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Decreto Ministeriale n.21
Roma, 28 febbraio 2002
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina,
designazione e sostituzione dei Presidenti e dei Componenti delle
commissioni d'esame.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300 concernente la "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n.59"; Vista la legge 10
dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n.323, con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della
legge 10 dicembre 1997 n. 425; Visto il D.P.R. n. 6.11.2000 n. 347,
recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica
Istruzione; Visto il D.M. 25 gennaio 2001, n.104, recante le modalità e
i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di stato ai
commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione
dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all'art.22, comma 7,
introduce modifiche all'art.4 della citata legge n. 425 in materia di
composizione delle commissioni di esame; Visto il D.M
n. 2 del 9/1/2002, prot.311, con il quale sono state indicate le
materie oggetto della seconda prova scritta; Visto il D.M.
25 gennaio 2002, n.9, con il quale è stato determinato il numero dei
componenti delle commissioni d'esame; Ritenuto, in relazione alle
intervenute modifiche in materia di composizione delle commissioni
esaminatrici, di dover procedere alla ricognizione delle norme concernenti
la nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni al
fine di verificare la compatibilità tra le innovazioni apportate
dall'art.22, comma 7, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 e il
D.M. 25 gennaio 2001 n. 104;
DECRETA
Art. 1 Nomina e formazione delle
Commissioni
1. Nelle scuole statali e paritarie le commissioni
d'esame sono composte da un Presidente esterno all'Istituto e dai docenti
designati dai competenti consigli di classe, nel numero fissato per
ciascun indirizzo di studio e con le modalità previste dal D.M.
n.9 del 25.1.2002, e sono nominate, ai sensi dell'art.22, comma 7,
della legge n.448/2001, dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico
regionale. 2. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le
commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal
D.M. n.9 del 25.1.2002, sono composte, oltre che da un Presidente
esterno all'Istituto, per il 50 per cento da docenti delle classi
medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante
50 per cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o
paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è
stata abbinata. 3. Il Presidente e i commissari sono nominati dal
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. 4. E' nominato un
Presidente per ogni sede di esame.
Art. 2 Criteri di nomina dei Presidenti
1. Il Presidente è nominato tra il personale dirigente e
docente della scuola secondaria superiore, secondo il seguente ordine di
precedenza: a) dirigenti di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti
nazionali e degli Educandati Femminili e dirigenti di istituti comprensivi
nei quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; b) docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore
compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente
scolastico nelle scuole secondarie superiori; c) docenti
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali
d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno
tre anni incarico di dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione
secondaria superiore; d) docenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore
che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore
del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria
superiore; e) docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con
almeno 10 anni di servizio di ruolo. 2. Nel rispetto dei criteri di
precedenza di cui al primo comma, le nomine, per i dirigenti scolastici e
i docenti, vengono effettuate, prioritariamente, su commissioni d'esame
comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'Istituto
sede di servizio dell'aspirante.
Art.3 Fasi territoriali di nomina dei Presidenti.
1. Le nomine dei Presidenti sono effettuate seguendo le
sotto elencate fasi territoriali: A. per i dirigenti scolastici
d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti
scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili e i
dirigenti scolastici di istituti comprensivi nei quali funzionino corsi di
istruzione secondaria superiore: a) nei Comuni della
regione di servizio, nell'ordine di preferenze espresse;
b) d'ufficio, in altri comuni della provincia di servizio,
ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse; B. per
i docenti aventi titolo alla nomina a Presidente, di cui alle lettere
b),c),d),e), dell'articolo 2: c) nei Comuni della regione
di servizio, nell'ordine di preferenza espressa; C. per tutte le
categorie di personale avente titolo alla nomina a
Presidente: d) d'ufficio, nei Comuni della regione di
servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse,
ne, limitatamente ai dirigenti, la nomina d'ufficio nella provincia di
servizio; 2. Relativamente alle fasi di cui al comma 1, lettere b) d),
l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza,
utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della
provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per
l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina
fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione viene
disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della Regione,
secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale dirigente
della scuola.
Art. 4 Preferenze a parità di condizioni
1. La preferenza nella nomina, a parità di situazione e
nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina di cui all'art. 3, è
determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i dirigenti
scolastici, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di
docente. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata
dall'anzianità anagrafica.
Art. 5 Impedimento ad espletare l'incarico
1. Non è consentito di rinunciare all'incarico o
lasciarlo, anche in caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni
operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. 2.
L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve
essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico della Regione in cui ha sede la commissione, il quale dispone
immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell'impedimento. 3. L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei
commissari, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente
scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi
addotti a giustificazione dell'impedimento. 4. La documentazione
comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti
scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro
tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Art. 6 Preclusioni alla nomina
1. I Presidenti non possono essere nominati nelle
commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del
distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano
prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano già
espletato per due volte consecutive nei due anni antecedenti quello in
corso l'incarico di presidente o commissario.
Art. 7 Docenti part-time
1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono
tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di
lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo
dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo
stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione
dell'attività lavorativa.
Art. 8 Divieti di nomina
1. Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi
in una delle seguenti posizioni: a) qualsiasi tipo di
assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in
epoca posteriore alla data di inizio degli esami; b)
collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi
dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale della Scuola; c) astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e
successive modificazioni e integrazioni; d) aspettativa o
distacco sindacale; 2. Non si dà luogo alla nomina a Presidente del
personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura
inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che
risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti
incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di
comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente
contestati in sede disciplinare.
Art. 9 Sostituzioni
1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
provvedono alla sostituzione dei presidenti impediti ad assolvere
l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati
distinto per sede di servizio trasmesso dal Ministero a conclusione delle
operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti
articoli. 2. Il Dirigente scolastico, al fine della sostituzione dei
commissari impediti ad assolvere l'incarico, valuta l'opportunità di
designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra
classe di diverso corso o un docente di altra materia d'esame della stessa
classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del
medesimo istituto, anche se il docente prescelto svolge detta funzione in
altra commissione della stessa sede. 3. Qualora ciò non si renda
possibile, il dirigente scolastico designa un docente compreso nella
graduatoria d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire
o, in mancanza, di altra materia d'esame della classe. 4. Nelle
operazioni di sostituzione, deve essere assicurata la presenza in
commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda
prova scritta.
Art. 10 Regione e Province autonome
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le
disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto
dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16
giugno 1998, n.191. 2. Sono fatte salve le competenze delle
province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente,
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24
luglio 1996, n. 433 e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del
decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Il presente decreto
sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL MINISTRO
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