:
§
evitare la sovrapposizione di interventi;
§
garantire la coerenza degli interventi nello
stesso settore;
§
garantire la correlazione degli interventi al
territorio,
§
il coordinamento tra i programmi nazionali ed
il POR verrà assicurato con:
§
la partecipazione al Comitato di Sorveglianza
del POR delle Amministrazioni nazionali di settore;
§
la partecipazione dell’Autorità di gestione
regionale con un proprio rappresentante al Comitato di
Sorveglianza del QCS ed ai Comitati di Sorveglianza dei PON;
§
l’elaborazione periodica di un documento che
illustra gli interventi effettuati o programmati nei settori
di competenza da inviare alle Amministrazioni nazionali di
settore.
Per il conseguimento degli
obiettivi generali del QCS e del POR la Giunta regionale ha
attivato, presso la Presidenza della Giunta, il “Tavolo
regionale per i Fondi Strutturali 2000-2006”. Al Tavolo
hanno partecipato ampie rappresentanze degli Enti locali,
delle Parti Economiche e Sociali e del Terzo settore.
Alle Province, in
particolare, è stato demandato il compito di promuovere,
nel loro ambito di competenza territoriale, l’attività di
concertazione con i soggetti di livello locale, per
acquisire una connotazione più precisa dei fabbisogni
espressi a livello territoriale e per rappresentare in modo
adeguato le soluzioni da adottare.
I periodici incontri hanno
consentito di:
§
realizzare un confronto preventivo sulle linee
strategiche del Programma Operativo Regionale, che sono
state enucleate nel Rapporto Interinale Regionale;
§
organizzare, a livello regionale, e, per il
tramite delle Province, in sede locale, l’attività di
informazione per i potenziali beneficiari finali delle
azioni che verranno attivate dal Programma Operativo;
§
acquisire i contributi delle parti economiche
e sociali e delle Organizzazioni Non Governative (ONG);
§
impostare le modalità di valutazione
partecipata degli interventi in grado anche di agevolare la
fase attuativa del Programma.
Il Tavolo regionale proseguirà
l’attività per
tutta la fase di attuazione del
POR trovando ulteriore impulso operativo nella
implementazione dei programmi. In particolare:
§
l’Autorità di gestione svilupperà una
periodica informazione alle autonomie locali ed alle parti
economiche e sociali, onde ricevere osservazioni e proposte
da utilizzare per l’efficace attuazione del POR. Al
riguardo può svolgere un ruolo importante il Piano di
Comunicazione in fase di realizzazione a carico della Misura
5.1 del POP 1994/99;
§
nella fase di predisposizione del Complemento
di programmazione, il tavolo regionale proseguirà la
propria attività in forma settoriale e/o trasversale per
contribuire a definire i criteri, le modalità e le
procedure più idonei per dare tempestiva ed efficace
attuazione alle singole misure programmate. La
partecipazione e la concertazione delle procedure, anche con
le Amministrazioni centrali trasversali e di settore,
costituiscono momenti determinanti per dare concretezza e
certezza attuativa alle misure, attraverso il contributo
delle rappresentanze delle categorie degli operatori che
saranno coinvolti nella realizzazione degli interventi;
§
nella fase di attuazione, l’attività di
concertazione sarà sviluppata a due livelli: il primo,
nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, nel quale
figureranno rappresentanze delle parti economiche e sociali;
il secondo attraverso il Tavolo regionale già sperimentato
nella fase del processo di programmazione. Anche la
valutazione intermedia offrirà un ambito di attuazione del
partenariato.
L’autorità di gestione
regionale presenterà in occasione della prima riunione del
Comitato di Sorveglianza, le modalità di dettaglio per il
coinvolgimento dei partners socio-economici ed
istituzionali, con particolare riferimento al ruolo
esercitato dalle diverse parti nelle fasi di sorveglianza e
valutazione degli interventi.
L’Autorità
ambientale, che ha sede presso:
+
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale
Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Via Biasi, 7/9 – 09131 Cagliari
E-mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it
L’Autorità Ambientale regionale
svolge il ruolo di operare
ai fini dell’integrazione della componente ambientale in
tutti i settori di azione dei Fondi e segnatamente in tutti
gli interventi previsti dal P.O.R., in una prospettiva di
sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità
delle azioni con la politica e la legislazione comunitaria,
nazionale e regionale in materia di ambiente.
Il responsabile
dell'Autorità Ambientale regionale è il Direttore generale
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, coadiuvato
da un gruppo di
lavoro composto da quattro funzionari dell’Assessorato. Al
fine di assicurare un’efficace assolvimento dei compiti
dell’Autorità ambientale regionale, in sede di
Complemento di programmazione, si provvederà al
rafforzamento della struttura tecnica ed amministrativa che
sarà affiancata da una task force, i cui compiti saranno
definiti nello stesso Complemento. Il coordinamento
dell’Autorità ambientale nei confronti dei responsabili
dell’attuazione delle misure e degli interventi sarà
indirizzata a:
§
Cooperare sistematicamente con l’Autorità
di gestione del POR e i responsabili degli assi prioritari e
delle misure, in tutte le fasi di predisposizione (a
cominciare dai Complementi programmazione), attuazione,
sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai
fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori
di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire
la corretta applicazione delle normative comunitarie,
nazionali e regionali in materia di ambiente;
§
Assicurare la valutazione degli aspetti di
tutela del patrimonio storico-ambientale, archeologico e
paesaggistico;
§
Coordinarsi con il Nucleo di Valutazione e
Verifica degli investimenti pubblici della Regione per la
definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti
alla valutazione degli aspetti ambientali;
§
Predisporre, in collaborazione con gli
organismi competenti, adeguati sintesi, aggiornate
periodicamente, dei dati di base sullo
stato dell’ambiente, pertinenti alle azioni
finanziate dai Fondi;
§
Collaborare alla redazione del rapporto
annuale di esecuzione del POR, curandone in particolare gli
aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali
e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la
compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in
materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione
conterrà un’analisi del ruolo svolto dall’ Autorità
ambientale e della sua efficacia ai fini della sostenibilità
ambientale degli interventi.
Il pieno coinvolgimento operativo
dell’Autorità ambientale sarà garantito con la
partecipazione alle attività di programmazione e attuazione
degli interventi. Al più tardi al momento
dell’istituzione del Comitato di Sorveglianza del POR,
verranno precisate le disposizioni prese per la
partecipazione dell’Autorità
alle predette attività.
L’Autorità di gestione
della Sardegna e l’Autorità ambientale partecipano alla
“Rete nazionale delle autorità ambientali e della
programmazione dei Fondi Strutturali”.
Con riferimento all’art.34 del
Regolamento (CE) n.1260/99 ed alle procedure indicate
all’art.32, l’Amministrazione regionale si impegna ad
organizzare i flussi finanziari al fine di un efficace
trasferimento delle risorse ai beneficiari finali.
