SULPM
Via
Nomentana Nuova, 53
00141 Roma
Tel. 068174722 Fax 068174772
ADOZIONE
AFFIDAMENTO
A) Durante i primi tre mesi dall’effettivo ingresso (nella
“nuova” famiglia) del bambino con
bambino minore di 6 anni le madri adottive o affidatarie possono avvalersi dell’astensione obbligatoria del
lavoro (il bambino non deve
superare i sei anni al momento dell’adozione o affidamento, nel caso quindi i
tre mesi siano “a cavallo” del compimento del sesto anno il beneficio può
essere continuato a godere anche dopo il compimento del sesto anno di età)
B)
Durante il primo anno
dall’effettivo ingresso con bambino che non abbia superato i tre anni di età,
spettano alla madre adottiva o affidataria sei mesi di astensione facoltativa dal
lavoro
C) Durante le malattie del bambino e dietro presentazione del
certificato medico, con bambino che non abbia superato i tre anni di età,
spetta alla madre adottiva o affidataria
l’estensione del diritto ad assentarsi
dal lavoro
D) Spettano alla madre adottiva o afiidataria anche i riposi
giornalieri per ALLATTAMENTO (secondo la nota del Ministero Lavoro e
previdenza sociale prot. 4599/1204 del 10/10/88)