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Questa pagina vuole essere di ausilio a chi avesse l'intenzione d'intraprendere l'attività agrituristica e a coloro che, pur avendola già iniziata, non fossero sicuri di aver svolto tutti gli adempimenti necessari.Quello che segue è uno stralcio delle varie normative ed osservanze a cui l'imprenditore agricolo deve attenersi per poter istituire una attività agrituristica. Per una documentazione completa o per avere una consulenza sull'argomento contattateci.

Indice

Introduzione

La Legge quadro 730/85

Finalità della legge

Definizione e caratteri delle attività agrituristiche

Funzioni delle regioni

Legge n. 36/97 della regione Lazio.

Ripartizione delle funzioni amministrative in materia di agriturismo

Obblighi dell’operatore agrituristico

Incentivi agli imprenditori agricoli per investimenti agrituristici

L’aspetto fiscale

Regime tributario

Il regime fiscale dell’agriturismo

L’I.V.A.

Obblighi e responsabilità fiscali

L'Agriturismo

Introduzione

L'importanza dell'azienda agricola come strumento di fondamentale valore nella tutela dell'ambiente, è stata sottolineata dalla Comunità Europea già agli inizi degli anni '80. La nuova Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.), da particolare risalto alle attività agricole integrate, che assumono una rilevanza sempre maggiore nel quadro complessivo delle prospettive di sviluppo rurale .Infatti, alle soglie del 2000 l'agricoltura intensiva è arrivata al limite della sua produttività, ed è sempre più arduo chiederle profitti maggiori. Viene, quindi, privilegiata un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, ricca di tradizioni, con finalità non solo produttive, ma anche di salvaguardia delle biodiversità ambientali e di promozione degli usi e costumi della cultura contadina. In questo contesto va collocato il fenomeno dell'agriturismo, che può costituire un'importante strumento di rilancio e valorizzazione dell'agricoltura, oltre che occasione per gli imprenditori agricoli di incremento dei redditi.

La Legge quadro 730/85

Da un punto di vista legislativo, in Italia si è cominciato a parlare di agriturismo con la legge quadro n.° 217/83 sul turismo; questa legge però, considerava l'attività agrituristica semplice attività di ricezione alberghiera, trascurando tutte le sue peculiarità. Solo dopo due anni è stata emanata la legge quadro n.° 730 che disciplina l'agriturismo, e soprattutto lo colloca su un piano del tutto diverso e singolare rispetto alla pura e semplice struttura ricettiva. Questa legge detta principi di carattere generale, demandando alle singole Regioni il compito di emanare leggi che regolino in maniera completa ed esauriente la materia.

Finalità della legge

All'articolo 1 della legge 730 vengono menzionate le finalità dell'intervento legislativo. Infatti, viene affermato che l'agricoltura, in armonia con la politica agricola della C.E., con il piano agricolo nazionale e regionale, è sostenuta anche attraverso la promozione di forme adeguate di turismo nelle campagne, volte a migliorare il reddito degli imprenditori agricoli agevolandone la permanenza nelle zone rurali, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni culturali delle zone rurali, ad incrementare il turismo giovanile ed a favorire i rapporti tra realtà diverse, cittadina e rurale. Come si può ben notare le finalità della legge sono diverse e tutte meritevoli di considerazione.

Definizione e caratteri delle attività agrituristiche

L'articolo 2 della 730/85 definisce l'attività agrituristica come attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli nella propria azienda. Il fatto che questa attività possa essere esercitata esclusivamente dall'imprenditore agricolo (la cui definizione è data dall'articolo 2135 del codice civile), singolo od associato, e dai suoi familiari, di cui all’articolo 230 bis del codice civile, costituisce senza dubbio il tratto caratteristico fondamentale dell'agriturismo, distinguendolo dalle altre forme di ospitalità, e il suo limite più evidente e vincolante.

La ricezione e l'ospitalità agrituristica si strutturano in:

offerta di alloggio;

organizzazione di spazi aperti per campeggiatori;

somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente
da prodotti propri;

organizzazione di attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda.

