REGOLAMENTO DI ISTITUTO

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TITOLO IX
DISPOSIZIONI PER I DOCENTI

Art. 84

I Docenti devono trovarsi nell’ Istituto almeno 5 minuti prima che cominci la propria lezione; gli insegnanti della prima ora devono invece essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio della lezione.

Art. 85

I Docenti delle ultime ore di lezione non devono consentire che gli alunni escano dalle aule prima del suono della campanella; sono tenuti inoltre a vigilare sull’uscita ordinata degli alunni sino al cancello d’ingresso e a depositare nella sala Professori il registro di classe.

Art. 86

Gli alunni non possono essere lasciati soli; il Docente, solo in casi eccezionali, può affidare la classe al collaboratore scolastico ed informare il Dirigente Scolastico del grave motivo che impedisce il prosieguo della lezione.

Art. 87

Ogni Docente deve rigorosamente rispettare il proprio orario scolastico, evitando di intrattenersi in aula dopo il cambio della lezione che deve sempre avvenire con la maggiore celerità possibile.

Art. 88

Il rispetto dell’orario di servizio costituisce per tutto il personale Docente un obbligo inderogabile la cui inosservanza, oltre a compromettere la funzionalità dell’Amministrazione, determina anche disagio per gli utenti del servizio scolastico, riduzione della produttività e danno all’erario per le somme erogate a titolo di retribuzione per il lavoro non effettuato.

Art. 89

Il Docente che non osserva l’orario di servizio, viene meno ad un suo preciso dovere e, di conseguenza, il suo comportamento è valutabile anche sotto il profilo disciplinare, specialmente quando diventi abitudinario.

Art. 90

Ogni Docente, con orario inferiore alle 18 ore settimanali, è tenuto al completamento dell’orario di cattedra; pertanto, ai fini di detto completamento, deve rispettare le ore a disposizione per supplenze saltuarie, garantendo, in dette ore, la sua presenza in Istituto. Eventuali richieste di scambi di ore tra Docenti della stessa classe devono essere sempre autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 91

I Docenti che intendono svolgere l’attività professionale sono tenuti a chiedere, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’autorizzazione all’esercizio della libera professione e l’autorizzazione ad accettare incarichi in altre amministrazioni.

Art. 92

Il Docente della prima ora è tenuto ad annotare sul registro di classe e sul suo registro personale gli alunni risultati assenti all’appello; deve inoltre registrare, sul diario di classe, gli alunni che hanno giustificato la loro assenza. Tutti i Docenti sono tenuti a firmare il registro di classe e ad annotare gli argomenti sviluppati.

Art. 93

Tutti i Docenti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo nelle aule ed in tutti i locali dell’ Istituto.

Chiunque venga sorpreso incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge n. 584/”75 e dalla vigenti disposizioni:

  • Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28/3/2001;

  • Legge Finanziaria 448/2001 art. 52 comma 20.

Art. 94

Tutti i Docenti sono tenuti a rispettare il divieto dell’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione in quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento delle attività d’insegnamento che non possono essere interrotte da attività personali. Anche durante le riunioni degli Organi Collegiali il “ telefonino” deve essere spento.

Art. 95

Non è consentito l’uso del telefono, della fotocopiatrice, del fax e di tutte le attrezzature della scuola per uso personale o per motivi non attinenti alla gestione della Scuola.

Art. 96

Durante lo svolgimento dell’Assemblea d’Istituto i Docenti sono tenuti a rispettare il loro orario di lezione; resteranno nelle proprie aule o all’interno dell’Istituto per la correzione degli elaborati, per la preparazione delle prove scritte, per la verifica della programmazione.

Art. 97

All’inizio dell’anno scolastico, nella propria presentazione agli alunni, ciascun Docente, sulla base degli accordi intercorsi nelle riunioni preliminari dei dipartimenti sulla programmazione, deve comunicare con chiarezza quante verifiche intende effettuare nel corso di ciascun quadrimestre, quante prove scritte e/o grafiche e con quale modalità procederà alla valutazione delle prove scritte ed orali.

Art. 98

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti e dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto (artt.4 e 6 comma 3 D.P.R. 416/74), assegna nella piena autonomia organizzativa i Docenti alle classi con l’intento di rimuovere situazioni privilegiate, acquisite da anni, di evitare discrepanze tra le varie sezioni e classi, di costituire in ogni corso omogenei gruppi di Docenti.