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AREA CONTRATTUALE
obiettivo |
per garantire il mantenimento della disciplina contrattuale del settore al maggior numero di attività sono state individuate | |||
attività che richiedono specifiche regolamentazioni |
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SIM |
leasing e factoring |
gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento |
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centri servizi |
credito al consumo |
servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche consortili |
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definizione di attività am-ministrativo-contabile di supporto operativo svolte in maniera accentrata. |
gestione amministrativa degli immobili |
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In caso di esternalizzazione di attività a società non controllate da banche, in base alla vigente normativa di legge, la società acquirente è obbligata a mantenere il contratto del credito (pure per i futuri neo-assunti) anche nei casi di successive cessioni. |
attività appaltabili |
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per tali attività, entro 120 giorni dalla stipula del CCNL,saranno definiti i contratti complementari che riguarderanno: orario, inquadramento e tabelle retributive (che potranno comunque interessare solo i futuri nuovi assunti). |
quadri direttivi
definizione di una nuova categoria: |
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denominata |
QUADRI DIRETTIVI |
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composta |
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articolata |
su 4 livelli retributivi |
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nuovo inquadramento |
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livello retributivo |
lavoratori interessati |
collocazione |
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1° livello |
attuali Quadri (4ª area 1° livello) |
automaticamente |
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2° livello |
attuali Quadri Super (4ª area 2° livello) |
automaticamente |
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3° livello |
una quota degli attuali Funzionari (appartenenti al grado minimo) |
da individuare in base alle mansioni svolte e alla struttura e organizzazione dell'azienda |
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4° livello |
la restante quota degli attuali Funzionari |
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i funzionari mantengono la propria denominazione per il periodo della vigenza contrattuale. |
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i
funzionari, collocati nel 3° e 4° livello conservano, come ad-personam non riassorbibile, la differenza economica. |
l' ad-personam ha effetto su:
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applicazione nuova normativa |
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entro 90 giorni dalla stipula del nuovo CCNL,
applicano immediatamente la nuova normativa; presentano un piano di applicazione graduale,
rinviano l'applicazione ad una fase successiva. |
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l'applicazione della nuova norma comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2000. |
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procedura |
per l'applicazione si avvia una procedura di confronto tra azienda e sindacato, della durata di 30 giorni, per la ricerca di soluzioni condivise; |
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periodo transitorio |
fino all'applicazione rimangono in vigore le attuali norme; |
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declaratoria di inquadramento |
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inquadramento minimo del proposto alle succursali |
numero addetti (compreso il preposto) |
inquadramento del preposto |
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da 5 a 6 |
1° livello retributivo |
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con 7 |
2° livello retributivo |
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da 8 a 9 |
3° livello retributivo |
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da 10 in poi |
4° livello retributivo |
nelle succursali con orari speciali e/o operatività ridotta e con organico uguale o inferiore a 4 addetti si applica il seguente inquadramento: | ||||
numero addetti (compreso il preposto) |
inquadramento del preposto |
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1 |
3ª area - 2° livello |
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2 |
3ª area - 3° livello |
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3 - 4 |
3ª area - 4° livello |
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fungibilità |
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per l'assegnazione a livelli superiori occorrono 5 mesi |
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orario di lavoro |
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contrattazione aziendale |
nuovi profili professionali, che danno diritto all'inquadramento superiore, vengono definiti tra le Parti, tempo per tempo, con accordo aziendale. |
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ferie |
dal 1° gennaio 2000 vengono unificate le ferie per tutti i quadri direttivi a 26 giorni annui. |
dirigenza
