REGOLAMENTO DI ISTITUTO

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TITOLO II
LA GESTIONE DEMOCRATICA DELLA SCUOLA:
GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 4 Organi collegiali

L’Istituto si avvale, per la sua gestione democratica, degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. 416/74 e dal D.P.R. 249/98

  • Consiglio di classe;

  • Collegio dei Docenti;

  • Consiglio d’Istituto;

  • Giunta esecutiva;

  • Comitato valutazione del servizio degli insegnanti;

  • Organo di garanzia

Art. 5 Consiglio di classe

Il Consiglio di classe, costituito dai Docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai genitori, è convocato dal Dirigente Scolastico e, su richiesta scritta e motivata, dalla maggioranza dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, a pieno titolo, i Docenti delle attività alternative e i Docenti di sostegno.

Le convocazioni dei Consigli di classe saranno notificate ai genitori con comunicazioni del Dirigente Scolastico consegnate dal Coordinatore di classe ai figli.

Il Consiglio di classe nella componente allargata (comprendente i rappresentanti degli alunni e dei genitori) è presieduto dal Coordinatore designato all’inizio dell’anno scolastico; dal Dirigente Scolastico nella composizione ristretta, limitata alla sola componente dei Docenti, per le valutazioni periodiche e finali degli alunni e per il coordinamento didattico.

I Consigli di classe hanno il compito di:

  • coordinare la programmazione didattica per il proficuo svolgimento della progettazione modulare e il miglior rendimento scolastico;

  • valutare con periodicità l’andamento didattico e disciplinare della classe;

  • verificare periodicamente l’efficacia dei risultati ottenuti per assumere iniziative riguardo al recupero e al sostegno;

  • rendere omogenei, per quanto possibile, i criteri e i metodi di valutazione dei singoli Docenti;

  • promuovere la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della comunità scolastica con i mezzi più idonei.

I Consigli di classe si riuniscono in orario non coincidente con l’orario delle lezioni e durano in carica un anno.

All’atto dell’insediamento dei Consigli di classe il Dirigente Scolastico nominerà i Docenti che ricopriranno l’incarico di Coordinatore e Segretario del Consiglio. 

Art. 6 Collegio Docenti

Il Collegio dei Docenti, l’organo preposto al funzionamento didattico dell’Istituto, è composto da tutto il personale insegnante della scuola con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione ogni volta che il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Le competenze del Collegio dei Docenti attendono, in via primaria, alla programmazione dell’azione didattico-educativa, all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici.

Correlato al potere di programmazione è la verifica, la valutazione periodica della rispondenza dell’andamento complessivo dell’azione didattica agli obiettivi programmati e di adozione delle opportune misure per il miglioramento dell’attività didattica.

Il Collegio dei Docenti definisce, convalida e cura il progetto per l’offerta formativa d’Istituto; definisce e convalida il piano annuale delle attività; determina la corrispondenza chiara ed univoca tra i voti decimali ed i livelli di apprendimento e di conoscenza degli alunni; promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti della Scuola; elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del servizio.

Il Collegio dei Docenti nell’esercizio dei poteri di autoorganizzazione che gli sono propri, può articolarsi in Commissioni alle quali sono affidate compiti istruttori per il Piano Offerta Formativa, Funzioni Obiettivo, sperimentazione, orientamento e formazione in servizio. Queste commissioni hanno soltanto la funzione preparatoria delle delibere conclusive di esclusiva competenza del Collegio dei Docenti.

Art. 7 Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’Istituto, l’organo preposto alla gestione amministrativa della Scuola, è composto dalle rappresentanze elette del personale docente, del personale non docente, dei genitori degli alunni, degli studenti e dal Dirigente Scolastico, membro di diritto.

Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici, esclusa la rappresentanza studentesca che va invece rinnovata annualmente; è presieduto da un genitore che convoca il Consiglio su richiesta del Dirigente Scolastico ovvero di 1/3 dei componenti e ne dirige la discussione; le adunanze hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezioni.

Le competenze del Consiglio d’Istituto possono raggrupparsi in:

a) potere di regolamentazione del funzionamento dei servizi della Scuola;

b) potere di gestione patrimoniale dell’istituzione scolastica e delle attività assistenziali che questa può assumere;

c) poteri che attengono all’organizzazione della vita della scuola, quali l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, le iniziative per promuovere e sviluppare il contatto con le altre istituzioni scolastiche e per favorire la partecipazione della scuola ad attività di particolare interesse educativo;

d) potere di indirizzo e programmazione in materia di attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;

e) potere di autoregolamentazione del proprio funzionamento.

Il Consiglio d’Istituto oltre ad esprimere parere sull’andamento generale, didattico-amministrativo dell’Istituto, adotta il Piano dell’Offerta Formativa, indica i criteri per la definizione e l’attribuzione delle Funzioni Obiettivo, indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.

Art. 8 Pubblicità degli atti

Copia integrale del testo delle delibere del Consiglio d’Istituto è pubblicata in apposito albo della scuola a cura del Dirigente Scolastico entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

La copia della deliberazione resterà esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori devono essere depositati nell’ ufficio del Direttore dei servizi amministrativi e, per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Art. 9 Giunta Esecutiva

Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta di un Docente, di un non Docente, di un genitore e di un alunno. Della Giunta esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha anche la rappresentanza legale dell’Istituto e il Direttore dei servizi amministrativi che svolge la funzione di segretario.

I membri della Giunta durano in carica tre anni scolastici, esclusa la rappresentanza degli alunni che va rinnovata annualmente.

La Giunta esecutiva non ha poteri deliberanti diretti, ma è l’organo d’esecuzione e soprattutto di propulsione dell’attività del Consiglio; predispone infatti la relazione al programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Art. 10 Comitato di valutazione del servizio

Il Comitato di valutazione del servizio, eletto dal Collegio dei Docenti nel suo seno, dura in carica un anno ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Comitato provvede, su richiesta del Docente, alla valutazione del servizio degli insegnanti, esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti di ruolo; esprime inoltre un giudizio sulla condotta del Docente che chiede la riabilitazione, trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui gli fu inflitta una sanzione disciplinare.

Art. 11 Organo di garanzia

L’organo di garanzia per le impugnazioni delle sanzioni disciplinari è presieduto dal Dirigente Scolastico.

La nomina dei componenti è di competenza del Consiglio di Istituto che designa:

  • n. 2 Docenti

  • n. 1 Genitore

  • n. 1 Alunno maggiorenne

  • n. 1 Personale ATA.