In particolare gli elementi che si
prenderanno in considerazione sono:
§
Il miglioramento del sistema contabile a
livello di autorità di gestione del Programma Operativo con
particolare riguardo alle relazioni fra l’amministrazione
regionale e gli organismi responsabili dell’attuazione di
interventi a carico di singole misure;
§
Il miglioramento e la semplificazione delle
procedure di trasferimento delle risorse finanziarie a tutti
i livelli, al fine di rendere le risorse stesse più
rapidamente disponibili per i beneficiari finali;
§
La creazione di strumenti più efficienti per
la raccolta dei dati inclusi nelle dichiarazioni di spesa e
la definizione di procedure di controllo incrociato che
assicurino la coerenza tra le informazioni di carattere
finanziario contenuto nei rapporti annuali di cui
all’art.37 del Regolamento (CE) 1260/99 e le dichiarazioni
di spesa stesse, prima della loro presentazione alla
Commissione Europea;
§
Lo sforzo di rendere le procedure di bilancio
compatibili con quelle relative ai Fondi Strutturali, e in
particolare la definizione di una struttura più flessibile
del bilancio stesso e prevedendo allegati analitici al
bilancio regionale contenti indicazioni sull’effettivo
utilizzo di ciascuna fonte di finanziamento.
In conformità agli artt.9 e 32
del Regolamento 1260/99, l’Autorità di pagamento è
responsabile dell'elaborazione, certificazione e
presentazione delle richieste di pagamento e titolata a
ricevere i pagamenti dalla Commissione. Le Autorità di
pagamento provvedono affinché i beneficiari finali ricevano
quanto prima dai responsabili di misura - senza decurtazioni
e senza ritardi ingiustificati - gli importi corrispondenti
alla partecipazione dei Fondi cui hanno diritto.
L’Autorità di pagamento:
+
Per il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FERS)
Regione Sardegna
Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio
Direzione generale del Bilancio
Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Via Mameli, 88 09123 Cagliari
Posta elettronica: bilancio.prog@regione.sardegna.it
+
Per il Fondo
Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG)
Regione Sardegna
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Via Pessagno, 4 – 09126 Cagliari
Posta elettronica: agricoltura@regione.sardegna.it
+
Per il Fondo
Sociale Europe (FSE)
Regione Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Via XXVIII febbraio, 5 – 09131 Cagliari
Posta elettronica: lavoro@regione.sardegna.it
+
Per lo
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP)
Regione Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Posta elettronica: difesa.ambiente@regione.sardegna.it
Al Centro Regionale di
Programmazione, autorità di gestione del POR (anche ai fini
di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per
l’assegnazione della riserva nazionale e del costante
controllo dell’esecuzione del bilancio comunitario
rispetto ai termini del disimpegno automatico) dovrà,
puntualmente, essere trasmessa una copia completa delle
attestazioni di spesa da parte delle Autorità di pagamento
per i rispettivi dei fondi.
La Regione provvede alla gestione
delle risorse finanziarie sulla base della legislazione
amministrativa e contabile regionale.
Il sistema di contabilità
delle risorse comunitarie avverrà attraverso il bilancio
regionale di previsione.
Riguardo ai circuiti
finanziari le risorse comunitarie e quelle del
cofinanziamento statale verranno versate, a cura del Fondo
di rotazione della legge n.183/87, sull’apposito conto
corrente infruttifero intestato alla Regione Sardegna presso
la Tesoreria Centrale dello Stato.
L'autorità di pagamento del POR, nel rispetto delle procedure
di contabilità, preleverà
le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento
statale dal proprio conto corrente presso la Tesoreria
Centrale dello Stato e i relativi importi
saranno iscritti, con legge
regionale, nel bilancio 2000/2002 sia in Lire che in Euro;
per gli anni successivi si provvederà all’iscrizione con
le relative Leggi finanziarie. Per la parte relativa alle
entrate del bilancio regionale, verrà istituito un capitolo
di entrata cumulativo per i contributi comunitari e per le
assegnazioni statali. Per la parte relativa alle spese i
relativi capitoli di bilancio faranno riferimento, per
competenza, alla singola misura o – nel caso di possibilità
di accorpamento di misure omogenee – per più misure.
La codificazione dei
capitoli potrà rendere possibile la rappresentazione della
contabilità specifica del Programma Operativo nell’ambito
della contabilità generale della Regione.
A decorrere
dall’esercizio per l’anno 2001, in applicazione della
L.R. 23 del 9 Giugno 1999, il bilancio regionale, sia per
quanto riguarda le entrate che le spese, sarà articolato in
“Unità Previsionali di Base (UPB)”, al fine di
accorpare i capitoli in aree omogenee di attività e di
razionalizzare la gestione finanziaria, collegando la
ripartizione finanziaria ai centri di responsabilità
amministrativa e di procedimento, nonché all’introduzione
di una contabilità analitica per centri di costo
finalizzata al controllo di gestione.
Ogni unità previsionale di
base farà capo ad un unico “centro di responsabilità”.
Sarà possibile accorpare all’interno dell’unità
previsionale di base le misure gestite dallo stesso centro
di responsabilità.
Le modifiche e le
variazioni compensative tra capitoli della medesima unità
previsionale, fatte alcune eccezioni, potranno essere
apportate con Decreto dell’Assessore competente per
materia che lo comunicherà all’Assessore della
Programmazione e Bilancio.
Il sistema contabile
regionale, fondato su documenti giustificativi aventi forza
probante soggetti a verifica, è in grado di garantire:
§
La partecipazione dei Fondi Strutturali nei
limiti fissati;
§
I pagamenti ai beneficiari finali senza
decurtazioni e senza ritardi giustificati;
§
La conformità degli impegni e dei pagamenti
alle prescrizioni comunitarie;
§
La destinazione delle azioni coerente con le
indicazioni del Programma;
§
La registrazione delle somme recuperate a
seguito di irregolarità accertate.
Come previsto dall’art.32 del
regolamento 1260/99, la Commissione provvede al versamento
di un acconto nei confronti dell’Autorità di pagamento,
contestualmente alla decisione che approva il Programma.
Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione
complessiva dei Fondi al singolo intervento e, in funzione
della disponibilità del bilancio, può essere frazionata su
non più di due esercizi di bilancio.
Le Autorità di pagamento
regionali presentano le richieste di pagamento, certificando
le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali,
contestualmente al Ministero del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica - Dipartimento Ragioneria Generale
dello Stato, IGRUE, ed alle rispettive Amministrazioni
capofila nazionali dei singoli fondi per il successivo
inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione
europea. Una copia completa delle domande di pagamento deve
essere trasmessa, a titolo informativo, all’autorità di
gestione del QCS. Le autorità di pagamento elaborano
un’unica domanda di pagamento per la quota comunitaria e
per la quota nazionale.
