Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

Via Piave, 37 - 63020 Ponzano di Fermo (AP) - Tel. 0734.631574 - Fax  0734.631071

E-mail: linominnetti@virgilio.it   -   www.studiominnetti.it

 

   NOTA  INFORMATIVA   10 / 2003  

***  Novità  dal  1.1.2004  ***

  Con la Legge Finanziaria 2004, definitivamente pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003 è stata emanata la Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, la quale entrerà in vigore con il 1° gennaio 2004, introducendo molteplici novità nel campo fiscale e tributario. Si ritiene opportuno segnalare le seguenti:

1.      Modifiche al Concordato preventivo (Art. 2, c. 10).

All’articolo 33 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, sono state apportate sostanziali modifiche, tra cui la variazione della percentuale di calcolo indicata al comma 4, lettera a), la quale passa dal 9% al 8%, mentre quella indicata alla lettera b), relativa ai ricavi o compensi del 2003, passa dal 4,5% al 5%.  Vedi >> Nota Informativa 9/2003

2.      Detrazione IRPEF del 41% sulle ristrutturazioni edilizie (Art. 2, c. 15).

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione di spazi e aree pubbliche per l’esecuzione di opere, e di ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione. Vedi >> Agevolazioni Fiscali per le Ristrutturazioni Edilizie

3.      Proroga della detrazione 41% sulle ristrutturazioni edilizie (Art. 2, c. 16).

E’ stato modificato l’articolo 9, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo all’agevolazione connessa all’acquisto di fabbricati interamente ristrutturati da imprese. In tale circostanza il contribuente ha diritto ad una detrazione del 41% applicata sul 25% del corrispettivo di acquisto, nel limite massimo di 60.000 euro, applicabile a tutti i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2005. Vedi >> Agevolazioni Fiscali per le Ristrutturazioni Edilizie

4.      Proroga della rivalutazione dei beni dell’impresa (Art. 2, c. 25, 26 e 27).

Per quanto previsto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342, all’articolo 10, comma 1, il nuovo termine di riferimento sarà quello del 31 dicembre 2002 e l’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 19% sui beni ammortizzabili e del 15% sui beni non ammortizzabili, sarà versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente il 50% nel 2004, il 25% nel 2005 ed il restante 25% nel 2006. Per i beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003, potranno essere applicate le disposizioni già previste negli articoli 17, 18 e 20 della Legge n. 342/2000 ed in questo caso la misura dell’imposta sostitutiva del 19% è ridotta al 12% e quella del 15% è ridotta al 9%. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni, si fa riferimento ai regolamenti emanati dal Ministero delle Finanze con decreto n. 162 del 13 aprile 2001 e n. 408 del 22 ottobre 2001.

5.      Agevolazione per l’abitazione principale dei pensionati (Art. 2, c. 28).

E’ stato integrato l’articolo 11, comma 1-bis, del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986, pertanto il reddito complessivo del contribuente “pensionato”, risulterà diminuito da eventuali redditi di terreni e di abitazione principale.

6.      Estensione delle sanatorie fiscali al periodo d’imposta 2002 (Art. 2 c. 44-52).

Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004. Tale disposizione potrà essere applicata anche agli articoli 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della Legge 289/2002, a condizione che alla data di entrata in vigore della presente Legge non siano stati notificati avvisi di rettifica e/o di accertamento o non siano spirati i termini per la proposizione dei ricorsi e per gli inviti al contraddittorio non sia ancora intervenuta la definizione.

7.      Nessuna prescrizione per i crediti d’imposta a rimborso ante 1997 (Art. 2, c. 58).

L’Agenzia delle Entrate provvederà alla erogazione delle eccedenze IRPEF e IRPEG richieste a rimborso o risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere l’eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.

8.      Aumento del 10% del moltiplicatore delle rendite catastali (Art. 2, c. 63).

A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del Testo unico per l’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, sono rivalutati nella misura del 10%.

9.      Contributo di 150 euro per l’acquisto o il noleggio di un apparecchio per la ricezione del digitale terrestre (Art. 4, c. 1).

Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.

10.  Contributo di 75 euro per l’acquisto o il noleggio di un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a larga banda via Internet (Art. 4, c. 2).

Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano, noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda a Internet, stipulato dopo il 1° dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.

11.  Incentivi per l’acquisto di PC da parte di giovani (Art. 4, c. 9).

Per l’anno 2004, 2005 e 2006 è stato finanziato il fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, progetto denominato << PC ai giovani >>, diretto a incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto sono le stesse già indicate nell’articolo 27, comma 1, della Legge 289/2002.

12.  Incentivi per l’acquisto di PC da parte di famiglie e docenti (Art. 4, c. 10 e 11).

Il fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2004, all’istituzione di un fondo speciale, denominato << PC alle famiglie >>, diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisizione e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2002. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dal comma 9 e 11. Un bonus è anche previsto per i docenti di scuole pubbliche di ogni ordine e grado che intendono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica.

***  Altre novità dal  1.1.2004  ***

13.  La nuova imposta sul reddito delle società.

Con il 1° gennaio 2004 entrerà in vigore il Decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 che riforma l’imposizione sul reddito delle società.

L’attuale IRPEG sarà sostituita dalla nuova imposta IRES, la quale riduce di un punto percentuale l’attuale misura, collocandosi al  33%.

14.  Tasso di interesse legale al  2,5%.

Dal 1° gennaio 2004, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice Civile, è fissata al  2,5% in ragione d’anno. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto del 1 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003).  Vedi >> Tasso d'interesse legale

15.  Costi chilometrici di autovetture e motocicli.

Con il Comunicato del 19 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2003), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 31 dicembre 2003.

Studio Minnetti

 

Copyright © 2002-2003 Studio Minnetti. All rights reserved.