Altro tratto essenziale ed al contempo altro limite dell'attività agrituristica è dato dal fatto che essa ha carattere complementare rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che debbono rimanere principali. Di conseguenza gli edifici destinati all'accoglienza devono essere preesistenti e non più utili alla conduzione del fondo, e debbono essere restaurati nel rispetto delle loro originali caratteristiche architettoniche e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Funzioni delle regioni

L'articolo 4 della legge quadro sancisce che le Regioni hanno il compito di determinare, attraverso l'emanazione di proprie leggi che regolino la materia, criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

All'articolo 10 della legge 730 è previsto che le Regioni, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, redigano il programma agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale ed individua le zone di prevalente interesse agricolo. Il programma, che viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo, ha l'obiettivo di determinare la potenzialità agrituristica della regione, sulla base di dati forniti dagli enti locali con la collaborazione delle autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali e delle associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione, e quello di organizzare nel miglior modo possibile questa potenzialità

Legge n. 36/97 della regione Lazio.

Limiti dell’attività agrituristica

Passando ora ad un accurato esame della legge della Regione Lazio n.° 36 del 1997 "Norme in materia di agriturismo", si può dire che l'articolo 1, concernente le finalità dell'intervento legislativo, riprende quasi alla lettera l'articolo 1, già esaminato, della legge quadro 730/85.

Anche l'articolo 2 (definizione di attività agrituristiche), riprende il testo dell'articolo 2 della legge quadro, specificando che l'attività agrituristica deve essere esercitata esclusivamente dall'imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civile), singolo od associato, e dai suoi familiari (art. 230 bis cod. civile), e deve essere complementare rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame, le quali debbono rimanere principali in termini di tempo di lavoro. Infatti, a tal proposito, la Regione Lazio ha stilato delle tabelle provinciali che prevedono tutte le colture e gli allevamenti presenti sul territorio laziale, indicando per ognuna le giornate lavorative per ettaro e per capo di bestiame (vd. Tabella A ). Il limite massimo di riferimento per il tempo di lavoro è fissato in 288 giornate lavorative o in 2000 ore nell'arco di un anno per unità lavorativa. Sempre all'articolo 2 viene inoltre fissato un limite all'attività di somministrazione di pasti e bevande, che rientra, come è stato sopra riportato, tra le attività agrituristiche. Infatti viene stabilito che i pasti e le bevande di produzione aziendale e/o tipiche della zona debbono raggiungere il 70% in valore dei pasti e bevande somministrati. Tale limite si spiega con la natura dell'agriturismo, il quale, come si è visto, non si può far rientrare nei limiti di una semplice attività di ricezione alberghiera, ma presenta caratteristiche e finalità del tutto peculiari, che spiegano anche tutta una serie di limiti e vincoli riguardanti gli immobili destinati all'agriturismo, gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, le norme igienico-sanitarie da rispettare, e l'attività stessa, previsti, rispettivamente, agli articoli 3, 4, 5 e 6.

L'articolo 3 prevede che possano essere utilizzati per attività agrituristiche i locali situati nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, ed inoltre gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Se l'imprenditore agricolo svolge la sua attività in un fondo privo di fabbricati, possono essere utilizzati gli edifici, adibiti dall'imprenditore agricolo a propria abitazione, situati in borghi o centri abitati che abbiano limitate dimensioni e specifiche caratteristiche, e siano stati individuati in tal senso con il piano regionale di cui all'articolo 18 relativo alla programmazione agrituristica.

L'articolo 4 stabilisce che gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, adibito dall'imprenditore agricolo ad attività agrituristica, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici. Il restauro degli edifici deve tener conto delle caratteristiche tipologiche ed archittettoniche degli edifici stessi, e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. La Regione Lazio può concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nell'elenco provinciale, di cui all'articolo 7, dei contributi in conto capitale. Questi finanziamenti vengono concessi per le iniziative espressamente previste alle lettere a, b, c, d, e del comma 4 articolo 4.

L'articolo 5 prevede che i requisiti igienico sanitari dei locali da destinare ad attività agrituristica, siano verificati dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale. I locali, inoltre, debbono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale. Al comma 5 è stabilito che la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della legge statale 30 Aprile 1962 n. 283.

