Articoli 1- 13
Articoli 14 - 27

Art. 28.

(Riduzione dell'anzianità di iscrizione)

1. Per gli iscritti che compiano i sessan-tacinque anni fra la data di entrata in vi-gore della presente legge ed il quinto anno successivo, I'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre dell'anno successivo, l'anzianità venticinquennale di cui al-l'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra l'anno di compimento del settantesimo anno di età e l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli iscritti ai quali è applicabile l'articolo 5, lettera b), della legge 23 dicem-bre 1970, n. 1140, l'anzianità venticinquen-nale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è ridotta a quella ivi previ-sta.

3. La riduzione di anzianità di cui ai commi 1 e 2 è applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che costoro possano far valere dopo il compimento dell'età pensionabile un'anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.

4. La pensione è commisurata all'anzia-nità effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

5. Per coloro che abbiano prodotto do-manda di pensione di invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), è ridotto a cinque anni.

6. Le iscrizioni avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti con-tributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sono avvenute.
Art. 29.

(Contributo soggettivo e reddito annuo con-venzionale per il pregresso quindicennio)

1. Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo la data di entrata in vigore della presente legge sono determinate assu-mendo a base di calcolo, per ciascuno dei quindici anni anteriori alla data predetta, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicem-bre 1970, n. 1140, al momento della data di entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 31 della pre-sente legge, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui all'articolo 2, comma 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30.

(Pensioni in corso)

1. I titolari di pensioni liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facoltà previste dall'articolo 32 della presente legge, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla stessa, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 12, e conti-nuano a fruire del trattamento in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, rivalutabile ai sensi dell'articolo 18.

2. Da misura del trattamento di pensione non può comunque essere inferiore a quella determinata a norma dell'avicolo 2, comma 4.
Art. 31.

(Contribuzione integrativa per il periodo pregresso)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere al versamento di contributi integra-tivi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 29, in relazione ad un numero continuativo di anni non superiore ai dieci precedenti a quello di approvazione della presente legge.

2. La somma del contributo convenzionale e del contributo integrativo non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 fino alla data di enfi Irata in vigore della presente legge.

3. Il contributo integrativo può essere rateizzato a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino ad un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica il primo comma dell'articolo 32 della legge 9 feb-braio 1963, n. 160.

4. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 2, comma 2, il reddito annuo professionale è pari per ogni anno al decuplo della somma del contributo soggettivo convenzionale e del contributo integrativo di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli agli iscritti.
Art. 32.

(Riliquidazione delle pensioni)

1. I titolari di pensioni erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pen-sione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 31 e con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purchè entro lo stesso termine effettuino il versamento di tale contributo integrativo del contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 29.

2. L'integrazione contributiva è ammessa per i dieci anni anteriori all'anno di decor-renza del pensionamento ed all'anno di entrata in vigore della presente legge. La contribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini del-l'IRPEF per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 fino alla data di entrata in angore della presente legge.

3. I titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1, devono corrispondere il contributo integrativo nelle stesse percen-tuali previste per le pensioni ai sensi del-l'articolo 7. In tal caso, i versamenti integrativi possono essere effettuati con riferi-mento ad un periodo massimo di dieci anni anteriori all'anno di decorrenza della pen-sione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilità, o anteriori al-l'anno del decesso dell'iscritto, per le pen-sioni indirette, e comunque per il periodo compreso nel decennio anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità maturata all'anno del pensio-namento. Ai fini del calcolo della media decennale prevista dall'articolo 2, comma 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli Articoli 29 e 31.

5. Al pensionato che abbia esercitato il diritto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ali articolo 11, comma 3. In tal caso, se il pensionato ha continuato l'esercizio della professione dopo il pensio-namento, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 7, purchè il medesimo ne faccia domanda e versi per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente alla data di entrata in vigore della presente legge i contributi integrativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, restando assoggettato per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

6. Le pensioni indirette e di reversibilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).


Art. 33.

(Pensionati di altra Cassa di previdenza)

1. La riliquidazione e la maggiorazione della pensione di cui all'articolo 32 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza rela-tiva a libere professioni.
Art. 34.

(Iscritti in più albi professionali)

1. L'iscritto alla Cassa, che sia iscritto o che si iscriva anche ad albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni al cui albo è iscritto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data della nuova iscrizione,
2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.
3. IL mancata opzione di cui al comma I comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa e la restituzione d'ufficio dei contributi a norma dell'articolo 23, comma 1.
4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque in-teramente conseguito nell'esercizio della professione alla cui Cassa il ragioniere o il perito commerciale mantiene l'iscrizione.
5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per la quale il professionista ha optato, nella misura stabilita dalle nonne relative alla Cassa stessa.
Art. 35.

(Indennità, compensi e rimborsi spese)

1. L'articolo 15 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

" Art. 15. - 1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi, nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marza 1975, n. 70.

2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro "

2. Il consiglio di amministrazione può autorizzare la stipula di una polì assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali è esposta la Cassa per i danni che possono subire i componenti gli organi colle-giali per l'espletamento del loro mandato.
Art. 36.

(Delega di funzioni)

1. All'avicolo 9 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" Il consiglio di amministrazione pro de-legare in tutto o in parte al presidente, conche alla giunta esecutiva, l'esercizio

delle funzioni ad esso attribuite dalle let-tere d) ed e) del primo comma del presente articolo ".

2. All'articolo 11 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

g.) "esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti" .
Art. 37.

(Direttore generale)

1. A capo di tutti gli uffici della Cassa e preposto un direttore generale, il quale:

a) coordina il funzionamento degli uffici della Cassa;
b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;
c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di ammini-strazione e dalla giunta esecutiva.

2. Il direttore generiche partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.

3. Salvo diversa disposizione legislativa di carattere generale, le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i direttori generali degli enti di secondo livello della stessa categoria soggetti alla legge 20 manzo 1975, n. 70.
Alt. 38.

(Comitato dei delegati)

1. L'articolo 5 della legge ~ febbraio I963, n. 160, è sostituito dal seguente:

" Art. 5. - 1. Il comitato dei delegati è composto dei rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o fazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicem-bre dell'anno precedente quello delle ele-zioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza.

2. Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione ".
Art. 39.

(Consiglio di amministrazione)

1. L'articolo 8 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

" Art. 8. - 1. Il consiglio di amministra-zione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

a) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b). Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove, purchè in Italia; può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un temo dei suoi com-ponenti nonchè su richiesta del collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.

3. L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni penna della data suddetta.

4. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei compo-nenti.

5. Le deliberazioni sono prese a maggio-ranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti "
Art. 40.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate tutte le norme in con-trasta con la presente legge e con essa comunque incompatibili.

2. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale; le disposizioni concernenti le contribuzioni e le pre-stazioni hanno effetto dal t° gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 199l

COSSIGA

Visto, il Guardasigilli. MARTELLI

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri



Torna alle attività istituzionali