SCIOPERO
(legge n. 146/1990 come mod. dalla legge n. 83/2000)
Comunicazione: I sindacati che indicono azioni di
sciopero, dopo il “fallimento” delle cd procedure di raffreddamento, ne danno comunicazione per iscritto con
preavviso di almeno 10 giorni sia all’amministrazione sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità
competente ad adottare l'ordinanza (Il Prefetto per scioperi di carattere
locale), che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia,
precisando la durata di astensione dal lavoro.
Raffreddamento dei Conflitti: Se le parti non intendono
adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi possono
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo
sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso
di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in
cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale,
presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale
La Commissione di garanzia: La
L.146/1990 (e succve modni) ha istituito una Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge, con il compito di valutare l'idoneità delle misure
volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati.
Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti
ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o
dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata
data informazione all'utenza ai sensi del presente capoverso, costituisce forma
sleale di azione sindacale e viene sanzionata dalla Commissione di garanzia,
unitamente alle altre violazioni previste.
Sanzioni
previste per le violazioni alla legge 146/1990
e succ.ve modni:
1. I lavoratori
che si astengono dal prestare le prestazioni indispensabili concordate con le
organizzazioni sindacali, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate
alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del
rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso
di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato
dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti
delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso
aderiscono in violazione delle disposizioni previste per le prestazioni
indispensabili concordate con le organizzazioni sindacali, sono sospesi, i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque
trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione
stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire
5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché
della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni
sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali
partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria.
3. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali
rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici
costituzionalmente tutelati che non osservino le disposizioni previste dagli
obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi o dalla
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino
correttamente l'informazione agli utenti sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto
della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa
sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio
eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le
associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si
siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione o della regolazione provvisoria della Commissione di
garanzia e in ogni altro caso di violazione Nei casi precedenti, la sanzione
viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4. Qualora le sanzioni non risultino applicabili, perché le organizzazioni
sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei
benefici di ordine patrimoniale o non partecipano alle trattative, la
Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione
sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della
gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad
un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro.
Compiti dei Prefetti: Secondo
l’art. 8 della legge 146/90 comma 1 i Prefetti solo nei casi di forme di astensione collettiva di lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori e “Quando
sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti
della persona costituzionalmente tutelati”, “informati i presidenti delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a
desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo,
esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo
possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure
necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati.”
Alla luce
della Legge 146/1990 e delle succ.ve
mod.ni il Prefetto quindi funge da “intermediario” nei conflitti “a carattere
locale” e solo per tentare una
conciliazione tra le parti, se chiamati da questi, nei casi di conflitti tra
datore di lavoro e lavoratore subordinato, di iniziativa nei casi di lavoratori
autonomi.
E’ pertanto, e non i tutti i casi (per i datori di lavoro
è l’Ispettorato del Lavoro), un “ufficio locale” o la “lunga mano” della
Commissione di garanzia. Commissione che è in assoluto l’unico organo al quale
spetta il “giudizio” su una forma di sciopero ed infatti “ segnala all'autorità competente le situazioni nelle
quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e
fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle
misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il
predetto pregiudizio”.
Tanto per dare una idea si pensi che è la Commissione e
non il Prefetto che “riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei
medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei
conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando
la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali,
dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o
alle clausole sulle prestazioni indispensabili;”.
Le Ordinanze: L'ordinanza può disporre il differimento
dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni
collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere
l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi
aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure
idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili
con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente,
abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza
al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne
tiene conto. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima
dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il
tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare
il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati
dalle parti.
L'ordinanza
viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da
effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono
l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle
persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa,
nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì
data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa,
nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
Dei
provvedimenti adottati tramite l’ordinanza, il Presidente del Consiglio dei
ministri dà comunicazione alle Camere.
I soggetti che
promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori
di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono
promuovere ricorso contro l'ordinanza, nel termine di sette giorni dalla sua
comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua
affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale
competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività
dell'ordinanza. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo
regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile,
sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui
eccede l'esigenza di salvaguardia.