1. Il trattamento di Assistenza può essere erogato, oltre che a favore degli iscritti alla Associazione, anche a favore dei beneficiari di
qualsiasi tipo erogata dall'Associazione, nonché a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'art.37; il
trattamento può essere erogato a favore dei familiari dei soggetti indicati.
2. Il trattamento di assistenza può consistere anche nella concessione agli iscritti ai pensionati ed ali loro superstiti di borse di studio, di
premi e di provvidenze ordinarie o straordinarie, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a
prima abitazione o a primo studio.
3. I criteri e le modalità per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2 trovano la loro disciplina in un separato
regolamento approvato dal comitato dei Delegati con deliberazione assoggettata alla procedura di cui all'Art. 3 comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
4. La sussistenza dei requisiti che danno diritto alla erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2, è accertata dalla giunta
esecutiva della Cassa sulla Base di criteri determinati dal comitato dei delegati.
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