i dirigenti saranno 1,5% - 2,5% del personale; sono inquadrati nell'area della dirigenza i funzionari di grado più elevato (maggiorazione superiore a 9 punti), in relazione alle funzioni svolte; conservano come ad-personam (che ha effetto su: eventuale quota di premio di rendimento eccedente, trattamento T.F.R. e trattamenti previdenziali aziendali) non assorbibile la quota di retribuzione annua eccedente i 100 milioni; la procedura di confronto sindacale per il passaggio a dirigenti, è connessa temporalmente a quella prevista per i quadri direttivi. |
formazione criteri di sviluppo professionale e di carriera
formazione |
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obiettivo |
migliorare la capacità professionale dei lavoratori; offrire pari opportunità di sviluppo professionale; assumere valore fondamentale per gli avanzamenti di carriera. |
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corsi di formazione dal 1° gennaio 2000 |
n. ore annue |
modalità di effettuazione |
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24 ore | obbligatorie per l'azienda in orario di lavoro (retribuite) | |||
26 ore |
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pacchetto inscindibile con adesione volontaria dei lavoratori |
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per favorire la partecipazione |
saranno considerate specifiche situazioni personali e/o familiari in particolare quelle relative al personale femminile. | |||
enbicredito |
si è costituito, a livello nazionale, l' Ente Bilaterale Credito con lo scopo di promuovere nelle aziende iniziative in materia formativa e reperire finanziamenti nazionali e comunitari. |
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intervento sindacale |
programmi, criteri, finalità, tempi e modalità, nonché l'eventuale accorpamento, in tutto o in parte dei quantitativi annuali di ore, formeranno oggetto di confronto fra le Parti in un'apposita riunione da tenersi entro il 28 febbraio di ogni anno. | |||
informativa ai lavoratori |
tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza dei lavoratori. | |||
ulteriori corsi |
in orario di lavoro, prevedendo la partecipazione facoltativa. |
obiettivo |
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si realizza tramite |
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nell'area impiegati (3ª area professionale) |
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nell'area quadri direttivi |
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criteri di valutazione |
gli elementi che concorrono alla valutazione professionale sono: |
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nota a livello aziendale vengono definiti gli elementi costitutivi di ogni criterio |
valutazione del lavoratore |
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procedura sindacale |
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orario di lavoro
orario settimanale |
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orario di lavoro distribuito su 5 giorni |
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dall' 1.1.2000 | ||||||||
orario settimanale 37 ore |
riduzione settimanale mezz' ora (30 minuti) |
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modalità di utilizzo della riduzione |
il
lavoratore può scegliere all'inizio di ogni anno di:
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flessibilità |
viene riconosciuta l'indennità di flessibilità (6.750 giornaliere dal 1° gennaio 2000) per la prestazione lavorativa collocata oltre le 18,15 | |||||||
orario settim.le di 36 ore |
si applica:
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4 gg. x 9 ore |
6 gg. x 6 ore |
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dal lunedì pom. al sabato matt. |
diversi altri turni |
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orario settim.le di 40 ore |
guardiania diurna |
guardiani notturni |
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ulteriore riduz. d'orario |
dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta una giornata di permesso. |
orario giornaliero |
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L'Azienda può fissare l'orario giornaliero di lavoro secondo i seguenti nastri orari: |
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tipo di orario | nastro orario |
lavoratori interessati |
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standard | 8,00 - 17,15 |
tutti i lavoratori |
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extra standard | 7,00 - 19,15 |
massimo 13% di tutto il personale |
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un numero di sportelli che, unitamente a quelli turistici e ipermercati, non può superare il 10% del totale degli sportelli | |||||||
agli ADDETTI A: SIM - Leasing - Factoring - Credito al consumo - Centri servizi - Gestione carte di credito e debito - CED - Gestione amm. immobili, si applicano: |
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orario standard 8,00 - 17,45 |
orario extra-standard 7,00 - 19,30 |
per SIM - Leasing - Factoring - Credito al consumo: massimo 30% di tutto il personale addetto. Tale percentuale è compresa nel 13% di cui sopra. | |||||
per Centri servizi: massimo 30% del personale medesimo. Tale percentuale viene aggiunta a quella del 13%. | |||||||
il totale dei lavoratori interessati agli orari extra-standard, centri servizi e multiperiodale non possono superare complessivamente il 18% di tutto il personale. | |||||||
con accordo fra le Parti aziendali è' possibile articolare l'orario giornaliero oltre il nastro extra-standard fino al limite del 2% del personale; |
turni |
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24 ore giornaliere su intera settimana |
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24 ore al giorno lunedì / sabato |
