REGOLAMENTO DI ISTITUTO

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TITOLO V
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 24 Premessa

Il presente Regolamento, elaborato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 249 del 24/06/1998, si ispira alle modalità e ai principi contenuti nello “ Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria”.

PRINCIPI

Art. 25

Ogni provvedimento disciplinare deve avere finalità educative e deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Art. 26

Le sanzioni, proporzionate all’infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e alla possibilità di essere convertite in attività in favore della comunità scolastica, devono avere natura temporanea.

Art. 27

La sanzione disciplinare connessa al comportamento non deve influire sulla valutazione del profitto.

Art.28

La libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, non può essere sanzionata.

Art. 29

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

DOVERI

Art. 30

Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore della qualità della vita dell’Istituto e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Art. 31

Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche, immotivate, rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni.

Art. 32

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere sempre un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa delle altrui personalità.

Art. 33

Gli studenti sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature ed i sussidi didattici in dotazione all’Istituto, evitando di arrecare danni ai beni patrimoniali.

DIRITTI

Art. 34

L’I.T.G. “Vanvitelli”garantisce a tutti gli alunni una formazione culturale e professionale qualificata, tesa al rispetto e alla valorizzazione dell’identità di ciascun studente, aperta al pluralismo ideologico.

Art. 35

L’Istituto si impegna a promuovere attività integrative ed interventi didattico-educativi per il recupero delle situazioni di svantaggio.

Art. 36

La Scuola garantisce agli alunni i seguenti diritti:

  • valutazione trasparente e tempestiva;

  • strumentazioni multimediali ed attrezzature tecnologiche avanzate;

  • partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica;

  • informazione accurata sulle decisioni e norme che regolano la vita della Scuola;

  • rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono;

  • ambienti sicuri, salubri e favorevoli alla crescita della persona;

  • utilizzo degli spazi disponibili per riunioni ed assemblee.

MANCANZE E SANZIONI

Art. 37

L’entità della sanzione, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, deve essere rapportata:

  • alla responsabilità connessa al grado di danno o di pericolo causato a terzi, alla comunità scolastica, all’Istituto;

  • all’intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, di impudenza, di persistente atteggiamento irrispettoso e lesivo dei diritti altrui;

  • alle mancanze che offendono la persona, l’immagine dell’Istituto;

  • alla rilevanza degli obblighi violati.

Art. 38

Costituiscono mancanze ai doveri elencati negli artt. 30 – 31 – 32 – 33 del presente Regolamento:

1)     esprimersi con linguaggio volgare e con atteggiamento arrogante e irriverente;

2)     arrecare danni alle aule e all’arredamento, all’edificio, alle attrezzature dei laboratori, agli strumenti e ai sussidi didattici;

3)     ostacolare con parole o atti il regolare svolgimento delle lezioni;

4)     intimidire con atti e parole i compagni di scuola e limitare la loro libertà personale;

5)     mancare di rispetto alle religioni, alle etnie, alla cultura delle componenti scolastiche;

6)     allontanarsi dall’aula senza regolare autorizzazione;

7)     frequentare irregolarmente le lezioni , assentarsi arbitrariamente;

8)     violare le norme sancite dal Regolamento d’Istituto.

Art. 39

Per i comportamenti che configurano mancanze disciplinari di cui all’art.38 saranno inflitte le seguenti sanzioni:

  • §        richiamo verbale;

  • §        ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;

  • §        allontanamento dalla lezione.

  • §        sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 5 giorni.

Art. 40

Le punizioni di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 38 saranno irrogate dal Dirigente Scolastico o dal Docente nei casi di lieve entità ad hanno carattere presanzionatorio.

L’allontanamento dalla lezione sarà disposto dal Dirigente Scolastico o dal Docente per intemperanze e comportamento scorretto verso l’insegnante e la classe.

Art. 41

La sospensione con l’obbligo della frequenza da uno a cinque giorni sarà inflitta agli alunni che arbitrariamente si allontanano dalla classe e agli alunni che, nell’arco di un mese hanno accumulato n. 4 ritardi.

Qualora il ritardo diventi abitudine l’alunno è obbligato al recupero delle ore di lezione in attività di studio sia in orario curriculare che pomeridiano.

Art. 42

Per danni alle attrezzature e ai sussidi didattici, alle aule e agli arredi, oltre al risarcimento del bene danneggiato, sarà inflitta anche la sospensione da uno a cinque giorni.

Art. 43

Per gravi, reiterati atti che sconvolgano la regolare attività della Scuola : assenze collettive, minacce, intimidazioni, violenza fisica o psicologica, offese alle istituzioni, uscita arbitraria dall’Istituto, saranno inflitte le seguenti sanzioni previste dall’art.328, comma 2 D.L.297/94:

  • sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni

  • sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni

Art. 44

Allo studente è concessa la possibilità di convertire la sanzione inflitta in attività in favore della comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio di classe, potrà tramutare la sanzione inflitta dall’Organo Collegiale:

  • in attività di ricerca e di studio volta alla riflessione sulla mancanza commessa;

  • in Biblioteca;

  • in attività lavorativa per ripristinare i danni arrecati ai locali, servizi ed arredi.

Art. 45

Il Consiglio di classe a cui compete il provvedimento di allontanamento dell’alunno dall’Istituto può comminare la sanzione della sospensione con obbligo della frequenza.

Art. 46

Il Consiglio di classe, prima di sanzionare il comportamento scorretto dell’alunno, deve convocare lo studente -che può farsi accompagnare da testimoni o persone di sua fiducia- ed invitarlo ad esporre le proprie ragioni e a presentare, entro cinque giorni dal fatto, adeguate e probanti giustificazioni.

 Le motivazioni del provvedimento disciplinare adottato saranno comunicate integralmente per iscritto all’alunno e ai suoi genitori.

Art. 47

Qualora il Consiglio di classe ravvisi nel comportamento dell’alunno mancanze di particolare gravità, configurabili come reato, o riscontri il pericolo per l’incolumità delle persone, dispone l’allontanamento immediato dell’alunno dalla Scuola fino al permanere della situazione di pericolo. In tal caso può essere inflitta la sospensione superiore ai quindici giorni.

Art. 48

Nei casi in cui l’Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, il Consiglio di classe, valutata l’obiettiva situazione, potrà concedere il “nulla osta” per l’iscrizione, anche in corso d’anno, presso altro Istituto.

RICORSI ED IMPUGNAZIONI

Art. 49

Contro le decisioni del Consiglio di classe che comportano la sospensione dalle lezioni è ammesso il ricorso entra 30 giorni dalla ricevuta comunicazione al Dirigente del C.S.A. di Salerno che, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno, decide in via definitiva

Art. 50

Ai sensi dell’art. 5. comma, 2 del D. P. R. 249/98 gli studenti possono presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione disciplinare, ricorso all’Organo di Garanzia interno all’Istituto.

Art. 51

L’Organo di Garanzia interno, di durata annuale, è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso di tre giorni e comunica le sue decisioni all’interessato entro cinque giorni.

Art. 52

Su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse l’Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che possono determinarsi, all’interno dell’Istituto, in merito alla applicazione del presente Regolamento.

Art. 53

Sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente Regolamento decide, in via definitiva, previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Provinciale, il Dirigente del C.S.A. di Salerno.