Introduzione

3 WMF ITALIA 2000

"SERVIZI DI CONSULENZA ALLE IMPRESE PER LA SOLUZIONE PACIFICA E NEGOZIATA DELLE CONTROVERSIE CIVILI-COMMERCIALI E FORMAZIONE DI NUOVE SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI "

Paolo Nicosia

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Servizi di consulenza alle imprese per la soluzione pacifica e negoziata delle controversie civili-commerciali e formazione di nuove specifiche figure professionali

 


Country:
Italy

Language:
Italian


1.1- Il quadro del progetto.

L'idea originaria è stata del socio accomandatario, che per motivi professionali, ha potuto sviluppare una competenza specifica come facilitatore - negoziatore di controversie con clienti, fornitori, imprese concorrenti e pubbliche amministrazioni, evitando il coinvolgimento della giustizia ordinaria, lenta, costosa e incerta fino all'ultimo grado di giudizio, ma collaborando con gli avvocati di parte, spesso favorevoli a soluzioni transattive.

Recandosi poi personalmente nel mondo anglosassone, egli ha potuto verificare (frequentando corsi e convegni, ma anche osservando la prassi nelle controversie tra soggetti privati, pubblici, singoli o collettivi) come l'approccio negoziale era parte di un vasto processo di evoluzione nella risoluzione delle dispute, che va sotto il nome di "movimento ADR (Alternative Dispute Resolution)".

Tale movimento, sorto per la disaffezione alle "ingiustizie" della giustizia, spesso troppo distante dal caso concreto e comunque lenta e costosa, si è sviluppato inizialmente per le dispute minori, per le quali è sproporzionato il ricorso alla complessa macchina giudiziale rispetto all'entità della lite stessa (classico esempio: controversie tra impresa e consumatore per singoli beni o servizi di modesto valore economico o liti tra vicini di casa o nella scuola), infatti l'assistenza nella soluzione è affidata a centri che agiscono per lo più su base sociale e volontaria

Ma il "grande business" è stato creato dal servizio di "facilitazione" alla soluzione negoziata delle controversie tra imprese private o pubbliche, anche di rilevante valore, per evitare i costi diretti e indiretti del ricorso alle procedure contenziose (l'incertezza degli esiti di una causa blocca gli investimenti) ma anche per evitare la pubblicità connessa ai processi o perché le parti vogliono essere protagoniste attive della soluzione, non vogliono arrivare a una vittoria o disfatta totale (con tutto ciò che ne consegue in entrambi i casi) e vogliono invece continuare a mantenere o ristabilire buone relazioni, invece di farle incancrenire per il perdurare del contenzioso, cosa che creerebbe danni a entrambe le parti.

In particolare abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla "mediation" (talvolta detta anche "conciliation"), cioè quel metodo di risoluzione di una controversia relativa a diritti disponibili in cui un terzo neutrale ed imparziale interviene, col consenso delle parti, e le assiste a negoziare un nuovo accordo consensuale e formale che pone fine alla controversia e migliora lo status psicologico ed economico delle parti stesse. L'assistenza del terzo si sostanzia nel facilitare la comunicazione e la gestione costruttiva degli incontri, con un occhio di riguardo sia agli aspetti psicologici che a quelli giuridico-economici (eventualmente il terzo potrà farsi affiancare da specialisti), fino alla conclusione positiva della controversia, frutto di una creazione di opzioni e alternative tra le quali le parti sceglieranno la più "giusta" per loro, formalizzandola in un contratto.