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lunedì / sabato fra le 6 e le 22 |
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Possibilità di lavoro domenicale e notturno per un numero limitato di addetti strettamente necessari al presidio stabile |
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indennità di turno notturno |
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Per turno si intende qualsiasi prestazione di lavoro che termina oltre l'orario extra-standard |
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orario di sportello |
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viene fissato in massimo 40 ore alla settimana |
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adibizione individuale alla cassa |
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prestazioni in giorni festivi infrasettimanali |
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Nei casi di prestazione lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore PUO' SCEGLIERE tra: |
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la retribuzione e relativa maggiorazione |
oppure |
un corrispondente permesso retribuito |
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banca delle ore |
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flessibilità |
le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive vanno recuperate in Banca delle Ore. | ||
lavoro straordinario |
viene confermato il limite di 100 ore annue, prevedendo che:
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criteri di recupero |
NOTA: comunque il recupero dovrà essere effettuato entro 10 mesi. |
orario multiperiodale |
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definizione: distribuzione dell'orario settimanale non omogenea nell'arco dell'anno. |
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l'azienda, per esigenze tecniche, organizzative o di mercato programmabili, può chiedere di aumentare l'orario di lavoro settimanale (37 ore o 36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni) in alcuni periodi dell'anno, riducendolo in altri periodi. tenendo conto che: |
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la retribuzione |
è riferita all'orario settimanale contrattuale senza tener conto della diversa distribuzione nell'arco dell'anno; | ||||||
comunicazione ai lavoratori |
l'azienda è tenuta a comunicare ai lavoratori con congruo anticipo l'articolazione degli orari e il periodo considerato; | ||||||
informativa alle O.S. aziendale |
l'azienda è tenuta ad informare gli organismi sindacali aziendali in merito al numero dei lavoratori interessati e alle articolazioni di orario; | ||||||
numero massimo dipendenti interessati |
2% del personale |
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la disciplina sarà soggetta: |
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procedura sindacale per il piano annuale degli orari |
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comunicazione preventiva |
sull'articolazione dell'orario di lavoro e di sportello, l'applicazione della Banca delle Ore e l'orario multiperiodale, è previsto un confronto all'inizio di ogni anno con le O.S. aziendali. |
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procedura di confronto |
il confronto negoziale, per trovare soluzioni condivise, deve concludersi entro 15 giorni.Al termine della procedura l'azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori. |
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festività coincidenti con la domenica |
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il compenso aggiuntivo |
oppure |
le giornate di permesso |
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part-time |
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i lavoratori a part-time mantengono i 2 giorni di permesso e dal 1° gennaio 2000 una riduzione di 8 ore proporzionata all'orario svolto da accreditare in Banca delle Ore. |
flessibilità all'ingresso
apprendistato e contratto di formazione e lavoro |
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Impegno delle parti ad affrontare la materia entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi provvedimenti legislativi. |
||
contratti a tempo determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo |
||
esclusione |
I contratti a tempo determinato e/o a di fornitura di lavoro temporaneo non si applicano alle attività comprese nella 1ª area professionale; | |
attività aggiunte |
In aggiunta alle
previsioni di legge, tali contratti si applicano anche a:
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limiti |
tali percentuali sono rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente; |
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verifica |
in occasione dell'incontro annuale, si effettuerà l'esame congiunto dell'andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo di detti contratti. |
lavoro a tempo parziale |
||
modifiche e/o integrazione all'attuale disciplina: |
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limiti percentuali |
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durata settimanale |
tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti; | |
distribuzione |
orizzontale e verticale; | |
collocazione della prestazione lavorativa |
lavoratore e azienda concordano la collocazione della pestazione lavorativa anche in modo non uniforme nella settimana e nel mese; | |
lavoro supplementare |
nel limite massimo di 50 ore annue, ma solo in casi eccezionali; | |
discriminazione |
