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LOGO_FIBA_CORTO_N_24Mcol_3Dpicc.gif (1609 byte)          AREA CONTRATTUALE   

 

obiettivo

per garantire il mantenimento della disciplina contrattuale del settore al maggior numero di attività sono state individuate

attività che richiedono specifiche regolamentazioni

SIM

leasing e factoring

gestione delle carte di credito  e debito e sistemi di pagamento

centri servizi 

credito al consumo

servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche consortili

definizione di attività am-ministrativo-contabile di supporto operativo svolte in maniera accentrata.

gestione amministrativa degli immobili

    • previsioni di specifiche regolamentazioni nel CCNL, relativamente a:
    • orario di lavoro;
    • inquadramenti (neo-assunti);
    • nuova declaratoria per i neo-assunti nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo;
    • per i CED definizione in CCNL di declaratorie e profili di inquadramento e rinvio alla sede aziendale per un riesame della normativa esistente ;

In caso di esternalizzazione di attività a società non controllate da banche, in base alla vigente normativa di legge, la società acquirente è obbligata a mantenere il contratto del credito (pure per i futuri neo-assunti) anche nei casi di successive cessioni. 

attività appaltabili

  • Servizio portafoglio e cassa/trattazione assegni; 
  • lavorazioni di data entry (semplice imputazione dei dati) relative ad attività di back office.
  • Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.);
  • trattamento della corrispondenza e del materiale contabile;
  • trasporto valori;
  • Attività di supporto tecnico/funzionale per:
  • self-banking;
  • POS;
  • electronic banking;
  • banca telefonica;
  • Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d’uso);
  • servizi centralizzati di sicurezza;
  • vigilanza.

per tali attività, entro 120 giorni dalla stipula del CCNL, 
saranno definiti i contratti complementari che riguarderanno: orario, inquadramento e tabelle retributive (che potranno comunque interessare solo i futuri nuovi assunti).

  quadri direttivi  

definizione di una nuova categoria:

denominata

QUADRI DIRETTIVI

composta

  • dagli attuali QUADRI;
  • e dagli attuali FUNZIONARI

articolata

su 4 livelli retributivi

nuovo inquadramento

livello retributivo

lavoratori interessati

collocazione

1° livello

attuali Quadri (4ª area 1° livello) 

automaticamente

2° livello

attuali Quadri Super (4ª area 2° livello) 

automaticamente

3° livello

una quota degli attuali Funzionari  (appartenenti al grado minimo)

da individuare in base  alle mansioni svolte  e alla struttura e organizzazione dell'azienda

4° livello

la restante quota  degli attuali Funzionari 

i funzionari mantengono la propria denominazione per il periodo della vigenza contrattuale.

i funzionari, collocati nel 3° e 4° livello conservano, come  
ad-personam non riassorbibile, la differenza economica.

l'ad-personam ha effetto su:

  • eventuale quota di premio di rendimento eccedente;
  • trattamento T.F.R.;
  • trattamenti previdenziali aziendali

applicazione nuova normativa

entro 90 giorni dalla stipula del nuovo CCNL,  
le aziende dovranno comunicare se: 

applicano immediatamente la nuova normativa; 

presentano un piano di applicazione graduale,  
indicando tempi e modalità di attuazione; 

rinviano l'applicazione ad una fase successiva.

l'applicazione della nuova norma comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2000.

procedura

per l'applicazione si avvia una procedura di confronto tra azienda e sindacato, della durata di 30 giorni, per la ricerca di soluzioni condivise;

periodo transitorio

fino all'applicazione rimangono in vigore le attuali norme;

declaratoria di inquadramento

    • incaricati di funzioni specialistiche;
    • responsabili della gestione della clientela;
    • preposti a succursali con significativo grado di autonomia e responsabilità;

inquadramento minimo del proposto alle succursali

numero addetti (compreso il preposto)

inquadramento del preposto

da 5 a

1° livello retributivo

con 7 

2° livello retributivo

da 8 a

3° livello retributivo

da 10 in poi

4° livello retributivo

nelle succursali con orari speciali e/o operatività ridotta e con organico uguale o inferiore a 4 addetti si applica il seguente inquadramento: 

numero addetti (compreso il preposto)

inquadramento del preposto

3ª area - 2° livello

2

3ª area - 3° livello

3 - 4

3ª area - 4° livello

fungibilità

  • solo tra 1° e 2° liv.
  • solo tra 3° e 4° liv.

