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TITOLO II

DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE


Art. 11
Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea generale;
b) il Comitato dei delegati;
c) il Consiglio di Amministrazione,
d) la Giunta esecutiva;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) il Presidente.
Art. 12
Assemblea generale

1. L'Assemblea generale degli Associati è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione anche se pensionati.
2. L'Assemblea elegge i componenti del Comitato dei Delegati.
3. Gli Iscritti eleggono, con voto diretto e segreto, nell'ambito di ciascun Collegio professionale, i delegati in ragione di uno per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali o titolari di pensione diretta che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultino iscritti alla Cassa o titolari di pensione diretta.
4. Se gli iscritti in un Collegio professionale sono meno di cento si uniscono, ai fini della elezione dei delegati, agli iscritti nell'Albo di altro Collegi, o di Altri collegi, aventi competenza su circoscrizione territoriale confinante, secondo le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva, in modo da poter raggiungere complessivamente duecento unità o frazione non inferiore a 100 unità.
5. I delegati debbono essere soci e non possono farsi rappresentare nelle assemblee.

Art. 13
Indizione delle elezioni dei delegati

1. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, indice le elezioni, ne fissa la data e l'orario di svolgimento, almeno 150 giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del Comitato dei delegati. La data delle elezioni deve essere portata a conoscenza dei Collegi professionali interessati e dei soci almeno 60 giorni prima.
2. Le elezioni debbono avere luogo almeno 30 giorno prima della scadenza del periodo di durata in carica del Comitato dei delegati uscente.
3. Gli elenchi degli aventi diritto al voto viene trasmesso dalla Associazione ai Collegi professionali almeno 45 giorni prima della data delle elezioni. Gli elenchi debbono essere affissi immediatamente nella sede dei singoli collegi ed ivi devono permanere fino alla chiusura dei seggi elettorali.

Art.14
Sede delle Elezioni dei delegati

1. Le elezioni hanno luogo presso la sede di ciascun collegio. Il seggio è composto dal Presidente e da due scrutatori nominati dal Presidente del Collegio fra gli aventi diritto al voto dello stesso collegio. Il Presidente del seggio nomina un segretario. Il Presidente del Collegio designa altresì due scrutatori supplenti con il compito di integrare la composizione del seggio nell'eventualità di assenza o impedimento di uno o di entrambi gli scrutatori effettivi.
2. L'associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni , invierà ad ogni elettore la scheda di votazione opportunamente contrassegnata. Nello stesso termine , l'associazione invierà ai collegi un numero di schede di scorta di scorta pari ad almeno il 10 per cento degli elettori; schede che dovranno essere utilizzate per coloro che dichiarino per iscritto di non aver ricevuto la scheda o di averla smarrita. Tali schede verranno consegnate dal Segretario del Collegio di appartenenza fino al giorno precedente le elezioni o dal presidente del seggio elettorale durante lo svolgimento delle elezioni. Il Segretario del Collegio consegnerà l'elenco nominativo degli aventi diritto che hanno ritirato la scheda sostitutiva al Presidente del seggio elettorale il quale ne darà atto a verbale.

Art.15
Votazione e scrutinio

1. Il voto, che è segreto, si esprime indicando nella scheda un numero di nominativi non superiore a quello dei delegati da eleggere nella circoscrizione del Collegio. Il voto deve essere espresso di persona e con la massimo riservatezza, o presentandosi al seggio elettorale muniti della scheda di votazione e di un documento di riconoscimento, ovvero mediante lettera.
2. L'elettore che vorrà esprimere il proprio voto mediante lettera potrà:
a) Consegnare, non più tardi del giorno prima delle elezioni, la scheda già compilata e piegata, al Segretario del Collegio, il quale, previa identificazione del votante, la chiude alla presenza del votante stesso, in una busta la cui chiusura dovrà immediatamente essere sigillata con firma del votante e del Segretario nonché con un timbro del Collegio.
b) Inviare e far pervenire entro l'ora di chiusura della votazione o a mano o con plico raccomandato, al Presidente del seggio, domiciliato presso il seggio stesso, la scheda , già compilata, piegata ed inserita in una busta chiusa, firmata con firma autenticata a norma di legge.
3. Il Presidente del seggio elettorale verifica e fatta constatare la integrità di ciascuna busta, dopo aver fatto prendere nota dei votanti a mezzo lettera, apre le buste e senza dispiegare le schede le depone nell'urna.
4. Appena dichiarata chiusa la votazione il Presidente procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio unitamente al segretario ed agli scrutatori. Di tutte le operazioni di voto e di scrutinio viene redatto verbale in doppio originale dei quali, uno, corredato di tutta la documentazione in esso richiamata, viene inviato, entro 5 giorni, alla Cassa , mentre l'altro viene affisso per 10 giorni consecutivi nella sede del consiglio.