L'articolo 6 è di notevole importanza, in quanto concerne i limiti della attività agrituristica. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica, non possono avere capacità ricettiva superiore a dieci camere per un massimo di trenta posti letto. Detto limite può essere elevato a dodici camere per un massimo di quaranta posti letto, quando vengono adibiti ad alloggi agrituristici preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati, e necessariamente in possesso dei requisiti necessari, che alla data del 31 Dicembre 1985 non risultavano più utilizzati per le attività aziendali, o per abitazione da coloro che svolgevano tali attività. L'autorizzazione comunale, (art. 8), fissa i limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda. Per ciò che riguarda gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, questi possono avere una ricettività massima di dieci equipaggi e di trenta persone, solo in aziende agricole di superficie agricola non utilizzata non inferiore a due ettari nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva CEE 75/268, e non inferiore a cinque ettari nelle altre zone. Il comma 6 stabilisce che nell'attività agrituristica possono essere occupati esclusivamente l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, (art. 230 bis del codice civile), ed il personale dipendente dell'azienda agricola; inoltre si ribadisce che il tempo di lavoro complessivo prestato nell'attività agrituristica, deve rimanere inferiore al tempo di lavoro destinato all'attività agricola dell'azienda.

Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività previsti all'articolo 6, si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a patto che le stesse strutture siano di proprietà dell'organismo associativo.

Ripartizione delle funzioni amministrative in materia di agriturismo

Per ciò che concerne le funzioni amministrative, l'articolo 19, escludendo le funzioni espressamente riservate alla Regione Lazio dalla legge in esame, dispone che sono delegate alle Province, che le esercitano nel rispetto della presente legge e degli atti di indirizzo e programmazione emanati dalla Regione. La Regione Lazio, in ogni caso, si riserva un potere di controllo delle operazioni e delle azioni finanziate in materia di agriturismo, che esercita tramite propri funzionari.

L'imprenditore agricolo esercente un'azienda agricola avviata, sia che lavori in modo individuale sia in forma associata, o un suo familiare (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo che ovviamente sia assiduo nell'attività dell'azienda), per divenire operatore agrituristico deve necessariamente compiere degli adempimenti burocratico-amministrativi. Questi soggetti, per esercitare attività agrituristiche, debbono innanzitutto iscriversi nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, come previsto dall'articolo 7 della legge in esame. Infatti le Province sono state delegate dalla Regione ad amministrare la formalità dell'iscrizione all'Albo degli operatori agrituristici; questo Albo è istituito presso ciascuna amministrazione provinciale, ed è tenuto da una commissione provinciale. I soggetti interessati ad iscriversi nell'Albo degli operatori, devono presentare richiesta alla commissione con apposita domanda corredata della certificazione di avvenuta iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti oppure degli imprenditori agricoli a titolo principale o ad altro titolo. La domanda va anche corredata da una relazione tecnica sull'idoneità dell'azienda allo svolgimento della nuova attività. La commissione compie degli accertamenti, tenendo conto anche della situazione penale del richiedente e degli eventuali delitti commessi in materia d'igiene e sanità e di frode nella preparazione degli alimenti. Infatti il richiedente non deve essere sottoposto a misure preventive, non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, e non deve aver riportato condanne penali per reati di comune pericolo mediante frode o in materia di igiene e sanità e per frode nella preparazione di alimenti e loro commercio; tutto ciò è individuato dal contenuto degli articoli da 442 a 444 e da 515 a 517 del codice penale.