per l'assegnazione a livelli superiori occorrono 5 mesi

orario di lavoro

  • durata orario giornaliero, in correlazione all'orario normale applicato ai lavoratori della 3ª area;
  • per il lavoro svolto oltre tale orario si introduce il principio di autogestione dei recuperi nell'ambito di un rapporto fiduciario;
  • per il 1° e 2° livello: 
  • forfettizzazione nella voce stipendio pari a:
  • 1° livello: 2.150.000;
  • 2° livello: 2.250.000;
  • autogestione recuperi per prestazioni oltre le 10 ore mensili. Nel caso in cui non è possibile il recupero, il lavoratore può autocertificare annualmente le prestazioni e l'azienda, previa verifica della congruità, eroga il relativo compenso alla data prevista per l'erogazione del premio aziendale;
  • per il 3° e 4° livello: eventuale erogazione a fronte di un impegno particolarmente significativo.

contrattazione aziendale

nuovi profili professionali, che danno diritto all'inquadramento superiore, vengono definiti tra le Parti, tempo per tempo, con accordo aziendale.

ferie

dal 1° gennaio 2000 vengono unificate le ferie per tutti i quadri direttivi a 26 giorni annui. 

  dirigenza      

i dirigenti saranno 1,5% - 2,5% del personale; 

sono inquadrati nell'area della dirigenza i funzionari di grado più elevato (maggiorazione superiore a 9 punti), in relazione alle funzioni svolte; 

conservano come ad-personam (che ha effetto su: eventuale quota di premio di rendimento eccedente, trattamento T.F.R. e trattamenti previdenziali aziendali) non assorbibile la quota di retribuzione annua eccedente i 100 milioni; 

la procedura di confronto sindacale per il passaggio a dirigenti, è connessa temporalmente a quella prevista per i quadri direttivi.

  formazione criteri di sviluppo professionale e di carriera  

formazione

obiettivo

migliorare la capacità professionale dei lavoratori; 

offrire pari opportunità di sviluppo professionale; 

assumere valore fondamentale per gli avanzamenti di carriera.

corsi di formazione   dal 1° gennaio 2000

n. ore annue

modalità di effettuazione

24 ore obbligatorie per l'azienda in orario di lavoro (retribuite)
26 ore
  • 8 ore (retribuite) in orario di lavoro;

pacchetto inscindibile con adesione volontaria dei lavoratori

  • 18 ore fuori dall'orario di lavoro:
  • NON retribuite, salvo l'intervento di finanziamenti;
  • prevedendo il rimborso spese;
  • anche di autoformazione.

per favorire la partecipazione

saranno considerate specifiche situazioni personali e/o familiari in particolare quelle relative al personale femminile.

enbicredito

si è costituito, a livello nazionale, l' Ente Bilaterale Credito con lo scopo di promuovere nelle aziende iniziative in materia formativa e reperire finanziamenti nazionali e comunitari.

intervento sindacale

programmi, criteri, finalità, tempi e modalità, nonché l'eventuale accorpamento, in tutto o in parte dei quantitativi annuali di ore, formeranno oggetto di confronto fra le Parti in un'apposita riunione da tenersi entro il 28 febbraio di ogni anno.

informativa ai lavoratori

tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza dei lavoratori.

ulteriori corsi

in orario di lavoro, prevedendo la partecipazione facoltativa.

obiettivo

  • valorizzare e sviluppare le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità;
  • definire nuovi criteri per gli avanzamenti di carriera;

si realizza tramite

  • la formazione permanente;
  • l'esperienza pratica di lavoro;
  • la mobilità su diverse posizioni;
  • i criteri trasparenti.

nell'area impiegati (3ª area professionale)

  • la formazione mirata ed integrata con mobilità su diverse posizioni di lavoro;
  • la formazione di base;
  • la formazione finalizzata alle prime acquisizioni funzionali e specialistiche;
  • i particolari percorsi per i profili più elevati della 3ª area al fine di favorire l'accesso alla categoria superiore;

nell'area quadri direttivi

  • è finalizzata alla formazione di figure ad elevato contenuto professionale e/o strategico (competenze sia specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane), per favorire l'avanzamento in livelli retributivi che possono anche superare i livelli tabellari nazionali.

criteri di valutazione

gli elementi che concorrono alla valutazione professionale sono:

  • competenza;
  • precedenti;
  • padronanza del ruolo;
  • attitudini e potenzialità professionali;
  • prestazioni.