Art. 16
Proclamazione degli eletti

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Amministrazione dell'Associazione entro 60 giorni dalla data delle elezioni, eseguito il controllo dei verbali e delle documentazioni inviatagli dai singoli seggi elettorali, procede a formare l'elenco dei Delegati eletti.
2. Il Presidente dell'Associazione non potrà proclamare gli eletti nel caso vengano riscontrate irregolarità nelle operazioni di elezione nell'ambito di qualsiasi seggio elettorale.
3. Il Presidente dell'Associazione, accertata la regolarità della nomina di tutti i Delegati, proclama gli eletti che, nell'ambito di ciascun seggio, sono coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il candidato iscritto all'Associazione per primo, e, fra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.
4. Il Presidente forma l'elenco degli eletti e la graduatoria dei non eletti divisi per collegi. Sia l'elenco degli eletti che la graduatoria dei non eletti dovranno essere inviati a mezzo raccomandata a tutti i Collegi che dovranno affiggerli per 10 giorni successivi alla data di ricevimento.

Art. 17
Ricorsi contro le operazioni elettorali

1. Contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso da inviarsi mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data delle elezioni.
2. Contro la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla data di affissione dell'elenco degli eletti.
3. I ricorsi possono essere proposti dagli aventi diritto al voto per le operazioni elettorali e per la proclamazione degli eletti nel proprio Collegio elettorale.
4. Il Consiglio di Amministrazione decide in via definitiva i ricorsi entro 30 giorni dalla data in cui gli stessi sono pervenuti all'Associazione e ne invia la comunicazione a mezzo lettera raccomandata al ricorrente entro i successivi 15 giorni.
5. Il Presidente, dopo la decisione di tutti i ricorsi, forma l'elenco definitivo dei componenti il Comitato dei delegati.

Art. 18
Irregolarità nelle operazioni elettorali

1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ravvisi delle irregolarità nelle operazioni elettorali svoltesi in uno o più Collegi professionali, deve deliberare l'annullamento delle elezioni tenutasi nei Collegi stessi ed indire nuove elezioni nei Collegi interessati entro 30 giorni dalla data dell'annullamento.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ravvisi delle irregolarità nella elezione dei singolo delegato ne revoca la nomina. Il delegato revocato verrà sostituito dal primo della graduatoria dei non eletti nello stesso Collegio. In mancanza di graduatoria residua dovrà essere indetta nuova elezione per la integrazione degli eletti nel Collegio interessato.

Art. 19
Comitato dei delegati

1. Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti, eletti dall'Assemblea generale conformemente a quanto disposto nell'Art. 12 e seguenti.
2. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e resta in carica fino alla definizione definitiva del nuovo Comitato ed al suo insediamento. I suoi componenti possono essere rieletti.
Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni.
a) Stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Associazione;
b) Elegge tra gli iscritti all'Associazione, aventi almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa, dieci membri del Consiglio di Amministrazione nonché, tra gli associati aventi i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'Art. 1 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, due membri effettivi e due membri supplenti del Collegio dei Sindacale;
Collegio Sindacale:
c) Nomina il Collegio dei Sindaci;
d) delibera le modificazioni e le integrazioni dello Statuto e del Regolamento di esecuzione;
e) delibera le modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza ed assistenza;
f) determina eventuali variazioni del compenso fisso annuo spettante al Presidente dell'Associazione e fissa la misura della indennità spettanti al Presidente, ai Componenti del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione, della Giunta esecutiva e del Consiglio dei Sindaci;
g) approva i bilanci consuntivo preventivo;
h) approva le variazioni del bilancio preventivo;
i) approva il bilancio tecnico, le variazioni della misura percentuale prevista per il calcolo della pensione;
j) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge per l'assemblea degli associati;
m) esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
n) fissa i requisiti per stabilire la continuità professionale necessaria per la iscrizione all'Amministrazione;
o) designa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'Art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione determinandone i compensi.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere "d", "e", "g", ed "i" del comma 3, sono trasmesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 3, comma 2,e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'espletamento della procedura di cui all'Art. 31 dello Statuto