Purtroppo i termini italiani più vicini non si adattano completamente al concetto di cui sopra, in quanto la "mediazione" è una fattispecie già regolata dal codice civile (artt. 1754 e sgg.) e riguarda l'interposizione di un terzo (peraltro iscritto in un apposito ruolo degli agenti di affari in mediazione) tra le parti per consentire loro di raggiungere un affare, quindi si prescinde dall'esistenza di una controversia; di "conciliazione" parla il codice di procedura civile in diversi casi dove la stessa è attribuita al giudice ordinario o a professionisti o enti prestabiliti (davanti al consulente tecnico: artt. 198,199,200; davanti al giudice di pace: artt. 320, 321, 322; in appelo: art. 320; in primo grado: art. 350; nell'opposizione all'esecuzione: art. 652; nella separazione dei coniugi: artt. 708, 711; nelle controversie di lavoro - sindacati e uffici del lavoro: artt. 412, 420, 431, 432; nelle controversie in materia di previdenza e assistenza, att. 147) ma non si tratta dello stesso metodo, perché o il terzo comunque decide o le parti non partecipano direttamente.

Similmente alcune previsioni legislative attribuiscono o attribuivano a terzi la facoltà o l'obbligo di tentare la conciliazione della controversia, ma anche qui esuliamo dallo specifico procedimento descritto sopra: legge n. 392/78 (abrogata) nelle controversie relative a locazione di immobili urbani, presso le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini; legge n. 203/82 nelle controversie relative a contratti agrari dinanzi agli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura; legge n. 146/90 nel diritto di sciopero, di competenza dei prefetti; legge n. 546/92 per i tributi locali, dinanzi le Commissioni Provinciali Tributarie; legge n. 29/93 e n. 109/94, rispettivamente per controversie relative al pubblico impiego e negli appalti pubblici, presso la stessa Pubblica Amministrazione.

In molti dei casi sopradescritti oltretutto il terzo facilitatore o decisore non è nemmeno terzo, infatti è emanazione ed ha sede presso una delle parti contendenti. Similmente per le procedure facilitate di soluzione delle piccole controversie con consumatori e utenti (procedure TELECOM, ENEL, OMBUDSMAN bancario e assicurativo, contratti turistici e via dicendo). Con ciò non si vuole assolutamente sminuire l'importanza di tutte queste possibilità che, comunque, deflazionano l'enorme mole del contenzioso civile in Italia, ma non hanno le caratteristiche specifiche della "mediation" ("conciliation").

I primi soggetti a recepire pressoché integralmente la metodologia e l'approccio anglosassone sono state le Camere di Commercio, per le quali il legislatore già dal 1993, con la legge di riforma camerale n. 580, aveva previsto la facoltà di aprire sportelli di conciliazione (chiaramente non giudiziale e non per rappresentanza di categoria), cosa che solo poche Camere fecero, ma che invece si sono affrettate a compiere dalla fine del 1998, quando entrò in vigore la legge n. 192, che prevedeva il primo caso di conciliazione pregiudiziale obbligatoria dinanzi alle CCIAA in caso di controversie relative ai contratti di subfornitura.

In effetti nel frattempo aveva visto la luce la legge n. 481/95, che prevedeva il caso di conciliazione nelle controversie tra utenti e soggetti esercenti servizi di pubblica utilità, richiamando la previsione facoltativa di cui alla legge n. 580/93, cioè la conciliazione dinanzi alla Camere di Commercio. Con simili finalità e con lo stesso richiamo, la legge n. 281/98 ha istituito un tentativo facoltativo di conciliazione a difesa dei consumatori attivato dalle specifiche associazioni.

Le Camere di Commercio si sono quindi attivate tutte per istituire questo servizio sulla base delle esperienze anglosassoni di maggior successo, organizzarlo e formare il personale addetto e quei professionisti esterni di cui di volta in volta si possono avvalere per tentare la conciliazione delle controversie, in modo pacifico e negoziato, con il terzo che si limita a facilitare la comunicazione e la relazione tra le parti, senza potere di decidere dell'esito della controversia, ma semmai di suggerire e stimolare le possibili opzioni e alternative in base alle quali le parti possono raggiungere un accordo, di tipo transattivo (ex art. 1965 e sgg. c.c.), che pone fine alla controversia e può creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della contestazione. Con la pretesa, rispetto alla transazione, di non limitare la soluzione alle reciproche concessioni e di fare in modo che il rapporto controverso non solo sia ristabilito, ma addirittura migliori, dal punto di vista economico o anche solo psicologico, che non è poco!


