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Questa pagina vuole essere di ausilio a chi avesse l'intenzione d'intraprendere l'attività agrituristica e a coloro che, pur avendola già iniziata, non fossero sicuri di aver svolto tutti gli adempimenti necessari.Quello che segue è uno stralcio delle varie normative ed osservanze a cui l'imprenditore agricolo deve attenersi per poter istituire una attività agrituristica. Per una documentazione completa o per avere una consulenza sull'argomento contattateci. Indice
L'Agriturismo L'importanza dell'azienda agricola come strumento di fondamentale valore nella tutela dell'ambiente, è stata sottolineata dalla Comunità Europea già agli inizi degli anni '80. La nuova Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.), da particolare risalto alle attività agricole integrate, che assumono una rilevanza sempre maggiore nel quadro complessivo delle prospettive di sviluppo rurale .Infatti, alle soglie del 2000 l'agricoltura intensiva è arrivata al limite della sua produttività, ed è sempre più arduo chiederle profitti maggiori. Viene, quindi, privilegiata unagricoltura rispettosa dellambiente, ricca di tradizioni, con finalità non solo produttive, ma anche di salvaguardia delle biodiversità ambientali e di promozione degli usi e costumi della cultura contadina. In questo contesto va collocato il fenomeno dell'agriturismo, che può costituire un'importante strumento di rilancio e valorizzazione dell'agricoltura, oltre che occasione per gli imprenditori agricoli di incremento dei redditi. Da un punto di vista legislativo, in Italia si è cominciato a parlare di agriturismo con la legge quadro n.° 217/83 sul turismo; questa legge però, considerava l'attività agrituristica semplice attività di ricezione alberghiera, trascurando tutte le sue peculiarità. Solo dopo due anni è stata emanata la legge quadro n.° 730 che disciplina l'agriturismo, e soprattutto lo colloca su un piano del tutto diverso e singolare rispetto alla pura e semplice struttura ricettiva. Questa legge detta principi di carattere generale, demandando alle singole Regioni il compito di emanare leggi che regolino in maniera completa ed esauriente la materia. All'articolo 1 della legge 730 vengono menzionate le finalità dell'intervento legislativo. Infatti, viene affermato che l'agricoltura, in armonia con la politica agricola della C.E., con il piano agricolo nazionale e regionale, è sostenuta anche attraverso la promozione di forme adeguate di turismo nelle campagne, volte a migliorare il reddito degli imprenditori agricoli agevolandone la permanenza nelle zone rurali, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni culturali delle zone rurali, ad incrementare il turismo giovanile ed a favorire i rapporti tra realtà diverse, cittadina e rurale. Come si può ben notare le finalità della legge sono diverse e tutte meritevoli di considerazione. Definizione e caratteri delle attività agrituristiche L'articolo 2 della 730/85 definisce l'attività agrituristica come attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli nella propria azienda. Il fatto che questa attività possa essere esercitata esclusivamente dall'imprenditore agricolo (la cui definizione è data dall'articolo 2135 del codice civile), singolo od associato, e dai suoi familiari, di cui allarticolo 230 bis del codice civile, costituisce senza dubbio il tratto caratteristico fondamentale dell'agriturismo, distinguendolo dalle altre forme di ospitalità, e il suo limite più evidente e vincolante. La ricezione e l'ospitalità agrituristica si strutturano in:
Passando ora ad un accurato esame della legge della Regione Lazio n.° 36 del 1997 "Norme in materia di agriturismo", si può dire che l'articolo 1, concernente le finalità dell'intervento legislativo, riprende quasi alla lettera l'articolo 1, già esaminato, della legge quadro 730/85. Anche l'articolo 2 (definizione di attività agrituristiche), riprende il testo dell'articolo 2 della legge quadro, specificando che l'attività agrituristica deve essere esercitata esclusivamente dall'imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civile), singolo od associato, e dai suoi familiari (art. 230 bis cod. civile), e deve essere complementare rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame, le quali debbono rimanere principali in termini di tempo di lavoro. Infatti, a tal proposito, la Regione Lazio ha stilato delle tabelle provinciali che prevedono tutte le colture e gli allevamenti presenti sul territorio laziale, indicando per ognuna le giornate lavorative per ettaro e per capo di bestiame (vd. Tabella A ). Il limite massimo di riferimento per il tempo di lavoro è fissato in 288 giornate lavorative o in 2000 ore nell'arco di un anno per unità lavorativa. Sempre all'articolo 2 viene inoltre fissato un limite all'attività di somministrazione di pasti e bevande, che rientra, come è stato sopra riportato, tra