Art. 20
Adunanze del Comitato dei delegati

1. Il Presidente entro 30 giorni dalla formazione dell'elenco definitivo dei delegati risultanti eletti, cosi come previsto dall'Art. 17, comma 5, indice la prima adunanza del Comitato dei delegati.
2. Il Comitato dei del delegati è convocato, in via ordinaria, almeno due volte l'anno dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. In prima convocazione l'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati, mentre in seconda convocazione , da convocarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione con le stesse modalità dei commi uno o due, l'adunanza è valida quando sia presente almeno un terzo dei delegati
5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto e del Regolamento di esecuzione per le quali occorre la presenza dei due terzi dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno di un quinto dei componenti.
7. Il Comitato dei delegati è convocato ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità.
8. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei delegati è redatto, a cura del segretario, funzionario della Cassa, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo.
9. Il Comitato dei delegati è convocato nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

Art. 21
Decadenza

1. Il delegato che non partecipa, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle adunanze del Comitato, decade dall'incarico.
2. Nel caso di decadenza ai sensi del comma 1, ovvero se nel corso della carica vengono a mancare uno o più membri del Comitato dei delegati, al delegato deceduto o mancante subentra il primo della graduatoria dei non eletti nello stesso collegio elettorale. In mancanza di graduatoria residua dovrà essere indetta nuova elezione per la integrazione degli eletti nel medesimo collegio elettorale
3. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica sino alla scadenza del Comitato.

Art. 22
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da undici componenti di cui:
a) dieci eletti, a scrutinio segreto, fra i soci iscritti all'Associazione a norma dell'Art. 19 comma 3 lettera b);
b) un nominativo dal Ministero del Lavoro ed della Previdenza sociale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, nella sede dell'Associazione o altrove purché in Italia; può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonché su richiesta del consiglio dei Sindaci per la materia di propria competenza .
3. L'avviso di convocazione contenente il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare deve essere diramato con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato, con telegramma a mezzo telefax almeno tre giorni prima della data suddetta.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Art. 23
Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) Elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Presidente il vice presidente e tre membri della giunta esecutiva;
b) Delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
c) Delibera sulle variazioni del bilancio di previsione;
d) Delibera sul bilancio tecnico avanzando, se del caso, proposte al Comitato dei delegati sulla opportunità di apportare variazioni alla misura delle contribuzioni ovvero alla misura percentuale prevista per il calcolo della pensione
e) Delibera, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi ed in merito ad altre materie di cui all'Art. 3 comma 3 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
f) Approva i regolamenti ed adotta le deliberazioni riguardanti l'organizzazione interna della Associazione;
g) Fissa le condizioni ed i limiti dei rimborsi spettanti ai componenti degli organi sociali
h) Determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dallo Statuto;
i) Delibera in materia di erogazione dei trattamenti assistenziali
l) Delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali
m) Adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'Amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri Organi;
n) Delibera sulle questioni riguardanti il personale dipendente dell'Associazione;
o) Provvede alla nomina del Direttore Generale dell'Associazione ed al suo trattamento economico;
p) Decide i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;
q) Nomina Commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire delegazioni con uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e comunitario.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali è esposta l'Associazione per i danni che possano derivare ai componenti gli Organi Collegiali per l'espletamento del loro mandato.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte al Presidente nonché alla Giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
5. Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Viene redatto a cura del segretario che, può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.
6. Le deliberazioni di cui alla lettera e del comma 1 sono comunicate ai Ministeri vigilanti per gli effetti di cui all'Art. 3 comma 3, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509.