1.2 - Gli obiettivi di Concilia S.a.s.

1. Offrire un servizio di consulenza per la soluzione delle controversie civili tra imprese e imprese e consumatori, in modo pacifico e negoziato, con l'assistenza di un terzo neutrale ed imparziale, escludendo ogni funzione arbitrale o attività riservate alle professioni protette e ad organi statali, sulla falsariga dello sviluppo anglosassone della "mediation", e sulla base della crescente disaffezione verso la giustizia civile ordinaria, specialmente per i suoi tempi e l'incertezza che la caratterizza fino all'ultimo grado, da cui il grande successo della "giustizia privata" degli arbitrati, che però noi non consideriamo in quanto l'arbitro comunque decide e impone il lodo alle parti, il procedimento arbitrale è comunque abbastanza formalizzato, tanto da allungarsi anch'esso nel tempo, ed è estremamente costoso, limitando l'accesso alle imprese disposte o nella possibilità di permetterselo.

2. Formazione di nuove figure professionali secondo le opportunità offerte da leggi nazionali e comunitarie, con particolare riguardo ai giovani disoccupati che non possono sopportare i costi di corsi brevi e costosi, ma che potrebbero costituire il primo nucleo di professionisti ("facilitatori" della soluzione negoziata di controversie tra imprese"), dei quali è ormai ricco il mondo anglosassone.

La formazione si rivolge anche ad enti obbligati per legge o regolamenti/prassi ad offrire tale servizio, che stanzino fondi per la formazione, oltre le Camere di Commercio, già attivatesi per formare il personale ed i professionisti chiamati a tentare la soluzione conciliata delle controversie nei contratti di subfornitura e per la tutela dei consumatori:

Tale formazione si svolgerà tendenzialmente in strutture agrituristiche e ricettive già esistenti in Umbria, in ragione della vasta offerta di simili strutture sul territorio della regione e soprattutto per il significato generalmente attribuito all'Umbria, e ad Assisi in particolare, di luoghi di pacifica convivenza tra diverse istanze, culture, religioni (marcia della pace, incontri ecumenici, protocollo ONU-Assisi, iniziative internazionale per la pace).

Si riporta di seguito il programma del corso base di formazione per conciliatori, residenziale, tenuto presso il castello dell'Oscano, in provincia di Perugia, in due edizioni:


Programma del corso base di formazione per conciliatori.


Prima ½ giornata:


h.15.00-15.30 Presentazione del corso e dei partecipanti

h.15.30-17.00 Il conflitto, come si origina, come renderlo una opportunità

Dinamiche di gruppo e individuali, stili conflittuali

h.17.00-17.30 break

h.17.30-19.00 Esercitazioni sulla conflittualita'

test di autoanalisi

h. 19.30-20.30 cena


seconda giornata:

h. 9.00-10.30 La soluzione delle controversie nella storia

Metodi ADR e conciliazione nel mondo

h.10.30-11.00 break

h.11.00-13.00 La conciliazione in Italia: leggi e prassi.

La conciliazione delle CCIAA e tra imprese

h.13.00-14.00 pranzo

h.15.00-17.00 Negoziato di posizione e di principi

Come prepararsi, gerarchizzazione dei problemi

Analisi dei rischi, le soglie limite (BATNA)

