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Art. 14.

(Reddito professionale)

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 15.

(Variabilità dei contributi)

1. Le percentuali di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e la misura del contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere sanate ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La percentuale di cui all'articolo 12 può casera variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana'

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e sull'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonchè di eventuali adeguate proiezioni previsionali.

5. Le percentuali e la misura del contributo minimo, di cui ai commi 1 e 2, devono essere aumentati, in misura percentuale uguale, quando l'importo delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la presidenza di cui all'articolo 26, che non deve essere inferiore a tre volte l'importo complessivo delle pensioni erogate nell'ultimo anno. Le percentuali possono essere diminuite sempre in misura percentuale uguale, quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

6. Alla Cassa si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Art. 16.

(Soppressione dei contributi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, primo comma, lettere b) e c), della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni.

2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, sono soppressi per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e penti commerciali, con decorrenza dal primo giorno, rispettivamente, del secondo, del quinto e del settimo anno successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla soppressione dei contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, la vendita delle relative marche ai rivenditori di valori bollati può essere affidata, mediante stipula di apposita convenzione, alle federazioni dei rivenditori stessi, ad enti, società ed altre organismi che possono operare su tutto il territorio nazionale. Nella cessione dei valori assicurativi è da intendersi aggio lo sconto sul prezzo facciale riconosciuto sia ai distributori primari che ai rivenditori di valori bollati, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 12 mano 1968, n. 410, e successive modificazioni.

4. I consigli di amministrazione delle Casse emittenti hanno facoltà di adeguare l'aggio riconosciuto ai rivenditori di marche assicurative a quello fissato per le marche da bollo, al regime fiscale delle quali l'aggio medesimo è assimilato.
Art. 17.

(Rivalutazione dei redditi)

1. L'entità del reddito professionale da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni cl; cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.

3. Ai fini della rivalutazione, S! considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione
Art. 18.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati con delibera del consiglio di amministrazione con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo di cui all'articolo 17, comma 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base alle norme di cui al comma 1, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza di cui al comma I sono adeguati i limiti di reddito di cui all'articolo 2, comma 5, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 11, comma I, nonchè il contributo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, arrotondando i relativi importi alle centomila lire superiori, per i limiti di reddito, e alle diecimila lire superiori, per il contributo minimo.

5. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi 1, 2, 3 e 4, la variazione percentuale viene determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.. 19.

(Comunicazioni obbligatorie alle Cassa - Sanzioni)

1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e penti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonchè il volume complessivo d'affari, di cui all'articolo 12, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita nonchè quelle relative allo stato di famiglia.

2. Per il volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2.

3. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere inviata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione nel primo caso pali al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al tao per cento del contributo evaso.

5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

7. Si intende infedele la comunicazione rese alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.

8. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli emetti delle nonne dell'ordinamento professionale della categoria.

9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi; stabilisce altresì con regolamento le modali per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27.

10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi professionali devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale.
Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini difformi per le comunicazioni di cui al presente comma, purchè nel rispetto della normativa generale.
Art. 20.

(Pagamento dei contributi)

1. I contributi minimi di cui all'articolo, 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 3, soro riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comun1cazione annuale di cui all'articolo 19 e per l'altra metà entro il 30 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale.

4. Il ritardo nei pagamenti di citi al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.
6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di Noli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le nonne previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. La Cassa ha diritto di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e i periti commerciali nonchè i pensionati della categoria.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa.

9. Il termine per il ricorso avverso l'iscrizione nei suoli per la riscossione dei contributi, previsto dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è elevato da trenta a sessanta giorni.
Art. 21.

(Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni)

1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 19.

3. La prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa si compie con il decorso di cinque anni.
Art. 22.

(Controllo dette comunicazioni)

1. la Cassa, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini delI'IRPEF e del volume d'affari fini dell'IVA, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni sarà sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Art. 23.

(Restituzione dei contributi)

1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi di cui all'articolo 11, nonchè del contributo soggettivo convenzionale di cui all'articolo 29.

2. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 che non hanno titolo alla pensione indiretta.

3. Sulle somme da restituire è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti

4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell'articolo 17, comma 3, per il periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di reiscrizione, e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.

Art. 24.

(Iscrizione alla Cassa)

1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. Nel caso in cui la domanda non sia presentata, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto deve versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alla tabella di cui all'articolo 17, comma 2, una penalità pari ad un quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per il periodo di ritardo.
3. La Cassa accerta periodicamente, e comunque prima della erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali, la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati.
4. I periodi di inattività professionale non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione, purchè sia mantenuta l'iscrizione all'albo e i periodi stessi siano dovuti a:
a) inabilita, debitamente provata, per malattia o altre cause;
b) permanenza all'estero per motivi di studio;
c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.
5. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 4, gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli articoli 11 e 12. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell'articolo 17, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 11, rapportato al reddito stesso, nonchè il contributo di cui all'articolo 12, rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.
Art. 25.

(Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche)

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Per ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di giugno dell'anno successivo.
3. Il consiglio di amministrazione deve consegnare al collegio dei sindaci il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.
4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve deliberare le proposte da presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in mento alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 15.
5. Quando si ravvisi l'urgenza di un accertamento in ordine all'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre la verifica tecnica prima della scadenza del quadriennio di cui al comma 4.
Art. 26.

(Fondo per la previdenza e fondo per l'assistenza)

1. Presso la Cassa sono istituiti due fondi:

a) il fondo per la previdenza;
b) il fondo per l'assistenza.

2. L'importo complessivo annuo delle entrate della Cassa, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, è così ripartito:
a) il 5 per mille dell'importo residuo assegnato al fondo per l'assistenza;
b) la parte rimanente è assegnata al fondo per la previdenza.

3. Dal fondo per la previdenza sono pre-levate le somme necessarie per l'eroga-zione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi prevista dall'articolo 23.
4. Dal fondo per l'assistenza sono prele-vate le somme necessarie per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui all'arti-colo 10 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 mazzo 1968, n. 410.
5. L'ammontare complessivo dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, è tra-sferito nella misura dell'uno per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

Art. 27.

(Comunicazioni per il decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale de-vono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

a) data di inizio dell'attività professio-nale
b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;
c) per ciascun anno del decennio pre-cedente all'entrata in vigore della legge:

1) reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio indivi-duale della professione e di quello conse-guito nell'esercizio dell'attività associata;
2) volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata


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