le attività agrituristiche. Infatti viene stabilito che i pasti e le bevande di produzione aziendale e/o tipiche della zona debbono raggiungere il 70% in valore dei pasti e bevande somministrati. Tale limite si spiega con la natura dell'agriturismo, il quale, come si è visto, non si può far rientrare nei limiti di una semplice attività di ricezione alberghiera, ma presenta caratteristiche e finalità del tutto peculiari, che spiegano anche tutta una serie di limiti e vincoli riguardanti gli immobili destinati all'agriturismo, gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, le norme igienico-sanitarie da rispettare, e l'attività stessa, previsti, rispettivamente, agli articoli 3, 4, 5 e 6. L'articolo 3 prevede che possano essere utilizzati per attività agrituristiche i locali situati nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, ed inoltre gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Se l'imprenditore agricolo svolge la sua attività in un fondo privo di fabbricati, possono essere utilizzati gli edifici, adibiti dall'imprenditore agricolo a propria abitazione, situati in borghi o centri abitati che abbiano limitate dimensioni e specifiche caratteristiche, e siano stati individuati in tal senso con il piano regionale di cui all'articolo 18 relativo alla programmazione agrituristica. L'articolo 4 stabilisce che gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, adibito dall'imprenditore agricolo ad attività agrituristica, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici. Il restauro degli edifici deve tener conto delle caratteristiche tipologiche ed archittettoniche degli edifici stessi, e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. La Regione Lazio può concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nell'elenco provinciale, di cui all'articolo 7, dei contributi in conto capitale. Questi finanziamenti vengono concessi per le iniziative espressamente previste alle lettere a, b, c, d, e del comma 4 articolo 4. L'articolo 5 prevede che i requisiti igienico sanitari dei locali da destinare ad attività agrituristica, siano verificati dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale. I locali, inoltre, debbono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale. Al comma 5 è stabilito che la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della legge statale 30 Aprile 1962 n. 283. L'articolo 6 è di notevole importanza, in quanto concerne i limiti della attività agrituristica. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica, non possono avere capacità ricettiva superiore a dieci camere per un massimo di trenta posti letto. Detto limite può essere elevato a dodici camere per un massimo di quaranta posti letto, quando vengono adibiti ad alloggi agrituristici preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati, e necessariamente in possesso dei requisiti necessari, che alla data del 31 Dicembre 1985 non risultavano più utilizzati per le attività aziendali, o per abitazione da coloro che svolgevano tali attività. L'autorizzazione comunale, (art. 8), fissa i limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda. Per ciò che riguarda gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, questi possono avere una ricettività massima di dieci equipaggi e di trenta persone, solo in aziende agricole di superficie agricola non utilizzata non inferiore a due ettari nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva CEE 75/268, e non inferiore a cinque ettari nelle altre zone. Il comma 6 stabilisce che nell'attività agrituristica possono essere occupati esclusivamente l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, (art. 230 bis del codice civile), ed il personale dipendente dell'azienda agricola; inoltre si ribadisce che il tempo di lavoro complessivo prestato nell'attività agrituristica, deve rimanere inferiore al tempo di lavoro destinato all'attività agricola dell'azienda. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività previsti all'articolo 6, si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a patto che le stesse strutture siano di proprietà dell'organismo associativo. Ripartizione delle funzioni amministrative in materia di agriturismo Per ciò che concerne le funzioni amministrative, l'articolo 19, escludendo le funzioni espressamente riservate alla Regione Lazio dalla legge in esame, dispone che sono delegate alle Province, che le esercitano nel rispetto della presente legge e degli atti di indirizzo e programmazione emanati dalla Regione. La Regione Lazio, in ogni caso, si riserva un potere di controllo delle operazioni e delle azioni finanziate in materia di agriturismo, che esercita tramite propri funzionari. L'imprenditore agricolo esercente un'azienda agricola avviata, sia che lavori in modo individuale sia in forma associata, o un suo familiare (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo che ovviamente