Il Ministero del Tesoro,
Bilancio e Programmazione Economica - Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle
autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87. Le procedure
relative al trasferimento della quota nazionale di
cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle
relative alla erogazione della quota comunitaria..
I servizi della Commissione
si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o
altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali
delle domande di pagamento, dalla loro ricezione
all’esecuzione dei relativi pagamenti, e si impegnano a
provvedere al pagamento nel più breve tempo possibile e,
comunque, entro i termini previsti dall’art. 32 par.1 del
regolamento CE 1260/99. Ove la Commissione ritenesse di non
rispettare i termini ne da notizia motivata all’Autorità
di gestione, all’Amministrazione capofila per fondo ed
all’Autorità di pagamento entro due mesi dalla data di
ricezione della domanda di pagamento.
Le modalità di gestione
delle risorse comunitarie e nazionali attribuite al
Programma Operativo sono improntate ai criteri di
semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza,
sulla base delle disposizioni vigenti.
Al fine di consentire ai
beneficiari di disporre delle necessarie disponibilità
finanziarie, l’Amministrazione regionale potrà disporre
l’erogazione di anticipazioni nei limiti delle
disposizioni normative. Le erogazioni successive avverranno
con pagamenti intermedi, a fronte di pagamenti eseguiti dai
beneficiari finali comprovati da documenti contabili aventi
forza probante.
Gli investimenti previsti nel POR
Sardegna 2000-2006 sono importanti e sono finalizzati alla
realizzazione di numerose iniziative con rilevante ricaduta
finanziaria ed occupazionale su di un territorio dove
risulta presente, anche in misura rilevante, il radicamento
della criminalità organizzata. Un radicamento criminale,
questo, che nel tempo ha manifestato anche capacità di
controllare e gestire attività economiche, spesso di
consistente dimensione, attraverso società di comodo e reti
complesse di attori sociali.
La Regione Sardegna
considera pertanto la prevenzione del crimine come priorità
politica inderogabile e si impegna ad assumere tutte le
iniziative necessarie per impedire il rischio di situazioni
di illegalità e infiltrazioni di tipo criminoso nel ciclo
di attuazione del POR.
A tale scopo, la Regione si
concerterà con i Ministeri dell’Interno e di Grazia e
Giustizia, in particolare con gli organismi preposti per la
gestione del programma operativo “Sicurezza per lo
sviluppo”, al fine di assicurare una piena trasparenza
nella gestione dei flussi finanziari e un costante
monitoraggio delle procedure d'appalto, nonché delle opere
da realizzarsi nel contesto del POR, con il preciso
obiettivo di garantire un controllo di legalità sugli
investimenti. In questo contesto la Regione elaborerà un
piano d’azione specifico, contenente una serie di misure
procedurali e amministrative volte a tutelare l’integrità
e la legalità nelle differenti fasi di realizzazione del
POR. Tale azione, che coinvolgerà altri soggetti
istituzionalmente competenti operanti anche a livello
locale, stimolerà la rappresentazione e l’assunzione di
responsabilità da parte degli interessi collettivi delle
comunità locali.
In particolare, al fine di
minimizzare il rischio di un'effettiva realizzazione delle
infiltrazioni criminali, la Regione promuoverà adeguate
iniziative di natura amministrativa finalizzate al controllo
ex ante ed alla
verifica in itinere
dell'attuazione del POR che, per essere credibili, saranno
concepite come strumenti efficaci di deterrenza preventiva
dei comportamenti illeciti.
Inoltre, al fine di
intensificare l’azione di monitoraggio del territorio, la
Regione promuoverà l’adozione di protocolli di legalità,
con le Prefetture e gli Enti locali in sintonia con quanto
già previsto in sede di realizzazione dei contratti
d’area e dei patti territoriali.
Il rafforzamento della
Pubblica Amministrazione locale e regionale é una
condizione essenziale per il raggiungimento delle finalità
previste dal piano d’azione.
La Regione farà ricorso,
in sede di realizzazione del POR, alle possibilità di
intervento offerte dall’Accordo di Programma Quadro su Sicurezza
e legalità organizzata che si intende stipulare nel
quadro di un’Intesa Istituzionale di Programma tra il
Governo nazionale e la Giunta regionale. Per queste attività
la Regione si avvarrà anche della collaborazione dell'Esperto
Trasversale in Sicurezza e Legalità, previsto nella
Struttura Operativa di Gestione del POR.
Infine, con il preciso
obiettivo di garantire un efficace coordinamento delle
attività ed una valutazione complessiva delle situazioni di
rischio, sarà assicurata la partecipazione incrociata, come
peraltro già previsto dal QCS, di rappresentanti PON e POR
ai rispettivi Comitati di Sorveglianza, con specifica
relazione del rappresentante del Ministero dell’Interno
sull’intensità del rischio di interessi criminali nel
ciclo di investimenti.
6.4.1.1. -
Gestione
L’Autorità di gestione
regionale cura l’attuazione del PO nel rispetto delle
direttive, dei termini e delle modalità stabilite dal
Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21.06.1999, e
della vigente normativa statale e regionale.
Nel Complemento di
programmazione saranno individuati gli Assessorati regionali
competenti per materia a cui viene demandata l’attuazione
delle singole misure, che provvederanno, inoltre, al
monitoraggio degli interventi secondo le modalità e i tempi
concordati con la Commissione Europea, l’Amministrazione
centrale e l’Autorità di gestione. Sempre nel Complemento
di Programmazione, la Regione individuerà puntualmente le
procedure di attuazione delle singole misure, nel rispetto
del principio di pari opportunità tra soggetti
potenzialmente destinatari degli interventi e di trasparenza
attraverso procedure di evidenza pubblica ed idonea
pubblicità.
Nella gestione del
Programma, in applicazione delle leggi regionali di settore
o delle disposizioni che saranno descritte nel Complemento
di programma, potrà essere previsto che l’attuazione di
una parte dell’intervento (Assi e/o singole misure e/o
interventi) sia affidata ad altre amministrazioni (Province,
Comunità Montane, Comuni) in grado di assicurarne - per
motivi di competenza tecnico-amministrativa, di efficacia, e
di efficienza – una migliore attuazione nel rispetto delle
normativa in vigore sugli appalti pubblici.
Fermo restando la
responsabilità complessiva dell’Autorità di gestione del
POR, il soggetto attuatore di una parte del Programma,
risponde, nei confronti della Regione stessa e del Comitato
di Sorveglianza, dell’efficacia e della regolare
esecuzione della parte di Programma affidatagli, secondo gli
obiettivi ed i tempi programmati. Inoltre, ha l’obbligo di
trasmettere i dati e le informazioni relative, secondo i
tempi e le modalità stabilite dal Sistema di monitoraggio
regionale.