La commissione provinciale, ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione entro sessanta giorni dalla ricezione delle domande medesime, valutando, come sopra menzionato, oltre all'idoneità dei richiedenti l'iscrizione, l'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola e del fondo interessati. Ad avvenuta iscrizione, agli interessati viene rilasciato un apposito certificato con il numero di iscrizione all'albo, e vengono contestualmente indicati i limiti massimi dell'attività agrituristica che viene consentita. Nel caso risultasse inammissibile la domanda di iscrizione nell'elenco, il Presidente della commissione provinciale emanerà un diniego motivato da inviarsi all'interessato, il quale, entro trenta giorni dalla data del timbro postale, potrà presentare ricorso. L'iscrizione all'elenco provinciale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche, di cui all'articolo 8. La commissione ogni tre anni, avvalendosi anche dell'aiuto dei comuni e delle strutture provinciali competenti, provvede alla revisione dell'elenco provinciale, verificando la sussistenza dei requisiti di idoneità degli iscritti, e delle condizioni di legge. Ove non risulti più la sussistenza dei requisiti di idoneità, si provvede alla cancellazione del nominativo, comunicata al diretto interessato insieme al termine per eventuali controdeduzioni. La cancellazione definitiva dall'elenco va comunicata al soggetto interessato ed al comune.

Una volta ottenuta l'iscrizione all'elenco provinciale, l'esercizio dell'agriturismo è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel quale è ubicata l'azienda agricola cui aggiungere servizi di ricezione ed ospitalità., come stabilito dall'articolo 8.

La domanda di concessione dell'autorizzazione, contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione all'elenco provinciale, l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, gli edifici e le aree da utilizzare, le capacità ricettive, i periodi di esercizio delle attività, le tariffe che si intendono praticare, il numero delle persone addette all'attività agrituristica ed il loro rapporto con l'azienda agricola, va indirizzata al sindaco, con la seguente documentazione allegata:

dichiarazione attestante che l'imprenditore agricolo, o suo familiare, è iscritto nell'apposito elenco provinciale degli operatori agrituristici. Nella dichiarazione devono essere indicati i limiti massimi di attività consentita in relazione alle caratteristiche fondiarie, territoriali e produttive dell'azienda agricola ed in riferimento alla disponibilità di manodopera familiare;

attestato di idoneità sanitaria, necessario per tutti coloro che esercitano l'attività agrituristica;

parere favorevole della competente autorità sanitaria relativo ai locali da utilizzare per l'attività;

ove necessaria, copia della concessione edilizia e/o dell'autorizzazione comunale per i locali da utilizzare per l'attività agrituristica;

idonea documentazione dalla quale risulti l'idoneità morale del richiedente.

A tal fine, la legge richiede la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773, che riguardano condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione e sequestri di persona. L'articolo 5 della legge n. 59/1963, che detta norme per la vendita al pubblico in sede stabile di prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti, nega la prevista autorizzazione alla vendita a quei richiedenti che abbiano riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e la salute pubblica.

Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco dovrà pronunciarsi in maniera affermativa o negativa. Scaduti i novanta giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di qualsiasi altro provvedimento amministrativo di abilitazione. Ottenuta quindi l'autorizzazione, l'operatore è formalmente abilitato all'esercizio dell'attività nei limiti e con le modalità stabiliti nella stessa. Qualsiasi attività tipica, alloggio, ristorazione, campeggio, sport, cultura, purché compresa nel provvedimento autorizzativo, può essere svolta senza necessità di altra autorizzazione prevista da legge diversa. Per cui specifiche attività non vanno considerate separatamente rispetto all'esercizio dell'attività agrituristica, e tanto meno assoggettate a distinte autorizzazioni. Sicché la produzione in azienda di pane con forno di cottura a legna, ad esempio, deve considerarsi attività agrituristica, e quindi esonerata dalla normativa sul commercio e sulla licenza di panificazione. L'autorizzazione comunale deve anche specificare le attività agrituristiche consentite ed i periodi di esercizio, che dalla legge in esame sono fissati per un massimo di nove mesi all'anno.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno, il comune invia alla competente amministrazione provinciale per l'agriturismo ed all'Ente cui sono demandate le funzioni in materia di turismo, un elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

Obblighi dell’operatore agrituristico

L'imprenditore agricolo autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha, secondo l'articolo 9, anche i seguenti obblighi:

rispettare quanto stabilito nell'autorizzazione;

tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza;

esporre al pubblico l'autorizzazione comunale.

L'articolo 10 riserva la denominazione "Agriturismo" nelle insegne, nel materiale pubblicitario ed illustrativo esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica; sono previste sanzioni amministrative per quanti si attribuiscono la denominazione di "Agriturismo" senza aver ottemperato gli obblighi previsti.