sia assiduo nell'attività dell'azienda), per divenire operatore agrituristico deve necessariamente compiere degli adempimenti burocratico-amministrativi. Questi soggetti, per esercitare attività agrituristiche, debbono innanzitutto iscriversi nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, come previsto dall'articolo 7 della legge in esame. Infatti le Province sono state delegate dalla Regione ad amministrare la formalità dell'iscrizione all'Albo degli operatori agrituristici; questo Albo è istituito presso ciascuna amministrazione provinciale, ed è tenuto da una commissione provinciale. I soggetti interessati ad iscriversi nell'Albo degli operatori, devono presentare richiesta alla commissione con apposita domanda corredata della certificazione di avvenuta iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti oppure degli imprenditori agricoli a titolo principale o ad altro titolo. La domanda va anche corredata da una relazione tecnica sull'idoneità dell'azienda allo svolgimento della nuova attività. La commissione compie degli accertamenti, tenendo conto anche della situazione penale del richiedente e degli eventuali delitti commessi in materia d'igiene e sanità e di frode nella preparazione degli alimenti. Infatti il richiedente non deve essere sottoposto a misure preventive, non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, e non deve aver riportato condanne penali per reati di comune pericolo mediante frode o in materia di igiene e sanità e per frode nella preparazione di alimenti e loro commercio; tutto ciò è individuato dal contenuto degli articoli da 442 a 444 e da 515 a 517 del codice penale. La commissione provinciale, ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione entro sessanta giorni dalla ricezione delle domande medesime, valutando, come sopra menzionato, oltre all'idoneità dei richiedenti l'iscrizione, l'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola e del fondo interessati. Ad avvenuta iscrizione, agli interessati viene rilasciato un apposito certificato con il numero di iscrizione all'albo, e vengono contestualmente indicati i limiti massimi dell'attività agrituristica che viene consentita. Nel caso risultasse inammissibile la domanda di iscrizione nell'elenco, il Presidente della commissione provinciale emanerà un diniego motivato da inviarsi all'interessato, il quale, entro trenta giorni dalla data del timbro postale, potrà presentare ricorso. L'iscrizione all'elenco provinciale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche, di cui all'articolo 8. La commissione ogni tre anni, avvalendosi anche dell'aiuto dei comuni e delle strutture provinciali competenti, provvede alla revisione dell'elenco provinciale, verificando la sussistenza dei requisiti di idoneità degli iscritti, e delle condizioni di legge. Ove non risulti più la sussistenza dei requisiti di idoneità, si provvede alla cancellazione del nominativo, comunicata al diretto interessato insieme al termine per eventuali controdeduzioni. La cancellazione definitiva dall'elenco va comunicata al soggetto interessato ed al comune. Una volta ottenuta l'iscrizione all'elenco provinciale, l'esercizio dell'agriturismo è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel quale è ubicata l'azienda agricola cui aggiungere servizi di ricezione ed ospitalità., come stabilito dall'articolo 8. La domanda di concessione dell'autorizzazione, contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione all'elenco provinciale, l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, gli edifici e le aree da utilizzare, le capacità ricettive, i periodi di esercizio delle attività, le tariffe che si intendono praticare, il numero delle persone addette all'attività agrituristica ed il loro rapporto con l'azienda agricola, va indirizzata al sindaco, con la seguente documentazione allegata:
Laspetto fiscale dei redditi provenienti dallattività agrituristica è un argomento molto delicato, in quanto, la legge 730/85 non prevede alcuna norma che lo riguardi; in un tale scenario si pensò che essendo lagriturismo unattività connessa e complementare allattività agricola dovesse godere a livello tributario degli stessi vantaggi. Ma questa possibilità cadde definitivamente quando fu emanata la legge n.413 del 1991 dove allart. 5 enuncia tutte le norme fiscali in materia di agriturismo e dove si evidenzia la necessità di parlare di unimpresa mista, in primo luogo perché lazienda agrituristica è assoggettata ad una serie di discipline e di controlli specifici che non hanno nulla a che fare con lattività agricola e poi perché commercializza prodotti e servizi sostanzialmente diversi da quelli prettamente agricoli. In particolare la legge n. 413 del 1991 ha introdotto un regime tributario sullAgriturismo di tipo forfettario che è così definito:
( Fonte il Sole - 24 ore - 24 febbraio 1997)
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