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TITOLO IV
DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


ART.48
Erogazioni a titolo di previdenza


1. I compiti di previdenza vengono attuati mediante la corresponsione di:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di anzianità;
c) pensioni di inabilità;
d) pensioni di invalidità;
e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
f) indennità una tantum;
g) indennità di maternità.
2. Le pensioni e le indennità sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
3. I trattamenti di pensione, in presenza di tutti i requisiti prescritti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda per le pensioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d) e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) ed e).
4. I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonché con le pensioni statali.
5. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste nel presente regolamento, purché l'iscritto, non abbia richiesto la restituzione dei contributi prevista dall'art. 47, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.

ART. 49
Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno 25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
2. La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. Per il calcolo della media di cui al comma 2, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'art. 36, comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo previsto dall'art. 36 , comma 2, il reddito professionale da considerarsi ai fini dalla media predetta è pari a sedici volte il contributo minimo pagato. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'art. 41.
4. La misura annua della pensione non può essere inferiore a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo previsto dall'art. 36, comma 2, relativo all'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
5. Se la media di cui al comma 2 è superiore a Lire 53,9 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo comma è ridotta:
a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire 53,9 milioni fino a Lire 85 milioni;
b) allo 0,65 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire 85 milioni.
6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto se più favorevoli al pensionato.
7. (Supplementi di pensione) Coloro che dopo il conseguimento della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un primo supplemento della pensione al compimento di un quinquennio di iscrizione e contribuzione dalla data di decorrenza della pensione.
Dopo la liquidazione del primo supplemento, i pensionati hanno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi di pensione al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Il pensionato, o i suoi aventi causa, hanno, altresì, diritto alla liquidazione di un ultimo supplemento di pensione in proporzione al periodo di iscrizione e contribuzione, senza che si tenga conto del compimento o meno del primo quinquennio o dei successivi bienni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione definitiva per qualsiasi causa, dall'esercizio della professione. Ciascun supplemento è calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui ai comma 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi successive a quelle considerate per il calcolo della pensione e dei precedenti supplementi. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 41.
8. Ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano e laddove se ne ravvisi la necessità, il Comitato dei delegati della Cassa può variare la percentuale di cui al comma 2 con deliberazione soggetta alla procedura di cui all'Art. 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 414. In tal caso devono essere proporzionalmente variate le percentuali di cui al comma 5.
9. Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato, con riferimento alle anzianità maturate prima dell'assunzione della presente delibera, secondo le percentuali stabilite dai previgenti commi 2 e 5. Tenuto conto dei versamenti effettuati dagli iscritti fino al 31/12/1991, ed altresì ai fini dell'equilibrio previsto dall'Art. 3 comma 12, primo periodo legge 335/95, il trattamento pensionistico complessivamente liquidato non può superare gli importi di cui alla seguente tabella:


Massimali di pensione per anni di calendario

1998 130.000.000
1999 135.200.000
2000 140.608.000
2001 146.232.320
2002 152.081.613
2003 158.164.877
2004 164.491.472
2005 171.071.131
2006 177.913.977
2007 185.030.536
2008 192.431.757
2009 200.129.027
2010 208.134.188
2011 216.459.556
2012 225.117.938
2013 234.122.656
2014 243.487.562
2015 253.227.064
2016 263.356.147
2017 273.890.393
2018 284.846.009
2019 296.239.849
2020 308.089.443
2021 320.413.021
2022 333.229.541
2023 346.558.723
2024 360.421.072
2025 374.837.915
2026 389.831.431

10. La tabella di cui al precedente comma è suscettibile di revisione ogni cinque anni, in ragione della conservazione dell'equilibrio del Fondo. Tutti gli importi di cui al precedente comma sono rivalutati, con cadenza annuale, con i medesimi criteri di perequazione previsti per le pensioni.
11. Ai fini del raggiungimento dei quindici anni di cui al precedente comma 2 si applica la seguente tabella:
- triennio 01/07/1997 - 30/06/2000 - 12 anni su 17 anni;
- triennio 01/07/2000 30/06/2003 14 anni su 19 anni;
dal 01/07/2003 15 anni su 20 anni.

ART. 50
Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Associazione.
2. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente o associato.
3. La misura annua della pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all'Art. 49, commi 2, 3, 4 e 5.
4. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità stessa. La pensione, a domanda, sarà ripristinata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è venuta a cessare la situazione di incompatibilità.

ART. 51
Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione.
2. Per la determinazione della misura annua della pensione di inabilità, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 49. Gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, fino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a ventiquattro milioni annui rivalutabili ai sensi dell'Art. 41; si considera a tal fine la media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.
3. Successivamente alla concessione della pensione, il titolare che fruisca del beneficio di cui al comma 2, deve dimostrare ogni tre anni l'entità dei propri redditi nel triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.
4. La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l'Associazione può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata di ufficio.
ART. 52
Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'Art. 51, comma 1, lettera b).
2. Il diritto alla pensione di invalidità sussiste anche quando l'infermità o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
3. La misura della pensione di invalidità è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 51, comma 2, ferma restando la misura del minimo della pensione prevista dall'Art. 49, comma 4.
4. L'Associazione accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata di ufficio.
5. Il pensionato per invalidità che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 49 e 50, in sostituzione della pensione di invalidità.
ART. 53
Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con separato regolamento approvato dal Comitato dei delegati della Cassa con deliberazione sottoposta alla procedura di cui all'Art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. In caso di infortunio le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal Consiglio di Amministrazione della Associazione, sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'Art. 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'Art. 49, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
5. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Istituto erogatore.
ART. 54
Pensioni di reversibilità e indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 49 e 50 sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
2. Le pensioni di cui agli articoli 51 e 52 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui all'Art. 51, comma 1, lettera b), la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancante al compimento del decimo anno.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione all'Associazione di cui all'Art. 51, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'Art. 49, comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, fino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.
5. Le quote delle pensioni di reversibilità ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.
ART. 55
Anzianità contributiva ed assicurativa

1. Ai fini della maturazione dei requisiti di contribuzione e di assicurazione vanno considerati, come un unico contesto senza soluzione di continuità, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata alla Cassa istituita e disciplinata con legge 9 febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, con il periodo di iscrizione e con la contribuzione versata all'Associazione istituita con lo Statuto approvato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
ART. 56
Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni erogate dalla Cassa sono pagate in tredici mensilità posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a metà di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata dell'ultimo bimestre.
2. Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati dalla Cassa sono arrotondati alle mille lire superiori.


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