L'articolo 11 prevede che l'autorizzazione possa essere sospesa dal sindaco in caso di violazione degli obblighi previsti all'articolo 9 per un periodo compreso tra i dieci ed i trenta giorni, ed in caso di inosservanza delle norme igienico sanitarie e di pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristici. Il sindaco può revocare l'autorizzazione nelle ipotesi previste alle lettere a, b, c, d del comma 2.

L'articolo 12 stabilisce che entro il termine del 31 Luglio di ogni anno l'imprenditore agrituristico presenti al Comune ed all'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio una dichiarazione contenente le tariffe che intende praticare per l'anno successivo.

Incentivi agli imprenditori agricoli per investimenti agrituristici

L'articolo 11 specifica la misura dei contributi in conto capitale, previsti all'articolo 4, concessi agli operatori agrituristici. A favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, i cui redditi provengono interamente dall'attività agricola, sono previsti contributi nella misura del 45% per gli interventi strutturali sugli immobili, e del 30% per gli altri tipi di investimento, nel caso che le aziende ricadano in zone montane e svantaggiate, (di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75).

A favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, le cui aziende non ricadono in zone montane e svantaggiate, ai sensi della direttiva CEE sopramenzionata, sono previsti incentivi nella misura del 35% per interventi strutturali sugli immobili, e del 20% per gli altri tipi di investimento.

Per quanto riguarda invece gli imprenditori agricoli non a titolo principale, i cui redditi provengono in parte dall'attività agricola e in parte da attività non agricole, se le loro aziende ricadono in zone montane e svantaggiate ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75, hanno diritto ai contributi nella misura del 33% per gli interventi strutturali sugli immobili, e del 22% per gli altri tipi di investimento; se le aziende non ricadono in zone montane e svantaggiate, gli imprenditori agricoli hanno diritto ai contributi nella misura del 26% per interventi strutturali sugli immobili, e del 15% per gli altri tipi di investimento.

Costituiscono titoli di preferenza nella concessione dei contributi, il fatto che l'azienda sia localizzata in una delle zone di maggiore interesse agrituristico secondo la definizione del piano regionale previsto all'articolo 18, e l'appartenenza del soggetto beneficiario alla categoria dei giovani imprenditori ai sensi della normativa comunitaria.

A partire dalla data di concessione dei contributi, le opere eseguite sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di dieci anni; le attrezzature sono vincolate per un periodo non inferiore a cinque anni.

L’aspetto fiscale

L’aspetto fiscale dei redditi provenienti dall’attività agrituristica è un argomento molto delicato, in quanto, la legge 730/85 non prevede alcuna norma che lo riguardi; in un tale scenario si pensò che essendo l’agriturismo un’attività connessa e complementare all’attività agricola dovesse godere a livello tributario degli stessi vantaggi. Ma questa possibilità cadde definitivamente quando fu emanata la legge n.413 del 1991 dove all’art. 5 enuncia tutte le norme fiscali in materia di agriturismo e dove si evidenzia la necessità di parlare di un’impresa mista, in primo luogo perché l’azienda agrituristica è assoggettata ad una serie di discipline e di controlli specifici che non hanno nulla a che fare con l’attività agricola e poi perché commercializza prodotti e servizi sostanzialmente diversi da quelli prettamente agricoli.

Regime tributario

In particolare la legge n. 413 del 1991 ha introdotto un regime tributario sull’Agriturismo di tipo forfettario che è così definito:

  1. I soggetti, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%.

  2. I soggetti, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l’imposta sul valore aggiunto riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta pertinente agli acquisti e alle importazioni.

  3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l’opzione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno precedente; l’opzione ha effetto anche per la determinazione dei redditi e deve essere comunicata all’ufficio delle imposte Dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l’anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

Il regime fiscale dell’agriturismo

Adesso attraverso una tabella cercheremo di sintetizzare tutto quello che è stato finora detto.

 

 

REDDITO

I.V.A

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali

25% dei ricavi

50% dell’imposta sulle operazioni imponibili

S.n.c. e S.a.s.

