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TITOLO V
DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE

ART. 57
Erogazioni a titolo Assistenziale

1. Il trattamento di Assistenza può essere erogato, oltre che a favore degli iscritti alla Associazione, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo erogata dall'Associazione, nonché a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'art.37; il trattamento può essere erogato a favore dei familiari dei soggetti indicati.
2. Il trattamento di assistenza può consistere anche nella concessione agli iscritti ai pensionati ed ali loro superstiti di borse di studio, di premi e di provvidenze ordinarie o straordinarie, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione o a primo studio.
3. I criteri e le modalità per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2 trovano la loro disciplina in un separato regolamento approvato dal comitato dei Delegati con deliberazione assoggettata alla procedura di cui all'Art. 3 comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
4. La sussistenza dei requisiti che danno diritto alla erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2, è accertata dalla giunta esecutiva della Cassa sulla Base di criteri determinati dal comitato dei delegati.


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