le prestazioni a tempo parziale non incidono sul giudizio professionale e sulla maturazione degli automatismi; | |
quadri direttivi |
il lavoro part-time è applicabile senza limitazioni. |
sistema di relazioni sindacali
gli assetti contrattuali prevedono: |
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il CCNL di categoria |
parte normativa: durata quadriennale |
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parte economica: durata biennale |
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un
secondo livello di contrattazione |
su materie e istituti diversi da quelli propri del CCNL |
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a livello nazionale |
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costituzione è composto da 3 membri per ogni organizzazione sindacale e uno stesso numero complessivo per l'ABI con funzioni di: studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi: |
|
||||
viene attivata una "banca dati", gestita dalle aziende e accessibile a designati dalle rispettive organizzazioni. |
l'osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno 2 volte l'anno. | ||||
commissione nazionale per la sicurezza |
verrà attivata quanto prima ai sensi del d.lgs. 626/94 |
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conciliazione e arbitrato |
le Parti si impegnano a definire la disciplina. |
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a livello aziendale |
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contrattazione integrativa aziendale |
in caso contrario, la verifica sarà effettuata dalle Parti nazionali alla presenza di quelle aziendali |
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premio aziendale |
garanzie volte alla sicurezza del lavoro |
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tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro |
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premio aziendale 1999 |
premio aziendale per l'anno 1999 (da corrispondere nel 2000): si conferma l'erogazione del premio aziendale relativo al 1999 secondo i criteri adottati per premio aziendale del 1998, ovvero con i nuovi criteri concordati fra le parti. | ||||
pari opportunità |
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incontro annuale |
annualmente l'azienda fornisce una informativa su: a) numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive; b) andamento delloccupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva;
f) previsioni sul numero percentuale dei contratti di formazione e lavoro che lazienda prevede, nellanno, da convertire in contratti a tempo indeterminato; g) andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie dei lavoratori a tempo parziale; per i punti dalla a) alla g) l'informativa e articolata per categorie, aree professionali, livelli retributivi e sesso h) previsioni sull'andamento occupazionale complessivo nell'anno; i) distribuzione territoriale degli sportelli; l) interventi effettuati o previsti per leliminazione delle barriere architettoniche; m) provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi; n) misure tecniche o organizzative adottate in materia di antiriciclaggio; o) posizioni di lavoro che possano essere assegnate, in via sperimentale, ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; p) introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e allinformazione di soggetti disabili; q) andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio, con indicazioni previsionali relative allanno successivo; r) processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi; s) modalità attuative delle nuove flessibilità in tema di orari di lavoro, part time, mansioni del personale; t) modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nellambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali. i punti dalla m) alla t) possono essere oggetto di valutazione congiunta tra le Parti. |
||||
verifica: semestrale, su richiesta delle O.S. aziendali. |
|||||
incontri semestrali |
vengono confermati. |
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organismo paritetico sulla formazione |
le parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali. | ||||
trasferimenti d'azienda |
le Parti stipulanti definiranno una procedura aziendale sui trasferimenti d'azienda che armonizzi le previsioni della l. n.428/90 con le attuali disposizioni del contratto nazionale. | ||||
a livello di gruppo |
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la procedura |
in
relazione alla ricadute sui lavoratori derivanti da processi di ristrutturazione,
riorganizzazioni e fusioni che coinvolgono almeno 2 aziende del gruppo, l'azienda è
tenuta ad avviare una procedura negoziale
a livello di capogruppo.
NOTA: la procedura dovrà esaurirsi entro 40 giorni |
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delegazioni |
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verifica applicazione accordi |
verifica con la capogruppo e nelle rispettive aziende dell'applicazione delle intese raggiunte. | ||||
a livello territoriale |
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saranno implementate le iniziative di coinvolgimento sindacale (informativa /confronto) per il coordinamento nelle grandi piazze dei servizi alla clientela. |
azionariato dei dipendenti |
verranno avviati i lavori della Commissione di studio prevista dallaccordo quadro. | |
contratti d'area |
verrà istituita una Commissione paritetica, prevista dallaccordo quadro, per attuare i contratti d'area. | |
previdenza complementare |
