DECRETO MINISTERIALE N.20
Roma, 28 febbraio 2002
Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1ª e
della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2001/2002.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Visto il
decreto
legislativo 30 luglio 1999,n.300; Vista la legge
10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e, in particolare, l'articolo 3; Visti gli articoli 4
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323,con
il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di
Stato; Visto il testo unico delle leggi in materia di
istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e, in
particolare, l'articolo 205, comma 1; Visto l'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; CONSIDERATA l'esigenza
di individuare le tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere
in condizione le scuole di poter gestire, secondo le scansioni dell'anno
scolastico 2001/2002, le attività di programmazione coerenti con i diversi
modelli di scrittura; UDITO il parere del Consiglio di Stato,
n.216/01 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti
normativi del 3 dicembre 2001; VISTA la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.17, comma 3, della
citata legge n. 400/1988 ( nota n. 1095 del 15/1/2002)
ADOTTA il seguente regolamento
Art.
1 Prima prova scritta
1. La prima prova scritta è intesa ad accertare la
padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e
critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale
creatività. 2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei
seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero dell'istruzione,
università e della ricerca:
-
analisi e commento, anche arricchito da note personali,
di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato
da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione
di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
-
sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra
quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento
storico-politico, socio-economico, artistico-letterario,
tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta
dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e
dell'articolo di giornale;
-
sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente
con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
-
trattazione di un tema su un argomento di ordine
generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono
essere fornite indicazioni di svolgimento.
3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve
dimostrare:
-
correttezza e proprietà nell'uso della lingua;
-
possesso di adeguate conoscenze relative sia
all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso
si inserisce;
-
attitudini allo sviluppo critico delle questioni
proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia
anche espressione di personali convincimenti.
4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2
lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di
conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo
e delle sue strutture formali.
Art.2 Seconda prova scritta
1. La seconda prova scritta, che può essere anche grafica
o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze
specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto
una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali
l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione
prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può
essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta materia è
individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e della
ricerca, entro la prima decade del mese di aprile.
Art.3 Predisposizione dei testi per le prime due
prove scritte nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali
1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova
scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il
Presidente della Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o
il Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, al fine del
tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad
assicurarne la segretezza. 2. Ove, a causa di particolari difficoltà o
disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due
ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede
immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti. 3. Il
commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina
cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più
proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva. 4. I testi
autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono
inviati in copia al Ministero dell'istruzione, università e ricerca. 5.
Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti la Commissione procede
nel caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova
scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
IL MINISTRO
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