A seguito
dell’approvazione della L.r.n.31/98 la Regione ha
proceduto a ridisegnare l’organizzazione amministrativa e
a disciplinare le funzioni dirigenziali, attribuendo ai
dirigenti dell’amministrazione la responsabilità
esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e
dei risultati, compresa l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno.
In base a tale normativa
con decreto dell’Assessore compente in materia di
personale, su proposta dell’Assessore compente del ramo
dell’amministrazione, verranno individuati i dirigenti
responsabili di misura, in conformità alle rispettive
competenze, ai quali compete l’adozione dei relativi atti
e provvedimenti amministrativi e l’esercizio dei poteri di
spesa.
Ad essi spetta, inoltre, il
compito di individuare i responsabili di procedimento delle
singole azioni, o gruppi di azioni omogenee, ai sensi della
L.n.241/90 e L.r.n.40/90.
Gli atti amministrativi
conseguenti all’attuazione sono sottoposti alla verifica
programmatica da parte dell’Assessorato della
programmazione ed alla verifica contabile da parte della
Ragioneria regionale.
Nel Complemento di
programmazione sarà specificato, per ogni singola misura,
il sentiero previsionale di impegni e di spesa, nonché il
relativo responsabile.
Nella fase di selezione
degli interventi la Regione si avvarrà dell'assistenza del
Nucleo di Valutazione, istituito con Delibera della Giunta
Regionale n. 6/11 dell'8.2.2000 quale unità tecnica di
supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio
degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della
L.144/99. In particolare, le proposte di importo superiore
ai 10 Meuro saranno sottoposte alla valutazione da parte del
Nucleo di Valutazione. Tale unità, che dovrà essere
funzionalmente distinta dall'autorità di gestione del POR,
sarà operativa entro il 31.12.2000.
L’accessibilità alle
informazioni e alle
opportunità legate agli interventi dei Fondi
Strutturali è essenziale per l’efficacia delle azioni
cofinanziate. A tale proposito le azioni in materia di
informazione e pubblicità saranno realizzate in
ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di
riferimento:
§
Artt.34 e 46 del Regolamento (CE) n.
1260/1999;
§
Regolamento
(CE) 1159/2000 della
del Consiglio concernente le azioni di informazione e
di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali ad
opera degli Stati membri.
Il responsabile per la
comunicazione sarà nominato nella prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del POR e
provvederà, informandone il Comitato di
Sorveglianza, a mettere in atto le misure necessarie per
migliorare i collegamenti con il territorio (in particolare
le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre
organizzazioni pertinenti interessate) e ad informare
l’opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione
Europea e i risultati conseguiti grazie all’intervento dei
Fondi strutturali comunitari.
L’ Autorità di gestione è
responsabile:
§
dell’identificazione di un responsabile per
la comunicazione da nominarsi nella prima riunione del
Comitato di Sorveglianza;
§
della tempestiva
organizzazione di campagne di informazione adeguate e
correttamente mirate;
§
dell’accessibilità ai dati di monitoraggio
e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
§
della periodicità dell’informazione (quale,
ad esempio, la pubblicazione di bollettini informativi
trimestrali sull’attuazione degli interventi dei Fondi
Strutturali);
§
dell’organizzazione di riunioni periodiche
con le “parti” e la stampa (ad esempio, i regolamenti
interni dei Comitati di Sorveglianza dei programmi operativi
possono prevedere l’organizzazione di conferenze stampa e
conferenze aperte al pubblico in occasione delle loro
riunioni).
In sede di elaborazione del
Complemento di programmazione sarà indicato il piano di
organizzazione delle attività di informazione e di
pubblicità, nonché le modalità di istituzione dell’unità
di assistenza tecnica, così come previsto dal Regolamento
(CE) N. 1159/2000.
In relazione all’esigenza
di rafforzare il ruolo di sostegno/assistenza agli operatori
svolto dall’Amministrazioni regionale, per potenziare la
capacità di elaborazione di progetti a livello locale,
l’Autorità di gestione del programma operativo provvederà:
§
all’istituzione di efficienti punti di
informazione locali e all’eliminazione di duplicazioni
nelle responsabilità;
§
ad una più ampia diffusione dell’uso
dell’informatica (come la creazione di specifiche pagine
web e di indirizzi di posta elettronica);
6.4.3.1. - Comitato
di Sorveglianza
Il programma operativo è seguito
dal Comitato di Sorveglianza, istituito al più tardi entro
tre mesi dalla data della decisione di approvazione del
Programma, e presieduto dall'Assessore alla Programmazione,
o da un altro da lui delegato.
Il Comitato di Sorveglianza
è composto da:
§
l’Autorità di gestione del Programma
Operativo;
§
i Direttori regionali responsabili del
coordinamento di ciascun Fondo Strutturale;
§
le amministrazioni titolari di linee di
intervento all'interno del POR
§
un rappresentante del Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica, quale
Amministrazione nazionale capofila nonché responsabile del
coordinamento delle politiche dei Fondi strutturali;
§
un rappresentante del Ministero per le
Politiche Agricole, quale amministrazione capofila per il
FEAOG;
§
un rappresentante del Ministero per le
Politiche Agricole, quale amministrazione capofila per lo
SFOP
§
un rappresentante del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale;
§
un rappresentante del Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della P.E. Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l’Unione Europea;
§
un responsabile del Ministero dell’Ambiente
§
un rappresentante per ciascuna Amministrazione
centrale titolare di programmi operativi;
§
un rappresentante dell’Autorità ambientale
regionale;
§
un rappresentante della Commissione regionale
per le pari opportunità;
§
una rappresentanza della Commissione Europea,
diretta dal rappresentante della DG capofila, per
l'intervento interessato;
§
un rappresentante della BEI, se del caso;
§
i rappresentanti delle pertinenti parti
istituzionali, economiche, sociali e ONG.
I criteri fondamentali sui quali
basare la scelta della rappresentanza dei partner economico
e sociale e delle ONG saranno quelli del bilanciamento
paritetico degli interessi tra imprese e lavoro dipendente,
della prevalenza della rappresentatività degli interessi e
degli utenti al centro degli interventi programmati e della
competenza, tenuto conto dell’esigenza di promuovere le
pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo
sostenibile.
I componenti dell’
Amministrazione regionale e i rappresentanti delle parti
economiche e sociali saranno designati dalle rispettive
strutture entro un mese dall’ istituzione del Comitato.
I rappresentanti delle ONG
ambientali saranno designate secondo modalità coerenti con
quanto previsto dal QCS, che saranno specificate nel
Complemento di Programmazione.
La composizione del
Comitati di Sorveglianza potrà essere modificata su
proposta del Comitato stesso.
Con apposito regolamento
interno verranno fissate le modalità di funzionamento,
partecipazione ed assunzione delle decisioni del Comitato di
Sorveglianza. Tale regolamento verrà adottato dal Comitato
di Sorveglianza nella prima riunione.