saranno avviati. entro il 1/9/1999. i lavori di una Commissione paritetica sulla base di quanto stabilito nellaccordo quadro. | |
promotori finanziari |
Le Parti si incontreranno entro 90 giorni per approfondire la tematica. |
sistema incentivante
istituzione |
l'azienda ha
facoltà di istituire premi incentivanti anche sotto forma di:
l'azienda stabilisce ammontare e criteri di attribuzione |
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l'erogazione |
è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi è riferita
a gruppi omogenei di posizioni lavorative è riconosciuta anche al personale che fornisce contributi indiretti; |
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garanzie |
tali criteri devono risultare oggettivi e trasparenti; | |
informativa |
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procedura e confronto |
l'azienda è tenuta a comunicare tempestivamente le variazioni di obiettivi e/o criteri e a ripetere la procedura |
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verifica |
incontro a
consuntivo: in cui saranno comunicati:
|
disposizioni diverse
titolo di studio e anzianità convenzionali |
vengono abrogate, dal 2002, le previsioni di:
vengono concessi, a partire dal 2000, permessi aggiuntivi per esami, estesi alle lauree brevi. |
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rispetto delle convinzioni religiose |
l'orario di lavoro verrà applicato in modo da garantire il diritto a praticare il proprio culto religioso, nel rispetto delle leggi in materia. | |
mobilità nelle aree urbane |
esame congiunto del Decreto del Ministero dell'Ambiente in materia. | |
congedi parentali e molestie sessuali |
impegno ad esaminare congiuntamente dopo l'emanazione dei provvedimenti legislativi. | |
assistenza sanitaria |
impegno a istituire una Commissione di studio al fine di realizzare, senza oneri aggiuntivi, un sistema valido per tutti. | |
permessi sindacali |
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viene istituita una commissione paritetica |
parte economica
aumenti tabellari |
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riepilogo aumenti retributivi medi |
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decorrenza |
% di rivalutazione |
aumento annuo di riferimento |
aumento mensile per 13 mensilità |
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1° ottobre 1999 |
0,6% |
312.000 |
24.000 |
|||
1° gennaio 2000 |
0,2% |
105.000 |
8.100 |
|||
1° febbraio 2000 |
0,6% |
315.000 |
24.200 |
|||
1° ottobre 2000 |
0,55% |
290.000 |
22.300 |
|||
1° febbraio 2001 |
0,55% |
292.000 |
22.500 |
|||
a regime |
2,53% |
1.314.000 |
101.100 |
|||
nuove misure indennità e compensi vari - dal 1° gennaio 2000 |
||||||
aree professionali e quadri direttivi |
lavori in locali sotterranei |
84.400 |
||||
turno notturno |
56.300 |
|||||
quadri direttivi |
per intervento |
112.550 |
||||
aree professionali |
turno diurno |
7.900 |
||||
indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15 | 6.750 |
|||||
giornata di reperibilità |
56.300 |
|||||
per intervento |
33.800 |
|||||
2ª area profes. 1° livello retrib. |
pernottamento |
33.800 |
||||
vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno | 45.000 |
|||||
vigilanza notturna NON superiore all'orario normale diurno |
27.000 |
|||||
custodia diurna al sabato |
90.000 |
|||||
1ª area professionale |
vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno |
27.000 |
||||
vigilanza notturna NON superiore all'orario normale diurno | 16.900 |
|||||
pernottamento semplice |
19.700 |
|||||
nuova struttura della retribuzione |
||||||
dall 1.1.2000 |
13 - mensilità " pesanti " | |||||
aree prof. 1ª - 2ª - 3ª |
nuova voce |
che accorpa |
||||
stipendio |
paga base, ex scala mobile, ind. mensa, edr, 1/13° della 14ª, ind. carica Acri + 1/13° del premio di rendimento standard; |
|||||
scatti di anzianità |
importo equivalente all'attuale misura mensile; |
|||||
ex-ristrutturazione |
1/13° dell'importo degli scatti riconosciuti sulla 14ª e sul premio di rendimento; |
|||||
indennità varie |
||||||
quadri direttivi |
nuova voce |
che accorpa |
||||
stipendio |
per ex-quadri le voci di cui sopra - e per i funzionari: stipendio, indennità direttiva e ind. rappresentanza + 1/13° del premio di rendimento; |
|||||
scatti di anzianità |
per ex-quadri vedi aree profes. |
|||||
assegno ex-intesa |
differenza minima tra 2° e 3° livello; |
|||||
ex-ristrutturazione |
per ex-quadri vedi aree profes. |
|||||
indennità varie |
||||||
NOTE:
|
||||||
vantaggi della distribuzione |
il premio di
rendimento:
|
premio aziendale |
|
per l'anno 1999 (da corrispondere nel 2000): si conferma l'erogazione del premio aziendale relativo al 1999 secondo i criteri adottati per premio aziendale del 1998, ovvero con i nuovi criteri concordati fra le parti. Per gli anni successivi i nuovi criteri di calcolo saranno fissati nei CIA. |
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criteri |
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premio di rendimento |
|
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scatti di anzianità |
||
decorrenza |
|
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numero scatti |
|
|
rivalutazione scatti |
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assegno ex-intesa |
||
lire 3.000.000 annui |
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|
missioni |
||
|
trasferimenti |
|
protocollo aziende "Acri"
inquadramenti |
|
maggiorazioni lauree iscrizione albo |
|
assunzioni |
|
trasferimenti |
|
provvidenze per studio |
|
permessi ex-festività |
|
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