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Decreto Ministeriale n. 9
Roma, 25 gennaio 2002
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni
d'esame.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999,n.300 "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n.59";
Vista la legge
10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n.323, con il quale č stato emanato il regolamento
applicativo della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.M
n. 2 del 9/1/2002, prot.311, con il quale sono state indicate le
materie oggetto della seconda prova scritta;
Vista la legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che
all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n.
425/1997, prevedendo:
- la composizione delle commissioni di esame con gli insegnanti delle
classi interessate e con il solo Presidente esterno, relativamente alle
scuole statali e paritarie;
- la composizione delle commissioni di esame con commissari interni
designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei commissari
esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole
statali e paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente
riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate;
- la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di
esame, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Istruzione, Universitā e Ricerca;
- la nomina, da parte del Dirigente Regionale competente, del
Presidente delle commissioni, tra il personale docente e dirigente delle
scuole secondarie superiori per ogni sede di esame;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001,n.104,
recante le modalitā e i termini per l'affidamento delle materie oggetto
degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalitā di nomina,
designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, con riguardo alle parti compatibili con le modifiche previste
dal comma 7 dell'art.22 della citata legge n.448;
Ritenuto che la
determinazione del numero dei componenti delle commissioni di esame deve
rispondere all'esigenza, in conformitā di quanto previsto dall'art.1 del
citato D.P.R. n. 323
del 23.7.1998, di assicurare un'ampia verifica della preparazione dei
candidati in relazione ai programmi d'insegnamento;
DECRETA
Art. 1 Numero dei componenti
delle commissioni esaminatrici e relative designazioni
-
Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi
di studio, di ordinamento e sperimentali, č quello indicato nell'allegata
tabella, che fa parte integrante del presente decreto.
-
I commissari sono i docenti delle materie oggetto di
esame della classe del candidato, designati dai competenti consigli di
classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie
oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata
presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di
favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle
lingue straniere.
Art.2 Composizione delle commissioni nelle
scuole legalmente riconosciute e pareggiate
-
Le classi terminali delle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate sono abbinate, a cura dei Dirigenti regionali,
agli istituti statali o paritari, di norma, di corrispondente indirizzo,
o, nel caso non possa assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche ad
istituti di indirizzo diverso. Il dirigente scolastico dell'istituto
statale o paritario provvede all'abbinamento delle suddette classi a
classi funzionanti nell'istituto medesimo.
-
Le commissioni relative alle classi delle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del numero
fissato nella tabella di cui all'art.1, sono composte per il 50 per
cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti
consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti
appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la
classe legalmente riconosciuta o pareggiata č stata abbinata.
-
Nel caso di abbinamento tra classi del medesimo
indirizzo, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o
pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle
materie oggetto di esame giā individuate nella commissione della classe
statale o paritaria di abbinamento. Nella designazione deve comunque
essere assicurata la presenza del docente della materia oggetto della
seconda prova scritta, indicata nella tabella allegata al D.M. n.2 del
9.1.2002.
-
Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo
diverso, qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di
cui al comma 3, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o
pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle
materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione del
docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui al
precedente comma; il restante 50 per cento č designato dal dirigente
della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle
materie dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata
e con l'obbligo di garantire la presenza del docente della materia
oggetto della prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del
seguente ordine di precedenza:
a) docenti della classe statale o
paritaria; b) docenti dell'istituto; c) docenti inclusi in
graduatoria d'istituto; d) docenti inclusi nelle graduatorie
provinciali.
Il presente decreto sarā inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione
IL MINISTRO Letizia Moratti
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