nota

a livello aziendale vengono definiti gli elementi costitutivi di ogni criterio

valutazione del lavoratore

  • le note caratteristiche saranno sostituite dal giudizio professionale, sulla base dei criteri di valutazione su esposti e con garanzie di massima obiettività nei passaggi dal vecchio al nuovo sistema valutativo;
  • informazione periodica sul merito della valutazione;
  • diritto del lavoratore di:
  • prendere visione, annualmente, della scheda valutazione;
  • far proprie osservazioni;
  • avviare, eventualmente, una procedura di ricorso.

procedura sindacale

  • l'azienda illustra indirizzi e criteri per lo sviluppo professionale e la valutazione;
  • le OO.SS formulano proprie osservazioni e proposte;
  • entro 30 giorni le Parti ricercheranno soluzioni condivise;
  • a conclusione della procedura, l'azienda comunicherà a tutto il personale le caratteristiche dei progetti;
  • al termine di ogni anno si effettuerà una verifica.

    orario di lavoro  

orario settimanale

orario di lavoro distribuito su 5 giorni

    dall' 1.1.2000    

orario settimanale   37 ore

riduzione settimanale   mezz' ora (30 minuti)

modalità di utilizzo della riduzione

il lavoratore può scegliere all'inizio di ogni anno di: 

      

  • ridurre il proprio orario di lavoro settimanale, collocando la mezz'ora su un solo giorno oppure 15 minuti su due giorni;
  • accumulare - settimanalmente - la riduzione nella Banca delle Ore, fruibile secondo le regole della stessa;
  • la riduzione è parzialmente compensata con l'assorbimento delle 2 giornate di permesso;

flessibilità

viene riconosciuta l'indennità di flessibilità (6.750 giornaliere dal 1° gennaio 2000) per la prestazione lavorativa collocata oltre le 18,15 

orario settim.le di 36 ore

si applica:

  • nel caso in cui la prestazione lavorativa termina oltre le 19, 15. In tal caso viene anche riconosciuta l'indennità di turno diurno (7.900 giornaliere dal 1° gennaio 2000);
  • quando comprende la domenica;
  • si applica altresì alle seguenti tipologie distributive:

4 gg. x 9 ore

6 gg. x 6 ore

dal lunedì pom. al sabato matt.

diversi altri turni

orario settim.le  di 40 ore

guardiania diurna

guardiani notturni

ulteriore riduz. d'orario

dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta una giornata di permesso.

orario giornaliero

L'Azienda può fissare l'orario giornaliero di lavoro secondo i seguenti nastri orari:

tipo di orario

nastro orario

lavoratori interessati

standard

8,00 - 17,15 

tutti i lavoratori

extra standard

7,00 - 19,15

massimo 13% di tutto il personale

un numero di sportelli che, unitamente a quelli turistici e ipermercati, non può superare il 10% del totale degli sportelli 

agli ADDETTI A: SIM - Leasing - Factoring - Credito al consumo - Centri servizi - Gestione carte di credito e debito - CED - Gestione amm. immobili, si applicano:

orario standard  8,00 - 17,45

orario extra-standard 7,00 - 19,30

per SIM - Leasing - Factoring - Credito al consumo: massimo 30% di tutto il personale addetto. Tale percentuale è compresa nel 13% di cui sopra.
per Centri servizi: massimo 30% del personale medesimo. Tale percentuale viene aggiunta a quella del 13%.
il totale dei lavoratori interessati agli orari extra-standard, centri servizi e multiperiodale non possono superare complessivamente il 18% di tutto il personale.
con accordo fra le Parti aziendali è' possibile articolare l'orario giornaliero oltre il nastro extra-standard fino al limite del 2% del personale;

turni

24 ore  giornaliere  su intera  settimana

  • sistemi di controllo centralizzato dei servizi di sicurezza;
  • presidi impianti tecnologici (bancomat, Pos, gestione sportelli automatici, banca telematica);
  • servizi di guardiania;
  • gestione carte di credito e debito. Possibilità di lavoro domenicale per un numero limitato di addetti strettamente necessari al presidio stabile;

24 ore al giorno  lunedì / sabato

  • operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non;
  • sistemi di pagamento;

lunedì / sabato fra le 6 e le 22

  • autisti;
  • intermediazione mobiliare;
  • centri servizi - centrali e periferici - attività in "fusi orari";
  • banca telefonica;
  • servizi o reparti elaborazione dati anche di tipo consortile;

Possibilità di lavoro domenicale e notturno per un numero limitato di addetti strettamente necessari al presidio stabile 

indennità di turno notturno

  • è di lire 56.300 (dal 1° gennaio 2000);
  • viene erogata in misura intera se la prestazione comprende più di 2 ore tra le 22 e le 6;
  • è ridotta del 50% se la prestazione e inferiore alle 2 ore.