Il Comitato di Sorveglianza
si riunisce almeno due volte l’anno.
Per
l’espletamento delle funzioni di redazione,
predisposizione ed elaborazione della documentazione,
sottoposta alle decisioni del Comitato, e di tutti i compiti
derivanti dall’attività di sorveglianza esercitata dal
Comitato stesso e dalla concertazione con le “parti”,
nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi
dello stesso, si avvarrà della Segreteria Tecnica, che sarà
dotata di un numero di addetti congruo all’entità dei
compiti da assolvere.
La Segreteria Tecnica del
Comitato di Sorveglianza del Programma è istituita presso:
+
Centro Regionale di Programmazione
Via Mameli, 88 09123 Cagliari
Responsabile: Il funzionario incaricato
Posta elettronica: crp@regione.sardegna.it
Il Comitato di Sorveglianza
disporrà di una
propria pagina web e di un indirizzo di posta elettronica
dedicato e si avvarrà anche degli strumenti di
comunicazione del progetto “Forum dei Comitati di
Sorveglianza del QCS 2000-2006 dell’obiettivo 1”.
Il Comitato di Sorveglianza
svolge i compiti indicati nell’art. 35 del Regolamento
(CE) n. 1260/1999, quelli indicati nel QCS e nel regolamento
interno.
Nell’ambito delle proprie
attività, il Comitato di Sorveglianza, attraverso
l’analisi e la valutazione delle informazioni relative
allo stato di attuazione, verifica l’opportunità di
adottare le necessarie azioni per assicurare un efficace,
efficiente e completo utilizzo delle risorse, anche
attraverso opportune rimodulazioni e riprogrammazioni del
Complemento di programmazione. Le procedure necessarie
saranno definite nel regolamento interno del Comitato di
Sorveglianza. Le spese di funzionamento di tale Segreteria,
ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere
poste a carico delle risorse dell'assistenza tecnica, nel
rispetto delle disposizioni dell'art. 30 del Reg. 1260/99,
in materia di ammissibilità delle spese.
6.4.3.2. - Modifica
del POR
Il Programma Operativo Regionale
può essere modificato nel rispetto di quanto indicato
all’art.14 del Regolamento (CE) n.1260/99
L’attività di sorveglianza sarà
periodicamente supportata da un sistema di monitoraggio il
più possibile versatile, tempestivo, affidabile e capace di
controllare la qualità dei dati a livello di singolo
progetto o di aggregati omogenei di progetti. Il sistema di
monitoraggio supporterà, inoltre, la valutazione intermedia
al fine di apportare i necessari adeguamenti in corso di
attuazione.
L’esperienza maturata
nella fase di programmazione 1994/1999, costituirà, con gli
opportuni adeguamenti, il sistema di monitoraggio per la
programmazione 2000/2006, rispondendo ai seguenti obiettivi
sostanziali:
§
verificare i progressi nella fase di
realizzazione del programma, in termini di avanzamento
procedurale, finanziario e fisico, ai fini della valutazione
di efficacia ed efficienza nel raggiungimento degli
obiettivi prefissati, nonché della verifica del principio
di addizionalità e trasparenza nella gestione delle
risorse;
§
fornire elementi informativi per migliorare il
livello di attuazione e ottimizzare la gestione del
programma, anche attraverso l’individuazione delle
“buone prassi”, vale a dire le modalità organizzative,
le procedure di attuazione, le forme di intervento od i
singoli progetti da segnalare quali esperienze positive e
soddisfacenti da estendere e rafforzare;
§
creare un supporto per le fasi di
certificazione e rendicontazione, attraverso la fornitura di
dati affidabili;
§
fornire informazioni significative per la
valutazione degli effetti economici, ambientali e di pari
opportunità collegati all’attuazione del programma;
§
realizzare un’attività sistematica e
periodica di reporting,
da fornire al sistema di sorveglianza, nonché attività
relazionali continue con le strutture regionali di gestione
e con il valutatore indipendente;
§
rappresentare lo strumento di comunicazione (front-end)
con il livello centrale (Ministero del Tesoro, Bilancio e
P.E. – S.I.R.G.S.-I.G.R.U.E.), anche ai fini
dell’alimentazione del sistema di Monitoraggio degli
Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE.
Il modello del processo di
monitoraggio sarà costituito da un’alimentazione del
sistema che riguarderà in successione le seguenti fasi:
a.
la rilevazione degli aspetti procedurali, fisici e
finanziari è sviluppata a livello di singolo intervento o
progetto; ciò per le misure sia concernenti interventi di
natura infrastrutturale, sia relative a regimi di aiuti
(investimenti e servizi), sia infine relative ad iniziative
formative e di assistenza e accompagnamento;
b.
la omogeneità e la uniformità della rilevazione
degli aspetti ritenuti fondamentali (procedurali, fisici,
finanziari) sono garantite dalla predisposizione di una
scheda di monitoraggio nella quale prevedere le
variabili/indicatori da rilevare (opportunamente adattate
alla tipologia di interventi cofinanziati nel POR);
c.
la rilevazione dei dati di base attraverso la
suddetta scheda sarà effettuata presso gli utilizzatori
delle risorse, che assumono l’impegno della trasmissione
dei dati secondo la scansione temporale programmata (pena la
mancata erogazione delle risorse) al responsabile di misura
(per via cartacea, per via informatica o attraverso disco
informatico);
d.
l’aggregazione dei dati elementari di progetto è
garantita dal responsabile di misura nell’ambito di
ciascuno dei fondi strutturali;
e.
l’aggregazione dei dati di misura a livello di
sottoasse (o settore) e asse di programmazione e per Fondo
è garantita dal Direttore generale responsabile di ciascun
fondo strutturale;
f.
la centralizzazione dei dati a livello di POR è
garantita, previa trasmissione dei dati per fondo e per
asse, dal Dipartimento Bilancio e Finanze, Politiche
Comunitarie e Sviluppo Economico responsabile del
monitoraggio unico. Tale Dipartimento provvederà alla
trasmissione dei dati attraverso via informatica all’unità
di monitoraggio centrale del Ministero del Tesoro e del
Bilancio;
g.
la realizzazione, a cura del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione,
di un sistema di validazione e controllo di qualità delle
procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati
al fine di verificare la coerenza, la sicurezza e
l’affidabilità mediante controlli periodici su campioni
significativi di informazioni;
h.
la messa a disposizione dei dati di monitoraggio del
POR all’interno della pagina web del Comitato di
Sorveglianza.
L'Autorità di Gestione del POR
garantisce, fin dal momento dell'approvazione del programma
stesso, l'attivazione e il corretto funzionamento del
sistema informatizzato di monitoraggio e si impegna ad
adottare le azioni necessarie ad assicurarne la piena e
completa operatività a partire dal 31.12.2000 per tutto il
periodo di programmazione 2000-2006.
