1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e penti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da
inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui
all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonchè il volume complessivo d'affari, di cui all'articolo 12, dichiarato ai fini dell'IVA per il
medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le
indicazioni del codice fiscale e della partita nonchè quelle relative allo stato di famiglia.
2. Per il volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2.
3. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere inviata dai superstiti entro
due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.
4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione nel primo caso pali al 10 per cento del contributo dovuto, nel
secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al tao per cento del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.
7. Si intende infedele la comunicazione rese alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e
dell'IVA.
8. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli
emetti delle nonne dell'ordinamento professionale della categoria.
9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi;
stabilisce altresì con regolamento le modali per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27.
10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi professionali devono trasmettere alla Cassa
l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale.
Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare
modalità e termini difformi per le comunicazioni di cui al presente comma, purchè nel rispetto della normativa generale.
Art. 20.
(Pagamento dei contributi)
1. I contributi minimi di cui all'articolo, 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 3, soro riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.
2. Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comun1cazione annuale di cui all'articolo 19 e
per l'altra metà entro il 30 dicembre successivo.
3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale.
4. Il ritardo nei pagamenti di citi al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del
pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la
comunicazione.
6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo
di Noli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le nonne previste per la riscossione delle
imposte dirette.
7. La Cassa ha diritto di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli
accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e i periti commerciali nonchè i pensionati della categoria.
8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa.
9. Il termine per il ricorso avverso l'iscrizione nei suoli per la riscossione dei contributi, previsto dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 9 febbraio 1963,
n. 160, è elevato da trenta a sessanta giorni.
Art. 21.
(Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni)
1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla Cassa, da parte dell'obbligato,
della comunicazione di cui all'articolo 19.
3. La prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa si compie con il decorso di cinque anni.
Art. 22.
(Controllo dette comunicazioni)
1. la Cassa, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione
necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini delI'IRPEF e del volume d'affari
fini dell'IVA, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione alla
contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni sarà sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Art. 23.
(Restituzione dei contributi)
1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti
assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi di cui all'articolo 11, nonchè del contributo soggettivo convenzionale di cui
all'articolo 29.
2. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 che non hanno titolo alla pensione indiretta.
3. Sulle somme da restituire è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti
4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità,
restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell'articolo 17, comma 3, per il periodo intercorrente tra
l'anno di restituzione e l'anno di reiscrizione, e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.
Art. 24.
(Iscrizione alla Cassa)
1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di
continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza
di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. Nel
caso in cui la domanda non sia presentata, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto deve versare, oltre ai contributi dovuti,
rivalutati in base alla tabella di cui all'articolo 17, comma 2, una penalità pari ad un quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per il periodo di
ritardo.
3. La Cassa accerta periodicamente, e comunque prima della erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali, la sussistenza del requisito dell'esercizio
della professione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati.
4. I periodi di inattività professionale non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione, purchè sia mantenuta l'iscrizione all'albo e i periodi stessi siano
dovuti a:
a) inabilita, debitamente provata, per malattia o altre cause;
b) permanenza all'estero per motivi di studio;
c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della giunta provinciale, di sindaco di comune
capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.
5. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 4, gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli articoli 11 e 12. Essi
possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a
norma dell'articolo 17, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 11, rapportato al reddito stesso, nonchè il contributo di cui all'articolo 12,
rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito
professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.
Art. 25.
(Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche)
1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Per ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati
per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di giugno dell'anno successivo.
3. Il consiglio di amministrazione deve consegnare al collegio dei sindaci il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo almeno trenta giorni prima del giorno
fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.
4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve deliberare le proposte
da presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in mento alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 15.
5. Quando si ravvisi l'urgenza di un accertamento in ordine all'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre la
verifica tecnica prima della scadenza del quadriennio di cui al comma 4.
Art. 26.
(Fondo per la previdenza e fondo per l'assistenza)
1. Presso la Cassa sono istituiti due fondi:
a) il fondo per la previdenza;
b) il fondo per l'assistenza.
2. L'importo complessivo annuo delle entrate della Cassa, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, è così ripartito:
a) il 5 per mille dell'importo residuo assegnato al fondo per l'assistenza;
b) la parte rimanente è assegnata al fondo per la previdenza.
3. Dal fondo per la previdenza sono pre-levate le somme necessarie per l'eroga-zione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la
restituzione dei contributi prevista dall'articolo 23.
4. Dal fondo per l'assistenza sono prele-vate le somme necessarie per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui all'arti-colo 10 e per l'erogazione delle
pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 mazzo 1968, n. 410.
5. L'ammontare complessivo dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, è
tra-sferito nella misura dell'uno per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.
Art. 27.
(Comunicazioni per il decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività
professionale de-vono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:
a) data di inizio dell'attività professio-nale
b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;
c) per ciascun anno del decennio pre-cedente all'entrata in vigore della legge:
1) reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio indivi-duale della professione e di quello
conse-guito nell'esercizio dell'attività associata;
2) volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante
l'esercizio dell'attività associata
Articoli dal 28 alla fine