Per turno si intende qualsiasi prestazione di lavoro che termina oltre l'orario extra-standard

orario di sportello

viene fissato in massimo 40 ore alla settimana

adibizione individuale alla cassa

  • fino ad un massimo di 6 ore e 30 minuti giornaliere;
  • possibilità di estendere l'adibizione fino a 7 ore, previo accordo fra le Parti aziendali, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni tecnologiche ed organizzative.

prestazioni in giorni festivi infrasettimanali

Nei casi di prestazione lavorativa in giorni festivi infrasettimanali,  il lavoratore PUO' SCEGLIERE tra: 

la retribuzione e  relativa maggiorazione

oppure

un corrispondente  permesso retribuito

banca delle ore

flessibilità

le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive vanno recuperate in Banca delle Ore.

lavoro straordinario

viene confermato il limite di 100 ore annue, prevedendo che:

  • per le prime 50 ore, il lavoratore può optare per:
  • il recupero con il meccanismo della Banca delle Ore;
  • il compenso per lavoro straordinario;
  • per le ulteriori 50 ore: diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario.

criteri di recupero

  • entro 4 mesi dalla relativa prestazione il recupero potrà essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore;
  • trascorso tale periodo, il lavoratore ha diritto al recupero, previo semplice preavviso all'azienda di almeno:
  • 1 giorno lavorativo: per il recupero frazionato di ore;
  • 5 giorni lavorativi:per il recupero da 1 a 2 giorni;
  • 10 giorni lavorativi: per il recupero di più di 2 giorni.
  • con intese tra azienda e lavoratore è possibile effettuare il recupero prima ancora di averlo maturato.

NOTA: comunque il recupero dovrà essere effettuato entro 10 mesi.

orario multiperiodale

definizione: distribuzione dell'orario settimanale non omogenea nell'arco dell'anno.

l'azienda, per esigenze tecniche, organizzative o di mercato programmabili, può chiedere di aumentare l'orario di lavoro settimanale (37 ore o 36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni) in alcuni periodi dell'anno, riducendolo in altri periodi.  tenendo conto che:

  • l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;
  • la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9,30 ore giornaliere e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore - nei periodi di "minor lavoro" - a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;
  • è esclusa, salvo situazioni eccezionali, la prestazione di lavoro straordinario nei periodi di "maggior lavoro" (che non possono superare i 4 mesi nell'anno)

la retribuzione

è riferita all'orario settimanale contrattuale senza tener conto della diversa distribuzione nell'arco dell'anno;

comunicazione  ai lavoratori

l'azienda è tenuta a comunicare ai lavoratori con congruo anticipo l'articolazione degli orari e il periodo considerato;

informativa alle O.S. aziendale

l'azienda è tenuta ad informare gli organismi sindacali aziendali in merito al numero dei lavoratori interessati e alle articolazioni di orario;

numero massimo  dipendenti interessati

2% del personale

    • l'azienda dà precedenza ai lavoratori volontari;
    • i lavoratori a Part-Time non possono effettuare l'orario multiperiodale;

la disciplina sarà soggetta:

  • a sperimentazione
  • a verifica, su richiesta di una delle Parti, e comunque dopo 2 anni.

procedura sindacale per il piano annuale degli orari

comunicazione  preventiva

sull'articolazione dell'orario di lavoro e di sportello, l'applicazione della Banca delle Ore e l'orario multiperiodale, è previsto un confronto all'inizio di ogni anno con le O.S. aziendali.

procedura di confronto

il confronto negoziale, per trovare soluzioni condivise, deve concludersi entro 15 giorni 

Al termine della procedura l'azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.

festività coincidenti con la domenica

  • si afferma il diritto al recupero delle festività cadenti nella giornata di domenica. Pertanto verranno recuperate le giornate del 25 aprile 1999 e del 1° maggio 1994
  • d'intesa tra azienda e lavoratore sarà quindi riconosciuto: 

il compenso aggiuntivo 

oppure

le giornate di permesso 

part-time

i lavoratori a part-time mantengono i 2 giorni di permesso e dal 1° gennaio 2000 una riduzione di 8 ore proporzionata all'orario svolto da accreditare in Banca delle Ore. 