25% dei ricavi

50% dell’imposta sulle operazioni imponibili

Società di capitali (soggetti assimilati)

Differenza ricavi costi

50% dell’imposta sulle operazioni imponibili

( Fonte il Sole - 24 ore - 24 febbraio 1997)

Un aspetto importante della normativa fiscale introdotta dalla legge n. 413/91 per le aziende agrituristiche, è che non si prevede per il regime forfettario alcun limite dei ricavi; quindi qualunque sarà il fatturato, l’imprenditore non sarà costretto ad adottare il regime ordinario. A tal punto deve essere ben chiaro che l’agriturismo, sotto il profilo tributario, è un’attività commerciale completamente separata da quella agricola anche se ad essa connessa, i cui redditi non possono assolutamente rientrare in quelli agrari; e che non sono previste semplificazioni contabili né per gli adempimenti legati alla determinazione del reddito, né per quelli legati alla determinazione dell’I.V.A..

L’imprenditore, pertanto, dovrà tenere le scritture contabili previste per determinare il reddito dell’impresa, a tal proposito si possono adottare sia il regime contabile semplificato sia quello ordinario, ma siccome la legge 413/91 all’art. 4 prevede per quest’ultimo un limite di 360 milioni da imporre ad attività di prestazione di servizi, appare alquanto improbabile che possa essere adottato da aziende agrituristiche.

L’I.V.A.

Per quanto riguarda l’I.V.A., l’imprenditore agrituristico ha l’obbligo di separare le due attività, ed appena ottenuta l’autorizzazione comunale, deve comunicare all’Ufficio I.V.A. di appartenenza che alla propria partita I.V.A. corrisponde, oltre all’attività già dichiarata (agricola) anche all’attività di agriturismo.

Nella dichiarazione dovrà essere specificato:

  1. Il volume di affari che si presume di realizzare annualmente;

  2. Il codice o i codici di attività corrispondenti al tipo di attività agrituristica che s’intende svolgere;

  3. Il luogo o i luoghi dove si svolge l’attività agrituristica.

Gli imprenditori che operano nell’agriturismo dovranno tenere i libri obbligatori previsti dal DPR n. 600 del 1973; ed inoltre, tenere il registro di carico e scarico delle ricevute fiscali per l’annotazione dei prescritti blocchetti numerati di ricevute fiscali da acquistare presso i rivenditori autorizzati. Quando sono effettuate prestazioni di servizio "tipo bar" occorre munirsi di registratore di cassa omologato per emettere lo scontrino fiscale. Per le attività commerciali diverse da quelle "tipo bar", ai sensi dell’art. 12 della legge n. 413/91, le aziende agrituristiche hanno l’obbligo di emettere la ricevuta fiscale. E’ necessario specificare, che il regime tributario particolarmente vantaggioso introdotto con l’art. 5 della legge n. 413/91, è indirizzato solo ai soggetti che esercitano agriturismo in conformità alla legge quadro n. 730/85. Perciò gli imprenditori agrituristici che non rispetteranno i limiti e gli obblighi fissati dalle rispettive leggi regionali in materia di agriturismo (Regione Lazio L.R. n. 36/97), non potranno applicare il regime fiscale speciale.

Obblighi e responsabilità fiscali

E’ utile, per una migliore comprensione, elencare in modo sintetico gli obblighi e le responsabilità fiscali dell’operatore non societario

Inizio attività

  1. Acquisto registri dei corrispettivi (acquisti e vendite)
    Acquisti bollettari delle ricevute fiscali
    Acquisto registro di carico e scarico dei bollettari

  2. Bollatura dei registri da parte dell’Ufficio I.V.A.

  3. Dichiarazione di variazione di attività presso l’Ufficio I.V.A. entro trenta giorni dall’autorizzazione comunale

Esercizio di attività

  1. Aggiornamento dei libri contabili

  2. Emissione ricevute fiscali

  3. Pagamento trimestrale I.V.A.

  4. Presentazione della dichiarazione annuale riassuntiva

  5. Presentazione del quadro specifico dell’attività agrituristica nel contesto del modello 740 o 760 IRPEF