1. I titolari di pensioni erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della
pen-sione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 31 e con l'applicazione della
normativa prevista dalla legge stessa, purchè entro lo stesso termine effettuino il versamento di tale contributo integrativo del contributo soggettivo annuo
convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 29.
2. L'integrazione contributiva è ammessa per i dieci anni anteriori all'anno di decor-renza del pensionamento ed all'anno di entrata in vigore della presente
legge. La contribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini del-l'IRPEF per lo stesso
anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 fino alla data di entrata in angore della presente legge.
3. I titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1, devono corrispondere il contributo integrativo nelle
stesse percen-tuali previste per le pensioni ai sensi del-l'articolo 7. In tal caso, i versamenti integrativi possono essere effettuati con riferi-mento ad un periodo
massimo di dieci anni anteriori all'anno di decorrenza della pen-sione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilità, o anteriori al-l'anno del
decesso dell'iscritto, per le pen-sioni indirette, e comunque per il periodo compreso nel decennio anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge.
4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità maturata all'anno del pensio-namento. Ai fini del calcolo della media decennale prevista dall'articolo 2,
comma 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli Articoli 29 e 31.
5. Al pensionato che abbia esercitato il diritto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ali articolo 11, comma 3. In tal caso, se il pensionato ha
continuato l'esercizio della professione dopo il pensio-namento, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 7, purchè il medesimo ne faccia domanda e
versi per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente alla data di entrata in vigore della presente legge i contributi integrativi di cui ai commi 1, 2, 3
e 4, restando assoggettato per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.
6. Le pensioni indirette e di reversibilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura
della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).
Art. 33.
(Pensionati di altra Cassa di previdenza)
1. La riliquidazione e la maggiorazione della pensione di cui all'articolo 32 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche di trattamento
pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza rela-tiva a libere professioni.
Art. 34.
(Iscritti in più albi professionali)
1. L'iscritto alla Cassa, che sia iscritto o che si iscriva anche ad albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni
al cui albo è iscritto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data della nuova iscrizione,
2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.
3. IL mancata opzione di cui al comma I comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa e la restituzione d'ufficio dei contributi a norma dell'articolo 23,
comma 1.
4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque in-teramente conseguito nell'esercizio della professione alla cui Cassa il
ragioniere o il perito commerciale mantiene l'iscrizione.
5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla
Cassa per la quale il professionista ha optato, nella misura stabilita dalle nonne relative alla Cassa stessa.
Art. 35.
(Indennità, compensi e rimborsi spese)
1. L'articolo 15 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:
" Art. 15. - 1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta
esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi, nella misura e con le modalità stabilite
dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marza 1975, n. 70.
2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro "
2. Il consiglio di amministrazione può autorizzare la stipula di una polì assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali è esposta la Cassa per i danni che
possono subire i componenti gli organi colle-giali per l'espletamento del loro mandato.
Art. 36.
(Delega di funzioni)
1. All'avicolo 9 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" Il consiglio di amministrazione pro de-legare in tutto o in parte al presidente, conche alla giunta esecutiva, l'esercizio
delle funzioni ad esso attribuite dalle let-tere d) ed e) del primo comma del presente articolo ".
2. All'articolo 11 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
g.) "esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese
occorrenti" .
Art. 37.
(Direttore generale)
1. A capo di tutti gli uffici della Cassa e preposto un direttore generale, il quale:
a) coordina il funzionamento degli uffici della Cassa;
b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;
c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di ammini-strazione e dalla giunta esecutiva.
2. Il direttore generiche partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.
3. Salvo diversa disposizione legislativa di carattere generale, le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita
deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i direttori generali degli enti di secondo livello della
stessa categoria soggetti alla legge 20 manzo 1975, n. 70.
Alt. 38.
(Comitato dei delegati)
1. L'articolo 5 della legge ~ febbraio I963, n. 160, è sostituito dal seguente:
" Art. 5. - 1. Il comitato dei delegati è composto dei rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali
nel numero di un rappresentante per ogni 200, o fazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicem-bre dell'anno precedente
quello delle ele-zioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza.
2. Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione ".
Art. 39.
(Consiglio di amministrazione)
1. L'articolo 8 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:
" Art. 8. - 1. Il consiglio di amministra-zione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:
a) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b). Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti
coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove, purchè in Italia; può essere convocato in
via straordinaria su richiesta di un temo dei suoi com-ponenti nonchè su richiesta del collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.
3. L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve
essere diramato almeno cinque giorni penna della data suddetta.
4. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei compo-nenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggio-ranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti "
Art. 40.
(Disposizioni finali)
1. Sono abrogate tutte le norme in con-trasta con la presente legge e con essa comunque incompatibili.
2. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale; le disposizioni concernenti le contribuzioni e le
pre-stazioni hanno effetto dal t° gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 199l
COSSIGA
Visto, il Guardasigilli. MARTELLI
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
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