  flessibilità all'ingresso  

apprendistato e contratto di formazione e lavoro

Impegno delle parti ad affrontare la materia entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi provvedimenti legislativi.

contratti a tempo determinato e  contratti di fornitura di lavoro temporaneo

esclusione

I contratti a tempo determinato e/o a di fornitura di lavoro temporaneo non si applicano alle attività comprese nella 1ª area professionale;

attività aggiunte

In aggiunta alle previsioni di legge, tali contratti si applicano anche a: 

      

  1. attività o servizio definiti o predeterminati nel tempo;
  2. incrementi di attività per sopravvenute esigenze del mercato o della clientela o per eventi e decisioni di Enti o Autorità pubbliche;
  3. attività che presentino carattere di eccezionalità;
  4. sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa o distacco anche presso altre aziende del gruppo;
  5. sostituzione di lavoratori che svolgono attività formativa o che prestano temporaneamente attività lavorativa al di fuori dell’unità produttiva di appartenenza;
  6. esigenze di carattere transitorio di inserimento di figure professionali non esistenti; 
  7. inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale di cui si voglia sperimentare l’utilità;

limiti

  • 10% per i contratti a tempo determinato;
  • 5% per i contratti di fornitura lavoro temporaneo;

tali percentuali sono rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente;

verifica

in occasione dell'incontro annuale, si effettuerà l'esame congiunto dell'andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo di detti contratti.

lavoro a tempo parziale

modifiche e/o integrazione all'attuale disciplina:

limiti percentuali

  • massimo 20% per le trasformazioni;
  • massimo 10% per le assunzioni;

durata settimanale

tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti;

distribuzione

orizzontale e verticale;

collocazione della prestazione lavorativa

lavoratore e azienda concordano la collocazione della pestazione lavorativa anche in modo non uniforme nella settimana e nel mese;

lavoro supplementare

nel limite massimo di 50 ore annue, ma solo in casi eccezionali;

discriminazione

le prestazioni a tempo parziale non incidono sul giudizio professionale e sulla maturazione degli automatismi;

quadri direttivi

il lavoro part-time è applicabile senza limitazioni.

  sistema di relazioni sindacali  

gli assetti contrattuali prevedono:

il CCNL  di categoria

parte normativa: durata quadriennale

parte economica: durata biennale

un secondo livello 
di contrattazione

su materie e istituti diversi da quelli propri del CCNL

a livello nazionale

costituzione 
osservatorio nazionale

è composto da 3 membri per ogni organizzazione sindacale e uno stesso numero complessivo  per l'ABI con funzioni di: studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:

  1. dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro;
  2. andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
  3. evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio;
  4. situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza su occupazione giovanile e femminile;
  5. pari opportunità per il personale femminile;
  6. sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull’occupazione e sull’evoluzione delle figure professionali;
  7. condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
  8. lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale;
  9. problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall’integrazione europea;
  10. ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
  11. possibilità di intervento su organismi pubblici per un miglior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
  12. assetto previdenziale del settore;
  13. rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative per una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, con la possibilità di utilizzare anche i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
  14. trattamento dei dati personali "sensibili" ai fini della corretta applicazione della legge 675/1996 e delle disposizioni dell’Autorità garante.

viene attivata una "banca dati", gestita dalle aziende e accessibile a designati dalle rispettive organizzazioni.

l'osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno 2 volte l'anno.

commissione nazionale per  la sicurezza

verrà attivata quanto prima ai sensi del d.lgs. 626/94

conciliazione  e arbitrato

le Parti si impegnano a definire la disciplina.

a livello aziendale

contrattazione integrativa aziendale    

  • impegno a rispettare i demandi;
  • verifica sulla conformità delle richieste;
  • avvio della contrattazione dopo aver effettuato positivamente la verifica in sede aziendale;

in caso contrario, la verifica sarà effettuata dalle Parti nazionali alla presenza di quelle aziendali

  • le materie demandate sono:

premio aziendale

garanzie volte alla sicurezza del lavoro

tutela delle condizioni igienico sanitarie  nell'ambiente di lavoro

  • decorrenza:a partire dal 1° gennaio 2000
  • scadenza:31 dicembre 2003

premio aziendale 1999

premio aziendale per l'anno 1999 (da corrispondere nel 2000): si conferma l'erogazione del premio aziendale relativo al 1999 secondo i criteri adottati per premio aziendale del 1998, ovvero con i nuovi criteri concordati fra le parti.

