REGOLAMENTO DI ISTITUTO

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 TITOLO VIII
VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Art. 76

I viaggi d’istruzione e le visite guidate costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionale della Scuola : sono perciò effettuate soltanto per esigenze didattiche, connesse con i programmi d’insegnamento e con l’indirizzo degli studi e finalizzate alla formazione della personalità degli alunni, al completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro, all’arricchimento del patrimonio culturale ed artistico.

Art. 77

Alle visite guidate che si effettuano nell’arco di una giornata presso complessi aziendali, musei, gallerie, località di interesse storico, artistico, parchi naturali, devono partecipare le classi intere per evitare discontinuità nella frequenza delle lezioni.

Art. 78

Ciascuna classe può utilizzare per viaggi d’istruzione un periodo massimo di 6 giorni da utilizzare in una o più occasioni; sono escluse da tale computo le partecipazioni a fiere espositive.

Art. 79

Le classi del biennio effettueranno viaggi d’istruzione di cinque giorni in località italiane.Le classi del triennio effettueranno viaggi d’istruzione sia in Italia che all’estero.

Art. 80

I viaggi d’istruzione devono assicurare la presenza di non meno di un terzo degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale delle classi. Dovranno essere evitati eccessivi oneri economici, motivo di disagio per le famiglie e di discriminazione tra gli studenti.

Art. 81

Non si effettueranno visite guidate e viaggi d’istruzione nell’ultimo mese delle lezioni, durante il quale l’attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, alle verifiche e al recupero.

La realizzazione dei viaggi non deve cadere in coincidenza di particolari attività didattico-istituzionali della Scuola : operazioni di scrutinio, elezioni scolastiche.

Art. 82

I Docenti accompagnatori devono appartenere alle classi frequentate dagli alunni e preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio. Quanto al numero deve essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni.

Art. 83

Ai viaggi d’istruzione è consentita la partecipazione dei genitori degli alunni, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell’Istituto; non è consentita la partecipazione di personale estraneo alla Scuola.