Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Legge 414/91


31-12-1991 Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 305

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI


LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414.

Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELIA REPUBBLICA

PROMULGA


la seguente legge:


Articoli 1-13
Articoli 14-27
Articoli 28 alla fine


Art. 1.

(Prestazioni)

1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di seguito denominata "Cassa" corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianità,
c) di inabilità e di invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. La Cassa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennità una tantum;
b) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate al comma 1, lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) e d).

5. I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonché con le pensioni statali
.
6. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, purché l'iscritto non abbia richiesto la restituzione dei contributi prevista dall'articolo 23, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.
Art. 2.

(Pensione di vecchiaia)

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva Iscrizione e contribuzione, 2;! per cento della media dei dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

3. Per il calcolo della media di cui al comma 2, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 11, comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo previsto dall'articolo 11, comma 2, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari a sedici volte il contributo annuo pagato. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati a norma dall'articolo 17.

4. La misura annua della pensione non può essere inferiore a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo previsto dall'articolo 11, comma 2, relativo all'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della presente legge, si prende in considerazione a tal fine il contributo soggettivo minimo fissato per lo stesso anno.

5. Se la media di cui al comma 2 è superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo comma è ridotta:

a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni

b) aIl'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni;

c) al1'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni.

6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione, che decorre dal pensionamento, o prima del compimento del biennio in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza . Ciascun supplemento è calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui ai commi 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi successive a quelle considerate per il calcolo della pensione. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 17.

8. Alle scadenze indicate dall'articolo 15, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico finanziarie lo consentano. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al comma 5.
Art. 3.

(pensione di anzianità)

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente o associato.

3. La misura annua della pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.

4. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità stessa.
Art. 4.

(Pensione di inabilità)

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. Per la determinazione della misura annua della pensione di inabilità, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a ventiquattro milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 17; si considera a tal fine la media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, il titolare che fruisca del beneficio di cui al comma 2, deve dimostrare ogni tre anni l'entità dei propri redditi nel triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.
Art. 5.

(Pensione di invalidità)

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo almeno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Il diritto alla pensione di invalidità sussiste anche quando l'infermità o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione di invalidità è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, ferma restando la misura del minimo della pensione prevista dall'articolo 2, comma 4.

4. La Cassa acceda ogni tre anni, limitatamente alle pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.
Art. 6.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità)

1. Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla approvazione di tale regolamento, l'accertamento della inabilità e della invalidità si effettua con le modalità previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o di invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 2, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
Art. 7.

(Pensioni di reversibilità ed indirette)

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge; nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancante al compimento del decimo anno.

3. la pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui a! comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'articolo 2, comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

5. Le quote delle pensioni di reversibilità ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.
Art. 8
.
(Compatibilità fra trattamenti pensionistici)

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'istituto erogatore.
Art. 9.

(Pagamento delle pensioni)

1. Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilità posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a metà di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata dell'ultimo bimestre.

2. Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati dalla Cassa sono arrotondati alle mille lire superiori.
Art. 10

(Erogazioni a titolo assistenziale)

1. Il trattamento di assistenza previsto dall'articolo 34 della legge 9 febbraio 1953, n. 160, può essere erogato, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa, nonché a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'articolo 12; il trattamento può essere erogato inoltre a favore dei familiari dei soggetti indicati.

2. Il trattamento di assistenza può consistere anche nella concessione agli iscritti, ai pensionati ed ai loro superstiti di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione o a primo studio.
3. Il regolamento per le erogazioni del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2 è deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La sussistenza dei requisiti che danno diritto alla erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi I e 2, è accertata dalla giunta esecutiva della Cassa sulla base di criteri determinati dal comitato dei delegati.
Art. 11.

(Contributo soggettivo)

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef:
a) sul reddito sino a lire cinquanta milioni: 6 per cento;
b) sul reddito superiore a lire cinquanta milioni: 1,8 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.
3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.

4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fidi della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.
Art. 12.

(Contributo integrativo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne alla Cassa l'ammontare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 20, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione percentuale di cui al comma I non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
Art. 13.

(Frazionabilità dei contributi)

1. I contributi minimi di cui agli articoli 11 e 12 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare, secondo modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa.




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