SULPM  

Via Nomentana Nuova, 53 

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ABBECEDARIO

 

ADOZIONE

AFFIDAMENTO

 

 

A)   Durante i primi tre mesi dall’effettivo ingresso (nella “nuova” famiglia)  del bambino con bambino minore di 6 anni le madri adottive o affidatarie possono avvalersi dell’astensione obbligatoria del lavoro  (il bambino non deve superare i sei anni al momento dell’adozione o affidamento, nel caso quindi i tre mesi siano “a cavallo” del compimento del sesto anno il beneficio può essere continuato a godere anche dopo il compimento del sesto anno di età)

 

B)    Durante il primo anno dall’effettivo ingresso con bambino che non abbia superato i tre anni di età, spettano alla madre adottiva o affidataria sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro

 

C)   Durante le malattie del bambino e dietro presentazione del certificato medico, con bambino che non abbia superato i tre anni di età, spetta alla madre adottiva o affidataria  l’estensione del diritto ad assentarsi dal lavoro  

 

D)   Spettano alla madre adottiva o afiidataria anche i riposi giornalieri per ALLATTAMENTO  (secondo la nota del Ministero Lavoro e previdenza sociale prot. 4599/1204 del 10/10/88)