Dal punto di vista dei
supporti disponibili, l’Amministrazione regionale,
attraverso le risorse dell’ Assistenza tecnica della
precedente fase di programmazione 1994/99, può già
disporre di un Sistema informatico per il monitoraggio,
costituito da un’architettura modulare client-server e
connessione di tipo Internet tra i diversi uffici
dell’Amministrazione, che può essere estesa alle nuove
esigenze richieste dalla presente fase di programmazione, e
di reti locali presso gli Uffici regionali, nonché di
servizi annessi, quali connessioni con la rete geografica
regionale, posta elettronica interna ed esterna, accesso e
utilizzazione di banche dati documentali e dati statistici,
procedure gestionali specifiche.
L’applicazione è
strettamente integrata alla procedure di spesa del bilancio
ordinario al fine del controllo reciproco tra spesa e
monitoraggio finanziario.
Tale architettura consente
l’afflusso in tempo reale dei dati finanziari, procedurali
e fisici man mano che si determinano. Attraverso l’attività
di Assistenza tecnica verrà curata l’estensione alle
esigenze derivanti dalla programmazione 2000/2006, con
particolare riferimento agli adeguamenti hardware e
software, all’organizzazione e alla formazione del
personale interessato.
Raccolta e flusso di dati
Entro un mese dall’approvazione
del Complemento di programmazione presso l’Autorità di
gestione sarà operativa una postazione
principale di monitoraggio, gestita da un responsabile e
supportata da un’adeguata unità tecnica, composta da
almeno 4 persone, col compito di raccolta delle informazioni
provenienti dalle altre postazioni di monitoraggio,
dell’assunzione degli ulteriori indicatori ed analisi
specifiche utili alla sorveglianza e alla valutazione, che
avrà il compito di interfacciarsi con il Comitato di
Sorveglianza, l’Amministrazione statale, la Commissione
Europea, con i Nuclei di valutazione e verifica di cui alla
L.144 del 17 maggio 1999, ed il Valutatore indipendente.
L’Ufficio competente
responsabile del monitoraggio del POR è:
+
Centro regionale di Programmazione
Responsabile: Funzionario incaricato
Via Mameli 88, 09123 Cagliari
E-mail: crp@regione.sardegna.it
Contestualmente presso ogni
Assessorato regionale interessato dagli interventi previsti
nel Programma, sarà operativa una postazione
di monitoraggio, adeguatamente dotata di strumentazione
informatica, gestita da un responsabile, per la quale potrà
essere attivata, in relazione al carico di lavoro, un’unità
tecnica, composta da un numero appropriato di personale
regionale, per il rilevamento del complesso degli indicatori
utili alla sorveglianza.
Sarà cura dei responsabili
di procedimento delle singole azioni/interventi, o gruppi
omogenei, l’assunzione delle informazioni
sull’avanzamento dei singoli progetti, o gruppi omogenei
di progetti, in merito agli indicatori di procedurali,
finanziari e di realizzazione fisica da rilevare a livello
di singolo responsabile di progetto/direttore di lavori.
La rilevazione dei dati di
base sarà effettuata, in maniera il più possibile
informatizzata, con l’ausilio di schede di rilevazione
opportunamente predisposte secondo le variabili/indicatori
da rilevare, per le quali i destinatari ultimi assumono
l’impegno alla trasmissione delle informazioni secondo la
tempistica programmata, pena la mancata erogazione delle
risorse, al responsabile della postazione di monitoraggio o
al responsabile del procedimento, secondo le modalità che
verranno concordate (per via cartacea o su supporto
informatico).
La raccolta dei dati sarà
effettuata nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti
specifici di ciascun fondo strutturale.
Monitoraggio finanziario
I dati finanziari saranno rilevati
a livello di progetto e successivamente aggregati a livello
di misura. I dati faranno riferimento alla spesa
effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel
rispetto delle definizioni di cui all’art. 30 del Reg.
1260/99. I dati verranno confrontati a livello di misura,
asse prioritario. Programma operativo al piano finanziario
vigente per il P.O..
Monitoraggio
fisico
I dati fisici verranno rilevati a
livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base
della griglia di indicatori comuni definiti a livello di QCS.
Il monitoraggio verrà effettuato sugli indicatori di
realizzazione e, quando possibile e significativo, di
risultato e di impatto individuati nel POR e nel Complemento
di Programmazione. In linea generale gli indicatori di
risultato e di impatto saranno stimati in sede di
valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi
disponibili a livello di progetto e di misura.
Monitoraggio procedurale
Il monitoraggio procedurale sarà
attivato definendo schede di valutazione per tipologie di
opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di
misura.
La rilevazione potrà avvenire anche a livello di progetto
scegliendo una soglia dimensionale di significatività del
progetto (variabile di settore e territorio) e definendo il
percorso procedurale da monitorare.
Periodicità, codifica e trasferimento
elettronico dei dati
I dati finanziari, fisici e
procedurali verranno aggiornati e diffusi sulla base delle
indicazioni fornite dall’autorità nazionale responsabile
del sistema centrale di monitoraggio.
I dati di monitoraggio
finanziario del Programma, aggregati per asse prioritario,
misura e distinti per anno e per fondo, verranno comunicati,
a cura dell’Autorità di gestione, all’Autorità di
gestione del QCS, su supporto informatico secondo le
specifiche tecniche e periodicità definite a livello
centrale. In accordo con la Commissione Europea ad ogni
progetto ed ogni misura saranno associati un codice di
“categoria di intervento”. I dati di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale saranno inseriti nelle
Relazioni Annuali di Attuazione del Programma.
Accesso all’informazione
I dati di monitoraggio saranno
disponibili presso il sito web del Comitato di sorveglianza.
Il Comitato di Sorveglianza stabilirà contenuti e modalità
di altre forme di divulgazione.
Impostazione dell’attività di
valutazione del POR
L’Autorità di gestione del
Programma attiverà un sistema di valutazione omogeneo con
quello del QCS e si avvarrà dell'
Unità tecnica di supporto alla realizzazione e attivazione
del sistema di valutazione del Programma, inserito nella
rete nazionale dei Nuclei di valutazione previsti dalla
stessa L.144/99.
La valutazione intermedia
L’Autorità di gestione del
Programma è responsabile dell’organizzazione della
valutazione intermedia del programma ai sensi dell’art. 42
del Regolamento CE N.1260/99, in collaborazione con
l’Autorità di gestione del QCS e la Commissione europea,
e si avvarrà di un valutatore indipendente. La valutazione
intermedia verrà svolta tenendo conto delle procedure,
delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise
sulla base del sistema di indicatori assunti per l’attività
di sorveglianza e valutazione del Programma Operativo.