pari opportunità

  • costituzione, a livello aziendale, di commissioni paritetiche in tema di pari opportunità;
  • incontro annuale per una verifica congiunta del rapporto biennale sulla situazione del personale femminile.

incontro annuale

annualmente l'azienda fornisce una informativa su: 

a) numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive; 

b) andamento dell’occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva; 

  1. programmi dei corsi di formazione professionale effettuati;
  2. trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso;
  3. numero delle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo distinte per singole unità produttive; 

f) previsioni sul numero percentuale dei contratti di formazione e lavoro che l’azienda prevede, nell’anno, da convertire in contratti a tempo indeterminato; 

g) andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie dei lavoratori a tempo parziale; 

per i punti dalla a) alla g) l'informativa e articolata per categorie, aree professionali, livelli retributivi e sesso

h) previsioni sull'andamento occupazionale complessivo nell'anno;  

i) distribuzione territoriale degli sportelli;  

l) interventi effettuati o previsti per l’eliminazione delle barriere architettoniche;  

m) provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;  

n) misure tecniche o organizzative adottate in materia di antiriciclaggio; 

o) posizioni di lavoro che possano essere assegnate, in via sperimentale, ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;  

p) introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili; 

q) andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio, con indicazioni previsionali relative all’anno successivo; 

r) processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi; 

s) modalità attuative delle nuove flessibilità in tema di orari di lavoro, part time, mansioni del personale; 

t) modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali. 

i punti dalla m) alla t) possono essere oggetto di valutazione congiunta tra le Parti.

verifica: semestrale, su richiesta delle O.S. aziendali.

incontri semestrali

vengono confermati.

organismo paritetico  sulla formazione

le parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.

trasferimenti d'azienda

le Parti stipulanti definiranno una procedura aziendale sui trasferimenti d'azienda che armonizzi le previsioni della l. n.428/90 con le attuali disposizioni del contratto nazionale.

a livello di gruppo

la procedura

in relazione alla ricadute sui lavoratori derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazioni e fusioni che coinvolgono almeno 2 aziende del gruppo, l'azienda è tenuta ad avviare una procedura negoziale a livello di capogruppo. 
  • materie oggetto del negoziato:
  • trasferimenti;
  • comandi o distacchi;
  • interventi formativi;
  • livelli occupazionali, ecc.

NOTA: la procedura dovrà esaurirsi entro 40 giorni

delegazioni

  • quella sindacale: sarà definita nel numero ed integrata dalle Segreterie nazionali delle O.S., con funzioni di coordinamento;
  • l'azienda: può farsi assistere dall' ABI.

verifica applicazione accordi 

verifica con la capogruppo e nelle rispettive aziende dell'applicazione delle intese raggiunte.

a livello territoriale

saranno implementate le iniziative di coinvolgimento sindacale (informativa /confronto) per il coordinamento nelle grandi piazze dei servizi alla clientela. 

azionariato dei dipendenti

verranno avviati i lavori della Commissione di studio prevista dall’accordo quadro.

contratti d'area

verrà istituita una Commissione paritetica, prevista dall’accordo quadro, per attuare i contratti d'area.

previdenza complementare

saranno avviati. entro il 1/9/1999. i lavori di una Commissione paritetica sulla base di quanto stabilito nell’accordo quadro.

promotori finanziari

Le Parti si incontreranno entro 90 giorni per approfondire la tematica.

  sistema incentivante

istituzione

l'azienda ha facoltà di istituire premi incentivanti anche sotto forma di: 
  • stock option(opzioni da esercitare entro un certo tempo e a un certo prezzo):
  • stock granting(assegnazioni di azioni gratuite o a prezzi particolarmente vantaggiosi).

l'azienda stabilisce ammontare e criteri di attribuzione

l'erogazione

  • criteri vincolanti

è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi  
diversi da quelli per il premio aziendale; 

è riferita a gruppi omogenei di posizioni lavorative 
l'azienda stabilisce ammontare e criteri di attribuzione; 