Art. 24
Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente nonché da tre membri eletti a scrutinio segreto tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti della Giunta esecutiva restano in carica fino al termine di durata del Consiglio di Amministrazione.
3. La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare.
4. Le riunioni si tengono presso la sede dell'Associazione salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove, purché in Italia.
5. L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento con almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza anche a mezzo di telegramma o telefax, almeno tre giorni prima.
6. Le riunioni della Giunta esecutiva sono valide anche in mancanza di convocazione quando sono presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Consiglio dei sindaci.
7. Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
8. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Delle adunanze e deliberazioni della Giunta viene redatto a cura del Segretario che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal suo Segretario.
Art. 25
Funzioni della Giunta esecutiva

1. La Giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni all'Associazione e sulle cancellazioni;
c) adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica dello stesso alla prima riunione consiliare;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;
e) amministra il personale;
f) decide su ricorsi degli iscritti avverso l'iscrizione nel ruolo delle riscossioni dei contributi;
g) esercita le funzioni eventualmente ad esse delegate dal Consiglio di Amministrazione, assumendo le necessario deliberazioni ed approvando le spese occorrenti;
h) esercita altresì le attribuzioni previste dallo statuto e dai regolamenti.
2. Contro le Deliberazioni della Giunta esecutiva di cui alle lettere b), d), e) ed f) è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata di comunicazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide il ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso medesimo.

Art. 26
Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti dei quali:
a) Un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) Un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del Tesoro;
c) Un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di Grazia e Giustizia di due membri effettivi e due membri supplenti in rappresentanza degli iscritti alla Associazione, eletti dal Comitato dei Delegati secondo le norme di cui all'Art. 19, comma 3, lettera b).
2. Il Collegio dei sindaci nominato con delibera del Comitato dei Delegati, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Il controllo sulla gestione della Cassa è esercitato in via esclusiva dai sindaci.
4. Al collegio sindacale si applicano le norme degli articoli 2.397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.
5. I Sindaci intervengono alle sedute del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva. L'assenza dei sindaci non pregiudica la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni.

Art. 27
Decadenza o cessazione della carica

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione, la Giunta esecutiva e il Collegio dei sindaci che si astengano senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.
2. In caso di cessazione dalla Carica nel corso del quadriennio, per decadenza, dimissioni, decesso o sopraggiunta causa di indennità, dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, il Comitato dei Delegati elegge, nella prima riunione successiva alla vacanza i membri che devono essere sostituiti.
3. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'Organo.

Art. 28
Partecipazioni alle riunioni

1. Alle riunioni di tutti gli Organi Collegiali della Cassa partecipa con funzioni consuntive il Direttore generale dell'Associazione.
2. Alle riunioni degli Organi Collegiali su invito del Presidente, possono presenziare funzionari della Cassa o consulenti esterni che potranno prendere la parola, solo se interpellati, per fornire chiarimenti su argomenti tecnici.
3. Delle riunioni viene redatto a cura del segretario verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.
4. Hanno pieno effetto gli estratti dei verbali ed ogni altro documento rilasciato in copia conforme o come certificato dal segretario dal Direttore Generale o da componenti degli organi Collegiali all'uopo designati dal Presidente.

Art. 29
Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.
2. Il Presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 30
Compensi

1. Al Presidente, al Vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei sindaci, sono dovuti dall'Associazione il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico e le indennità nella misura deliberata dagli organi collegiali competenti , nonché i compensi stabiliti nell'Art. 27 dello Statuto.

Art. 31
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale della Cassa nominato dal Consiglio di Amministrazione, è assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni rinnovabili.
2. Il Direttore Generale è posto a capo di tutti gli uffici dell'Associazione e svolge le seguenti attribuzioni:
a) Coordina il funzionamento degli uffici dell'Associazione
b) Sovrintende a tutto il personale dipendente, curandone la disciplina e provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e ai trasferimenti da un ufficio all'altro;
c) Quale capo del personale propone alla Giunta Esecutiva provvedimenti di promozione provvedimenti disciplinari ed il licenziamento;
d) Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva;
e) Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta esecutiva;
f) Ha la firma di tutti gli atti sia interni sia esterni posti in essere dagli uffici della Cassa. Può delegare la firma ai dirigenti per gli Uffici per atti di rispettiva competenza.
3. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive, alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva.
4. Il rapporto di impiego del Direttore Generale ed il suo trattamento economico viene disciplinato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.


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