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TITOLO III
DEL PATRIMONIO, DELLE ENTRATE E DELLA GESTIONE



Art. 32
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili, crediti, azioni e diritti di proprietà della Cassa ala data della trasformazione da Ente pubblico in associazione privata. I beni immobili facenti parte del patrimonio, con il loro valore effettivo attuale sono descritti, anche ai fini del calcolo della riserva legale, nell'elenco allegato allo Statuto sotto la lettera "A";
b) dai crediti, azioni e diritti già spettanti alla soppressa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Ente di diritto pubblico - ;
c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
d) da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
da eventuali lasciti, elargizioni, donazioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano.
Art. 33
Le entrate

1. Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
a) Il contributo soggettivo annuo a carico degli iscritti;
b) Il contributo integrativo che tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, ancorché non iscritti all'associazione, devono applicare sotto forma di maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, versandone all'associazione il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore;
c) Il contributo per l'indennità di maternità di cui alla legge 11 dicembre 1990, n. 379;
d) Contributo derivante dall'applicazione delle marche "comuni" di cui all. della legge 12 marzo 1968, n. 410 e successive modificazioni;
e) Contributi versati volontariamente dagli iscritti ai sensi dell'Art. 38, comma 4, nonché quelli inseriti alla legge 5 marzo 1990, n. 45 (legge ricongiunzione);
f) Somme dovute dagli iscritti a titolo di sanzione per ritardata, omessa o infedele comunicazione ai sensi dell'Art. 43;
g) Somme dovute dagli iscritti a titolo di maggiorazione in caso di ritardo nel pagamento dei contributi ai sensi dell'Art. 44;
h) Redditi del patrimonio;
i) Ogni altra entrata.

Art. 34
Riserva Legale

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni deve essere assicurata ai sensi dell'Art. 1 comma 4, lettera "c" del decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509, l'esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora, nella fase di prima applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509, l'ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento mediante accantonamenti pari almeno ad una annualità per ogni biennio.
2. Ogni volta che , a seguito dell'incremento della misura delle prestazioni l'ammontare della riserva legale dovesse risultare inferiore all'importo corrispondente a cinque annualità delle pensioni in essere, il Consiglio di Amministrazione dovrà disporre l'adeguamento della riserva legale non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata l'insufficienza della riserva legale.

ART. 35
Contributi

1. Per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione, gli iscritti sono tenuti al versamento di un "contributo soggettivo" e di un "contributo integrativo".

ART. 36
Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Associazione e di ogni iscritto all'Albo professionale tenuto all'iscrizione all'Associazione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) sul reddito sino a Lire cinquanta milioni 6 per cento;
b) sul reddito superiore a Lire cinquanta milioni 1,8 per cento;
2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di Lire 1.800.000=.
3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico dell'Associazione che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.
4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta all'Associazione prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

ART. 37
Contributo integrativo

1. Tutti gli iscritti agli albi di ragionieri e periti commerciali devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e versarne all'Associazione l'ammontare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo ed il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Associazione dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
3. Gli iscritti all'Associazione, ad eccezione dei titolari di pensione a carico dell'Associazione che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo annuo risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 36, comma 2, dovuto per l'anno stesso, pari a £. 540.000=.
4. Salvo quanto previsto dall'art.40, la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita nella misura del 2 per cento.
5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF.

ART. 38
Frazionalità dei contributi ed inattività professionale

1. I contributi minimi di cui agli articoli 36 e 37 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione all'Associazione nell'anno solare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.
2. I periodi di inattività professionale non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e i periodi stessi siano dovuti:
a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;
b) permanenza all'estero per motivi di studio;
c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della Giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.
3. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 2 gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli articoli 36 e 37. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività rivalutato a norma dell'art. 41, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 36, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 37, rapportato ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

ART. 39
Reddito professionale

1. Per reddito professionale si intende il reddito di cui all'art. 49, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 40
Variabilità dei contributi

1. Le percentuali di cui all'art. 36, comma 1, lettere a) e b) e la misura del contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, nonché la percentuale di cui all'art. 37, comma 4, possono essere variate in relazione alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico con deliberazione del Comitato dei delegati soggetta alla procedura di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1991, n .414.

ART. 41
Rivalutazione dei redditi

1. L'entità del reddito professionale da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54, e l'entità del reddito di cui all'art. 36, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
2. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.
3. Ai fini della rivalutazione, si considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione.
4. Gli importi dei redditi da rivalutare sono stati indicati negli articoli del presente Regolamento, richiamati dal comma 1, con riferimento all'anno 1992, pertanto gli importi riportati negli articoli stessi devono essere rivalutati a partire da detto anno.

ART. 42
Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione sono perequati con delibera del Consiglio di Amministrazione con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo di cui all'art. 41, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.
3. La misura dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base alle norme di cui al comma 1, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza di cui al comma 1 sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 49, comma 5, all'art. 51, comma 2 e dall'art. 36, comma 1, nonché il contributo minimo di cui all'art. 36, comma 2, arrotondando i relativi importi alle centomila lire superiori, per i limiti di reddito, e alle diecimila lire superiori, per il contributo minimo.
5. Gli importi delle pensioni e dei contributi da rivalutare sono stati indicati negli articoli del presente Regolamento, richiamati nei precedenti commi, con riferimento all'anno 1992, pertanto gli importi riportati negli articoli stessi devono essere rivalutati da detto anno.

ART. 43
Comunicazioni obbligatorie all'Associazione - Sanzioni

1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare all'Associazione con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 36 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari, di cui all'art. 37 dichiarato ai fini I.V.A. per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita I.V.A. nonché quelle relative allo stato di famiglia.
2. Per il volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni professionali, si applicano i criteri di cui all'art. 37, comma 2.
3. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere inviata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Associazione.
4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai comma 1, 2, e 3 comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti.
7. Si intende infedele la comunicazione resa all'Associazione con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
8. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria.
9. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi; stabilisce altresì con deliberazione apposita le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'art. 44.

ART. 44
Pagamento dei contributi

1. I contributi minimi di cui all'art. 36, comma 2, e all'art. 37, comma 3, nonché i contributi dovuti per l'indennità di maternità, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 5 del presente articolo.
Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 43 e per l'altra metà entro il 30 dicembre successivo.
2. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 2 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette.
3. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Associazione gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.
4. L'Associazione può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 43, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Autorità statale competente, e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossine delle imposte dirette.
5. L'Associazione ha diritto di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e periti commerciali nonché i pensionati della categoria.
6. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione dei contributi, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva nel termine di 60 giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta esecutiva decide sui ricorsi nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
7. Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.
8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

ART. 45
Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Associazione e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte dell'obbligato della comunicazione di cui all'art. 43.
3. La prescrizione del diritto alle prestazioni dell'Associazione si compie con il decorso di cinque anni.

ART. 46
Controllo delle comunicazioni

1. L'Associazione, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Associazione e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume di affari ai fini dell'I.V.A.. Limitatamente agli ultimi quindici anni. L'Associazione può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

ART. 47
Restituzione dei contributi

1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati.
2. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati dall'art. 54 che non hanno diritto alla pensione indiretta.
3. Sulla somma da restituire è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi pagamenti.
4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, versando all'Associazione la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell'art. 41, comma 3, per il periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.

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