Lo schema
generale di riferimento per la valutazione intermedia è
sostanzialmente rappresentato da quattro principali profili
di analisi per asse e per misura:
§
strategia complessiva e pertinenza con gli
obiettivi perseguiti dagli interventi;
§
efficacia degli interventi;
§
efficienza degli interventi;
§
fattibilità e implementazione degli
interventi.
Ulteriori
profili di analisi saranno rivolti a valutare
complessivamente il Programma rispetto a:
§
l’impatto (macro/micro) del Programma;
§
l’esternalità e gli effetti indiretti
generati dal Programma;
§
la compatibilità/coerenza del Programma con
le politiche nazionali e con le politiche comunitarie, con
particolare riferimento ai profili trasversali (politiche
attive del lavoro, pari opportunità, ambiente, sviluppo
rurale, mercato interno e internazionalizzazione economica e
culturale).
§
Il contributo del POR al raggiungimento degli
obiettivi del QCS.
La procedura di selezione del
valutatore indipendente del Programma sarà completata a
cura dell’Autorità di gestione, con la stipula del
contratto, entro il 31.12.2001, secondo modelli
standardizzati di bandi di gara condivisi e metodologie
comuni di valutazione, compresi i set di indicatori di
riferimento, predisposti dall’Autorità di gestione del
QCS.
Valutazione ex-post
La valutazione ex-post ricade
nella responsabilità della Commissione europea, in
collaborazione con l’ Autorità di gestione del Programma,
conformemente all’articolo 43 del Regolamento (CE) n.
1260/1999.
La responsabilità primaria del
controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi
conformemente all'art. 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999
spetta alle Amministrazioni titolari degli interventi
medesimi, sulla base della normativa nazionale vigente.
L’Autorità di gestione
è responsabile, ai sensi dell’art.34 del Reg. (CE) n.
1260/99, della regolarità delle operazioni finanziate e
dell’attuazione di misure di controllo interno compatibili
con una sana gestione finanziaria ed in armonia con gli
indirizzi del Ministero del Tesoro, Bilancio e p.e.,
Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGRUE.
Le attività di controllo
vengono espletate sia in concomitanza con la gestione (in
quanto parte di essa) che in momenti successivi, ai fini
della verifica dell’efficacia e affidabilità dei sistemi
di gestione e controlli utilizzati.
Riguardo l’attività di
gestione e di controllo, nel Complemento di programmazione
saranno definiti, misura per misura, gli uffici responsabili
della gestione e quelli del controllo contabile e
finanziario, in maniera da garantire la separazione dei due
ambiti di attività con autonomia funzionale.
La verifica dell’efficacia dei
sistemi di gestione e controllo sarà affidata ad un
apposito ufficio, indipendente sia dall’autorità di
gestione che di pagamento che sarà precisato nel
Complemento di Programmazione e istituito entro il
31.12.2000. Tale ufficio attesta la fondatezza della
certificazione finale conclusiva dell'intervento ai sensi
dell'art 38.1 f) del regolamento 1260/99. Esso effettuerà
dei controlli sistematici, nel corso della gestione ed in
ogni caso prima della liquidazione degli interventi,
riguardanti almeno il 5 % della spesa totale e un campione
rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate,
riguardanti:
§
controlli di progetti di vario tipo e
dimensione;
§
controlli sulla base del rischio individuato;
§
controllo delle concentrazioni di progetti in
capo ad un soggetto attuatore;
§
controllo dell’applicazione pratica e
dell’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
§
controllo della concordanza tra un adeguato
numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti
giustificativi;
§
controllo della rispondenza della natura degli
impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni
comunitarie e alle caratteristiche delle schede approvate.
In base alle indicazioni formulate
dal Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E., Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato -IGRUE- sarà
predisposta un’adeguata pista di controllo, entro il
31.12.2000, in grado di:
§
Rendere agevole l’individuazione delle
carenze e rischi nell’esecuzione di azioni e/o progetti.
§
Verificare la corrispondenza dei dati
riepilogativi certificati con le singole registrazioni di
spesa e la documentazione giustificativa ai vari livelli
(identificazione dei documenti giustificativi, data e metodo
di pagamento e disponibilità della documentazione di
supporto delle registrazioni contabili ai vari livelli di
gestione, informazioni dettagliate sulle spese
effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per ciascun
progetto cofinanziati, compresa la data della registrazione
contabile e l’importo di ogni voce di spesa).
§
Verificare con
criteri selettivi, e sulla base dei rischi, le
richieste di pagamento e le dichiarazioni di spesa
presentate ai vari livelli.
§
Rendere disponibili, ai vari livelli di
gestione, i piani tecnici e finanziari delle azioni e dei
documenti di procedura.
§
Consentire l’individuazione di tutte le
autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla
rendicontazione delle spese e descrivere le relazioni tra le
autorità.
§
Prevedere un rendiconto dettagliato delle
spese (con un’accurata ripartizione dell’importo,
debitamente giustificata, nel caso di voci di spesa che si
riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziati dai Fondi
strutturali) al livello inferiore, da utilizzare come
documentazione di sostegno per le registrazioni contabili a
livello superiore.
I responsabili dei procedimenti
cureranno la predisposizione, a livello di singolo progetto,
della pista di controllo.
Esiti dei controlli
A controllo ultimato verrà
predisposta una relazione esplicativa del lavoro che rimane
agli atti dell’ufficio che effettuerà il controllo.
L’Autorità di gestione viene adeguatamente informata
sugli esiti del controllo.
Nel caso si rilevino
irregolarità, abusi o reati di qualunque genere i
responsabili del controllo invieranno le dovute segnalazioni
alle Autorità competenti.
Nel Complemento di programmazione
verranno evidenziate il complesso di azioni intersettoriali,
convergenti verso un comune obiettivo di sviluppo
territoriale, che identificano i progetti integrati. Per
essi verranno evidenziati:
§
Identificazione dei contesti territoriali o
tematici destinatari prioritariamente degli interventi dei
progetti integrati;
§
Individuazione degli obiettivi dei progetti
integrati;
§
Indicazione della strategia di intervento;
§
Procedure di progettazione, approvazione e
finanziamento dei progetti integrati e ammontare delle
risorse complessive loro destinate;
§
Modalità e criteri per la selezione dei
singoli progetti e dei beneficiari finali;
§
Identificazione delle misure che,
all’interno dei vari Assi, contribuiscono alla
realizzazione dei progetti integrati;
§
Identificazione del soggetto responsabile dei
progetti integrati;
§
Indicazione dei criteri utilizzati per
l’individuazione del soggetto interno alla Regione
responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR
coinvolte e della valutazione dei progetti integrati;
§
Modalità di coordinamento fra i diversi
centri di responsabilità all’interno della Regione e con
i soggetti locali;
§
Eventuali procedure per l’attivazione di
poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile;
§
Eventuale modalità di partecipazione del
responsabile del progetto al Comitato di Sorveglianza;
§
Integrazione con gli altri strumenti di
pianificazione territoriale secondo modalità coerenti col
D.leg. n.112/98 e la L.n.142/90;
§
Eventuale integrazione con gli altri strumenti
di promozione dello sviluppo locale (patti territoriale,
ecc.)