Come persuadere, creare opzioni, cambiare il gioco

h.17.00-17.30 break

h.17.30-19.00 Esercitazioni sulla negoziazione

h. 19.30-20.30 cena


terza ½ giornata

h. 9.00-10.30 Il conciliatore, abilità, formazione e responsabilità

Atteggiamenti del conciliatore efficace, tecniche e procedure

Come si organizza e si gestisce una conciliazione

h.10.30-11.00 break

h.11.00-13.00 Simulazioni di conciliazioni

h.13.00-14.00 pranzo di fine Corso


Primo mercato nel quale si intende operare è, come già evidenziato, quello dei nuovi servizi all'impresa, agli enti ed ai cittadini, che chiedono l'intervento e l'assistenza di terzi neutrali e privi di potere decisionale per giungere ad una soluzione delle controversie rapida ed economica, attraverso una procedura del tutto riservata e confidenziale, con reciproca soddisfazione delle parti e senza pregiudizio dei rapporti fra le stesse, anzi possibilmente migliorando i rapporti compromessi. Secondo mercato è quello della formazione, sia di giovani disoccupati per creare nuove figure professionali, sia di funzionari di enti che, per legge o prassi, offrono forme di risoluzione alternativa delle controversie. Trattandosi di un nuovo settore per l'Italia, non si può procedere ad una tradizionale analisi del mercato, ma si può senz'altro richiamare l'esperienza dei Paesi anglosassoni a conferma dell'esistenza di un discreto bacino di utenza..

Il mercato della consulenza è, come evidente, ancora tutto da scoprire. Ma un paio di dati ricavati dal Rapporto UNIONCAMERE-ISTAT del 1998 rispetto al contenzioso delle imprese nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (settore ove il Dott. Nicosia ha acquisito competenza negli anni aziendali) sono emblematici: NEL SOLO CENTRO ITALIA, NEGLI ULTIMI TRE ANNI, SONO STATE ATTIVATE 64.603 "CAUSE IMPORTANTI" (non considerate quelle di piccola entità), DI CUI IL 65% RELATIVE A RECUPERO CREDITI (quindi non attribuibile a giurisdizioni speciali, come per il 16,4% di controversie di lavoro, il 9,1% di procedure fallimentari, il 4,5% relative a locazioni di immobili). DI QUESTE CAUSE IL 17% SONO STATE CONCLUSE O INTERROTTE ENTRO 6 MESI, MENTRE IL 57% DURA DA 2 A MOLTI PIU' ANNI. DELLE 21.371 CAUSE CONCLUSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI, IL 27% SONO STATE CONCILIATE A LIVELLO GIUDIZIALE, QUINDI 5077 CAUSE IN TRE ANNI, Ma possiamo stimare che altrettante potrebbero essere conciliate, quindi 10.000 cause importanti conciliabili in un triennio nel solo centro Italia. E riteniamo che ci sia spazio per la conciliazione stragiudiaziale di tipo anglosassone, con la percentuale di cui al prossimo paragrafo IL VALORE MEDIO PONDERATO DI TALI CAUSE SI ATTESTA TRA I 5 ED I 10 MILIONI. DALLO STESSO RAPPORTO RICAVIAMO CHE DI 189.512 IMPRESE CHE HANNO INTRAPRESSO O SUBITO CAUSE, L'1,6% LO HANNO FATTO RICORRENDO ALL'ARBITRATO, QUINDI 3.036.

Abbiamo precedentemente spiegato come "Concilia" non intenda prestare servizi, ma per fare inferenze sull'utilizzo di metodi alternativi rispetto alla giustizia ordinaria, il riferimento alla giustizia privata dell'arbitrato è quello più prossimo alla conciliazione, anzi in particolare a quei tipi di arbitrato "irrituali" o "ad hoc" che si caratterizzano per l'estrema informalità simile alla conciliazione anglosassone. DAL RAPPORTO RICAVIAMO UN 3,3% DI CAUSE ARBITRATE NEL CENTRO ITALIA IN MODO IRRITUALE O AD HOC. Se applichiamo tale percentuale del 3,3% al monte cause importanti conciliabili di cui sopra (10.000), ricaviamo circa 330 cause conciliabili a livello stragiudiziale in un triennio. Senza considerare le risposte degli intervistati nel questionario UNIONCAMERE-ISTAT alla domanda sul perché non abbiano ricorso all'arbitrato, che potrebbe adattarsi anche alla conciliazione. NESSUNO HA DETTO DI NON AVERNE BISOGNO, MENTRE LA QUASI TOTALITA' O NON LO CONOSCE O NON SA A CHI RIVOLGERSI O ALTRO. Il che significa che l'opera di sensibilizzazione e di informazione e formazione sarà fondamentale.


Paolo Nicosia

Amministratore Concilia S.a.s.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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