1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare all'Associazione con lettera
raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito
professionale di cui all'art. 36 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari, di cui all'art. 37 dichiarato ai fini I.V.A.
per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le
indicazioni del codice fiscale e della partita I.V.A. nonché quelle relative allo stato di famiglia.
2. Per il volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni professionali, si applicano i criteri di cui all'art. 37, comma 2.
3. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere inviata dai superstiti entro
due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Associazione.
4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai comma 1, 2, e 3 comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel
secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti.
7. Si intende infedele la comunicazione resa all'Associazione con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF
e dell'IVA.
8. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli
effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria.
9. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i
contributi; stabilisce altresì con deliberazione apposita le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'art. 44.
ART. 44
Pagamento dei contributi
1. I contributi minimi di cui all'art. 36, comma 2, e all'art. 37, comma 3, nonché i contributi dovuti per l'indennità di maternità, sono riscossi mediante ruoli ai
sensi del comma 5 del presente articolo.
Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 43 e per l'altra
metà entro il 30 dicembre successivo.
2. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 2 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del
pagamento degli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette.
3. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Associazione gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita
la comunicazione.
4. L'Associazione può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 43, a
mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Autorità statale competente, e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossine delle
imposte dirette.
5. L'Associazione ha diritto di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli
accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e periti commerciali nonché i pensionati della categoria.
6. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione dei contributi, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione,
alla Giunta esecutiva nel termine di 60 giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta esecutiva decide sui ricorsi nel termine di 90 giorni dalla data di
presentazione del ricorso.
7. Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.
8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.
ART. 45
Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni
1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Associazione e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte dell'obbligato della comunicazione di cui
all'art. 43.
3. La prescrizione del diritto alle prestazioni dell'Associazione si compie con il decorso di cinque anni.
ART. 46
Controllo delle comunicazioni
1. L'Associazione, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la
documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Associazione e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF
e del volume di affari ai fini dell'I.V.A.. Limitatamente agli ultimi quindici anni. L'Associazione può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in
ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, è sospesa la corresponsione della pensione fino alla
comunicazione della risposta.
ART. 47
Restituzione dei contributi
1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione senza avere maturato i requisiti
assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati.
2. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati dall'art. 54 che non hanno diritto alla pensione indiretta.
3. Sulla somma da restituire è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi pagamenti.
4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità,
versando all'Associazione la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell'art. 41, comma 3, per il periodo intercorrente tra
l'anno di restituzione e l'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.
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