REGOLAMENTO DI ISTITUTO

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TITOLO VII
FUNZIONAMENTO LABORATORI E SUSSIDI
AUDIOVISIVI

Art. 67

Tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e delle attrezzature didattiche in proporzione alle ore settimanali previste dai programmi per le relative discipline. Entro i primi giorni del mese di Settembre i Docenti concorderanno, nel rispetto del loro orario di lezioni e del piano delle esercitazioni, l’utilizzo delle attrezzature esistenti.

Art. 68

L’elenco aggiornato dei sussidi audiovisivi e delle attrezzature dei laboratori devono essere affissi all’albo della Scuola e comunicati alle rispettive classi.

Art. 69

I Laboratori sono accessibili agli alunni, tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 13:30, solo in presenza del Docente o dell’assistente tecnico o dell’assistente di cattedra. Singoli gruppi di studenti possono usare i laboratori in orario pomeridiano per attività di studio e di ricerca con la presenza di uno dei Responsabile solo nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Art. 70

Ogni studente è responsabile del materiale inventariato che gli viene affidato durante le attività di esercitazione e ne risponde in caso di rottura o di danneggiamento per cattivo uso.

Art. 71

L’assistente tecnico, l’assistente di cattedra e i Docenti Responsabili devono assicurare l’efficienza dei sussidi audiovisivi e delle attrezzature dei laboratori tecnico-scientifici e multimediali.

Art. 72

Previa la stipula di apposite convenzioni e su specifica delibera del Consiglio d’Istituto potranno essere concesse, fuori dall’orario scolastico, l’uso delle attrezzature e dei laboratori agli Enti locali territoriali o comunità locali.

Art. 73

L’Ente si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni arrecati alle attrezzature, esonerando il Dirigente Scolastico da qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Art. 74

Le spese per le pulizie dei laboratori, nonché le spese connesse all’uso delle attrezzature, ivi comprese le spese di consumo del materiale, sono a carico dell’Ente con cui è stata stipulata la convenzione.

Art. 75

Al responsabile del laboratorio sono affidati le attrezzature e il materiale di consumo con il compito di controllo sul corretto utilizzo.