è riconosciuta anche al personale che fornisce contributi indiretti;

garanzie

tali criteri devono risultare oggettivi e trasparenti;

informativa

  • agli O.S. aziendali: prima della loro applicazione;
  • ai lavoratori interessati;

procedura e confronto

  • entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa le O.S. aziendali possono attivare la procedura di confronto, nel corso della quale formulano considerazioni e proposte;
  • la procedura si esaurisce entro 10 giorni: terminata la procedura, l'azienda può adottare i provvedimenti deliberati;

l'azienda è tenuta a comunicare tempestivamente le variazioni di obiettivi e/o criteri e a ripetere la procedura

verifica

incontro a consuntivo: in cui saranno comunicati: 
  • i criteri di distribuzione e le modalità adottate;
  • il numero dei premiati (anche per gruppi omogenei);
  • l'ammontare globale dei premi assegnati.

disposizioni diverse

titolo di studio e anzianità convenzionali

vengono abrogate, dal 2002, le previsioni di:

  • inquadramento al 1° livello 3ª area per chi possiede un diploma di laurea o scuola media superiore;
  • anzianità convenzionali;

vengono concessi, a partire dal 2000, permessi aggiuntivi per esami, estesi alle lauree brevi.

rispetto delle convinzioni religiose

l'orario di lavoro verrà applicato in modo da garantire il diritto a praticare il proprio culto religioso, nel rispetto delle leggi in materia.

mobilità nelle aree urbane

esame congiunto del Decreto del Ministero dell'Ambiente in materia.

congedi parentali e molestie sessuali

impegno ad esaminare congiuntamente dopo l'emanazione dei provvedimenti legislativi.

assistenza sanitaria

impegno a istituire una Commissione di studio al fine di realizzare, senza oneri aggiuntivi, un sistema valido per tutti.

permessi sindacali

viene istituita una commissione paritetica

  parte economica  

aumenti tabellari

riepilogo aumenti retributivi medi

decorrenza

% di rivalutazione 

aumento annuo di riferimento

aumento mensile per 13 mensilità 

1° ottobre 1999

0,6%

312.000

24.000

1° gennaio 2000

0,2%

105.000

8.100

1° febbraio 2000

0,6%

315.000

24.200

1° ottobre 2000

0,55%

290.000

22.300

1° febbraio 2001

0,55%

292.000

22.500

a regime

2,53%

1.314.000

101.100

nuove misure indennità e compensi vari - dal 1° gennaio 2000

aree professionali e quadri direttivi

lavori in locali sotterranei

84.400

turno notturno

56.300

quadri direttivi

per intervento

112.550

aree professionali

turno diurno

7.900

indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15

6.750

giornata di reperibilità

56.300

per intervento

33.800

2ª area profes. 1° livello retrib.

pernottamento

33.800

vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno

45.000

vigilanza notturna NON superiore all'orario normale diurno

27.000

custodia diurna al sabato

90.000

1ª area  professionale

vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno

27.000

vigilanza notturna NON superiore all'orario normale diurno

16.900

pernottamento semplice

19.700

nuova struttura della retribuzione

dall 1.1.2000

13 - mensilità " pesanti "

aree prof. 1ª - 2ª - 3ª

nuova voce

che accorpa

stipendio

paga base, ex scala mobile, ind. mensa, edr, 1/13° della 14ª, ind. carica Acri + 1/13° del premio di rendimento standard;

scatti di anzianità

importo equivalente all'attuale misura mensile; 

ex-ristrutturazione

1/13° dell'importo degli scatti riconosciuti sulla 14ª e sul premio di rendimento;

indennità varie

quadri direttivi

nuova voce

che accorpa

stipendio

per ex-quadri le voci di cui sopra - e per i funzionari: stipendio, indennità direttiva e ind. rappresentanza + 1/13° del premio di rendimento;

scatti di anzianità

per ex-quadri vedi aree profes. 

assegno ex-intesa

differenza minima tra 2° e 3° livello;

ex-ristrutturazione

per ex-quadri vedi aree profes.

indennità varie

NOTE:  
  • il premio di rendimento standard è composto da: 150% + quota fissa di 600.000 + quota riparametrata da 638.000 a 970.000 - per ex funzionari: 15% della retribuzione annua;
  • la maggiorazione eventualmente prevista dal CIA rimangono come voce aziendale; 

vantaggi della distribuzione

il premio di rendimento: 
  • non è più soggetto alle note di qualifica;
  • non è soggetto a interventi riduttivi in caso di crisi aziendale.

premio aziendale

per l'anno 1999 (da corrispondere nel 2000): si conferma l'erogazione del premio aziendale relativo al 1999 secondo i criteri adottati per premio aziendale del 1998, ovvero con i nuovi criteri concordati fra le parti. Per gli anni successivi i nuovi criteri di calcolo saranno fissati nei CIA.

