Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 10 / 2003
*** Novità dal 1.1.2004 ***
1.
Modifiche al Concordato preventivo (Art. 2, c. 10).
All’articolo 33 del Decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
state apportate sostanziali modifiche, tra cui la variazione della percentuale
di calcolo indicata al comma 4, lettera a), la quale passa dal 9% al 8%, mentre
quella indicata alla lettera b), relativa ai ricavi o compensi del 2003, passa
dal 4,5% al 5%.
2.
Detrazione IRPEF del 41% sulle ristrutturazioni edilizie (Art. 2, c.
15).
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della Legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di
bonifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004,
entro l’importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41%
degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le
disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 della Legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà
ai comuni di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la
occupazione di spazi e aree pubbliche per l’esecuzione di opere, e di ridurre
al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione.
3.
Proroga della detrazione 41% sulle ristrutturazioni edilizie (Art. 2, c.
16).
E’ stato modificato l’articolo 9, comma 2, della
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo all’agevolazione connessa
all’acquisto di fabbricati interamente ristrutturati da imprese. In tale
circostanza il contribuente ha diritto ad una detrazione del 41% applicata sul
25% del corrispettivo di acquisto, nel limite massimo di 60.000 euro,
applicabile a tutti i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2005.
4.
Proroga della rivalutazione dei beni dell’impresa (Art. 2, c. 25, 26 e
27).
Per quanto previsto dalla Legge 21 novembre 2000, n.
342, all’articolo 10, comma 1, il nuovo termine di riferimento sarà quello
del 31 dicembre 2002 e l’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 19% sui
beni ammortizzabili e del 15% sui beni non ammortizzabili, sarà versata in tre
rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente il 50% nel 2004, il 25% nel 2005 ed il restante 25% nel
2006. Per i beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla
data del 31 dicembre 2003, potranno essere applicate le disposizioni già
previste negli articoli 17, 18 e 20 della Legge n. 342/2000 ed in questo caso la
misura dell’imposta sostitutiva del 19% è ridotta al 12% e quella del 15% è
ridotta al 9%.
5.
Agevolazione per l’abitazione principale dei pensionati (Art. 2, c.
28).
E’ stato integrato l’articolo 11, comma 1-bis,
del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986, pertanto il reddito complessivo del
contribuente “pensionato”, risulterà diminuito da eventuali redditi di
terreni e di abitazione principale.
6.
Estensione delle sanatorie fiscali al periodo d’imposta 2002 (Art. 2
c. 44-52).
Le disposizioni degli
articoli 7, 8 e 9 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le
medesime modalità ivi indicate, anche relativamente al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate
entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004. Tale
disposizione potrà essere applicata anche agli articoli 9-bis, 11, 14, 15 e 16
della Legge 289/2002, a condizione che alla data di entrata in vigore della
presente Legge non siano stati notificati avvisi di rettifica e/o di
accertamento o non siano spirati i termini per la proposizione dei ricorsi e per
gli inviti al contraddittorio non sia ancora intervenuta la definizione.
7.
Nessuna prescrizione per i crediti d’imposta a rimborso ante 1997 (Art.
2, c. 58).
L’Agenzia delle Entrate
provvederà alla erogazione delle eccedenze IRPEF e IRPEG richieste a rimborso o
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997,
senza far valere l’eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
8.
Aumento del 10% del moltiplicatore delle rendite catastali (Art. 2, c.
63).
A decorrere dal 1°
gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i
moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del Testo unico per
l’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, sono rivalutati nella
misura del 10%.
9.
Contributo di 150 euro per l’acquisto o il noleggio di un apparecchio
per la ricezione del digitale terrestre (Art. 4, c. 1).
Per l’anno 2004, nei
confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l’anno
in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o
noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun
costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in
tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è
riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del
contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.
10.
Contributo di 75 euro per l’acquisto o il noleggio di un apparecchio
per la trasmissione o la ricezione a larga banda via Internet (Art. 4, c. 2).
Un contributo statale pari
a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che
acquistano, noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la
trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo
è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato
sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a
larga banda a Internet, stipulato dopo il 1° dicembre 2003. La concessione del
contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.
11.
Incentivi per l’acquisto di PC da parte di giovani (Art. 4, c. 9).
Per l’anno 2004, 2005 e 2006 è stato finanziato il fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, progetto denominato << PC ai giovani >>, diretto a incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto sono le stesse già indicate nell’articolo 27, comma 1, della Legge 289/2002.
12.
Incentivi per l’acquisto di PC da parte di famiglie e docenti (Art. 4,
c. 10 e 11).
Il fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2004, all’istituzione di un fondo speciale, denominato << PC alle famiglie >>, diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisizione e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2002. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dal comma 9 e 11. Un bonus è anche previsto per i docenti di scuole pubbliche di ogni ordine e grado che intendono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica.
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Altre novità dal 1.1.2004 ***
13.
La nuova imposta sul reddito delle società.
Con il 1° gennaio 2004 entrerà in vigore il Decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 che riforma l’imposizione sul reddito delle società.
L’attuale IRPEG
sarà sostituita dalla nuova imposta IRES, la quale riduce di un punto
percentuale l’attuale misura, collocandosi al
33%.
14.
Tasso di interesse legale al 2,5%.
Dal 1° gennaio 2004, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice Civile, è fissata al 2,5% in ragione d’anno. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto del 1 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003). Vedi >> Tasso d'interesse legale
15.
Costi chilometrici di autovetture e motocicli.
Con il Comunicato del 19 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2003), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
Lo Studio resta a Vostra
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