La Regione provvederà a nominare
con apposito atto formale il proprio soggetto interno
responsabile del coordinamento di tutte le attività tra i
vari responsabili di Misura del POR interessati al progetto
integrato al fine di garantire unicità di azione e
intervento per le competenze che restano in capo
all’Amministrazione tra cui anche la valutazione ex-ante e
in itinere del progetto integrato.
Gli interventi relativi al
settore agricolo, forestale, agro-alimentare, di sviluppo
rurale e della pesca di competenza del FEOGA e dello SFOP
saranno attuati conformemente alle misure del POR dalla
autorità regionale designata. I progetti saranno istruiti
dalla stessa autorità regionale nel rispetto delle stesse
regole definite dalla misure del POR. Nessun sistema
separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle
singole misure potrà essere attuato.
Ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un
finanziamento nell’ambito del presente Programma saranno
conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione
comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle
politiche comunitarie.
Le
Autorità di gestione è
responsabile del rispetto della normativa comunitaria,
come indicato all’art. 34 del Regolamento (CE) n.
1260/1999 e comunica al Comitato di Sorveglianza, almeno una
volta all’anno, la situazione in termini di rispetto della
normativa, evidenziando eventuali problemi e proponendo
soluzioni.
La verifica del rispetto
delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma
non esclusivamente):
§
le regole della concorrenza;
§
le gare di appalto;
§
la tutela dell’ambiente;
§
le pari opportunità;
§
le politiche del lavoro;
§
le piccole e medie imprese.
Le regole della concorrenza
Il cofinanziamento comunitario di
regimi di aiuto alle imprese è subordinato
all’approvazione di detti aiuti da parte della
Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del
Trattato;
Tuttavia gli aiuti che si
configurano come aiuti “de minimis” non sono soggetti
all’obbligo di notifica e non richiedono pertanto
un’approvazione preventiva.
Per quanto riguarda il
settore agricolo e lo sviluppo rurale, gli art. 51 e 52 del
Reg.(CE) n.1257/99 sono d’applicazione.
Le gare di appalto
Le azioni finanziate dai Fondi
strutturali saranno attuate nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi. Le comunicazioni destinate alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna precisano gli estremi dei progetti per i
quali è stato deciso il contributo comunitario.
Le domande di contributo
per i Grandi progetti indicano l’elenco completo degli
appalti già espletati, nonché i verbali relativi.
Informazioni aggiornate sono trasmesse alla Commissione nel
rapporto annuale di cui all’art.37 del Reg. (CE) n.
1260/99.
Tutela dell’ambiente
Le azioni finanziate dai Fondi
strutturali saranno coerenti con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile e di tutela e miglioramento dell’ambiente
disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di
politica e d’azione dell’Unione europea a favore
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché con
gli impegni assunti dall’Unione nel quadro di accordi
internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali
devono rispettare la normativa comunitaria in materia di
ambiente.
Nella realizzazione degli
interventi sarà data priorità all’attuazione delle
direttive ambientali al fine del conseguimento degli
obiettivi in essa stabiliti e colmare i ritardi tuttora
esistenti nella loro implementazione.
In materia di VIA, nelle
more dell’approvazione del Disegno di legge riguardante
l’applicazione delle disposizioni comunitarie e di quelle
nazionali, in corso di definizione, si applicherà
l’art.31 della L.R. n.1/99 “Norme transitorie in materia
di V.I.A.”. Verrà comunque garantito il rispetto della
direttiva 97/11/CE.
Per quanto concerne le
direttive 92/43/CEE “habitat” e 74/409/CEE “uccelli
selvatici”, l'Autorità ambientale di concerto con
l'Autorità di gestione, si farà carico di informare tutte
le autorità responsabili degli interventi e delle misure
quanto alla localizzazione sul territorio regionale dei Siti
di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di
Protezione Speciale istituite o in corso di istituzione,
nonché delle misure di salvaguardia previste da dette
direttive (segnatamente gli obblighi derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6 della direttiva
92/43/CEE).
Nel rapporto annuale di
esecuzione di cui all’art. 37 del Reg. (CE) n.1260/99 sarà
dettagliato lo stato di implementazione delle principali
direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con
le azioni dei Fondi strutturali.
Le pari opportunità
Particolare attenzione sarà posta
all’attuazione del principio delle pari opportunità, sia
sotto il profilo della equiparazione delle possibilità di
accesso e permanenza sul mercato del lavoro, sia sul
versante dell’inserimento sociale e lavorativo delle
persone svantaggiate e degli immigrati.
Per la promozione del
principio sarà utilizzato tutto il potenziale delle misure
a disposizione.
Particolare attenzione sarà
prestata ai seguenti punti:
§
incrementare la presenza femminile
all’interno della forza lavoro, anche con azioni positive
specifiche per innalzare i tassi di occupazione;
§
garantire alle donne l’accesso al lavoro
attraverso progetti di sviluppo locale e una programmazione
negoziata;
§
assicurare un’adeguata presenza delle donne
nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione;
§
migliorare le condizioni di vita e di lavoro
delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi
sociali e anche per conciliare vita familiare e
professionale;
§
migliorare la situazione lavorativa delle
donne e promuovere la partecipazione femminile alla
creazione di attività socio-economiche.
Nel rapporto annuale di esecuzione
di cui all’art. 37 del Reg. (CE) n.1260/99 saranno
dettagliati gli obiettivi raggiunti in relazione alle azioni
dei Fondi strutturali.
Le politiche del lavoro
La valutazione dell’impatto
occupazionale costituirà base di riferimento per il
Complemento di programmazione e dei criteri di selezione
delle azioni. Particolare attenzione sarà data alla
verifica del rispetto delle indicazioni comunitarie in tema
di occupazione e alla valutazione degli effetti di natura
occupazionale delle singole azioni.
Le piccole e medie imprese
Nella realizzazione della
valutazione di conformità delle azioni oggetto dei Fondi
Strutturali alle politiche comunitarie si considererà con
particolare attenzione la partecipazione delle piccole e
medie imprese al programma.
Il programma concorre
all'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale
coerentemente con quanto indicato nel QCS e sulla base della
proposta dettagliata - elaborata per la riserva comunitaria,
in stretta concertazione con la Commissione Europea -
relativa a criteri, procedure e modalità tecniche, che
l'autorità di gestione del QCS presenterà nella prima
riunione del Comitato di Sorveglianza del QSC stesso.
L'autorità di gestione del
programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla
rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del
rispetto dei criteri per l'assegnazione della riserva
comunitaria e nazionale.