criteri

  • collegamento ai risultati conseguiti;
  • i parametri da utilizzare come indicatori riguardano: redditività - efficienza - produttività - qualità - rischiosità - struttura;
  • l'importo può essere definito con un valore predeterminato, uno scostamento o una variazione, una percentuale di indici;
  • non viene erogato in caso di risultato negativo al netto però di partite straordinarie;
  • nei gruppi: per le società controllate, carenti di autonomia economica gli indicatori possono essere collegati alle performance del gruppo

premio di rendimento

  • la quota standard viene distribuita sulle 13 mensilità;
  • la eventuale differenza "aziendale" viene erogata solo al personale in servizio alla data di stipula del CCNL ed ai neo-assunti privi di previdenza complementare;
  • in caso di pre-crisi le Parti possono concordare, modalità e quantità dell'eventuale riduzione di quote aziendali.

scatti di anzianità

decorrenza

  • da biennale a triennale;
  • lo scatto in maturazione: slitta di 6 mesi anziché 12;

numero scatti

  • 12 scatti:per aree professionali (1ª -2ª -3ª) - quadri di 1° e 2° livello in servizio al 19/12/1994;
  • 8 scatti:per gli assunti successivamente
  • 9 scatti:per i quadri di 4° livello (ex-funzionari in servizio all'1.7.1995);
  • 7 scatti:per i quadri del 4° livello (ex-funzionari in servizio all'1.7.1995) assunti successivamente 

rivalutazione scatti

  • gli scatti di anzianità vengono rivalutati integralmente in relazione agli incrementi salariali conseguiti.

assegno ex-intesa

lire  3.000.000 annui

  • il passaggio dal 2° al 3° livello dei Quadri (come già avveniva per il passaggio da quadro a funzionario) comporta l'azzeramento della parte salariale relativa agli scatti di anzianità ed il blocco di 4 anni prima di maturare i nuovi scatti "pesanti";
  • la nuova normativa (voce ex-intesa), fermo restando quanto sopra, garantisce comunque un incremento salariale minimo che deve restare inalterato nel tempo, salvo futuri aumenti retributivi.

missioni

  • per distanza fino a 25 km dalla dimora abituale (corto raggio)

  • vengono riconosciute le sole spese di viaggio ed i ticket pasto; 
  • per distanza superiore a 25 km:
  • missioni inferiori a 5 giorni al mese: rimborso spese di viaggio e piè di lista per pasti e pernottamento;
  • missioni per almeno 5 giorni al mese: si applica la normativa vigente a tutti i giorni di missione effettuati nel mese;

trasferimenti

  • l'azienda fornisce l'alloggio;
  • il canone di locazione di riferimento convenzionale è in applicazione al D.M. 5/3/99 anziché dell'equo canone;
  • il trattamento è riconosciuto per un massimo di 8 anni ( rimane di 10 per chi risulta già trasferito alla data della stipula del presente CCNL);
  • la norma si applica ai quadri direttivi e l'azienda può applicarla anche agli altri lavoratori.

    protocollo aziende "Acri"  

inquadramenti

  • introduzione della nuova disciplina per le aree professionali;
  • confronto negoziale in sede aziendale per l'applicazione dei profili professionali delle 3 aree; in tale sede vengono definiti anche eventuali profili per i quadri;
  • ulteriori nuovi profili professionali possono essere definiti "tempo per tempo";
  • fungibilità: all'interno dell'area professionale di appartenenza (azienda e OO.SS. effettueranno una valutazione congiunta). Sono confermate le specifiche regolamentazioni sulle fungibilità contenute in accordi aziendali;
  • le parti definiscono anche l'inserimento dei funzionari nei Quadri Direttivi, salvaguardando i profili già definiti in azienda.

maggiorazioni lauree iscrizione albo

  • restano in vigore come ad-personam per chi consegue il diritto entro il 1° gennaio 2002.

assunzioni

  • l'azienda informa le OO.SS. sui criteri;

trasferimenti

  • la norma ABI sulla fornitura dell'alloggio si introduce dall' 1.1.2002;

provvidenze  per studio

  • restano in vigore le attuali norme fino al 31.12.2001;
  • dal 2002 si applica la disciplina ABI;

permessi ex-festività

  • dal 2001 si applica la disciplina ABI (conteggio effettivo delle giornate)

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